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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/09/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 958/2022 degli Affari
Contenziosi Civili promossa da:
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], sia personalmente che in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale
Gringeri Erica, P.IVA: , corrente in San Maurizio C.se (TO) P.IVA_1
Piazza XXV Aprile n. 2, elettivamente domiciliata in Cirié (TO) Via Delle
Ginestre n. 1 presso lo studio dell'Avv. Luigi Benzo del Foro di Torino (c.f.
), C.F._2 attrice contro
p.iva ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino,
C.so Vercelli n. 115/D, rappresentata e difesa dall'avv. Bruna Soave (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._3 in Torino, C.so Ferrucci n. 38: convenuto
oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni
Parte attrice: “In via principale
2. dato atto che la pretesa rivendicata con il decreto ingiuntivo opposto risulta priva dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, per tutti i motivi allegati negli atti e nelle memorie dell'odierna attrice in
Pag. 1 a 9 opposizione che qui integralmente si richiamano, dichiarare nullo e/o inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 8/2022 emesso in data 05/01/2022 dal Tribunale di Ivrea, conseguentemente respingere ogni avversa domanda, eccezione e deduzione e da queste assolvendo integralmente l'odierna opponente In via riconvenzionale:
3. accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento della convenuta in opposizione in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto del 28 maggio 2021 dedotto in giudizio per tutti i motivi allegati negli atti e nelle memorie dell'odierna attrice in opposizione che qui integralmente si richiamano e, per l'effetto
4. accertato altresì che il danno subito da parte attrice in opposizione per
l'allegato inadempimento ammonta alla somma €. 51.500,00 o in quella diversa e veriore che risulterà in corso di causa, dichiarare tenuta e condannare la convenuta in opposizione al pagamento in favore dell'attrice in opposizione della somma di €. 51.500,00 ovvero di quella diversa e veriore somma che risulterà in corso di causa;
5. conseguentemente respingere ogni avversa domanda, eccezione e deduzione e da queste assolvendo integralmente l'odierna opponente.
IN VIA ISTRUTTORIA:
6. in caso di avversa contestazione in ordine alla presenza e/o entità dei vizi e delle difformità allegate in questo giudizio, disporre apposita C.T.U. volta ad accertarne l'entità ed a quantificare i tempi necessari per la loro eliminazione;
con riserva di ulteriormente produrre ed indicare mezzi di prova.
IN OGNI CASO:
7. Con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre oneri fiscali.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE:
Per tutte le ragioni di cui in narrativa, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 8/22 del Tribunale di Ivrea, posto che
l'opposizione non è di pronta soluzione, richiedendo un'indagine istruttoria di non breve durata
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
Confermare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di cui in narrativa e rigettare la domanda riconvenzionale avversa perché destituita di fondamento in fatto e diritto e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
;
[...]
Pag. 2 a 9 IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, dichiarare tenuta parte convenuta nella misura del solo giusto e provato”.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ La società ha chiesto e ottenuto Controparte_1 dal Tribunale di Ivrea decreto ingiuntivo n. 8/2022 emesso (non provvisoriamente esecutivo) in data 05.01.2022 nei confronti di
[...] per il pagamento della somma capitale di € 16.148,00, oltre Pt_1 interessi e spese, a titolo di restituzione di corrispettivo per la fornitura e posa di componenti d'arredo nel locale adibito ad uso commerciale sito in
San Maurizio C.se, Piazza XXV Aprile 2.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 contestando vizi e difetti dell'opera, domandando nel merito la revoca del decreto ingiuntivo, in via riconvenzionale il risarcimento del danno per equivalente (per vizi dell'opera nonché per la chiusura dell'attività commerciale durante il tempo occorrente all'esecuzione delle opere di ripristino).
Contr La società costituitasi ritualmente in giudizio, ha Controparte_1 eccepito preliminarmente la decadenza del compratore dalla garanzia per vizi e difetti, ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Espletata ante causam la negoziazione assistita, denegata la richiesta di concessione esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti, espletamento di consulenza tecnica e assunzione di prove orali, ed è stata rimessa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi finali.
§ L'opposizione a decreto ingiuntivo. La fattura n. 29 del 11.08.2021. I vizi e difetti dell'opera.
Il rapporto tra le parti in causa trae origine da un contratto avente ad oggetto la fornitura e posa di componenti di arredo presso un locale di proprietà di parte opponente, adibito ad uso commerciale e sito in San
Maurizio Canavese (TO) via XXV Aprile 2 (doc. 1 f. monitorio).
Pag. 3 a 9 La fattispecie negoziale è inquadrabile come contratto d'opera, previsto e disciplinato dall'articolo 2222 c.c. tenuto conto delle (modeste) caratteristiche dimensionali dell'impresa a cui è stata commissionata l'esecuzione dell'opera (cfr. anche doc. 3 f. convenuta).
Le parti avevano concordato la misura del corrispettivo nell'importo di €
43.310,00 (doc. 1 f. monitorio).
Pacifica l'esecuzione della prescrizione di fornitura e posa dei componenti Contr di arredo, la società ha allegato il mancato Controparte_1 integrale pagamento del prezzo pattuito (per l'importo di € 10.000,00).
attore in opposizione, non ha contestato l'esistenza del Parte_1 residuo debito ma ha eccepito l'esistenza di vizi e difetti nei componenti di arredo e ha domandato, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno da inesatto adempimento.
Ebbene, anzitutto la scelta della committente di richiedere il risarcimento del danno per equivalente (anziché la risoluzione del contratto) non esclude il diritto del prestatore al pagamento del compenso, che nella specie è ancora dovuto per la somma residua, non contestata, di €
10.000,00, oltre Iva e interessi ex art. 231/2002 dalla scadenza della fattura sino al saldo (cfr. ex multis Sez. 2 - , Ordinanza n. 29218 del
06/12/2017: In tema di appalto, qualora l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela;
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024: Nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela).
Quanto alla eccepita esistenza di vizi dell'opera commissionata, va evidenziato anzitutto che, a fronte della contestazione di decadenza dall'azione di garanzia sollevata dalla controparte, la parte eccipiente
Pag. 4 a 9 onerata ha fornito prova della tempestività dell'azione proposta avendo dimostrato in giudizio di aver denunciato i vizi e difetti dell'opera immediatamente, tramite invio di messaggi whatsapp (prodotti come doc.
16 e non disconosciuti ex art. 2712 c.c.) nonché per iscritto in data
13.08.2018, quindi nel rispetto del termine decadenziale decorrente dalla consegna (avvenuta in data 11.08.2018) (cfr. pec. 5).
La doglianza di parte secondo cui la denuncia sarebbe stata formulata in modo generico e non sarebbe comprensiva degli ulteriori vizi descritti nella perizia di parte (doc. 8) deve essere disattesa in conformità all'orientamento giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente, ai fini della conservazione della garanzia, una denuncia anche sommaria dell'esistenza di vizi, con facoltà della parte precisarne la natura in un secondo tempo (Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27488 del 28/10/2019: al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non
è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati).
Accertata la tempestività della denuncia, l'esistenza dei vizi si reputa provata in giudizio alla luce della documentazione fotografica contenuta nella perizia di parte attrice (doc. 8 f. attore), non tempestivamente disconosciuta dalla controparte ex art. 2712 c.c., nonchè dalle risultanze, analitiche e adeguatamente motivate, della consulenza tecnica di ufficio redatta dal c.t.u. nominato (geom. ) con l'ausilio di un Controparte_2 esperto specializzato nel settore di produzione e commercio di arredamenti per negozi e locali commerciali.
In conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'adesione alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di A.T.P. esaurisce l'obbligo di motivazione del giudice;
non è neppure necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte le quali, sebbene non espressamente confutate, si considerano implicitamente disattese perché incompatibili, dal momento che le critiche di parte - che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico - si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. sul punto da ultimo Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Pag. 5 a 9 Il consulente ha quantificato le spese di eliminazione dei difetti delle opere nella somma di € 12.969,00 (Iva esclusa).
La somma appare del tutto coerente con l'analisi effettuata dei difetti riscontrati, nonché adeguata in quanto calcolata mediante computo metrico sulla base dei prezzi correnti e in uso (secondo le valutazioni dell'ausiliario del c.t.u.)
La somma, liquidata a titolo di danno emergente, deve essere rivalutata, anche d'ufficio (Cass. sez. 1, Ordinanza n. 6711 del 10/03/2021), poiché costituisce un debito di valore (Sez. 2, Sentenza n. 11594 del 22/06/2004;
Sez. 2, Sentenza n. 24301 del 15/11/2006) e la medesima, rivalutata dalla data di deposito della consulenza fino alla data odierna, ammonta all'attualità ad € 13.215,41.
In mancanza di domanda di riconoscimento degli interessi compensativi
(cfr. Cass. 4938/2023), la somma dovrà essere maggiorata degli interessi al tasso legale a decorrere dalla consegna dell'opera (11.08.2021) sino al soddisfo.
Non è accolta, invece, la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa della chiusura dell'esercizio commerciale nel periodo occorrente per l'esecuzione dei lavori di ripristino, quantificato da parte attrice in € 13.500,00.
La domanda è stata formulata dalla part in modo generico, senza essere neppure accompagnata dall'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio sarebbe stato chiuso, e non è stata supportata da elementi probatori né sotto il profilo dell'an né, tantomeno, sotto il profilo del quantum, ossia rispetto ai criteri utili per determinare il quantum di risarcimento richiesto.
§ La fattura n. 36 del 01.10.2021. I lavori extra-preventivo.
La società richiesta ha richiesto il pagamento Controparte_1 della somma di € 6.148,00 a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori extra – preventivo, di cui all'elenco contenuto nel doc. 2 f. monitorio.
La domanda è ritenuta parzialmente fondata nei seguenti limiti.
Pag. 6 a 9 Anzitutto, non è ritenuto dovuto il corrispettivo richiesto per il “trasporto esistenti arredi verso dall'albergo” dal momento che la parte attrice onerata è riuscita a provare, tramite le deposizioni testimoniali, che il trasporto è stato effettuato dalla società a titolo gratuito e di mera cortesia
(cfr. deposizione teste;
). Testimone_1 Testimone_2
Nulla è dovuto anche rispetto alla voce “trasporto verso arredi esistenti al nostro magazzino” dal momento che si ritiene provato in giudizio, in base ai risultati probatori acquisiti (deposizioni testi , Testimone_3 Tes_4
, ) che il
[...] Testimone_1 Testimone_5 Testimone_2 locale fosse privo di arredi (salvo la vetrinetta) al momento del primo ingresso degli incaricati della società per l'allestimento.
La spesa per la “fornitura e posa di cassetti ispezionabili con chiusura ermetica” (€ 116,16) e quella per la “fornitura e posa di un cassetto ispezionabile di.
4.16X46” (€ 980,22), richieste dalla parte attrice, si reputano dovute dal momento esse non erano espressamente incluse nel preventivo datato 28.05.2021 (in cui era concordata soltanto la “fornitura e posa di una controsoffittatura in cartongesso” senza specifica richiesta di un controsoffitto ispezionabile).
Parimenti dovuto il costo per la fornitura di 9 faretti (€ 371,25): in sede di interrogatorio, parte attrice ha dichiarato che: “Sapevo che sarebbero stati da pagare ma il figlio di mi aveva proposto di Controparte_3 compensare la spesa con il fatto che non avrebbero provveduto alla rasatura del soffitto che ci siamo poi fatti fare noi dal nostro decoratore”. Tuttavia, l'esistenza di siffatto accordo non era stata allegata in precedenza ed è stata riferita, per la prima volta, dalla parte in sede di interrogatorio formale, rimanendo priva di apprezzabile riscontro probatorio.
E' provato anche il diritto al pagamento dell'importo di € 153,72 per la fornitura di “tasca in plexigas porta biglietti auguri”, in quanto non espressamente compresa in preventivo (nel quale era stata prevista, soltanto, la fornitura di “tasche per schedine con divisori” e di “tasche per gratta e vinci”; cfr. doc. 1 f. monitorio).
La richiesta di pagamento della somma di € 231,11, invece, non è ritenuta meritevole di accoglimento dal momento che si reputa provato nel giudizio alla luce delle deposizioni testimoniali assunte (in particolare da Tes_6
a 9
[...] teste indifferente, nonché da e Tes_7 Testimone_1 Tes_2
) che parte convenuta avesse suggerito alla committente di
[...] sostituire la porta a battente con una porta scorrevole senza costi aggiuntivi.
In particolare, la deposizione resa da su tale specifica CP_4 circostanza (n.d.r. di non aver comunicato subito alla committente la differenza di prezzo, concordando di valutare il costo degli extra alla fine dei lavori) appare scarsamente credibile sia alla luce delle deposizioni di segno contrario rese dagli altri testi sia in ragione del ragionevole interesse della committente a conoscere in anticipo la differenza di prezzo prima di effettuare la scelta.
La voce “modifica mobile fotocopiatrice” per € 157,12 si reputa dovuta alla luce della ammissione di parte attrice in sede di interrogatorio formale
(sub. cap. 19: è vero;
il problema è che me lo hanno modificato ma poi me lo hanno consegnato tutto tacconato, rovinato”). Cfr. anche deposizione di
(è vero;
avevo constatato anche io che la macchina Testimone_1 fotocopiatrice non ci sarebbe entrata e mia figlia aveva fatto la richiesta) e
(è vero;
peccato che poi lo hanno restituito Testimone_2 danneggiato).
Infine, sono dovuti il costo di “fornitura e posa di n. 5 cassetti in betulla con doppia guida a scomparsa”, pari ad € 700,00, e il costo per la “fornitura e posa di ripiani”, per € 175,00 non espressamente inclusi in preventivo.
Il costo finale dei lavori extra contratto ammonta ad € 2.653,47 (Iva esclusa), oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento al saldo.
In conclusione, l'opposizione è accolta parzialmente, per cui il decreto ingiuntivo deve essere revocato, parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di € 12.653,47 (Iva esclusa), oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza del termine di pagamento al saldo mentre convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 13.215,41 (Iva esclusa), interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. a decorrere dalla consegna dei lavori
(11.08.2021) sino al soddisfo.
Pag. 8 a 9 I due importi vengono tenuti separati in considerazione, da un lato, dell'assenza di espressa domanda di compensazione tra le diverse ragioni di credito e, dall'altro, della diversa decorrenza degli interessi e della rivalutazione in ragione della natura dei crediti, rispettivamente di valore quello del committente e di valuta quello del prestatore d'opera.
§ Le spese di lite.
Le spese sono integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
Le spese di c.t.u. sono poste invia solidale a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento R.G.N. 958/2022 così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 8/2022 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 05.01.2022;
2) condanna a pagare alla società Parte_1 Controparte_1 la somma di € 12.653,47 (Iva esclusa), a titolo di
[...] pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, oltre interessi ex d.lgs.
231/2002 dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo;
3) condanna la società a pagare Controparte_1
a la somma di € 13.215,41 (Iva esclusa) a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 comma 1° c.c. a decorrere dalla consegna dei lavori (11.08.2021) sino al soddisfo;
4) le spese sono interamente compensate;
5) le spese di c.t.u. sono poste a carico solidale delle parti.
Ivrea, 05.09.2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 9 a 9