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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 983/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. ANDOLFI IRENE
SCALABRELLI UC (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'Avv. CERBONI ROBERTO
RICORRENTI
Per la revoca dell'inabilitazione di
(C.F. ), nato il [...], a Persona_1 C.F._3
Grosseto, ed ivi residente in [...], fraz. Roselle con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e UC RE hanno chiesto la revoca Parte_1
dell'inabilitazione del figlio, disposta dal Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Firenze con la sentenza n. 69/2007, e la trasmissione degli atti al
Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno, indicato nella di lui madre.
I ricorrenti hanno esposto che alla luce delle condizioni psico-fisiche in cui versa il figlio, lo stesso si trova attualmente nell'impossibilità di provvedere ai propri bisogni ed interessi e che, dunque, ritenuta la misura dell'inabilitazione inadeguata, sia necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, poiché
più rispondente ai bisogni.
Fissata l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, il Giudice ha proceduto all'esame di ed all'esito ha trattenuto la causa in Persona_1
decisione con riserva di riferire al Collegio.
*** ***
Dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso e dall'esame della persona inabilitata, è emerso che la stessa si trova in uno stato di incapacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi.
Invero l'esame dell'inabilitato ha mostrato le gravi complessità che giustificano un ausilio in suo favore non esteso ai soli atti di straordinaria amministrazione
(per i quali è attualmente tutelato dall'inabilitazione ) bensì anche a quelli di ordinaria amministrazione. , infatti, sentito dal giudice non è riuscito a rispondere neppure alle Per_1
domande più banali, quale ad esempio quella relativa alla sua data di nascita.
La circostanza è significativa del grave ritardo che (testimoniata anche dalla documentazione medica versata in atti) lo affligge ed in ragione della quale deve disporsi la la revoca della inabilitazione e la sostituzione della stessa con la più
estesa misura di protezione della amministrazione di sostegno.
Al riguardo, occorre premettere che, nell'individuazione della misura di protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 4866/2010).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità
della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è
destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi,
essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione (cfr. sul tema, tra le altre, Cass. n.
18171/2013; Cass. n. 22332/2011; Cass. n. 9628/2009).
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto – quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimoniale, etc. – consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione, che dovrà trovare applicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione,
risulta inserito in una rete familiare di protezione, risultando assistito dai Per_1
genitori, odierni ricorrenti, in particolare dalla madre, con la quale convive.
Inoltre, secondo quanto dichiarato dai ricorrenti, “beneficia di un trattamento Per_1
pensionistico come di seguito determinato: Trattamento pensionistico lordo: € (297,42 a
titolo di pensione di invalidità +354.60 per maggiorazione sociale=) 652.42; Indennità di
accompagnamento: € 522.10” (pag. 3, ricorso introduttivo).
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, quindi, il Collegio
ritiene non più giustificata la misura dell'inabilitazione (pronunziata prima dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'amministrazione di sostengo) e più adeguata, al caso di specie, la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore garantisce una tutela più estesa e più agile al beneficiario.
Quanto, poi, alla persona da designare quale amministratore di sostengo, va osservato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 418, comma 3 e 405,
comma 4, c.c., l'istruttoria espletata depone per la nomina ad amministratore di sostegno provvisorio di madre del beneficiando, come Parte_1
indicato nel ricorso introduttivo, con poteri di rappresentanza esclusiva del beneficiario per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (con gli effetti di cui all'art. 409 c.c.), salva ogni ulteriore valutazione del Giudice Tutelare
in sede.
In considerazione della materia trattata e del legame parentale tra le parti,
sussistono giusti motivi per non condannare il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e REVOCA l'inabilitazione di
[...]
(C.F. ), nato il [...], a [...], ed Persona_1 C.F._3
ivi residente in [...] fraz. Roselle;
2) (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._1
Palermo, il 24/09/1965, residente in [...], amministratore di sostegno provvisorio di disponendo che il nominato a.d.s.: Persona_1
a) assuma la cura della persona beneficiaria, si occupi delle questioni riguardanti la salute ed il luogo di vita della medesima e richieda in suo favore l'assistenza ed i trattamenti sanitari volti a diretto beneficio della sua persona e la rappresenti nel consenso e/o dissenso per la loro esecuzione (avuto riguardo al disposto dell'art. 3, comma 4, seconda parte L. n. 219 del 2017), per il ricovero e per le dimissioni;
b) la rappresenti in via esclusiva, senza necessità di apposita autorizzazione,
avanti a tutte le amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con poteri di firma nella presentazione di istanze e, in genere, nel compimento di ogni e qualsiasi pratica di interesse della beneficiaria, nonché nelle assemblee di condominio, alle quali l'amministratore potrà intervenire in luogo della beneficiaria, votare e firmare i relativi verbali;
c) provveda, in forza del presente provvedimento di nomina, alla chiusura dei rapporti bancari e postali intestati alla persona beneficiaria, eventualmente in concorso con gli altri aventi diritto, nonché alla liquidazione dei titoli in deposito collegati ai conti stessi, riversando il saldo di chiusura su un unico conto corrente postale o bancario aperto - ove non già esistente - presso un istituto di sua fiducia,
intestato in via esclusiva alla persona beneficiaria, sotto il vincolo del giudice tutelare, sul quale l'amministratore di sostegno avrà facoltà di operare nei limiti indicati dal presente provvedimento;
d) provveda, in rappresentanza esclusiva della persona beneficiaria, alla riscossione di indennità, pensioni e di qualsiasi altra somma periodica erogata o da erogarsi in futuro a favore della stessa persona beneficiaria, depositando quanto riscosso sul conto corrente di cui al superiore punto c), e ciò in forza della presente nomina e senza necessità di ulteriore autorizzazione, che dovrà invece essere appositamente richiesta al giudice tutelare per la riscossione di ogni altra somma che dovesse spettare a qualunque altro titolo alla persona beneficiaria;
e) compia, in rappresentanza esclusiva del beneficiario (privo della capacità di compierli ex art. 409 c.c.), qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a tutti i beni mobili ed immobili attualmente di proprietà della medesima, fermo restando che tutti gli atti previsti dagli artt. 374
e 375 c.c. non potranno essere compiuti dall'amministratore di sostegno se non dopo l'autorizzazione del giudice tutelare;
f) provveda ad affrontare, nell'interesse della persona beneficiaria, ogni spesa corrente, quale retta di ricovero, spesa alimentare, medica, paramedica e fiscale,
contributi condominiali o abitativi;
g) depositi ogni anno (con primo deposito nel gennaio 2026) una relazione sulle condizioni di vita personali e sociali della persona amministrata ed il rendiconto relativo al patrimonio della medesima, corredato dall'estratto del conto corrente relativo all'intero anno e da documentazione attestante le principali voci di spesa sostenute con utilizzazione di risorse della persona beneficiaria;
h) per effetto della previsione di cui alla lettera e) e dell'art. 409 c.c., la persona beneficiaria deve ritenersi priva della capacità processuale;
3) DISPONE che l'amministratore di sostegno depositi entro tre mesi dal giuramento una prima relazione, compilando in ogni parte rilevante il modulo
“situazione iniziale” disponibile in Cancelleria e/o sul sito internet del Tribunale
di Grosseto. Con il deposito del predetto atto, l'amministratore è invitato ad indicare le eventuali modifiche o integrazioni dei poteri a lui necessari per meglio operare nell'interesse della persona amministrata, ai sensi dell'art. 407, comma 4,
c.c.: a tal fine dovrà inoltrare istanza su separato supporto.
4) DISPONE che l'amministratore di sostegno, a tutela della privacy, esibisca a terzi la presente sentenza solo nella parte dispositiva, necessaria e sufficiente a giustificare l'esercizio dei poteri ad egli deferiti, e non nella motivazione;
5) DISPONE, visto l'art. 418, comma 3, c.c., la trasmissione del procedimento al
Giudice Tutelare in sede per le determinazioni di sua competenza, ivi compresa la conferma, la revoca o la modifica della presente statuizione limitatamente al punto 2), e/o l'adozione di ogni altro provvedimento opportuno;
6) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente, al Pubblico
Ministero in sede, al Giudice Tutelare in sede e per ogni altro adempimento di legge.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 19/12/2024.
Il giudice Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 983/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. ANDOLFI IRENE
SCALABRELLI UC (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'Avv. CERBONI ROBERTO
RICORRENTI
Per la revoca dell'inabilitazione di
(C.F. ), nato il [...], a Persona_1 C.F._3
Grosseto, ed ivi residente in [...], fraz. Roselle con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
CONCLUSIONI
Le parti ricorrenti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e UC RE hanno chiesto la revoca Parte_1
dell'inabilitazione del figlio, disposta dal Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Firenze con la sentenza n. 69/2007, e la trasmissione degli atti al
Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno, indicato nella di lui madre.
I ricorrenti hanno esposto che alla luce delle condizioni psico-fisiche in cui versa il figlio, lo stesso si trova attualmente nell'impossibilità di provvedere ai propri bisogni ed interessi e che, dunque, ritenuta la misura dell'inabilitazione inadeguata, sia necessaria la nomina di un amministratore di sostegno, poiché
più rispondente ai bisogni.
Fissata l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, il Giudice ha proceduto all'esame di ed all'esito ha trattenuto la causa in Persona_1
decisione con riserva di riferire al Collegio.
*** ***
Dalla documentazione prodotta a corredo del ricorso e dall'esame della persona inabilitata, è emerso che la stessa si trova in uno stato di incapacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi.
Invero l'esame dell'inabilitato ha mostrato le gravi complessità che giustificano un ausilio in suo favore non esteso ai soli atti di straordinaria amministrazione
(per i quali è attualmente tutelato dall'inabilitazione ) bensì anche a quelli di ordinaria amministrazione. , infatti, sentito dal giudice non è riuscito a rispondere neppure alle Per_1
domande più banali, quale ad esempio quella relativa alla sua data di nascita.
La circostanza è significativa del grave ritardo che (testimoniata anche dalla documentazione medica versata in atti) lo affligge ed in ragione della quale deve disporsi la la revoca della inabilitazione e la sostituzione della stessa con la più
estesa misura di protezione della amministrazione di sostegno.
Al riguardo, occorre premettere che, nell'individuazione della misura di protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 4866/2010).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità
della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è
destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi,
essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione (cfr. sul tema, tra le altre, Cass. n.
18171/2013; Cass. n. 22332/2011; Cass. n. 9628/2009).
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto – quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimoniale, etc. – consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione, che dovrà trovare applicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione,
risulta inserito in una rete familiare di protezione, risultando assistito dai Per_1
genitori, odierni ricorrenti, in particolare dalla madre, con la quale convive.
Inoltre, secondo quanto dichiarato dai ricorrenti, “beneficia di un trattamento Per_1
pensionistico come di seguito determinato: Trattamento pensionistico lordo: € (297,42 a
titolo di pensione di invalidità +354.60 per maggiorazione sociale=) 652.42; Indennità di
accompagnamento: € 522.10” (pag. 3, ricorso introduttivo).
Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, quindi, il Collegio
ritiene non più giustificata la misura dell'inabilitazione (pronunziata prima dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'amministrazione di sostengo) e più adeguata, al caso di specie, la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore garantisce una tutela più estesa e più agile al beneficiario.
Quanto, poi, alla persona da designare quale amministratore di sostengo, va osservato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 418, comma 3 e 405,
comma 4, c.c., l'istruttoria espletata depone per la nomina ad amministratore di sostegno provvisorio di madre del beneficiando, come Parte_1
indicato nel ricorso introduttivo, con poteri di rappresentanza esclusiva del beneficiario per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (con gli effetti di cui all'art. 409 c.c.), salva ogni ulteriore valutazione del Giudice Tutelare
in sede.
In considerazione della materia trattata e del legame parentale tra le parti,
sussistono giusti motivi per non condannare il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e REVOCA l'inabilitazione di
[...]
(C.F. ), nato il [...], a [...], ed Persona_1 C.F._3
ivi residente in [...] fraz. Roselle;
2) (C.F. ) nata a Parte_2 C.F._1
Palermo, il 24/09/1965, residente in [...], amministratore di sostegno provvisorio di disponendo che il nominato a.d.s.: Persona_1
a) assuma la cura della persona beneficiaria, si occupi delle questioni riguardanti la salute ed il luogo di vita della medesima e richieda in suo favore l'assistenza ed i trattamenti sanitari volti a diretto beneficio della sua persona e la rappresenti nel consenso e/o dissenso per la loro esecuzione (avuto riguardo al disposto dell'art. 3, comma 4, seconda parte L. n. 219 del 2017), per il ricovero e per le dimissioni;
b) la rappresenti in via esclusiva, senza necessità di apposita autorizzazione,
avanti a tutte le amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con poteri di firma nella presentazione di istanze e, in genere, nel compimento di ogni e qualsiasi pratica di interesse della beneficiaria, nonché nelle assemblee di condominio, alle quali l'amministratore potrà intervenire in luogo della beneficiaria, votare e firmare i relativi verbali;
c) provveda, in forza del presente provvedimento di nomina, alla chiusura dei rapporti bancari e postali intestati alla persona beneficiaria, eventualmente in concorso con gli altri aventi diritto, nonché alla liquidazione dei titoli in deposito collegati ai conti stessi, riversando il saldo di chiusura su un unico conto corrente postale o bancario aperto - ove non già esistente - presso un istituto di sua fiducia,
intestato in via esclusiva alla persona beneficiaria, sotto il vincolo del giudice tutelare, sul quale l'amministratore di sostegno avrà facoltà di operare nei limiti indicati dal presente provvedimento;
d) provveda, in rappresentanza esclusiva della persona beneficiaria, alla riscossione di indennità, pensioni e di qualsiasi altra somma periodica erogata o da erogarsi in futuro a favore della stessa persona beneficiaria, depositando quanto riscosso sul conto corrente di cui al superiore punto c), e ciò in forza della presente nomina e senza necessità di ulteriore autorizzazione, che dovrà invece essere appositamente richiesta al giudice tutelare per la riscossione di ogni altra somma che dovesse spettare a qualunque altro titolo alla persona beneficiaria;
e) compia, in rappresentanza esclusiva del beneficiario (privo della capacità di compierli ex art. 409 c.c.), qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a tutti i beni mobili ed immobili attualmente di proprietà della medesima, fermo restando che tutti gli atti previsti dagli artt. 374
e 375 c.c. non potranno essere compiuti dall'amministratore di sostegno se non dopo l'autorizzazione del giudice tutelare;
f) provveda ad affrontare, nell'interesse della persona beneficiaria, ogni spesa corrente, quale retta di ricovero, spesa alimentare, medica, paramedica e fiscale,
contributi condominiali o abitativi;
g) depositi ogni anno (con primo deposito nel gennaio 2026) una relazione sulle condizioni di vita personali e sociali della persona amministrata ed il rendiconto relativo al patrimonio della medesima, corredato dall'estratto del conto corrente relativo all'intero anno e da documentazione attestante le principali voci di spesa sostenute con utilizzazione di risorse della persona beneficiaria;
h) per effetto della previsione di cui alla lettera e) e dell'art. 409 c.c., la persona beneficiaria deve ritenersi priva della capacità processuale;
3) DISPONE che l'amministratore di sostegno depositi entro tre mesi dal giuramento una prima relazione, compilando in ogni parte rilevante il modulo
“situazione iniziale” disponibile in Cancelleria e/o sul sito internet del Tribunale
di Grosseto. Con il deposito del predetto atto, l'amministratore è invitato ad indicare le eventuali modifiche o integrazioni dei poteri a lui necessari per meglio operare nell'interesse della persona amministrata, ai sensi dell'art. 407, comma 4,
c.c.: a tal fine dovrà inoltrare istanza su separato supporto.
4) DISPONE che l'amministratore di sostegno, a tutela della privacy, esibisca a terzi la presente sentenza solo nella parte dispositiva, necessaria e sufficiente a giustificare l'esercizio dei poteri ad egli deferiti, e non nella motivazione;
5) DISPONE, visto l'art. 418, comma 3, c.c., la trasmissione del procedimento al
Giudice Tutelare in sede per le determinazioni di sua competenza, ivi compresa la conferma, la revoca o la modifica della presente statuizione limitatamente al punto 2), e/o l'adozione di ogni altro provvedimento opportuno;
6) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente, al Pubblico
Ministero in sede, al Giudice Tutelare in sede e per ogni altro adempimento di legge.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 19/12/2024.
Il giudice Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti