Articolo 29 della Legge 27 maggio 1961, n. 465
Articolo 28Articolo 30
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14 giugno 1961
Art. 29.
Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182 , modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464 , dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53 , e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908 , sono sostituite dalla presente legge.
La legge 8 agosto 1957, n. 776 , e' abrogata.
Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma, dell' articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ,
Entrata in vigore il 14 giugno 1961