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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/12/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G.V.g. 4074/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4074/2024 promossa da:
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Mormina
e
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Daniele Controparte_1 C.F._2
Mormina
Con l'intervento del PM sede
1 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024 i procuratori delle parti pre- cisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio
inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21.10.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matri-
monio tra loro celebrato in Venezia (VE) in data 11.10.1999.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla compari-
zione personale e attestando altresì che non vi sono possibilità di riconciliazione ed espri-
mendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo sta-
ta eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa es-
sere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esisten- za autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamen- to tenuto dai coniugi nel processo.
2 Dall'unione non nascevano figli e non vi sono provvedimenti accessori da prendere.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia (VE) l' 11.10.1999 tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1999 Parte 2 Serie C n. 9.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4074/2024 promossa da:
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Mormina
e
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Daniele Controparte_1 C.F._2
Mormina
Con l'intervento del PM sede
1 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024 i procuratori delle parti pre- cisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio
inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21.10.2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70
i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matri-
monio tra loro celebrato in Venezia (VE) in data 11.10.1999.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla compari-
zione personale e attestando altresì che non vi sono possibilità di riconciliazione ed espri-
mendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo sta-
ta eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa es-
sere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esisten- za autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamen- to tenuto dai coniugi nel processo.
2 Dall'unione non nascevano figli e non vi sono provvedimenti accessori da prendere.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Venezia (VE) l' 11.10.1999 tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di
Matrimonio dell'Anno 1999 Parte 2 Serie C n. 9.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
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