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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3127/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUIDETTI PAOLO
FO IF OWUSU, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RINALDI SILVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 16/07/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza parziale di separazione;
pagina 1 di 8 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata e pubblicata in data 03.12.2024 sentenza di separazione consensuale n. 674/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La sig.ra WU FO IF continuerà ad abitare con le figlie nella casa familiare sita in Via Prampolini n. 159 int. 4, da lei condotta in locazione e che le viene assegnata insieme agli arredi che la compongono. Si dà atto che il sig. ha già Parte_1
provveduto a trasferirsi altrove e sta cercando di reperire un immobile confacente alle esigenze proprie ed a quelle delle figlie.
pagina 2 di 8 2) Le figlie minori vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori. In particolare, la responsabilità genitoriale sulle medesime verrà esercitata da entrambi;
le decisioni di maggior interesse per loro, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse. Mentre ciascun genitore gestirà autonomamente ogni decisione di ordinaria amministrazione riguardante le figlie nei giorni di rispettiva competenza.
3) Le figlie avranno la residenza anagrafica, nonché la prevalente collocazione presso la madre. Le figlie hanno già ripreso gradualmente il rapporto col genitore paterno,
mediante incontri protetti ancora in corso con l'ausilio del Servizio Sociale, che agisce con una finalità di osservazione della relazione padre/figlie, e non appena il Servizio Sociale
darà il suo benestare gli incontri verranno liberalizzati. Non appena il padre avrà reperito una congrua abitazione che permetta il pernottamento delle figlie, frequenterà le minori esclusivamente nelle ore diurne accompagnandole a scuola tre giorni a settimana quando avrà il turno pomeridiano e tenendole presso di sé per due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 19,00 quando avrà il turno del mattino o serale. Egli
inoltre terrà le figlie con sé a fine settimana alterni, a partire dal sabato pomeriggio, fino alla domenica sera, senza pernottamento sino a quando non avrà reperito una congrua abitazione.
Nei periodi di vacanza e festività:
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dalla mattina del 25/12
alla sera del 26/12 e dalla mattina del 31/12 alla sera del 01/01. Il genitore che non trascorrerà il giorno del Santo Natale con le figlie potrà trascorrere con le stesse la Vigilia
pagina 3 di 8 del Santo Natale ed il genitore che ha trascorso con le figlie il giorno del Santo Natale
trascorrerà con lo stesso il giorno dell'Epifania;
- alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- a decorrere dal 2026 il padre trascorrerà le figlie due settimane, anche consecutive, di ferie all'anno; parimenti la madre anche con due settimane consecutive.
La decorrenza verrà concordata tra le parti in base alle esigenze di lavoro di entrambi e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, con obbligo in capo ai genitori di comunicarsi reciprocamente la destinazione di villeggiatura prescelta e l'indirizzo preciso.
Tutto ciò, salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto sempre del supremo interesse delle figlie minori e degli impegni assunti dai genitori e degli impegni, anche quelli futuri,
assunti dalle figlie stesse.
4) Entrambi i genitori si impegnano a seguire il progetto di sostegno alla genitorialità per la coppia, presso il Servizio Sociale, e a conferire al servizio stesso potere di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare con relazione da depositarsi al giudice Tutelare entro un anno dalla sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 337 c.c., ciò fino a quando il Servizio
Sociale riterrà opportuno e/o necessario.
5) In punto al contributo al mantenimento ordinario della prole, il Sig. Parte_1
continuerà a corrispondere sulle Poste Pay Evolution, intestato alla moglie, di cui
[...]
all'Iban [...], entro la fine di ogni mese, la somma mensile di € 400,00; somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT – FOI. Tale
contributo al mantenimento sarà concordemente rivalutato nel momento in cui il sig.
avrà reperito una congrua abitazione per poter tenere presso di sé Parte_1
le minori per il pernottamento e la sig.ra WU FO IF avrà reperito una pagina 4 di 8 occupazione lavorativa e/o in caso dovessero i genitori concordare diversi diritti di visita delle figlie al genitore non collocatario.
6) Tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per le figlie,
verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
In particolare, le parti, per la determinazione delle stesse, fanno esplicito riferimento al
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” intervenuto in data 25.9.2019 tra il Tribunale di Modena, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Modena Gruppo “Famiglia e Persone”, anche per le modalità di assenso o diniego del consenso alla spesa.
E precisamente:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma,
comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 5 di 8 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta,
(a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero WhatsApp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
CP_ 7) L'Assegno Unico e Universale erogato mensilmente da e così pure l'indennità
scolastica o futura pensione di invalidità per la figlia verranno percepite Per_1
integralmente dalla sig.ra WU FO IF, con impegno del marito a sottoscrivere ogni modulo/documento necessario, a semplice richiesta della moglie. Mentre i figli, ai fini fiscali, risulteranno a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno.
8) Il sig riconosce di proprietà esclusiva alla moglie i beni mobili e Parte_1
gli arredi presenti nella abitazione familiare ad eccezione di quelli che sono già stati pagina 6 di 8 prelevati e/o che verranno da lui prelevati di comune accordo con la sig.ra WU FO
IF.
9) Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere ai rispettivi parenti il rapporto significativo con le figlie minorenni nel loro esclusivo interesse.
10) Entrambi i genitori si impegnano a far sì che alle feste di compleanno delle cinque figlie e alle eventuali celebrazioni e eventi che le riguardano possano essere entrambi presenti e permettere la partecipazione anche ai propri familiari ed amici, salvo chiaramente diverso accordo tra loro.
11) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano fin d'ora di non aver a pretendere, l'uno nei confronti dell'altro di un assegno divorzile.
12) Le spese legali restano compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi delle figlie minorenni e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
pagina 7 di 8 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ghana il 11/01/2009 fra nato a [...] il [...] e OWUSU Parte_1
FO IF nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott. Carlo Bianconi Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3127/2024 vg promosso dai coniugi:
, C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GUIDETTI PAOLO
FO IF OWUSU, C.F. , con il patrocinio dell'avv. C.F._2
RINALDI SILVIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata il 16/07/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza parziale di separazione;
pagina 1 di 8 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata e pubblicata in data 03.12.2024 sentenza di separazione consensuale n. 674/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La sig.ra WU FO IF continuerà ad abitare con le figlie nella casa familiare sita in Via Prampolini n. 159 int. 4, da lei condotta in locazione e che le viene assegnata insieme agli arredi che la compongono. Si dà atto che il sig. ha già Parte_1
provveduto a trasferirsi altrove e sta cercando di reperire un immobile confacente alle esigenze proprie ed a quelle delle figlie.
pagina 2 di 8 2) Le figlie minori vengono affidate congiuntamente a entrambi i genitori. In particolare, la responsabilità genitoriale sulle medesime verrà esercitata da entrambi;
le decisioni di maggior interesse per loro, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie stesse. Mentre ciascun genitore gestirà autonomamente ogni decisione di ordinaria amministrazione riguardante le figlie nei giorni di rispettiva competenza.
3) Le figlie avranno la residenza anagrafica, nonché la prevalente collocazione presso la madre. Le figlie hanno già ripreso gradualmente il rapporto col genitore paterno,
mediante incontri protetti ancora in corso con l'ausilio del Servizio Sociale, che agisce con una finalità di osservazione della relazione padre/figlie, e non appena il Servizio Sociale
darà il suo benestare gli incontri verranno liberalizzati. Non appena il padre avrà reperito una congrua abitazione che permetta il pernottamento delle figlie, frequenterà le minori esclusivamente nelle ore diurne accompagnandole a scuola tre giorni a settimana quando avrà il turno pomeridiano e tenendole presso di sé per due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle ore 19,00 quando avrà il turno del mattino o serale. Egli
inoltre terrà le figlie con sé a fine settimana alterni, a partire dal sabato pomeriggio, fino alla domenica sera, senza pernottamento sino a quando non avrà reperito una congrua abitazione.
Nei periodi di vacanza e festività:
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni dalla mattina del 25/12
alla sera del 26/12 e dalla mattina del 31/12 alla sera del 01/01. Il genitore che non trascorrerà il giorno del Santo Natale con le figlie potrà trascorrere con le stesse la Vigilia
pagina 3 di 8 del Santo Natale ed il genitore che ha trascorso con le figlie il giorno del Santo Natale
trascorrerà con lo stesso il giorno dell'Epifania;
- alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- a decorrere dal 2026 il padre trascorrerà le figlie due settimane, anche consecutive, di ferie all'anno; parimenti la madre anche con due settimane consecutive.
La decorrenza verrà concordata tra le parti in base alle esigenze di lavoro di entrambi e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, con obbligo in capo ai genitori di comunicarsi reciprocamente la destinazione di villeggiatura prescelta e l'indirizzo preciso.
Tutto ciò, salvo diverso accordo tra le parti, tenendo conto sempre del supremo interesse delle figlie minori e degli impegni assunti dai genitori e degli impegni, anche quelli futuri,
assunti dalle figlie stesse.
4) Entrambi i genitori si impegnano a seguire il progetto di sostegno alla genitorialità per la coppia, presso il Servizio Sociale, e a conferire al servizio stesso potere di vigilanza e monitoraggio sul nucleo familiare con relazione da depositarsi al giudice Tutelare entro un anno dalla sentenza di divorzio ai sensi dell'art. 337 c.c., ciò fino a quando il Servizio
Sociale riterrà opportuno e/o necessario.
5) In punto al contributo al mantenimento ordinario della prole, il Sig. Parte_1
continuerà a corrispondere sulle Poste Pay Evolution, intestato alla moglie, di cui
[...]
all'Iban [...], entro la fine di ogni mese, la somma mensile di € 400,00; somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT – FOI. Tale
contributo al mantenimento sarà concordemente rivalutato nel momento in cui il sig.
avrà reperito una congrua abitazione per poter tenere presso di sé Parte_1
le minori per il pernottamento e la sig.ra WU FO IF avrà reperito una pagina 4 di 8 occupazione lavorativa e/o in caso dovessero i genitori concordare diversi diritti di visita delle figlie al genitore non collocatario.
6) Tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per le figlie,
verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
In particolare, le parti, per la determinazione delle stesse, fanno esplicito riferimento al
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare” intervenuto in data 25.9.2019 tra il Tribunale di Modena, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Modena Gruppo “Famiglia e Persone”, anche per le modalità di assenso o diniego del consenso alla spesa.
E precisamente:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma,
comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 5 di 8 - Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta,
(a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero WhatsApp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
CP_ 7) L'Assegno Unico e Universale erogato mensilmente da e così pure l'indennità
scolastica o futura pensione di invalidità per la figlia verranno percepite Per_1
integralmente dalla sig.ra WU FO IF, con impegno del marito a sottoscrivere ogni modulo/documento necessario, a semplice richiesta della moglie. Mentre i figli, ai fini fiscali, risulteranno a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno.
8) Il sig riconosce di proprietà esclusiva alla moglie i beni mobili e Parte_1
gli arredi presenti nella abitazione familiare ad eccezione di quelli che sono già stati pagina 6 di 8 prelevati e/o che verranno da lui prelevati di comune accordo con la sig.ra WU FO
IF.
9) Entrambi i genitori si impegnano a far mantenere ai rispettivi parenti il rapporto significativo con le figlie minorenni nel loro esclusivo interesse.
10) Entrambi i genitori si impegnano a far sì che alle feste di compleanno delle cinque figlie e alle eventuali celebrazioni e eventi che le riguardano possano essere entrambi presenti e permettere la partecipazione anche ai propri familiari ed amici, salvo chiaramente diverso accordo tra loro.
11) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano fin d'ora di non aver a pretendere, l'uno nei confronti dell'altro di un assegno divorzile.
12) Le spese legali restano compensate tra le parti.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi delle figlie minorenni e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
pagina 7 di 8 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Ghana il 11/01/2009 fra nato a [...] il [...] e OWUSU Parte_1
FO IF nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Spese integralmente compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data
18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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