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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 16811/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/05/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 29/01/1987 a UCRAINA
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA ALOISETTI 2 20017 RHO provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria CANALE presso il cui studio in NO Via Poma n. 32 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 29/11/1986 a UCRAINA
Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: nato il [...] riconosciuto da entrambi i genitori, rappresentato dal Per_1 curatore speciale Avv. Federica MENDOLA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO degli atti del procedimento
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 10.04.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 16.06.2016 è nato , Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 08.05.2024 ha Parte_2 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento, come dettagliate in ricorso;
A fronte delle gravi allegazioni materne il Giudice Delegato con decreto del 14.05.2025 ha richiesto ai SS del Comune di Rho di:
- effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente)
-effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori
-di assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle figure di riferimento per i minori (nonni, pediatra, insegnati)
All'udienza del 5.12.2024 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto Controparte_1 di fissazione dell'udienza non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
La parte attrice, sentita dal Giudice, ha confermato tutte le circostanze allegate in ricorso e ha dichiarato: svolgo dei lavori non in regola come addetta alle pulizie. Lavoro circa 3 o 4 ore al giorno percepisco circa € 500, 00 al mese. Non percepisco nessun sussidio pubblico perché non ho fatto domanda. Prendo l'assegno unico universale di € 190,00 mensili. Vivo in affitto e pago € 600,00 oltre alle spese condominiali di circa € 75 al mese. Convivo con il mio compagno che fa il magazziniere che guadagna circa € 2.000,00 ma non so esattamente.
ADR: quando stavo con il mio ex compagno lui lavorava in albergo, dove in passato ho lavorato anche io, come tutto fare e guadagnava circa € 1.100,00. ADR: adesso so che è tornato a lavorare lì, lo so perché ho incontrato un'amica che me lo ha detto. ADR: non so dove via, nostro figlio diceva che forse sta duo fratello
ADR: lui non si può avvicinare neanche a ma fino a qualche tempo fa, circa due mesi fa, lo sentiva al Per_1 telefono adesso sono due mesi che il padre non lo chiama
Il Giudice delegato ha così provveduto:
1.nomina in favore del figlio minore nato il [...] un curatore speciale individuato nell'Avv. Per_1 Federica MENDOLA, già nominata nell'ambito del procedimento N. 4863/2024 ancora pendente avanti Per il Tribunale per i Minorenni di NO (Dott. , assegnando fino al 20.01.2025 per la costituzione
2.incarica i SS del Comune di Rho di proseguire nelle valutazioni e negli apprendimenti già disposti dal
TM sul nucleo e sul minore 2.pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie 4.assegna ai SS del Comune di Rho termine fino al 30.03.2025 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento All'udienza del 10.04.2025, presenti la parte attrice unitamente al proprio difensore nonché il curatore speciale del minore, quest'ultimo ha rappresentato che il Tribunale per i minorenni di NO non ha ancora pronunciato alcun provevdimento, neppure temporaneo, essendosi limitato dare incarico ai SS per l'indagine.
Si è quindi proceduto all'esame della relazione trasmessa dai SS del . CP_2
All'esito, il difensore di parte attrice-invitato dal Giudice ad interloquire sul punto- ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice e il curatore speciale hanno concluso come in epigrafe indicato
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025.
******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Da ultimo con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. Invero l'uomo, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento applicata in data 19.04.2024 nell'ambito del procedimento n.
13722/2023 RGNR- RGGIP n. 7062/2024 pendente nei confronti del convenuto per il delitto di maltrattamenti in famiglia conclusosi con la condanna alla pena di anni 2 di reclusione, è dedito all'abuso di sostanze alcoliche, non si è mai occupato della vita del minore né ha mai provveduto al suo mantenimento.
Al contrario la madre, secondo quanto emerso nella relazione trasmessa dai SS del Comune di Rho in data 28.03.2025, pur necessitando di un supporto alla genitorialità che le consenta di rafforzare le proprie competenze in specie quanto alla capacità di sintonizzarsi in maniera autentica sui bisogni emotivi del minore, rappresenta il sicuro genitore di riferimento per e si è mostrata in grado di Per_1 gestirne le esigenze in maniera adeguata-
Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
Pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale. Le condizioni sopra indicate impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
A fronte delle gravi problematiche di abuso di sostanze alcoliche emerse e del fatto che l'uomo è stato condannato per gravi reati violenti, deve essere disposto che le frequentazioni padre/figlio avvengano, qualora rispondenti all'esclusivo interesse del minore e tenuto con del di lui stato fisico e dei suoi desideri (il minore ha 9 anni) allo stato solo in modalità osservata e protetta previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale procedente (essendo l'uomo sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento) e in ogni caso organizzate con modalità che non prevedano alcun contatto tra i genitori. Ferma la delega ai SS ad eventualmente ampliare tempi e modalità della visita tenuto conto dello stato di benessere psico fisico di e dell'andamento dei supporti attivati Per_1 in favore del padre.
L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio ed all'avvio dell'uomo presso il NOA e il CPS competenti per territorio per le valutazioni di competenza e l'eventuale presa in carico
Deve inoltre essere dato mandato ai SS di attivare in favore della madre un supporto alla genitorialità finalizzato a rafforzare le proprie competenze in specie quanto alla capacità di sintonizzarsi in maniera autentica sui bisogni emotivi del minore
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273). Pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. svolge lavori non in regola come addetta alle pulizie per circa 3 o 4 ore al giorno percependo un reddito che si attesta intorno ai €
500, 00 al mese. Non percepisce nessun sussidio pubblico, non avendo fatto domanda.
Beneficia dell'assegno unico universale di € 190,00 mensili. Vive in affitto in un appartamento in locazione al canone mensile di € 600,00 oltre alle spese condominiali di circa € 75 al mese. Convive con il nuovo compagno che svolge la professione di magazziniere per circa € 2.000,00 mensili. Il padre: giovane uomo di 39 anni da quanto riferito dalla ex compagna durante la convivenza lavorava presso un albergo percependo uno stipendio di € 1.100 mensili. Non risulta aver limitazioni della capacità lavorativa
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 9 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 300 al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non richiedono il preventivo consenso come da Linee Guida del Tribunale di NO
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_2
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, comma Controparte_1
IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Persona_3 anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Rho in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
• organizzare e scandire le modalità di incontro padre/bambino in spazio neutro con modalità protetta ed osservata qualora rispondenti all'esclusivo interesse del minore e tenuto con del di lui stato fisico e dei suoi desideri (il minore ha 9 anni), previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale procedente (essendo l'uomo sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento) e in ogni caso con modalità che non prevedano alcun contatto tra i genitori.
L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio ed alla presa in carico presso il NOA
e il CPS competente per territorio per le valutazioni di competenza e l'eventuale presa in carico;
• avviare un massiccio supporto alla genitorialità in favore della madre
• mantenere un 'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del minore;
• segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di NO;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di maggio 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il
5 di ogni mese l'importo di € 300 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica
ISTAT prima rivalutazione;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle Controparte_1 spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di NO congiuntamente al Tribunale di NO, all'Ordine degli Avvocati di NO e all'Osservatorio della giustizia civile di NO il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi anche ai SS del CP_2
Così deciso in NO, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 08/05/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 29/01/1987 a UCRAINA
Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA ALOISETTI 2 20017 RHO provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria CANALE presso il cui studio in NO Via Poma n. 32 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 29/11/1986 a UCRAINA
Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: nato il [...] riconosciuto da entrambi i genitori, rappresentato dal Per_1 curatore speciale Avv. Federica MENDOLA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto -
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NO degli atti del procedimento
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 10.04.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale in data 16.06.2016 è nato , Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 08.05.2024 ha Parte_2 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento, come dettagliate in ricorso;
A fronte delle gravi allegazioni materne il Giudice Delegato con decreto del 14.05.2025 ha richiesto ai SS del Comune di Rho di:
- effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente)
-effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori
-di assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle figure di riferimento per i minori (nonni, pediatra, insegnati)
All'udienza del 5.12.2024 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto Controparte_1 di fissazione dell'udienza non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
La parte attrice, sentita dal Giudice, ha confermato tutte le circostanze allegate in ricorso e ha dichiarato: svolgo dei lavori non in regola come addetta alle pulizie. Lavoro circa 3 o 4 ore al giorno percepisco circa € 500, 00 al mese. Non percepisco nessun sussidio pubblico perché non ho fatto domanda. Prendo l'assegno unico universale di € 190,00 mensili. Vivo in affitto e pago € 600,00 oltre alle spese condominiali di circa € 75 al mese. Convivo con il mio compagno che fa il magazziniere che guadagna circa € 2.000,00 ma non so esattamente.
ADR: quando stavo con il mio ex compagno lui lavorava in albergo, dove in passato ho lavorato anche io, come tutto fare e guadagnava circa € 1.100,00. ADR: adesso so che è tornato a lavorare lì, lo so perché ho incontrato un'amica che me lo ha detto. ADR: non so dove via, nostro figlio diceva che forse sta duo fratello
ADR: lui non si può avvicinare neanche a ma fino a qualche tempo fa, circa due mesi fa, lo sentiva al Per_1 telefono adesso sono due mesi che il padre non lo chiama
Il Giudice delegato ha così provveduto:
1.nomina in favore del figlio minore nato il [...] un curatore speciale individuato nell'Avv. Per_1 Federica MENDOLA, già nominata nell'ambito del procedimento N. 4863/2024 ancora pendente avanti Per il Tribunale per i Minorenni di NO (Dott. , assegnando fino al 20.01.2025 per la costituzione
2.incarica i SS del Comune di Rho di proseguire nelle valutazioni e negli apprendimenti già disposti dal
TM sul nucleo e sul minore 2.pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore Controparte_1 mediante versamento in favore della madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 300,00 oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica obbligatorie 4.assegna ai SS del Comune di Rho termine fino al 30.03.2025 per trasmettere una dettagliata relazione di aggiornamento All'udienza del 10.04.2025, presenti la parte attrice unitamente al proprio difensore nonché il curatore speciale del minore, quest'ultimo ha rappresentato che il Tribunale per i minorenni di NO non ha ancora pronunciato alcun provevdimento, neppure temporaneo, essendosi limitato dare incarico ai SS per l'indagine.
Si è quindi proceduto all'esame della relazione trasmessa dai SS del . CP_2
All'esito, il difensore di parte attrice-invitato dal Giudice ad interloquire sul punto- ha rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice e il curatore speciale hanno concluso come in epigrafe indicato
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 16.04.2025.
******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
Da ultimo con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. Invero l'uomo, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento applicata in data 19.04.2024 nell'ambito del procedimento n.
13722/2023 RGNR- RGGIP n. 7062/2024 pendente nei confronti del convenuto per il delitto di maltrattamenti in famiglia conclusosi con la condanna alla pena di anni 2 di reclusione, è dedito all'abuso di sostanze alcoliche, non si è mai occupato della vita del minore né ha mai provveduto al suo mantenimento.
Al contrario la madre, secondo quanto emerso nella relazione trasmessa dai SS del Comune di Rho in data 28.03.2025, pur necessitando di un supporto alla genitorialità che le consenta di rafforzare le proprie competenze in specie quanto alla capacità di sintonizzarsi in maniera autentica sui bisogni emotivi del minore, rappresenta il sicuro genitore di riferimento per e si è mostrata in grado di Per_1 gestirne le esigenze in maniera adeguata-
Come noto, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017,
Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;).
Pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale. Le condizioni sopra indicate impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
A fronte delle gravi problematiche di abuso di sostanze alcoliche emerse e del fatto che l'uomo è stato condannato per gravi reati violenti, deve essere disposto che le frequentazioni padre/figlio avvengano, qualora rispondenti all'esclusivo interesse del minore e tenuto con del di lui stato fisico e dei suoi desideri (il minore ha 9 anni) allo stato solo in modalità osservata e protetta previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale procedente (essendo l'uomo sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento) e in ogni caso organizzate con modalità che non prevedano alcun contatto tra i genitori. Ferma la delega ai SS ad eventualmente ampliare tempi e modalità della visita tenuto conto dello stato di benessere psico fisico di e dell'andamento dei supporti attivati Per_1 in favore del padre.
L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio ed all'avvio dell'uomo presso il NOA e il CPS competenti per territorio per le valutazioni di competenza e l'eventuale presa in carico
Deve inoltre essere dato mandato ai SS di attivare in favore della madre un supporto alla genitorialità finalizzato a rafforzare le proprie competenze in specie quanto alla capacità di sintonizzarsi in maniera autentica sui bisogni emotivi del minore
Alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua
Con riferimento al mantenimento della prole
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273). Pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre. svolge lavori non in regola come addetta alle pulizie per circa 3 o 4 ore al giorno percependo un reddito che si attesta intorno ai €
500, 00 al mese. Non percepisce nessun sussidio pubblico, non avendo fatto domanda.
Beneficia dell'assegno unico universale di € 190,00 mensili. Vive in affitto in un appartamento in locazione al canone mensile di € 600,00 oltre alle spese condominiali di circa € 75 al mese. Convive con il nuovo compagno che svolge la professione di magazziniere per circa € 2.000,00 mensili. Il padre: giovane uomo di 39 anni da quanto riferito dalla ex compagna durante la convivenza lavorava presso un albergo percependo uno stipendio di € 1.100 mensili. Non risulta aver limitazioni della capacità lavorativa
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 9 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 300 al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno che non richiedono il preventivo consenso come da Linee Guida del Tribunale di NO
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_2
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, comma Controparte_1
IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Persona_3 anche ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Rho in collaborazione con le competenti ASST provveda a:
• organizzare e scandire le modalità di incontro padre/bambino in spazio neutro con modalità protetta ed osservata qualora rispondenti all'esclusivo interesse del minore e tenuto con del di lui stato fisico e dei suoi desideri (il minore ha 9 anni), previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria penale procedente (essendo l'uomo sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento) e in ogni caso con modalità che non prevedano alcun contatto tra i genitori.
L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio ed alla presa in carico presso il NOA
e il CPS competente per territorio per le valutazioni di competenza e l'eventuale presa in carico;
• avviare un massiccio supporto alla genitorialità in favore della madre
• mantenere un 'attenta attività di monitoraggio sulla situazione del minore;
• segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di NO;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di maggio 2024 , nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il
5 di ogni mese l'importo di € 300 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica
ISTAT prima rivalutazione;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle Controparte_1 spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di NO congiuntamente al Tribunale di NO, all'Ordine degli Avvocati di NO e all'Osservatorio della giustizia civile di NO il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi anche ai SS del CP_2
Così deciso in NO, il 16.04.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato