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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3105 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 132/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in VICENZA, VIA CENGIO n. 15, con il patrocinio dell'avv.
LO MENARIN,
contro
CP_1
(C.F.: ), C.F._2
pagina 1 di 30
Parte_2
(C.F.: ), C.F._3
- appellati -
elettivamente domiciliati in CALDIERO, VIA A. MEUCCI n. 11, con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA SANDRIN,
e contro
Controparte_2
(C.F.: ), P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliata in VICENZA, BORGO SCROFFA n. 37, con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI VINCI.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2508/2023, depositata in data
14.12.23.
Conclusioni dell'appellante: dichiarata l'inammissibilità ex art. 345 sia delle produzioni documentali offerte dai
Sig.ri e per la prima volta in sede d'appello, sia della domanda CP_1 Parte_2
volta al riconoscimento delle “spese di lite” asseritamente sostenute per la difesa avanti la Commissione Tributaria Regionale, in quanto formulata per la prima volta solo in sede di appello ed implicante un'estensione del petitum e della casua petendi non ammessa in sede di gravame;
rigettato altresì l'appello incidentale promosso dai Sig.ri e in quanto infondato in fatto ed in diritto, disattese altresì le CP_1 Parte_2
istanze istruttorie formulate dai Sig.ri e in quanto inammissibili CP_1 Parte_2
ed irrilevanti, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello
In via principale pagina 2 di 30 1) per le ragioni di cui in atti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 2508/2023 Sent., emessa all'esito del giudizio n. 2194/2021 R.G., pubblicata in data 14 dicembre 2023, notificata in data 19 dicembre 2023 (doc. A), disattesa ogni diversa domanda e/o eccezione degli appellati e e ferma ogni CP_1 Parte_2
statuizione qui non espressamente censurata e/o ritenuta assorbita dal Tribunale di
Vicenza, rigettarsi integralmente la domanda promossa dai sig.ri e CP_1 Pt_2
nei confronti del dott. , tesa all'accertamento dell'inadempimento
[...] CP_3
contrattuale del medesimo e alla conseguente condanna dello stesso a risarcire il danno patito dagli appellati e comunque, a tutto concedersi, determinarsi il danno patito dagli appellati tenendo in considerazione l'art. 1227, comma 2, c.c.; in via subordinata
2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli attori, accertare la validità e l'efficacia della polizza assicurativa n.
0245.0763757.07 RC professionale contratta dall'appellante con la compagnia in atti depositata e conseguentemente condannare Controparte_2
a tenere indenne e manlevare il dott. da Controparte_2 Parte_1
qualunque importo lo stesso fosse condannato a corrispondere ai a qualsiasi titolo, Pt_2
ivi comprese le spese di lite;
In via istruttoria
3) si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellati in quanto superflue e inconferenti per la decisione della presente causa;
4) si insite per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado dal sottoscritto patrocinio, che qui di seguito si trascrivono integralmente.
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:
pagina 3 di 30 1) vero che nel mese di dicembre del 2012 veniva incaricato dei Sig.ri e CP_1
di redigere la perizia di stima dell'immobile di proprietà della società Pt_2
“Immobiliare RI SE e OB s.n.c.” sito nel Comune di TR (VI) che le si
ST (doc. 3 attoreo) 14;
2) vero che la perizia di stima dell'immobile di proprietà della società “Immobiliare
RI SE e OB s.n.c.” sito nel Comune di TR (VI) che le si ST
(doc. 3 attoreo) veniva da lei redatta. Si indica quale teste il Geom. di Testimone_1
TR (VI).
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Conclusioni degli appellati e : CP_1 Parte_2
1. Rigettare nel merito il gravame promosso dal Dott. in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto per le ragioni suesposte;
2. Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il Dott. Pt_1
al pagamento in favore dei sig.ri di € 6.624,00, oltre interessi dal deposito al
[...] Pt_2
saldo, e per l'effetto condannare l'appellante principale al risarcimento del danno per €
13.248,00 per spese di lite tributaria di primo grado, oltre interessi dalla data del deposito della sentenza di primo grado al saldo effettivo;
3. Condannare il dott. all'ulteriore risarcimento del danno di € 5.075,20 Parte_1
quali spese di lite tributaria di secondo grado in favore dei sig.ri e CP_1
, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo, nonché al Pt_2
risarcimento del danno di € 75,00 in favore del sig. pari alle sanzioni CP_1
versate in definizione agevolata per la Immobiliare RI Snc ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, relativa agli avvisi di accertamento T6502FI02781 e
T6502FI02783;
pagina 4 di 30 4. In via istruttoria, si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante principale in quanto inammissibili, superflue ed inconferenti ai fini della decisione del presente gravame e si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado dal sottoscritto patrocinio;
5. Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata Controparte_4
Nel merito in via principale
Per le ragioni tutte di cui in atti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 2508/2023 emessa all'esito del giudizio n. 2194/2021 R.G., pubblicata in data 14/12/2023, respinta ogni avversa istanza, domanda, anche riconvenzionale, eccezione degli appellati e e ferma ogni statuizione non CP_1 Parte_2
espressamente censurata dall'Appellante e/o ritenuta assorbita dal Tribunale di Vicenza, rigettarsi integralmente le domande tutte formulate dai sig.ri e CP_1 Parte_2
nei confronti del dott. , in quanto infondate in fatto e in diritto per i Parte_1
motivi tutti partitamente indicati in atti e, conseguentemente, respingersi la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti di Controparte_2
Con condanna dei sig.ri e alla rifusione delle spese e CP_1 Parte_2
competenze professionali in favore del sottoscritto patrocinio per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata
Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello principale e contestuale accoglimento, anche solo parziale dell'appello incidentale con accertamento di una responsabilità del dott. e/o comunque di accoglimento, anche solo parziale, delle Pt_1
domande risarcitorie formulate dai sig.ri e , dichiararsi CP_1 Parte_2
pagina 5 di 30 tenuta ad indennizzare l'Assicurato di quanto lo stesso Controparte_2
sarà tenuto a pagare di stretta giustizia, tenuto conto dei limiti di polizza specificati in atti, dello scoperto e del minimo assoluto.
Spese e competenze di causa interamente compensati per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste, in ipotesi di rimessione in istruttoria del procedimento, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti ed il rigetto di quelle avverse per i motivi esposti in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, e CP_1 Pt_2
, in proprio e in qualità di ex soci ed ex amministratori della cessata
[...]
IMMOBILIARE GO GI E TO S.N.C., premettendo:
- che gli stessi erano soci e amministratori della predetta società,
- che per le attività di consulenza e di assistenza fiscale e contabile si erano affidati all'opera del dott. , commercialista, Parte_1
- che in data 18.12.18 venivano loro notificati gli avvisi di accertamento n.
T5G01RA00249 e n. T5G01RA00248, relativi all'anno d'imposta 2012, con i quali l'Agenzia delle Entrate contestava la realizzazione di una plusvalenza di €
271.085,00 in capo alla società, conseguente all'assegnazione di un bene immobile ai soci con determinazione di un maggior reddito agli stessi per € 135.543,00 ciascuno, in relazione alla propria quota di partecipazione,
- che la vicenda traeva origine dalla messa in liquidazione della società, avvenuta in data 27.12.12 e dalla contestuale assegnazione ai soci del bene immobile presente nell'attivo patrimoniale,
pagina 6 di 30 - che il valore dell'immobile assegnato, iscritto a bilancio per € 227.875,20, era stato elevato a € 515.000,00 in base alla perizia giurata redatta dal geometra Tes_1
in data 13.12.12, previo suggerimento del dott. , il quale aveva
[...] Pt_1
segnalato la necessità di adeguare al prezzo di mercato il valore del bene, dal momento che tale operazione non avrebbe comportato alcun aggravio in relazione alle imposte sui redditi,
- che, secondo il parere del commercialista, il valore normale dell'immobile andava determinato attraverso l'utilizzo degli indici OMI, così da ridurre il rischio di eventuali controlli da parte dell'Agenzia fiscale,
- che, in realtà, il valore stimato dal professionista era da considerarsi avventato,
atteso che facendo uso dei parametri OMI, anche attribuendo la quotazione maggiore, non si sarebbe comunque superata la cifra di € 381.703,00,
- che il predetto adeguamento del valore del bene al più alto importo di € 513.066,00
aveva generato una plusvalenza del tutto ingiustificata, tale da far gravare su di loro imposte che altrimenti non sarebbero state dovute,
- che con gli avvisi n. T5G01RA00249 e n. T5G01RA00248 l'Agenzia delle Entrate
intimava loro di effettuare entro sessanta giorni il pagamento di € 49.218,16 ciascuno,
- che con il successivo avviso di accertamento n. T6502FI02783, notificato alla società, l'Agenzia delle Entrate contestava, inoltre, la violazione dell'art. 182 del
D.P.R. 917/86, in base al quale, in caso di liquidazione dell'impresa, deve essere redatto il bilancio relativo al periodo tra l'inizio dell'esercizio e l'avvio della liquidazione, aprendosi successivamente un nuovo periodo di imposta, intercorrente tra l'inizio e la chiusura della liquidazione,
- che, secondo gli accertamenti dell'Agenzia fiscale, la società avrebbe subito una pagina 7 di 30 perdita di € 4.640,29 in relazione al primo periodo in cui era ancora attiva, mentre avrebbe realizzato un utile di € 284.267,61 nella fase di liquidazione, sul quale dovevano essere poi calcolate le imposte dovute a carico dei singoli soci, pretese con gli atti impositivi indicati,
- che il dott. aveva omesso di svolgere tale attività, non rilevando di Pt_1
conseguenza le imposte che sarebbero state eventualmente dovute in merito ai due periodi,
- che, se il professionista avesse rispettato la normativa, avrebbe evitato di adeguare il valore dell'immobile e di provocare una ingiustificata plusvalenza,
- che gli avvisi di accertamento erano stati comunque impugnati,
- che con sentenza n. 96/2019 del 14.3.19 la Commissione Tributaria di primo grado di Vicenza aveva parzialmente accolto i ricorsi, ammettendo la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva agevolata del'8% sui beni assegnati ai soci, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, come previsto dalla legge di stabilità 2017,
- che, tuttavia, risultava ancora pendente l'appello proposto dal fisco, motivato su una supposta applicazione retroattiva della norma richiamata dal giudice di primo grado,
- che il gravame era plausibilmente fondato, con la conseguente possibilità di aggravio delle spese di lite,
- che sussisteva, pertanto, una evidente responsabilità contrattuale del dott. per Pt_1
negligenza nell'esecuzione della prestazione professionale giacché il medesimo aveva indicato un valore dell'immobile inesistente, in quanto calcolato sulla base di parametri validi per altre categorie di beni (es. abitazioni), tra i quali non poteva rientrare quello oggetto di rivalutazione (nella specie, un laboratorio di oreficeria),
- che, inoltre, il professionista aveva assicurato che l'operazione proposta non avrebbe comportato una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF,
pagina 8 di 30 - che, qualora avesse agito diligentemente, predisponendo la relazione patrimoniale
ante liquidazione, sarebbe emersa l'inutilità di un adeguamento al valore attuale dell'immobile,
- che si trattava di questioni di natura tecnica, di cui loro non disponevano di adeguate conoscenze,
- che il danno subito trovava la propria causa nell'incuria del professionista,
hanno convenuto in giudizio il menzionato professionista chiedendo venisse accertata la sua responsabilità per i fatti esposti, con condanna del medesimo a risarcire le somme fino ad allora versate all'Erario, pari a complessivi € 123.942,00, nonché il danno subito quantificabile in € 30.000,00 o nella somma determinata dal giudice.
Costituitosi in giudizio, il convenuto:
- premetteva che la società di cui gli attori erano soci e titolari, attiva nel settore orafo,
era stata messa formalmente in liquidazione nel 2007,
- aggiungeva che, a esaurimento delle attività liquidatorie, non era stato possibile cedere l'immobile in precedenza adibito a laboratorio artigianale, il quale pertanto era rimasto in capo alla società,
- riferiva che, revocata la liquidazione volontaria, la società veniva trasformata in immobiliare e iscritta presso il registro delle imprese in data 5.1.09 con la denominazione IMMOBILIARE GO DI GO GI E TO NC,
- specificava che scopo della descritta operazione era quello di realizzare la vendita dell'immobile di cui era ancora titolare la compagine,
- proseguiva affermando che, a fronte del persistere della difficoltà di cedere il bene e dei costi di gestione della società, i si erano quindi rivolti a lui al fine di Pt_2
ricevere una consulenza sotto il profilo fiscale,
- precisava che nel primo parere rilasciato in data 26.7.12 aveva prospettato due pagina 9 di 30 soluzioni consistenti nell'assegnazione del bene ai soci ovvero nella cessione delle partecipazioni da un socio all'altro:
o sottolineando che nel primo caso l'operazione sarebbe stata equiparata dal punto di vista fiscale a una compravendita, con i conseguenti oneri di pagamento in termini di imposte,
o evidenziando che nella seconda ipotesi il socio acquirente avrebbe dovuto corrispondere un prezzo particolarmente elevato, pari alla metà del valore dell'immobile,
- specificava che le simulazioni eseguite si basavano sul valore del bene al prezzo di mercato indicato dai soci, pari a € 800.000,00, e non al prezzo in cui era valorizzato in contabilità, uguale a € 227.875,20, motivo per cui entrambe le soluzioni avanzate risultavano particolarmente onerose,
- segnalava che, alla luce degli esborsi preventivati, i clienti avevano scelto di non agire nell'immediato,
- affermava che, a seguito dell'introduzione ad opera del D.L. 83/12 di un regime di esenzione dell'imposta IVA per “le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”, aveva provveduto a formulare un secondo parere in cui, sulla base della normativa sopravvenuta, prospettava nuovamente la possibilità di assegnare l'immobile ai soci, rilevando altresì la facoltà di dedurre i costi fiscali delle partecipazioni dalla plusvalenza generata dall'immobile,
- osservava che questa interpretazione era stata fatta propria anche dall'Agenzia delle
Entrate,
- metteva in risalto che, al fine di procedere all'assegnazione dell'immobile, aveva pagina 10 di 30 segnalato la necessità di adeguare il valore del bene a quello di mercato, posto che, essendo l'assegnazione equiparata alla compravendita, l'impiego di un diverso coefficiente avrebbe comportato un serio rischio di un accertamento da parte dell'Agenzia fiscale, con la conseguente irrogazione di sanzioni nell'ipotesi in cui fosse stata riscontrata una irregolarità,
- argomentava che per calcolare il valore normale del bene fosse necessario avvalersi degli indici OMI, oltre all'ausilio di un tecnico professionista,
- evidenziava che l'impiego dei parametri OMI del 2012 avrebbe comportato una stima del valore normale compresa tra € 657.810,00 ed € 723.591,00, tenendo conto che si trattava di un laboratorio artigianale ubicato in pieno centro storico a TR,
- sottolineava che i predetti valori si sarebbero dovuti applicare alla superficie lorda e non a quella netta, come invece si era indicato nella perizia di stima,
- segnalava, quindi, che il valore normale prospettato era comunque inferiore a quanto sarebbe risultato, effettuando il calcolo come sopra,
- lamentava che non erano comprensibili i criteri in base ai quali gli attori erano giunti a collocare il valore dell'immobile a cifre di gran lunga inferiori, precisando che nel caso di specie non sarebbe stato possibile impiegare gli indici OMI riferiti a un capannone industriale sito in zona periferica/produttiva, dal momento che il bene in questione non presentava tali caratteristiche,
- rimarcava, in ogni caso, che la stima era stata asseverata da un tecnico professionista di fiducia dei , il quale aveva ribassato il valore normale fino alla cifra di € Pt_2
515.000,00, in considerazione della destinazione d'uso artigianale e dei costi per la sua modifica, dell'andamento del mercato immobiliare, della necessità di interventi e della vetustà dell'immobile,
- ribadiva che, ai fini dell'assegnazione, il valore di riferimento dell'immobile non pagina 11 di 30 avrebbe potuto essere che quello normale,
- sosteneva che le contestazioni successivamente ricevute dal fisco si basavano su un'errata interpretazione della disciplina tributaria, dal momento:
o che le eventuali plusvalenze realizzate da una società di persone devono essere tassate per trasparenza in capo ai soci e non all'ente, come invece avviene per quelle di capitali,
o che l'art. 20-bis del TUIR prevede di tassare le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci a seguito della liquidazione di società di persone per la sola parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione,
o che, nella fattispecie in esame, attraverso l'assegnazione del bene, era stato semplicemente restituito quanto a suo tempo investito nella società a titolo di capitale sociale, utili reinvestiti e finanziamenti compiuti per coprire le perdite fiscali sostenute nei vari anni d'imposta,
o che, in definitiva, il valore dei beni assegnati non superava il costo fiscale ricostruito della partecipazione detenuta dai soci,
o che tale circostanza era stata riconosciuta dalla stessa Agenzia fiscale,
- affermava che nel caso di specie trovava applicazione l'esenzione di responsabilità
per l'esistenza di un problema di particolare difficoltà ex art. 2236 cc, considerando:
o che la norma di esenzione dell'IVA per questo genere di operazioni era entrata da poco in vigore,
o che esistono differenti posizioni sulla tassabilità in questo tipo di operazioni a seconda che si tratti di una società di persone ovvero di capitali,
o che anche il concetto di valore normale è ricostruito diversamente dai vari interpreti della norma,
pagina 12 di 30 o che la stessa Commissione Tributaria Provinciale, occupandosi del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, aveva, d'altro canto, rilevato la divergenza di opinioni nella materia de qua,
o che la richiesta dell'Amministrazione di distinguere due periodi d'imposta era artificiosa, dato che la liquidazione non è una fase necessaria dell'estinzione di una società di persone,
- negava che gli attori avessero subito un danno, obiettando che l'assegnazione del bene e lo scioglimento della società avevano comportato un risparmio in termini di imposte e di costi di gestione pressoché corrispondente a quanto richiesto dal fisco con gli avvisi di accertamento,
- contestava la quantificazione del danno determinata nell'atto di citazione, rilevando:
o che non erano stati specificati i criteri in basi ai quali era stato effettuato il calcolo,
o che non vi era prova dell'effettivo versamento di quanto richiesto dall'Amministrazione,
o che gli elementi oggettivi della domanda dovevano ritenersi assolutamente incerti, tanto da doversi dichiarare la nullità dell'atto introduttivo,
- segnalava di avere denunciato in data 31.8.20 il sinistro a Controparte_4
con cui lo studio associato di cui era parte aveva stipulato una polizza per
[...]
responsabilità professionale,
- chiedeva che fosse chiamata in causa la compagnia assicurativa ai fini della manleva,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la condanna dell'assicurazione nell'ipotesi di un accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio CP_2
pagina 13 di 30 , la quale, richiamate le difese già prospettate dal proprio Controparte_2
assicurato, contestava la ricostruzione in punto di fatto e di diritto delineata dagli attori, ulteriormente precisando:
- che il valore normale dell'immobile era stato indicato da un terzo perito, sicché era a costui che gli attori avrebbero dovuto rivolgersi in caso di errore nella stima,
- che non vi erano elementi per sostenere che il valore fosse stato suggerito dal convenuto,
- che il bene assegnato in sede di scioglimento della società non aveva natura di plusvalenza, bensì di rimborso del capitale sociale e dei finanziamenti effettuati dai soci nei vari periodi d'imposta,
- che anche l'Agenzia delle Entrate aveva aderito a tale posizione, salvo adottarne una differente nel parallelo giudizio relativo all'impugnazione degli avvisi di accertamento,
- che il proprio assicurato aveva agito secondo diligenza,
- che non sussisteva il nesso di causa,
- che, comunque, non si era provocato alcun danno,
- che quanto ex adverso affermato era rimasto sfornito di prova, in particolare relativamente al fatto che, se il professionista avesse tenuto il comportamento asseritamente dovuto, il cliente avrebbe conseguito un esito più favorevole,
- che si doveva tenere conto delle clausole della polizza, prevedenti una franchigia del
10% per ogni sinistro, con un minimo di € 500,00 e un massimo di € 25.000,00,
e chiedendo, pertanto, conclusivamente il rigetto delle domande attoree ovvero la loro riduzione entro limiti più congrui, con limitazione della manleva secondo quanto stabilito dalla polizza.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito delle memorie istruttorie, la pagina 14 di 30 causa è stata quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che il professionista aveva correttamente segnalato la necessità di aggiornare il valore dell'immobile,
- escluso che eventuali errori di stima fossero a lui imputabili, dal momento che il valore era stato calcolato sulla base di una perizia giurata redatta da un altro professionista,
- rilevato che nel primo parere del 26.7.12 il convenuto aveva puntualmente avvisato gli attori delle conseguenze fiscali derivanti dalla assegnazione del bene ovvero dalla cessione della quota di partecipazione,
- osservato che nella seconda consulenza il professionista aveva invece esplicitamente escluso la possibilità di una tassazione sui redditi dei soci, evidenziando che il costo fiscale della partecipazione risultava superiore al valore normale dell'immobile,
- ritenuto che, a prescindere dalla corretta applicazione della normativa tributaria, il convenuto aveva omesso di prospettare l'eventuale possibilità per i soci di essere sottoposti a tassazione sul reddito, ove non si fosse addivenuti alla conclusione che il costo fiscale delle partecipazioni fosse superiore al valore contabile dell'immobile,
- notato non presentare rilievo l'obiezione secondo cui l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che il valore dei beni assegnati non superasse il costo fiscale delle partecipazioni, dato che la stessa Amministrazione aveva avuto modo di precisare che nel rideterminare il reddito della società e (per trasparenza) dei soci aveva tenuto conto anche della plusvalenza generata dall'assegnazione dell'immobile ai sensi dell'art. 84 TUIR,
- affermata sotto tale profilo la responsabilità del professionista per negligenza,
pagina 15 di 30 - escluso che sussistesse un problema tecnico di speciale difficoltà di cui all'art. 2236
cc, posto che la sopravvenuta normativa in tema di esenzione dell'IVA non presentava alcuna attinenza con il caso di specie,
- considerato che fossero invece irrilevanti le modalità attraverso cui il professionista aveva redatto il bilancio,
- reputato, in ordine al profilo del danno, che la tassazione IRPEF fosse dovuta e,
quindi, non sussistesse alcuna responsabilità del professionista in relazione a tale esborso, dovuto per legge,
- negato, del pari, che il convenuto dovesse qualcosa a titolo di interessi e sanzioni pagate dal contribuente in virtù del suo errore, posto:
o che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n.
96/19 aveva escluso l'applicazione di oneri accessori,
o che non era stato prodotto alcun documento circa l'appello proposto dall'Amministrazione,
o che non era stato dimostrato il versamento di alcunché in relazione a tali voci,
- valutato che non fosse riconoscibile il danno quantificato in € 30.000,00 per spese a copertura delle attività di assistenza e consulenza svolte dai professionisti successivamente coinvolti per risolvere la vicenda,
- rilevato che gli unici documenti attestanti gli esborsi degli attori fossero le fatture per le spese di lite, sostenute per un totale di € 6.624,00, e che la sentenza della
Commissione Tributaria menzionata aveva compensato le spese di lite tra i contribuenti e l'Agenzia fiscale, ha accertato l'inadempimento del professionista e lo ha, conseguentemente, condannato a pagare in favore degli attori la somma di € 6.624,00, oltre agli interessi dal deposito pagina 16 di 30 del provvedimento al saldo, ordinando all'assicurazione di manlevarlo nei limiti di polizza, ponendo le spese di lite in capo al soccombente e disponendo viceversa la loro compensazione nei rapporti tra convenuto e terza chiamata.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario convenuto formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le difese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno contestato le singole censure del gravame principale, insistendo per il suo rigetto in quanto infondato ed hanno, inoltre, impugnato incidentalmente la pronuncia di primo grado, allegando ulteriormente:
- che con sentenza n. 900/2023 del 20.9.23 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto aveva riformato la pronuncia di primo grado, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati dai contribuenti e compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio,
- che, per effetto di tale decisione l' di Controparte_5
Vicenza, aveva emesso le intimazioni di pagamento:
o n. T65IPRN00152/2023 relativa all'avviso di accertamento n.
T5G01RA00248 per € 69.008,30 inviata a , CP_1
o n. T65IPRN00153/2023 relativa all'avviso di accertamento n.
T5G01RA00249 per € 70.457,88 inviata a , Parte_2
o n. T65IPRN00154/2023 relativa all'avviso di accertamento n.
T6502FI02781-17 per € 267,50 dei quali 250,00 a titolo di sanzioni ed €
17,50 per spese di notifica inviata a quale socio e quale legale CP_1
rappresentante della IMMOBILIARE GO GI E TO NC
pagina 17 di 30 e a quale socio, Parte_2
o n. T65IPRN00155/2023 relativa all'avviso di accertamento n.
T6502FI02783-17 per € 267,50 dei quali 250,00 a titolo di sanzioni ed €
17,50 per spese di notifica inviata a quale socio e quale legale CP_1
rappresentante della IMMOBILIARE GO GI E TO NC
e a quale socio, Parte_2
- che nel termine di legge essi avevano presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197/22,
- che aveva quindi versato in definizione agevolata: CP_1
o per la IMMOBILIARE GO NC in data 27.9.23 la somma di € 75,00 a titolo di sanzioni erariali di cui agli avvisi di accertamento T6502FI02781 e
T6502FI02783, di cui chiedeva il ristoro, sostenendo trattarsi di oneri dovuti a seguito dell'errore del professionista,
o per sé stesso in data 27.09.23 l'importo di € 10.978,00, dovuto a chiusura dell'avviso di accertamento impugnato T5G01RA00248,
- che , parimenti, aveva versato in definizione agevolata in data 25.9.23 Parte_2
la somma di € 11.227,00 a chiusura dell'avviso di accertamento impugnato
T5G01RA00249,
- che, in virtù di tali fatti sopravvenuti, le loro richieste risarcitorie dovevano essere rimodulate come riportato nelle conclusioni di parte.
Si è costituita, infine, l'assicurazione appellata, la quale ha chiesto l'accoglimento del gravame principale e il rigetto di quello incidentale, contestando quanto affermato in tale ultima sede ed invocando l'applicazione dei limiti di polizza nell'ipotesi in cui la domanda esperita dai fosse stata ritenuta anche solo parzialmente fondata. Pt_2
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, concessi i termini per lo scambio pagina 18 di 30 delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusive e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza dell'otto ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo, mentre l'appello incidentale va rigettato.
3.1 Con il primo motivo dell'appello principale si intende censurare la parte di sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l'inadempimento del dott. , Pt_1
sostenendosi che i profili di negligenza rilevati dal Tribunale andrebbero esclusi per una pluralità di ragioni. In particolare, si osserva:
- che il commercialista non sarebbe affatto venuto meno al proprio obbligo di segnalare ai clienti un'eventuale tassazione dei redditi dei soci, dal momento che tale possibilità era stata ben evidenziata nel primo parere reso il 26.7.12, il quale non doveva intendersi superato da quello successivo, ma più semplicemente integrato alla luce delle sopravvenute novità normative concernenti la tassazione IVA,
- che inoltre, nella seconda consulenza, non sarebbe stata categoricamente esclusa l'applicazione di imposte a seguito dell'assegnazione, venendo meramente supposta la loro riduzione nell'ipotesi, da verificare poi in concreto, in cui il costo fiscale delle partecipazioni si fosse rivelato superiore al valore dell'immobile, eventualità poi che avrebbe presupposto anche la redazione del conto di gestione e quello relativo alla liquidazione da parte dei soci,
- che la riconduzione della fattispecie in esame all'esimente di cui all'art. 2236 cc risultava dovuta in virtù della particolare difficoltà tecnica della questione oggetto della consulenza fiscale.
pagina 19 di 30 Gli appellati contestano quanto ex adverso affermato, replicando che non potrebbe revocarsi in dubbio la responsabilità del professionista così come affermata dal giudice di prime cure, in quanto la seconda consulenza, in cui non si accennava a una possibile tassazione del reddito, doveva intendersi siccome completamente sostitutiva di quella precedente. Si sottolinea, poi, che, se la plusvalenza tassata fosse stata determinata dall'errata suddivisione dei bilanci, allora risulterebbe confermata la negligenza del commercialista, atteso che lo stesso era stato incaricato di tale incombente.
Il motivo è infondato.
Come sottolineato dal giudice del grado precedente, sussiste una responsabilità del professionista per quanto concerne la mancata o incompleta segnalazione ai clienti circa la possibilità che la revisione del valore dell'immobile potesse generare, come poi in concreto è avvenuto, una plusvalenza rilevante ai fini della tassazione sul reddito.
Nel primo parere del 26.7.12 il professionista, nel proporre ed esaminare alcune soluzioni con il relativo impatto fiscale, avvertiva fin da subito che l'assegnazione dell'immobile avrebbe comportato alcuni esborsi non solo in termini di IVA, essendo comparata a tutti gli effetti a una vendita, ma anche di IRPERF e addizionali, dato che la differenza tra il valore di mercato e quello contabile del bene avrebbe potuto determinare una plusvalenza da dichiarare e tassare (cfr. pagg. 3-4, parere del 26.7.12).
Ciò precisato, procedeva a quantificare nel dettaglio l'entità delle imposte dovute, sia dirette sia indirette, considerando un valore dell'immobile pari a € 800.000,00,
attraverso la predisposizione di una tabella riepilogativa dei vari esborsi (pag. 4, parere del 26.7.12).
Una differente conclusione, invece, si trae dalla lettura della successiva consulenza del pagina 20 di 30 19.11.12, in cui il dott. , dopo avere illustrato le novità introdotte dal D.L. n. Pt_1
83/12 e dei relativi benefici che si sarebbero potuti ottenere in termini di esenzione dell'IVA, ha poi affermato che, se oltre all'assegnazione si fosse proceduto anche allo scioglimento ed estinzione della società, “non vi sarebbe (stata) alcuna plusvalenza
[…], bensì un reddito determinato dalla differenza tra valore di mercato e costo delle
partecipazioni dei Soci”, precisando che, alla luce del fatto che “il costo fiscale delle
partecipazioni risulta(va) sensibilmente superiore al valore contabile (dell'immobile)”,
si sarebbe giunti a “una sensibile riduzione (se non addirittura annullamento) delle
imposte sui redditi (IRPEF e relative Addizionali)” (pag. 3, parere del 19.11.12).
Anche in questo caso, il professionista indicava gli oneri fiscali che l'operazione avrebbe comportato, premettendo che “l'adeguamento a 513.300 € […] del valore da
indicare nell'atto non (avrebbe comportato) alcun obbligo di versamento per imposte
sui redditi ed un aggravio, comunque contenuto per gli alti tributi” (pag. 5, parere del
19.11.12).
In particolare, nella tabella sintetica che il commercialista allegava al fine di indicare le imposte dovute, prendendo a riferimento il valore di mercato pari a € 513.300,00 (pag.
5, parere del 19.11.12), si riportava:
- l'esenzione dell'IVA,
- il calcolo degli importi di alcune imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria e catastale),
- la mancata quantificazione delle imposte dirette (IRPEF, addizionali), la cui voce risulta sbarrata,
- il totale delle imposte dovute, con il quadro analitico distinto per socio.
pagina 21 di 30 Anche nelle conclusioni finali non si rinviene alcun avvertimento circa l'eventualità che l'operazione avrebbe potuto generare una plusvalenza e, in definitiva, un reddito per la società da assoggettare a tassazione in capo ai soci come reddito di partecipazione
(pagg. 6-7, parere del 19.11.12).
Tale negligenza non può ritenersi superata dall'obiezione sollevata dall'appellante principale secondo cui la consulenza del 19.11.12 dovrebbe essere intesa alla stregua di un aggiornamento delle valutazioni già illustrate con il precedente parere del 26.7.12, in cui il problema dell'IRPEF era stato appunto segnalato, conseguendone che il professionista avrebbe ben adempiuto all'incarico ricevuto dai clienti.
Al riguardo, va notato che, laddove si fosse stati in presenza di un semplice aggiornamento dettato dal subentro della nuova disciplina fiscale, sarebbe stato sufficiente informare i clienti dell'irrilevanza dell'operazione ai fini IVA.
Il dott. , invece, non si è limitato a evidenziare i soli elementi di novità introdotti Pt_1
dal D.L. n. 83/12 ma ha riesaminato per intero la questione degli oneri fiscali derivanti dall'assegnazione, anche alla luce del nuovo valore di riferimento dell'immobile e, a tal fine, ha vagliato l'eventuale debenza delle imposte dirette, sebbene in modo incompleto,
nonché di altri tributi (imposta di registro, ipotecaria e catastale), così come risulta dalla stessa tabella di riepilogo.
Non appare convincente, poi, l'ulteriore difesa prospettata dall'appellante, secondo cui nel secondo parere egli non avrebbe del tutto escluso una tassazione sul reddito e che,
pertanto, i clienti sarebbero stati correttamente avvisati delle conseguenze sul piano fiscale. Anche sotto questo profilo, va evidenziato che all'interno della consulenza del
19.11.12 non si rinviene alcuna indicazione, neanche nella formulazione delle pagina 22 di 30 conclusioni (pagg. 6-7), circa la necessità di procedere a ulteriori approfondimenti al fine di verificare se davvero il costo fiscale delle partecipazioni fosse tale da compensare fino ad azzerare la plusvalenza generata. Pertanto, pure qualora si volesse accedere all'interpretazione proposta dalla parte, il parere apparirebbe carente delle informazioni essenziali.
D'altro canto, è lo stesso professionista ad ammonire in apertura del parere che “per una
più appropriata valutazione della convenienza o meno, di procedere all'assegnazione
dell'Immobile ai Soci, in funzione della liquidazione e cancellazione della Società, è di
fondamentale importanza la corretta quantificazione delle imposte (dirette e indirette),
strettamente inerenti alla predetta ipotesi di soluzione)”.
In base a quanto affermato, quindi, ne sarebbe dovuta scaturire un'analisi completa con l'indicazione dei relativi esborsi che i clienti avrebbero dovuto sopportare una volta attuata la soluzione proposta.
Priva di pregio, infine, si presenta l'argomentazione per cui l'esecuzione della prestazione avrebbe implicato la risoluzione di questioni di particolare complessità
tecnica, in quanto la normativa richiamata (D.L. n. 83/12) in realtà afferisce all'IVA e non alla tassazione sul reddito e, pertanto, non può avere svolto alcun ruolo nella determinazione della negligenza professionale lamentata. In tal senso, fra l'altro, non assume rilevanza neanche la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il cui esito è stato completamente riformato in appello, confermando in pieno le conclusioni a cui era giunta l'Agenzia delle Entrate emettendo gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione.
3.2 Con la seconda ragione del gravame principale, poi, si deduce l'errore in cui sarebbe pagina 23 di 30 incorso il primo giudice in relazione al profilo del danno. Si lamenta, infatti, che non sarebbe possibile risarcire le spese di lite sostenute dai clienti nel giudizio relativo all'impugnazione degli avvisi di accertamento, dato:
- che tale esborso non potrebbe ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento accertato dal Tribunale e costituito dalla mancata segnalazione della possibilità di soggezione a tassazione per l'assegnazione del bene,
- che il sostanziale accoglimento del ricorso non potrebbe comportare un ristoro delle spese di lite, malgrado la Commissione Provinciale ne abbia dichiarato la compensazione,
- che opererebbe l'esclusione della responsabilità per la sussistenza di questioni di particolare complessità tecnica,
- che, se non si fosse proceduto all'assegnazione dell'immobile già nel 2012, gli appellanti incidentali avrebbero dovuto sostenere ulteriori esborsi fiscali e di gestione della società, sicché si dovrebbe procedere alla compensatio lucri cum
damno,
- che sussisterebbe un profilo di negligenza dei contribuenti nel caso in cui non avessero aderito alla definizione agevolata dei debiti tributari disposta dalla legge n.
197/2022, trovando così applicazione il primo comma dell'art. 1227 cc.
Gli appellati non concordano con le doglianze esposte nell'impugnazione principale, rilevando che la Commissione Tributaria di primo grado non aveva accolto il ricorso, bensì si era limitata a prendere atto dell'accettazione della proposta conciliativa, dichiarando l'assorbimento del merito della controversia. Sottolineano, inoltre, che l'argomentazione risulterebbe superata dalla circostanza per cui la Corte di Giustizia
pagina 24 di 30 Tributaria di secondo grado del Veneto avrebbe ritenuto non accoglibili le prospettazioni contenute nell'atto di gravame. Non vi sarebbero dubbi, quindi, circa la sussistenza del nesso di causa tra la condotta negligente del professionista e le spese di lite sopportate.
Si deduce, infine, che l'eccezione di compensatio lucri cum damno sia inammissibile, in quanto nuova, e comunque infondata, posto che danno e arricchimento deriverebbero da fonti differenti e, pertanto, non potrebbe esservi compensazione alcuna.
La censura merita di essere accolta.
Gli esborsi sostenuti dagli appellanti incidentali per l'impugnazione degli avvisi di accertamento e per la resistenza nella successiva fase di gravame non possono essere considerati conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del dott. e, Pt_1
pertanto, non costituiscono una voce di danno risarcibile.
Più precisamente, va osservato:
- sotto un primo profilo, che la decisione di proporre il ricorso in sede tributaria non costituisce un atto dovuto bensì una libera scelta, la quale deve essere operata a seguito di una attenta valutazione dell'opportunità o meno di procedere in tal senso, attesa la possibilità di incorrere nel rigetto della domanda, cui normalmente consegue addossamento delle spese di lite,
- sotto un secondo profilo, che la predetta scelta resta quindi del tutto scollegata rispetto all'inadempimento del professionista, anche in ragione del fatto che l'instaurazione di una controversia coinvolge l'attività del legale chiamato a gestirla.
Ora, dal momento che nella fattispecie sono gli stessi impugnanti incidentali ad aver riconosciuto nell'atto di citazione di primo grado (cfr. pagg. 7 e 18-20) la fondatezza della pretesa dell'Amministrazione, utilizzando proprio questo argomento per rafforzare la tesi della negligenza commessa dal commercialista, è chiaro che ne deriva, peraltro,
pagina 25 di 30 l'impossibilità di porre a carico di quest'ultimo le spese di una controversia che non avrebbe mai dovuto essere iniziata e la cui instaurazione va pertanto addebitata ai clienti che non possono pretendere di rivalersi sul dott. per il suo esito infausto. Pt_1
Né risulta dirimente l'argomentazione secondo cui l'impugnazione sarebbe stata proposta nel tentativo di rimediare o comunque contenere l'errore del commercialista poiché, essendo evidente l'insostenibilità in diritto della posizione vantata nei confronti del fisco, nulla si poteva presumere di ottenere di positivo da tale improvvida iniziativa.
Mentre, d'altro canto, nessun rilievo presente poi la circostanza, segnalata dai , Pt_2
secondo cui il professionista avrebbe curato la fase stragiudiziale di dialogo con l'Agenzia delle Entrate senza giungere ad alcun risultato, in quanto il successivo accertamento fiscale si è rivelato del tutto corretto e, d'altronde, gli appellanti incidentali non risultano aver allegato e dimostrato alcuno specifico elemento volto a individuare una condotta attiva od omissiva serbata dal professionista durante la fase stragiudiziale da cui si sia originato un danno.
3.3 Quanto, invece, all'appello incidentale, gli originari attori impugnano la medesima parte di sentenza esaminata sub 3.3, relativa alla quantificazione del danno, segnalando che le spese sostenute in sede di giudizio tributario di primo grado corrisponderebbero alla maggior somma di € 13.248,00, come da documentazione offerta in prova.
In considerazione della sopravvenuta conclusione, nelle more del presente giudizio, di quello tributario di appello, chiedono, inoltre, la liquidazione delle competenze corrisposte al patrocinatore in tale sede per un importo complessivo di € 5.075,20.
Alla luce di quanto argomentato sub 3.3, il motivo deve ritenersi assorbito dal momento che, negata la sussistenza del relativo pregiudizio in punto di an, non può trovare luogo una diversa quantificazione del danno lamentato.
3.4 Da ultimo, infine, va esaminata la richiesta presentata dagli impugnanti incidentali pagina 26 di 30 volta a ottenere il ristoro della somma di € 75,00 versata per la definizione agevolata delle sanzioni comminate con gli avvisi di accertamento n. T6502FI022781 e n.
T6502FI022783.
La domanda è inammissibile.
Innanzi tutto, va rilevata la parziale novità della domanda, dal momento che solo in sede di appello è stato richiesto il risarcimento del danno asseritamente concretatosi a seguito dell'emissione dell'avviso di accertamento n. T6502FI022783.
Nella precedente fase del giudizio, infatti, i , tra le molteplici negligenze attribuite Pt_2
al professionista, avevano lamentato anche un'errata modalità di redazione del bilancio, evidenziando che il dott. avrebbe dovuto aprire un nuovo periodo d'imposta Pt_1
all'avvio della procedura di liquidazione della società.
Si erano limitati, tuttavia, a richiedere il ristoro delle sole sanzioni, conseguenza di tale attività, elevate dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento n.
T6502FI022781 (cfr. pag. 5, atto di citazione di primo grado;
pagg.
5-6 e 8, comparsa conclusionale attorea), senza nulla allegare in relazione al diverso atto identificato con il protocollo n. T6502FI022783.
La domanda di risarcimento per l'importo di € 37,00, versato a seguito della definizione agevolata delle sanzioni irrogate con l'avviso n. T6502FI022783 (cfr. pagg. 4-5, doc. n.
7, allegato con la comparsa di costituzione in appello dei sig. ), non può quindi Pt_2
essere ammessa in appello, in ottemperanza al principio del divieto di ius novorum espressamente sancito dal primo comma dell'art. 345 cpc.
In senso contrario, non si potrebbe neanche opporre il fatto che, in conseguenza della sentenza di riforma totale della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il
Veneto, l'Amministrazione abbia proceduto a emanare l'intimazione di pagamento n.
T65IPRN00155/2023, sostenendosi che tale ultimo fatto, in quanto sopravvenuto,
pagina 27 di 30 potrebbe trovare ingresso nella presente fase del giudizio.
In realtà, si tratta di un mero atto riepilogativo del precedente avviso di accertamento n.
T6502FI022783, con la conseguenza che la relativa circostanza doveva essere tempestivamente introdotta in primo grado.
Sotto altro profilo, qualora non si voglia accedere a quanto appena rilevato, dovrebbe poi comunque essere rilevata l'inammissibilità della richiesta, posto che gli appellanti incidentali avrebbero soltanto riproposto quanto già domandato nel grado precedente, sia pur riducendo il petitum in ragione dell'avvenuta definizione agevolata degli avvisi ricevuti, senza spiegare le ragioni per cui la soluzione adottata dal primo giudice sul relativo capo di questione dovesse ritenersi errata.
Va ricordato, infatti, come i giudici di legittimità abbiano chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione dell'art. 342 cpc, che tale norma, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n.
27199).
Nel caso in esame, dal momento che il giudice del Tribunale si era esplicitamente espresso sul capo di domanda prospettato dai , sostenendo che la modalità di Pt_2
redazione del bilancio dovesse ritenersi irrilevante ai fini della risoluzione della pagina 28 di 30 controversia, sarebbe allora stato onere della parte di predisporre uno specifico motivo di appello incidentale nel quale indicare le puntuali repliche in punto di fatto o di diritto rispetto a quanto affermato nella pronuncia, al fine di provocare il potere di riesame di questa Corte.
In mancanza della quale impugnazione si deve rilevare la formazione del giudicato interno sulla relativa parte di sentenza con susseguente preclusione di una nuova decisione sul punto.
4. Le spese di lite
Quanto infine alle spese di lite – tenuto conto della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata unicamente se il relativo capo della pronuncia abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 12.4.18 n. 9064) – ritiene la Corte che nella fattispecie ricorrano i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse tra gli originari attori ed il convenuto, risultate entrambe parzialmente soccombenti, dal momento che gli originari attori:
- se, da un lato, hanno visto accolta la domanda di accertamento della responsabilità
professionale del dott. , Pt_1
- d'altro lato hanno, peraltro, visto rigettata la domanda di risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza del predetto inadempimento.
Ed altrettanto è a dirsi per quanto attiene al rapporto tra il dott. e la compagnia Pt_1
pagina 29 di 30 assicurativa, che non ha contestato l'operatività della polizza.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 2508/2023, depositata in data
14.12.23, che per il resto conferma:
1) rigetta la domanda di risarcimento esperita da e nei CP_1 Parte_2
confronti del dott. ; Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dai medesimi in relazione agli avvisi di accertamento n. T6502FI02781 e n.
T6502FI02783;
3) compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio;
4) condanna e a restituire in favore del dott. CP_1 Parte_2 Parte_1
quanto medio tempore eventualmente ricevuto in ottemperanza della sentenza di primo grado.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 30 di 30
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Marzella Presidente relatore dott. Massimo Coltro Consigliere dott.ssa Stefania Abbate Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta al n. 132/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F.: ), C.F._1
- appellante - elettivamente domiciliato in VICENZA, VIA CENGIO n. 15, con il patrocinio dell'avv.
LO MENARIN,
contro
CP_1
(C.F.: ), C.F._2
pagina 1 di 30
Parte_2
(C.F.: ), C.F._3
- appellati -
elettivamente domiciliati in CALDIERO, VIA A. MEUCCI n. 11, con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA SANDRIN,
e contro
Controparte_2
(C.F.: ), P.IVA_1
- appellata - elettivamente domiciliata in VICENZA, BORGO SCROFFA n. 37, con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI VINCI.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2508/2023, depositata in data
14.12.23.
Conclusioni dell'appellante: dichiarata l'inammissibilità ex art. 345 sia delle produzioni documentali offerte dai
Sig.ri e per la prima volta in sede d'appello, sia della domanda CP_1 Parte_2
volta al riconoscimento delle “spese di lite” asseritamente sostenute per la difesa avanti la Commissione Tributaria Regionale, in quanto formulata per la prima volta solo in sede di appello ed implicante un'estensione del petitum e della casua petendi non ammessa in sede di gravame;
rigettato altresì l'appello incidentale promosso dai Sig.ri e in quanto infondato in fatto ed in diritto, disattese altresì le CP_1 Parte_2
istanze istruttorie formulate dai Sig.ri e in quanto inammissibili CP_1 Parte_2
ed irrilevanti, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello
In via principale pagina 2 di 30 1) per le ragioni di cui in atti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 2508/2023 Sent., emessa all'esito del giudizio n. 2194/2021 R.G., pubblicata in data 14 dicembre 2023, notificata in data 19 dicembre 2023 (doc. A), disattesa ogni diversa domanda e/o eccezione degli appellati e e ferma ogni CP_1 Parte_2
statuizione qui non espressamente censurata e/o ritenuta assorbita dal Tribunale di
Vicenza, rigettarsi integralmente la domanda promossa dai sig.ri e CP_1 Pt_2
nei confronti del dott. , tesa all'accertamento dell'inadempimento
[...] CP_3
contrattuale del medesimo e alla conseguente condanna dello stesso a risarcire il danno patito dagli appellati e comunque, a tutto concedersi, determinarsi il danno patito dagli appellati tenendo in considerazione l'art. 1227, comma 2, c.c.; in via subordinata
2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dagli attori, accertare la validità e l'efficacia della polizza assicurativa n.
0245.0763757.07 RC professionale contratta dall'appellante con la compagnia in atti depositata e conseguentemente condannare Controparte_2
a tenere indenne e manlevare il dott. da Controparte_2 Parte_1
qualunque importo lo stesso fosse condannato a corrispondere ai a qualsiasi titolo, Pt_2
ivi comprese le spese di lite;
In via istruttoria
3) si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dagli appellati in quanto superflue e inconferenti per la decisione della presente causa;
4) si insite per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie istruttorie depositate nel giudizio di primo grado dal sottoscritto patrocinio, che qui di seguito si trascrivono integralmente.
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze:
pagina 3 di 30 1) vero che nel mese di dicembre del 2012 veniva incaricato dei Sig.ri e CP_1
di redigere la perizia di stima dell'immobile di proprietà della società Pt_2
“Immobiliare RI SE e OB s.n.c.” sito nel Comune di TR (VI) che le si
ST (doc. 3 attoreo) 14;
2) vero che la perizia di stima dell'immobile di proprietà della società “Immobiliare
RI SE e OB s.n.c.” sito nel Comune di TR (VI) che le si ST
(doc. 3 attoreo) veniva da lei redatta. Si indica quale teste il Geom. di Testimone_1
TR (VI).
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa.
Conclusioni degli appellati e : CP_1 Parte_2
1. Rigettare nel merito il gravame promosso dal Dott. in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto per le ragioni suesposte;
2. Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condanna il Dott. Pt_1
al pagamento in favore dei sig.ri di € 6.624,00, oltre interessi dal deposito al
[...] Pt_2
saldo, e per l'effetto condannare l'appellante principale al risarcimento del danno per €
13.248,00 per spese di lite tributaria di primo grado, oltre interessi dalla data del deposito della sentenza di primo grado al saldo effettivo;
3. Condannare il dott. all'ulteriore risarcimento del danno di € 5.075,20 Parte_1
quali spese di lite tributaria di secondo grado in favore dei sig.ri e CP_1
, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo, nonché al Pt_2
risarcimento del danno di € 75,00 in favore del sig. pari alle sanzioni CP_1
versate in definizione agevolata per la Immobiliare RI Snc ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, relativa agli avvisi di accertamento T6502FI02781 e
T6502FI02783;
pagina 4 di 30 4. In via istruttoria, si insiste per il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante principale in quanto inammissibili, superflue ed inconferenti ai fini della decisione del presente gravame e si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183 c.p.c. depositate nel giudizio di primo grado dal sottoscritto patrocinio;
5. Con vittoria di spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata Controparte_4
Nel merito in via principale
Per le ragioni tutte di cui in atti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 2508/2023 emessa all'esito del giudizio n. 2194/2021 R.G., pubblicata in data 14/12/2023, respinta ogni avversa istanza, domanda, anche riconvenzionale, eccezione degli appellati e e ferma ogni statuizione non CP_1 Parte_2
espressamente censurata dall'Appellante e/o ritenuta assorbita dal Tribunale di Vicenza, rigettarsi integralmente le domande tutte formulate dai sig.ri e CP_1 Parte_2
nei confronti del dott. , in quanto infondate in fatto e in diritto per i Parte_1
motivi tutti partitamente indicati in atti e, conseguentemente, respingersi la domanda di manleva formulata da quest'ultimo nei confronti di Controparte_2
Con condanna dei sig.ri e alla rifusione delle spese e CP_1 Parte_2
competenze professionali in favore del sottoscritto patrocinio per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata
Nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello principale e contestuale accoglimento, anche solo parziale dell'appello incidentale con accertamento di una responsabilità del dott. e/o comunque di accoglimento, anche solo parziale, delle Pt_1
domande risarcitorie formulate dai sig.ri e , dichiararsi CP_1 Parte_2
pagina 5 di 30 tenuta ad indennizzare l'Assicurato di quanto lo stesso Controparte_2
sarà tenuto a pagare di stretta giustizia, tenuto conto dei limiti di polizza specificati in atti, dello scoperto e del minimo assoluto.
Spese e competenze di causa interamente compensati per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste, in ipotesi di rimessione in istruttoria del procedimento, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti ed il rigetto di quelle avverse per i motivi esposti in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, e CP_1 Pt_2
, in proprio e in qualità di ex soci ed ex amministratori della cessata
[...]
IMMOBILIARE GO GI E TO S.N.C., premettendo:
- che gli stessi erano soci e amministratori della predetta società,
- che per le attività di consulenza e di assistenza fiscale e contabile si erano affidati all'opera del dott. , commercialista, Parte_1
- che in data 18.12.18 venivano loro notificati gli avvisi di accertamento n.
T5G01RA00249 e n. T5G01RA00248, relativi all'anno d'imposta 2012, con i quali l'Agenzia delle Entrate contestava la realizzazione di una plusvalenza di €
271.085,00 in capo alla società, conseguente all'assegnazione di un bene immobile ai soci con determinazione di un maggior reddito agli stessi per € 135.543,00 ciascuno, in relazione alla propria quota di partecipazione,
- che la vicenda traeva origine dalla messa in liquidazione della società, avvenuta in data 27.12.12 e dalla contestuale assegnazione ai soci del bene immobile presente nell'attivo patrimoniale,
pagina 6 di 30 - che il valore dell'immobile assegnato, iscritto a bilancio per € 227.875,20, era stato elevato a € 515.000,00 in base alla perizia giurata redatta dal geometra Tes_1
in data 13.12.12, previo suggerimento del dott. , il quale aveva
[...] Pt_1
segnalato la necessità di adeguare al prezzo di mercato il valore del bene, dal momento che tale operazione non avrebbe comportato alcun aggravio in relazione alle imposte sui redditi,
- che, secondo il parere del commercialista, il valore normale dell'immobile andava determinato attraverso l'utilizzo degli indici OMI, così da ridurre il rischio di eventuali controlli da parte dell'Agenzia fiscale,
- che, in realtà, il valore stimato dal professionista era da considerarsi avventato,
atteso che facendo uso dei parametri OMI, anche attribuendo la quotazione maggiore, non si sarebbe comunque superata la cifra di € 381.703,00,
- che il predetto adeguamento del valore del bene al più alto importo di € 513.066,00
aveva generato una plusvalenza del tutto ingiustificata, tale da far gravare su di loro imposte che altrimenti non sarebbero state dovute,
- che con gli avvisi n. T5G01RA00249 e n. T5G01RA00248 l'Agenzia delle Entrate
intimava loro di effettuare entro sessanta giorni il pagamento di € 49.218,16 ciascuno,
- che con il successivo avviso di accertamento n. T6502FI02783, notificato alla società, l'Agenzia delle Entrate contestava, inoltre, la violazione dell'art. 182 del
D.P.R. 917/86, in base al quale, in caso di liquidazione dell'impresa, deve essere redatto il bilancio relativo al periodo tra l'inizio dell'esercizio e l'avvio della liquidazione, aprendosi successivamente un nuovo periodo di imposta, intercorrente tra l'inizio e la chiusura della liquidazione,
- che, secondo gli accertamenti dell'Agenzia fiscale, la società avrebbe subito una pagina 7 di 30 perdita di € 4.640,29 in relazione al primo periodo in cui era ancora attiva, mentre avrebbe realizzato un utile di € 284.267,61 nella fase di liquidazione, sul quale dovevano essere poi calcolate le imposte dovute a carico dei singoli soci, pretese con gli atti impositivi indicati,
- che il dott. aveva omesso di svolgere tale attività, non rilevando di Pt_1
conseguenza le imposte che sarebbero state eventualmente dovute in merito ai due periodi,
- che, se il professionista avesse rispettato la normativa, avrebbe evitato di adeguare il valore dell'immobile e di provocare una ingiustificata plusvalenza,
- che gli avvisi di accertamento erano stati comunque impugnati,
- che con sentenza n. 96/2019 del 14.3.19 la Commissione Tributaria di primo grado di Vicenza aveva parzialmente accolto i ricorsi, ammettendo la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva agevolata del'8% sui beni assegnati ai soci, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, come previsto dalla legge di stabilità 2017,
- che, tuttavia, risultava ancora pendente l'appello proposto dal fisco, motivato su una supposta applicazione retroattiva della norma richiamata dal giudice di primo grado,
- che il gravame era plausibilmente fondato, con la conseguente possibilità di aggravio delle spese di lite,
- che sussisteva, pertanto, una evidente responsabilità contrattuale del dott. per Pt_1
negligenza nell'esecuzione della prestazione professionale giacché il medesimo aveva indicato un valore dell'immobile inesistente, in quanto calcolato sulla base di parametri validi per altre categorie di beni (es. abitazioni), tra i quali non poteva rientrare quello oggetto di rivalutazione (nella specie, un laboratorio di oreficeria),
- che, inoltre, il professionista aveva assicurato che l'operazione proposta non avrebbe comportato una plusvalenza tassabile ai fini IRPEF,
pagina 8 di 30 - che, qualora avesse agito diligentemente, predisponendo la relazione patrimoniale
ante liquidazione, sarebbe emersa l'inutilità di un adeguamento al valore attuale dell'immobile,
- che si trattava di questioni di natura tecnica, di cui loro non disponevano di adeguate conoscenze,
- che il danno subito trovava la propria causa nell'incuria del professionista,
hanno convenuto in giudizio il menzionato professionista chiedendo venisse accertata la sua responsabilità per i fatti esposti, con condanna del medesimo a risarcire le somme fino ad allora versate all'Erario, pari a complessivi € 123.942,00, nonché il danno subito quantificabile in € 30.000,00 o nella somma determinata dal giudice.
Costituitosi in giudizio, il convenuto:
- premetteva che la società di cui gli attori erano soci e titolari, attiva nel settore orafo,
era stata messa formalmente in liquidazione nel 2007,
- aggiungeva che, a esaurimento delle attività liquidatorie, non era stato possibile cedere l'immobile in precedenza adibito a laboratorio artigianale, il quale pertanto era rimasto in capo alla società,
- riferiva che, revocata la liquidazione volontaria, la società veniva trasformata in immobiliare e iscritta presso il registro delle imprese in data 5.1.09 con la denominazione IMMOBILIARE GO DI GO GI E TO NC,
- specificava che scopo della descritta operazione era quello di realizzare la vendita dell'immobile di cui era ancora titolare la compagine,
- proseguiva affermando che, a fronte del persistere della difficoltà di cedere il bene e dei costi di gestione della società, i si erano quindi rivolti a lui al fine di Pt_2
ricevere una consulenza sotto il profilo fiscale,
- precisava che nel primo parere rilasciato in data 26.7.12 aveva prospettato due pagina 9 di 30 soluzioni consistenti nell'assegnazione del bene ai soci ovvero nella cessione delle partecipazioni da un socio all'altro:
o sottolineando che nel primo caso l'operazione sarebbe stata equiparata dal punto di vista fiscale a una compravendita, con i conseguenti oneri di pagamento in termini di imposte,
o evidenziando che nella seconda ipotesi il socio acquirente avrebbe dovuto corrispondere un prezzo particolarmente elevato, pari alla metà del valore dell'immobile,
- specificava che le simulazioni eseguite si basavano sul valore del bene al prezzo di mercato indicato dai soci, pari a € 800.000,00, e non al prezzo in cui era valorizzato in contabilità, uguale a € 227.875,20, motivo per cui entrambe le soluzioni avanzate risultavano particolarmente onerose,
- segnalava che, alla luce degli esborsi preventivati, i clienti avevano scelto di non agire nell'immediato,
- affermava che, a seguito dell'introduzione ad opera del D.L. 83/12 di un regime di esenzione dell'imposta IVA per “le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”, aveva provveduto a formulare un secondo parere in cui, sulla base della normativa sopravvenuta, prospettava nuovamente la possibilità di assegnare l'immobile ai soci, rilevando altresì la facoltà di dedurre i costi fiscali delle partecipazioni dalla plusvalenza generata dall'immobile,
- osservava che questa interpretazione era stata fatta propria anche dall'Agenzia delle
Entrate,
- metteva in risalto che, al fine di procedere all'assegnazione dell'immobile, aveva pagina 10 di 30 segnalato la necessità di adeguare il valore del bene a quello di mercato, posto che, essendo l'assegnazione equiparata alla compravendita, l'impiego di un diverso coefficiente avrebbe comportato un serio rischio di un accertamento da parte dell'Agenzia fiscale, con la conseguente irrogazione di sanzioni nell'ipotesi in cui fosse stata riscontrata una irregolarità,
- argomentava che per calcolare il valore normale del bene fosse necessario avvalersi degli indici OMI, oltre all'ausilio di un tecnico professionista,
- evidenziava che l'impiego dei parametri OMI del 2012 avrebbe comportato una stima del valore normale compresa tra € 657.810,00 ed € 723.591,00, tenendo conto che si trattava di un laboratorio artigianale ubicato in pieno centro storico a TR,
- sottolineava che i predetti valori si sarebbero dovuti applicare alla superficie lorda e non a quella netta, come invece si era indicato nella perizia di stima,
- segnalava, quindi, che il valore normale prospettato era comunque inferiore a quanto sarebbe risultato, effettuando il calcolo come sopra,
- lamentava che non erano comprensibili i criteri in base ai quali gli attori erano giunti a collocare il valore dell'immobile a cifre di gran lunga inferiori, precisando che nel caso di specie non sarebbe stato possibile impiegare gli indici OMI riferiti a un capannone industriale sito in zona periferica/produttiva, dal momento che il bene in questione non presentava tali caratteristiche,
- rimarcava, in ogni caso, che la stima era stata asseverata da un tecnico professionista di fiducia dei , il quale aveva ribassato il valore normale fino alla cifra di € Pt_2
515.000,00, in considerazione della destinazione d'uso artigianale e dei costi per la sua modifica, dell'andamento del mercato immobiliare, della necessità di interventi e della vetustà dell'immobile,
- ribadiva che, ai fini dell'assegnazione, il valore di riferimento dell'immobile non pagina 11 di 30 avrebbe potuto essere che quello normale,
- sosteneva che le contestazioni successivamente ricevute dal fisco si basavano su un'errata interpretazione della disciplina tributaria, dal momento:
o che le eventuali plusvalenze realizzate da una società di persone devono essere tassate per trasparenza in capo ai soci e non all'ente, come invece avviene per quelle di capitali,
o che l'art. 20-bis del TUIR prevede di tassare le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci a seguito della liquidazione di società di persone per la sola parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto delle quote di partecipazione,
o che, nella fattispecie in esame, attraverso l'assegnazione del bene, era stato semplicemente restituito quanto a suo tempo investito nella società a titolo di capitale sociale, utili reinvestiti e finanziamenti compiuti per coprire le perdite fiscali sostenute nei vari anni d'imposta,
o che, in definitiva, il valore dei beni assegnati non superava il costo fiscale ricostruito della partecipazione detenuta dai soci,
o che tale circostanza era stata riconosciuta dalla stessa Agenzia fiscale,
- affermava che nel caso di specie trovava applicazione l'esenzione di responsabilità
per l'esistenza di un problema di particolare difficoltà ex art. 2236 cc, considerando:
o che la norma di esenzione dell'IVA per questo genere di operazioni era entrata da poco in vigore,
o che esistono differenti posizioni sulla tassabilità in questo tipo di operazioni a seconda che si tratti di una società di persone ovvero di capitali,
o che anche il concetto di valore normale è ricostruito diversamente dai vari interpreti della norma,
pagina 12 di 30 o che la stessa Commissione Tributaria Provinciale, occupandosi del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, aveva, d'altro canto, rilevato la divergenza di opinioni nella materia de qua,
o che la richiesta dell'Amministrazione di distinguere due periodi d'imposta era artificiosa, dato che la liquidazione non è una fase necessaria dell'estinzione di una società di persone,
- negava che gli attori avessero subito un danno, obiettando che l'assegnazione del bene e lo scioglimento della società avevano comportato un risparmio in termini di imposte e di costi di gestione pressoché corrispondente a quanto richiesto dal fisco con gli avvisi di accertamento,
- contestava la quantificazione del danno determinata nell'atto di citazione, rilevando:
o che non erano stati specificati i criteri in basi ai quali era stato effettuato il calcolo,
o che non vi era prova dell'effettivo versamento di quanto richiesto dall'Amministrazione,
o che gli elementi oggettivi della domanda dovevano ritenersi assolutamente incerti, tanto da doversi dichiarare la nullità dell'atto introduttivo,
- segnalava di avere denunciato in data 31.8.20 il sinistro a Controparte_4
con cui lo studio associato di cui era parte aveva stipulato una polizza per
[...]
responsabilità professionale,
- chiedeva che fosse chiamata in causa la compagnia assicurativa ai fini della manleva,
- instava quindi per il rigetto delle avverse domande ovvero, in subordine, per la condanna dell'assicurazione nell'ipotesi di un accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio CP_2
pagina 13 di 30 , la quale, richiamate le difese già prospettate dal proprio Controparte_2
assicurato, contestava la ricostruzione in punto di fatto e di diritto delineata dagli attori, ulteriormente precisando:
- che il valore normale dell'immobile era stato indicato da un terzo perito, sicché era a costui che gli attori avrebbero dovuto rivolgersi in caso di errore nella stima,
- che non vi erano elementi per sostenere che il valore fosse stato suggerito dal convenuto,
- che il bene assegnato in sede di scioglimento della società non aveva natura di plusvalenza, bensì di rimborso del capitale sociale e dei finanziamenti effettuati dai soci nei vari periodi d'imposta,
- che anche l'Agenzia delle Entrate aveva aderito a tale posizione, salvo adottarne una differente nel parallelo giudizio relativo all'impugnazione degli avvisi di accertamento,
- che il proprio assicurato aveva agito secondo diligenza,
- che non sussisteva il nesso di causa,
- che, comunque, non si era provocato alcun danno,
- che quanto ex adverso affermato era rimasto sfornito di prova, in particolare relativamente al fatto che, se il professionista avesse tenuto il comportamento asseritamente dovuto, il cliente avrebbe conseguito un esito più favorevole,
- che si doveva tenere conto delle clausole della polizza, prevedenti una franchigia del
10% per ogni sinistro, con un minimo di € 500,00 e un massimo di € 25.000,00,
e chiedendo, pertanto, conclusivamente il rigetto delle domande attoree ovvero la loro riduzione entro limiti più congrui, con limitazione della manleva secondo quanto stabilito dalla polizza.
Procedutosi alla trattazione del giudizio con il deposito delle memorie istruttorie, la pagina 14 di 30 causa è stata quindi decisa con la sentenza impugnata, in forza della quale il giudice di primo grado:
- riscontrato che il professionista aveva correttamente segnalato la necessità di aggiornare il valore dell'immobile,
- escluso che eventuali errori di stima fossero a lui imputabili, dal momento che il valore era stato calcolato sulla base di una perizia giurata redatta da un altro professionista,
- rilevato che nel primo parere del 26.7.12 il convenuto aveva puntualmente avvisato gli attori delle conseguenze fiscali derivanti dalla assegnazione del bene ovvero dalla cessione della quota di partecipazione,
- osservato che nella seconda consulenza il professionista aveva invece esplicitamente escluso la possibilità di una tassazione sui redditi dei soci, evidenziando che il costo fiscale della partecipazione risultava superiore al valore normale dell'immobile,
- ritenuto che, a prescindere dalla corretta applicazione della normativa tributaria, il convenuto aveva omesso di prospettare l'eventuale possibilità per i soci di essere sottoposti a tassazione sul reddito, ove non si fosse addivenuti alla conclusione che il costo fiscale delle partecipazioni fosse superiore al valore contabile dell'immobile,
- notato non presentare rilievo l'obiezione secondo cui l'Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto che il valore dei beni assegnati non superasse il costo fiscale delle partecipazioni, dato che la stessa Amministrazione aveva avuto modo di precisare che nel rideterminare il reddito della società e (per trasparenza) dei soci aveva tenuto conto anche della plusvalenza generata dall'assegnazione dell'immobile ai sensi dell'art. 84 TUIR,
- affermata sotto tale profilo la responsabilità del professionista per negligenza,
pagina 15 di 30 - escluso che sussistesse un problema tecnico di speciale difficoltà di cui all'art. 2236
cc, posto che la sopravvenuta normativa in tema di esenzione dell'IVA non presentava alcuna attinenza con il caso di specie,
- considerato che fossero invece irrilevanti le modalità attraverso cui il professionista aveva redatto il bilancio,
- reputato, in ordine al profilo del danno, che la tassazione IRPEF fosse dovuta e,
quindi, non sussistesse alcuna responsabilità del professionista in relazione a tale esborso, dovuto per legge,
- negato, del pari, che il convenuto dovesse qualcosa a titolo di interessi e sanzioni pagate dal contribuente in virtù del suo errore, posto:
o che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n.
96/19 aveva escluso l'applicazione di oneri accessori,
o che non era stato prodotto alcun documento circa l'appello proposto dall'Amministrazione,
o che non era stato dimostrato il versamento di alcunché in relazione a tali voci,
- valutato che non fosse riconoscibile il danno quantificato in € 30.000,00 per spese a copertura delle attività di assistenza e consulenza svolte dai professionisti successivamente coinvolti per risolvere la vicenda,
- rilevato che gli unici documenti attestanti gli esborsi degli attori fossero le fatture per le spese di lite, sostenute per un totale di € 6.624,00, e che la sentenza della
Commissione Tributaria menzionata aveva compensato le spese di lite tra i contribuenti e l'Agenzia fiscale, ha accertato l'inadempimento del professionista e lo ha, conseguentemente, condannato a pagare in favore degli attori la somma di € 6.624,00, oltre agli interessi dal deposito pagina 16 di 30 del provvedimento al saldo, ordinando all'assicurazione di manlevarlo nei limiti di polizza, ponendo le spese di lite in capo al soccombente e disponendo viceversa la loro compensazione nei rapporti tra convenuto e terza chiamata.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario convenuto formulando due motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le difese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe.
Gli appellati, costituitisi a propria volta in giudizio, hanno contestato le singole censure del gravame principale, insistendo per il suo rigetto in quanto infondato ed hanno, inoltre, impugnato incidentalmente la pronuncia di primo grado, allegando ulteriormente:
- che con sentenza n. 900/2023 del 20.9.23 la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto aveva riformato la pronuncia di primo grado, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati dai contribuenti e compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio,
- che, per effetto di tale decisione l' di Controparte_5
Vicenza, aveva emesso le intimazioni di pagamento:
o n. T65IPRN00152/2023 relativa all'avviso di accertamento n.
T5G01RA00248 per € 69.008,30 inviata a , CP_1
o n. T65IPRN00153/2023 relativa all'avviso di accertamento n.
T5G01RA00249 per € 70.457,88 inviata a , Parte_2
o n. T65IPRN00154/2023 relativa all'avviso di accertamento n.
T6502FI02781-17 per € 267,50 dei quali 250,00 a titolo di sanzioni ed €
17,50 per spese di notifica inviata a quale socio e quale legale CP_1
rappresentante della IMMOBILIARE GO GI E TO NC
pagina 17 di 30 e a quale socio, Parte_2
o n. T65IPRN00155/2023 relativa all'avviso di accertamento n.
T6502FI02783-17 per € 267,50 dei quali 250,00 a titolo di sanzioni ed €
17,50 per spese di notifica inviata a quale socio e quale legale CP_1
rappresentante della IMMOBILIARE GO GI E TO NC
e a quale socio, Parte_2
- che nel termine di legge essi avevano presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, commi da 186 a 202, della legge n. 197/22,
- che aveva quindi versato in definizione agevolata: CP_1
o per la IMMOBILIARE GO NC in data 27.9.23 la somma di € 75,00 a titolo di sanzioni erariali di cui agli avvisi di accertamento T6502FI02781 e
T6502FI02783, di cui chiedeva il ristoro, sostenendo trattarsi di oneri dovuti a seguito dell'errore del professionista,
o per sé stesso in data 27.09.23 l'importo di € 10.978,00, dovuto a chiusura dell'avviso di accertamento impugnato T5G01RA00248,
- che , parimenti, aveva versato in definizione agevolata in data 25.9.23 Parte_2
la somma di € 11.227,00 a chiusura dell'avviso di accertamento impugnato
T5G01RA00249,
- che, in virtù di tali fatti sopravvenuti, le loro richieste risarcitorie dovevano essere rimodulate come riportato nelle conclusioni di parte.
Si è costituita, infine, l'assicurazione appellata, la quale ha chiesto l'accoglimento del gravame principale e il rigetto di quello incidentale, contestando quanto affermato in tale ultima sede ed invocando l'applicazione dei limiti di polizza nell'ipotesi in cui la domanda esperita dai fosse stata ritenuta anche solo parzialmente fondata. Pt_2
Procedutosi alla trattazione cartolare del giudizio, concessi i termini per lo scambio pagina 18 di 30 delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusive e delle memorie di replica, la causa è stata quindi rimessa al collegio all'udienza dell'otto ottobre 2025, sostituita con il deposito di note scritte.
3. I motivi della decisione
Il gravame principale è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo, mentre l'appello incidentale va rigettato.
3.1 Con il primo motivo dell'appello principale si intende censurare la parte di sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente l'inadempimento del dott. , Pt_1
sostenendosi che i profili di negligenza rilevati dal Tribunale andrebbero esclusi per una pluralità di ragioni. In particolare, si osserva:
- che il commercialista non sarebbe affatto venuto meno al proprio obbligo di segnalare ai clienti un'eventuale tassazione dei redditi dei soci, dal momento che tale possibilità era stata ben evidenziata nel primo parere reso il 26.7.12, il quale non doveva intendersi superato da quello successivo, ma più semplicemente integrato alla luce delle sopravvenute novità normative concernenti la tassazione IVA,
- che inoltre, nella seconda consulenza, non sarebbe stata categoricamente esclusa l'applicazione di imposte a seguito dell'assegnazione, venendo meramente supposta la loro riduzione nell'ipotesi, da verificare poi in concreto, in cui il costo fiscale delle partecipazioni si fosse rivelato superiore al valore dell'immobile, eventualità poi che avrebbe presupposto anche la redazione del conto di gestione e quello relativo alla liquidazione da parte dei soci,
- che la riconduzione della fattispecie in esame all'esimente di cui all'art. 2236 cc risultava dovuta in virtù della particolare difficoltà tecnica della questione oggetto della consulenza fiscale.
pagina 19 di 30 Gli appellati contestano quanto ex adverso affermato, replicando che non potrebbe revocarsi in dubbio la responsabilità del professionista così come affermata dal giudice di prime cure, in quanto la seconda consulenza, in cui non si accennava a una possibile tassazione del reddito, doveva intendersi siccome completamente sostitutiva di quella precedente. Si sottolinea, poi, che, se la plusvalenza tassata fosse stata determinata dall'errata suddivisione dei bilanci, allora risulterebbe confermata la negligenza del commercialista, atteso che lo stesso era stato incaricato di tale incombente.
Il motivo è infondato.
Come sottolineato dal giudice del grado precedente, sussiste una responsabilità del professionista per quanto concerne la mancata o incompleta segnalazione ai clienti circa la possibilità che la revisione del valore dell'immobile potesse generare, come poi in concreto è avvenuto, una plusvalenza rilevante ai fini della tassazione sul reddito.
Nel primo parere del 26.7.12 il professionista, nel proporre ed esaminare alcune soluzioni con il relativo impatto fiscale, avvertiva fin da subito che l'assegnazione dell'immobile avrebbe comportato alcuni esborsi non solo in termini di IVA, essendo comparata a tutti gli effetti a una vendita, ma anche di IRPERF e addizionali, dato che la differenza tra il valore di mercato e quello contabile del bene avrebbe potuto determinare una plusvalenza da dichiarare e tassare (cfr. pagg. 3-4, parere del 26.7.12).
Ciò precisato, procedeva a quantificare nel dettaglio l'entità delle imposte dovute, sia dirette sia indirette, considerando un valore dell'immobile pari a € 800.000,00,
attraverso la predisposizione di una tabella riepilogativa dei vari esborsi (pag. 4, parere del 26.7.12).
Una differente conclusione, invece, si trae dalla lettura della successiva consulenza del pagina 20 di 30 19.11.12, in cui il dott. , dopo avere illustrato le novità introdotte dal D.L. n. Pt_1
83/12 e dei relativi benefici che si sarebbero potuti ottenere in termini di esenzione dell'IVA, ha poi affermato che, se oltre all'assegnazione si fosse proceduto anche allo scioglimento ed estinzione della società, “non vi sarebbe (stata) alcuna plusvalenza
[…], bensì un reddito determinato dalla differenza tra valore di mercato e costo delle
partecipazioni dei Soci”, precisando che, alla luce del fatto che “il costo fiscale delle
partecipazioni risulta(va) sensibilmente superiore al valore contabile (dell'immobile)”,
si sarebbe giunti a “una sensibile riduzione (se non addirittura annullamento) delle
imposte sui redditi (IRPEF e relative Addizionali)” (pag. 3, parere del 19.11.12).
Anche in questo caso, il professionista indicava gli oneri fiscali che l'operazione avrebbe comportato, premettendo che “l'adeguamento a 513.300 € […] del valore da
indicare nell'atto non (avrebbe comportato) alcun obbligo di versamento per imposte
sui redditi ed un aggravio, comunque contenuto per gli alti tributi” (pag. 5, parere del
19.11.12).
In particolare, nella tabella sintetica che il commercialista allegava al fine di indicare le imposte dovute, prendendo a riferimento il valore di mercato pari a € 513.300,00 (pag.
5, parere del 19.11.12), si riportava:
- l'esenzione dell'IVA,
- il calcolo degli importi di alcune imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria e catastale),
- la mancata quantificazione delle imposte dirette (IRPEF, addizionali), la cui voce risulta sbarrata,
- il totale delle imposte dovute, con il quadro analitico distinto per socio.
pagina 21 di 30 Anche nelle conclusioni finali non si rinviene alcun avvertimento circa l'eventualità che l'operazione avrebbe potuto generare una plusvalenza e, in definitiva, un reddito per la società da assoggettare a tassazione in capo ai soci come reddito di partecipazione
(pagg. 6-7, parere del 19.11.12).
Tale negligenza non può ritenersi superata dall'obiezione sollevata dall'appellante principale secondo cui la consulenza del 19.11.12 dovrebbe essere intesa alla stregua di un aggiornamento delle valutazioni già illustrate con il precedente parere del 26.7.12, in cui il problema dell'IRPEF era stato appunto segnalato, conseguendone che il professionista avrebbe ben adempiuto all'incarico ricevuto dai clienti.
Al riguardo, va notato che, laddove si fosse stati in presenza di un semplice aggiornamento dettato dal subentro della nuova disciplina fiscale, sarebbe stato sufficiente informare i clienti dell'irrilevanza dell'operazione ai fini IVA.
Il dott. , invece, non si è limitato a evidenziare i soli elementi di novità introdotti Pt_1
dal D.L. n. 83/12 ma ha riesaminato per intero la questione degli oneri fiscali derivanti dall'assegnazione, anche alla luce del nuovo valore di riferimento dell'immobile e, a tal fine, ha vagliato l'eventuale debenza delle imposte dirette, sebbene in modo incompleto,
nonché di altri tributi (imposta di registro, ipotecaria e catastale), così come risulta dalla stessa tabella di riepilogo.
Non appare convincente, poi, l'ulteriore difesa prospettata dall'appellante, secondo cui nel secondo parere egli non avrebbe del tutto escluso una tassazione sul reddito e che,
pertanto, i clienti sarebbero stati correttamente avvisati delle conseguenze sul piano fiscale. Anche sotto questo profilo, va evidenziato che all'interno della consulenza del
19.11.12 non si rinviene alcuna indicazione, neanche nella formulazione delle pagina 22 di 30 conclusioni (pagg. 6-7), circa la necessità di procedere a ulteriori approfondimenti al fine di verificare se davvero il costo fiscale delle partecipazioni fosse tale da compensare fino ad azzerare la plusvalenza generata. Pertanto, pure qualora si volesse accedere all'interpretazione proposta dalla parte, il parere apparirebbe carente delle informazioni essenziali.
D'altro canto, è lo stesso professionista ad ammonire in apertura del parere che “per una
più appropriata valutazione della convenienza o meno, di procedere all'assegnazione
dell'Immobile ai Soci, in funzione della liquidazione e cancellazione della Società, è di
fondamentale importanza la corretta quantificazione delle imposte (dirette e indirette),
strettamente inerenti alla predetta ipotesi di soluzione)”.
In base a quanto affermato, quindi, ne sarebbe dovuta scaturire un'analisi completa con l'indicazione dei relativi esborsi che i clienti avrebbero dovuto sopportare una volta attuata la soluzione proposta.
Priva di pregio, infine, si presenta l'argomentazione per cui l'esecuzione della prestazione avrebbe implicato la risoluzione di questioni di particolare complessità
tecnica, in quanto la normativa richiamata (D.L. n. 83/12) in realtà afferisce all'IVA e non alla tassazione sul reddito e, pertanto, non può avere svolto alcun ruolo nella determinazione della negligenza professionale lamentata. In tal senso, fra l'altro, non assume rilevanza neanche la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il cui esito è stato completamente riformato in appello, confermando in pieno le conclusioni a cui era giunta l'Agenzia delle Entrate emettendo gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione.
3.2 Con la seconda ragione del gravame principale, poi, si deduce l'errore in cui sarebbe pagina 23 di 30 incorso il primo giudice in relazione al profilo del danno. Si lamenta, infatti, che non sarebbe possibile risarcire le spese di lite sostenute dai clienti nel giudizio relativo all'impugnazione degli avvisi di accertamento, dato:
- che tale esborso non potrebbe ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento accertato dal Tribunale e costituito dalla mancata segnalazione della possibilità di soggezione a tassazione per l'assegnazione del bene,
- che il sostanziale accoglimento del ricorso non potrebbe comportare un ristoro delle spese di lite, malgrado la Commissione Provinciale ne abbia dichiarato la compensazione,
- che opererebbe l'esclusione della responsabilità per la sussistenza di questioni di particolare complessità tecnica,
- che, se non si fosse proceduto all'assegnazione dell'immobile già nel 2012, gli appellanti incidentali avrebbero dovuto sostenere ulteriori esborsi fiscali e di gestione della società, sicché si dovrebbe procedere alla compensatio lucri cum
damno,
- che sussisterebbe un profilo di negligenza dei contribuenti nel caso in cui non avessero aderito alla definizione agevolata dei debiti tributari disposta dalla legge n.
197/2022, trovando così applicazione il primo comma dell'art. 1227 cc.
Gli appellati non concordano con le doglianze esposte nell'impugnazione principale, rilevando che la Commissione Tributaria di primo grado non aveva accolto il ricorso, bensì si era limitata a prendere atto dell'accettazione della proposta conciliativa, dichiarando l'assorbimento del merito della controversia. Sottolineano, inoltre, che l'argomentazione risulterebbe superata dalla circostanza per cui la Corte di Giustizia
pagina 24 di 30 Tributaria di secondo grado del Veneto avrebbe ritenuto non accoglibili le prospettazioni contenute nell'atto di gravame. Non vi sarebbero dubbi, quindi, circa la sussistenza del nesso di causa tra la condotta negligente del professionista e le spese di lite sopportate.
Si deduce, infine, che l'eccezione di compensatio lucri cum damno sia inammissibile, in quanto nuova, e comunque infondata, posto che danno e arricchimento deriverebbero da fonti differenti e, pertanto, non potrebbe esservi compensazione alcuna.
La censura merita di essere accolta.
Gli esborsi sostenuti dagli appellanti incidentali per l'impugnazione degli avvisi di accertamento e per la resistenza nella successiva fase di gravame non possono essere considerati conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del dott. e, Pt_1
pertanto, non costituiscono una voce di danno risarcibile.
Più precisamente, va osservato:
- sotto un primo profilo, che la decisione di proporre il ricorso in sede tributaria non costituisce un atto dovuto bensì una libera scelta, la quale deve essere operata a seguito di una attenta valutazione dell'opportunità o meno di procedere in tal senso, attesa la possibilità di incorrere nel rigetto della domanda, cui normalmente consegue addossamento delle spese di lite,
- sotto un secondo profilo, che la predetta scelta resta quindi del tutto scollegata rispetto all'inadempimento del professionista, anche in ragione del fatto che l'instaurazione di una controversia coinvolge l'attività del legale chiamato a gestirla.
Ora, dal momento che nella fattispecie sono gli stessi impugnanti incidentali ad aver riconosciuto nell'atto di citazione di primo grado (cfr. pagg. 7 e 18-20) la fondatezza della pretesa dell'Amministrazione, utilizzando proprio questo argomento per rafforzare la tesi della negligenza commessa dal commercialista, è chiaro che ne deriva, peraltro,
pagina 25 di 30 l'impossibilità di porre a carico di quest'ultimo le spese di una controversia che non avrebbe mai dovuto essere iniziata e la cui instaurazione va pertanto addebitata ai clienti che non possono pretendere di rivalersi sul dott. per il suo esito infausto. Pt_1
Né risulta dirimente l'argomentazione secondo cui l'impugnazione sarebbe stata proposta nel tentativo di rimediare o comunque contenere l'errore del commercialista poiché, essendo evidente l'insostenibilità in diritto della posizione vantata nei confronti del fisco, nulla si poteva presumere di ottenere di positivo da tale improvvida iniziativa.
Mentre, d'altro canto, nessun rilievo presente poi la circostanza, segnalata dai , Pt_2
secondo cui il professionista avrebbe curato la fase stragiudiziale di dialogo con l'Agenzia delle Entrate senza giungere ad alcun risultato, in quanto il successivo accertamento fiscale si è rivelato del tutto corretto e, d'altronde, gli appellanti incidentali non risultano aver allegato e dimostrato alcuno specifico elemento volto a individuare una condotta attiva od omissiva serbata dal professionista durante la fase stragiudiziale da cui si sia originato un danno.
3.3 Quanto, invece, all'appello incidentale, gli originari attori impugnano la medesima parte di sentenza esaminata sub 3.3, relativa alla quantificazione del danno, segnalando che le spese sostenute in sede di giudizio tributario di primo grado corrisponderebbero alla maggior somma di € 13.248,00, come da documentazione offerta in prova.
In considerazione della sopravvenuta conclusione, nelle more del presente giudizio, di quello tributario di appello, chiedono, inoltre, la liquidazione delle competenze corrisposte al patrocinatore in tale sede per un importo complessivo di € 5.075,20.
Alla luce di quanto argomentato sub 3.3, il motivo deve ritenersi assorbito dal momento che, negata la sussistenza del relativo pregiudizio in punto di an, non può trovare luogo una diversa quantificazione del danno lamentato.
3.4 Da ultimo, infine, va esaminata la richiesta presentata dagli impugnanti incidentali pagina 26 di 30 volta a ottenere il ristoro della somma di € 75,00 versata per la definizione agevolata delle sanzioni comminate con gli avvisi di accertamento n. T6502FI022781 e n.
T6502FI022783.
La domanda è inammissibile.
Innanzi tutto, va rilevata la parziale novità della domanda, dal momento che solo in sede di appello è stato richiesto il risarcimento del danno asseritamente concretatosi a seguito dell'emissione dell'avviso di accertamento n. T6502FI022783.
Nella precedente fase del giudizio, infatti, i , tra le molteplici negligenze attribuite Pt_2
al professionista, avevano lamentato anche un'errata modalità di redazione del bilancio, evidenziando che il dott. avrebbe dovuto aprire un nuovo periodo d'imposta Pt_1
all'avvio della procedura di liquidazione della società.
Si erano limitati, tuttavia, a richiedere il ristoro delle sole sanzioni, conseguenza di tale attività, elevate dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento n.
T6502FI022781 (cfr. pag. 5, atto di citazione di primo grado;
pagg.
5-6 e 8, comparsa conclusionale attorea), senza nulla allegare in relazione al diverso atto identificato con il protocollo n. T6502FI022783.
La domanda di risarcimento per l'importo di € 37,00, versato a seguito della definizione agevolata delle sanzioni irrogate con l'avviso n. T6502FI022783 (cfr. pagg. 4-5, doc. n.
7, allegato con la comparsa di costituzione in appello dei sig. ), non può quindi Pt_2
essere ammessa in appello, in ottemperanza al principio del divieto di ius novorum espressamente sancito dal primo comma dell'art. 345 cpc.
In senso contrario, non si potrebbe neanche opporre il fatto che, in conseguenza della sentenza di riforma totale della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per il
Veneto, l'Amministrazione abbia proceduto a emanare l'intimazione di pagamento n.
T65IPRN00155/2023, sostenendosi che tale ultimo fatto, in quanto sopravvenuto,
pagina 27 di 30 potrebbe trovare ingresso nella presente fase del giudizio.
In realtà, si tratta di un mero atto riepilogativo del precedente avviso di accertamento n.
T6502FI022783, con la conseguenza che la relativa circostanza doveva essere tempestivamente introdotta in primo grado.
Sotto altro profilo, qualora non si voglia accedere a quanto appena rilevato, dovrebbe poi comunque essere rilevata l'inammissibilità della richiesta, posto che gli appellanti incidentali avrebbero soltanto riproposto quanto già domandato nel grado precedente, sia pur riducendo il petitum in ragione dell'avvenuta definizione agevolata degli avvisi ricevuti, senza spiegare le ragioni per cui la soluzione adottata dal primo giudice sul relativo capo di questione dovesse ritenersi errata.
Va ricordato, infatti, come i giudici di legittimità abbiano chiarito, con due recenti pronunce a Sezioni Unite i cui principi risultano attagliarsi anche alla nuova formulazione dell'art. 342 cpc, che tale norma, va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che peraltro occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 13.12.22 n. 36481 e 16.11.17 n.
27199).
Nel caso in esame, dal momento che il giudice del Tribunale si era esplicitamente espresso sul capo di domanda prospettato dai , sostenendo che la modalità di Pt_2
redazione del bilancio dovesse ritenersi irrilevante ai fini della risoluzione della pagina 28 di 30 controversia, sarebbe allora stato onere della parte di predisporre uno specifico motivo di appello incidentale nel quale indicare le puntuali repliche in punto di fatto o di diritto rispetto a quanto affermato nella pronuncia, al fine di provocare il potere di riesame di questa Corte.
In mancanza della quale impugnazione si deve rilevare la formazione del giudicato interno sulla relativa parte di sentenza con susseguente preclusione di una nuova decisione sul punto.
4. Le spese di lite
Quanto infine alle spese di lite – tenuto conto della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, solo in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata unicamente se il relativo capo della pronuncia abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. 12.4.18 n. 9064) – ritiene la Corte che nella fattispecie ricorrano i presupposti per l'integrale compensazione delle stesse tra gli originari attori ed il convenuto, risultate entrambe parzialmente soccombenti, dal momento che gli originari attori:
- se, da un lato, hanno visto accolta la domanda di accertamento della responsabilità
professionale del dott. , Pt_1
- d'altro lato hanno, peraltro, visto rigettata la domanda di risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza del predetto inadempimento.
Ed altrettanto è a dirsi per quanto attiene al rapporto tra il dott. e la compagnia Pt_1
pagina 29 di 30 assicurativa, che non ha contestato l'operatività della polizza.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 2508/2023, depositata in data
14.12.23, che per il resto conferma:
1) rigetta la domanda di risarcimento esperita da e nei CP_1 Parte_2
confronti del dott. ; Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dai medesimi in relazione agli avvisi di accertamento n. T6502FI02781 e n.
T6502FI02783;
3) compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio;
4) condanna e a restituire in favore del dott. CP_1 Parte_2 Parte_1
quanto medio tempore eventualmente ricevuto in ottemperanza della sentenza di primo grado.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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