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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/07/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.196/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 196/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza del 12.6.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti BONOMO Parte_1 C.F._1
NZ e NA CO UI e con domicilio eletto in Milano, alla Via Francesco Brioschi n. 56
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DELLA Controparte_1 C.F._2
A' ER e con domicilio eletto in Milano, Via Tolmezzo n. 2,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio intercorso tra i sig.ri e Parte_1 [...]
(matrimonio contratto in Voghera il 2 maggio 2019 e trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Voghera, anno 2019, n. 17, P.1).
pagina 1 di 5 - Accertato e dichiarato che i signori e sono Parte_1 Controparte_1 entrambi indipendenti dal punto di vista economico, nessun assegno divorzile verrà disposto a favore di una delle parti.
- Con condanna alle spese di lite a carico della signora anche alla luce del di lei Controparte_1 comportamento processuale dilatorio”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Sig.ri e Parte_1 [...]
(matrimonio contratto in Voghera il 2 maggio 2019 e trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Voghera, anno 2019, n. 17 P.1) ;
2. condannare il ricorrente alla corresponsione, a favore di parte resistente, dell'assegno di mantenimento nella somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, essendo in presenza di tutti i presupposti di legge;
3. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Voghera, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. condannare parte ricorrente alle spese del presente processo e al pagamento dei compensi professionali del sottoscrivente procuratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di divorzio
I Collegio, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, nonché il fatto che le parti vivono separate da diversi anni non reputandosi più possibile la ricostituzione della comunione tra i coniugi, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile
Nell'ambito del presente giudizio, la resistente ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio nella misura di 500,00 euro mensili, domanda, peraltro, già proposta nell'ambito del giudizio di separazione tra le parti e rigettata in quella sede (v. doc. n. 2).
Ebbene, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale con diverse pronunce conformi ha affermato che l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, conducendo al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto,
pagina 2 di 5 tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020,
n.5603, n. 11790/2021, S.S.U.U. n. 18287/2018).
In tal senso, la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile si sostanzia nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio famigliare e di quello personale degli ex coniugi. In altre parole, l'assegno divorzile, parametrato alla stregua dei criteri di cui all'art. 438
c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 19306/2023), deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cfr.
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023). Dunque, occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto – stante il divorzio - ex post ingiustificato (Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023).
Del resto, con il divorzio, pur cessando il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi, rimane saldo il principio della solidarietà post coniugale ex art. 5, co. VI, L. 808/1970, diretto ad evitare da un lato che la crisi matrimoniale generi un'ingiustificata asimmetrica economica tra le parti e, dall'altro, che si creino rendite parassitarie legittimando l'ex coniuge a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, provocando l'effetto di obliterare così il principio di autoresponsabilità nell'attivarsi per rendersi economicamente indipendente dopo il divorzio.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, rilevano quindi: da un lato, le vicende pregresse dell'unione coniugale, in costanza di convivenza regolata dai comuni accordi, e quindi il contributo dato al ménage
e alla conduzione della famiglia, rinunciando a possibilità lavorative e di carriera e la conseguente sperequazione economica tra i coniugi;
dall'altro, le vicende proprie della crisi della coppia, le quali, innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Va, quindi, operata una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità e svincolano l'assegno dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023, n. 8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824 Cass. 26/06/2019 n. 17098).
Intesa in questi termini, può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza pagina 3 di 5 economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass. 19306/2023).
In ogni caso, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia.
Alla luce delle suindicate considerazioni, venendo al caso di specie va rilevato che alcuna evidenza è stata fornita dalla resistente in merito alla sua condizione economico-reddituale, non avendo la stessa prodotto la documentazione indicata dall'art. 473bis.12 comma 3 cpc e non avendo partecipato a nessuna delle udienze, nonostante i diversi rinvii disposti a tal fine e finalizzati anche alla definizione consensuale del giudizio, alla quale parte ricorrente aveva invece aderito (v. verbale di udienza del 24.9.2024). Del resto, va considerato che il matrimonio tra le parti, come attestato anche nella sentenza di separazione, è durato solo quattro mesi poiché pochi mesi dopo la sua celebrazione le parti hanno interrotto la convivenza (v. sentenza di separazione); inoltre, in occasione dell'udienza presidenziale celebrata nell'ambito del giudizio di separazione, la resistente aveva riferito di lavorare come badante, con retribuzione mensile di 500,00, dunque di essere dotata di capacità lavorativa.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente va rigettata, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente, considerato l'esito del procedimento e il suo comportamento processuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e coniugati in Voghera il 2 maggio 2019 Parte_1 CP_1
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera al n. 17, parte I, anno 2019);
- ordina all'ufficiale di stato civile del suddetto comune di annotare questa sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla resistente;
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e
[...] rimborso spese generali nella misura del 15 %.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025 pagina 4 di 5 Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 196/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza del 12.6.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti BONOMO Parte_1 C.F._1
NZ e NA CO UI e con domicilio eletto in Milano, alla Via Francesco Brioschi n. 56
RICORRENTE
E
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DELLA Controparte_1 C.F._2
A' ER e con domicilio eletto in Milano, Via Tolmezzo n. 2,
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio intercorso tra i sig.ri e Parte_1 [...]
(matrimonio contratto in Voghera il 2 maggio 2019 e trascritto nei registri dello Stato Civile Controparte_1 del Comune di Voghera, anno 2019, n. 17, P.1).
pagina 1 di 5 - Accertato e dichiarato che i signori e sono Parte_1 Controparte_1 entrambi indipendenti dal punto di vista economico, nessun assegno divorzile verrà disposto a favore di una delle parti.
- Con condanna alle spese di lite a carico della signora anche alla luce del di lei Controparte_1 comportamento processuale dilatorio”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi Sig.ri e Parte_1 [...]
(matrimonio contratto in Voghera il 2 maggio 2019 e trascritto nei registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Voghera, anno 2019, n. 17 P.1) ;
2. condannare il ricorrente alla corresponsione, a favore di parte resistente, dell'assegno di mantenimento nella somma di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, essendo in presenza di tutti i presupposti di legge;
3. ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Voghera, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. condannare parte ricorrente alle spese del presente processo e al pagamento dei compensi professionali del sottoscrivente procuratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di divorzio
I Collegio, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, nonché il fatto che le parti vivono separate da diversi anni non reputandosi più possibile la ricostituzione della comunione tra i coniugi, ritiene provata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2, lett. b) della l.
1.12.1970 n. 898 quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio. Va quindi accolta la domanda di divorzio.
Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile
Nell'ambito del presente giudizio, la resistente ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un assegno di divorzio nella misura di 500,00 euro mensili, domanda, peraltro, già proposta nell'ambito del giudizio di separazione tra le parti e rigettata in quella sede (v. doc. n. 2).
Ebbene, occorre richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale con diverse pronunce conformi ha affermato che l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge abbia non solo natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, conducendo al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto,
pagina 2 di 5 tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cassazione civile sez. I, 28/02/2020,
n.5603, n. 11790/2021, S.S.U.U. n. 18287/2018).
In tal senso, la funzione equilibratrice dell'assegno divorzile si sostanzia nel riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio famigliare e di quello personale degli ex coniugi. In altre parole, l'assegno divorzile, parametrato alla stregua dei criteri di cui all'art. 438
c.c. (Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 19306/2023), deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (Cfr.
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 35434 del 19.12.2023). Dunque, occorre valutare se il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto – stante il divorzio - ex post ingiustificato (Cfr. Cassazione Civile, Sez. I, ordinanza n. 17144/2023).
Del resto, con il divorzio, pur cessando il dovere di assistenza morale e materiale tra i coniugi, rimane saldo il principio della solidarietà post coniugale ex art. 5, co. VI, L. 808/1970, diretto ad evitare da un lato che la crisi matrimoniale generi un'ingiustificata asimmetrica economica tra le parti e, dall'altro, che si creino rendite parassitarie legittimando l'ex coniuge a mantenere il pregresso tenore di vita matrimoniale, provocando l'effetto di obliterare così il principio di autoresponsabilità nell'attivarsi per rendersi economicamente indipendente dopo il divorzio.
Ai fini del riconoscimento e quantificazione dell'assegno divorzile, rilevano quindi: da un lato, le vicende pregresse dell'unione coniugale, in costanza di convivenza regolata dai comuni accordi, e quindi il contributo dato al ménage
e alla conduzione della famiglia, rinunciando a possibilità lavorative e di carriera e la conseguente sperequazione economica tra i coniugi;
dall'altro, le vicende proprie della crisi della coppia, le quali, innestandosi su una pregressa condizione di squilibrio, dovuta alle scelte concordate nel matrimonio, rendano uno dei due partner privo di mezzi adeguati ad affrontare dignitosamente e autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio.
Va, quindi, operata una complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale, rendendo anche una prognosi futura, ove parità e solidarietà si coniugano con il principio di autoresponsabilità e svincolano l'assegno dal criterio del tenore di vita (Cass. 22/03/2023, n. 8254; Cass. 13/04/2023, n. 9824 Cass. 26/06/2019 n. 17098).
Intesa in questi termini, può anche attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in casi specifici, in cui l'assegno sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge, in condizioni di debolezza, un'esistenza dignitosa, ma ciò nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza pagina 3 di 5 economica del richiedente, derivante da una situazione incolpevole, ad esempio a causa di una malattia o di uno stato di invalidità (Cass. n. 5055/2021; Cass. 13420/2023; Cass. 19306/2023).
In ogni caso, grava sul coniuge richiedente l'assegno divorzile l'onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia.
Alla luce delle suindicate considerazioni, venendo al caso di specie va rilevato che alcuna evidenza è stata fornita dalla resistente in merito alla sua condizione economico-reddituale, non avendo la stessa prodotto la documentazione indicata dall'art. 473bis.12 comma 3 cpc e non avendo partecipato a nessuna delle udienze, nonostante i diversi rinvii disposti a tal fine e finalizzati anche alla definizione consensuale del giudizio, alla quale parte ricorrente aveva invece aderito (v. verbale di udienza del 24.9.2024). Del resto, va considerato che il matrimonio tra le parti, come attestato anche nella sentenza di separazione, è durato solo quattro mesi poiché pochi mesi dopo la sua celebrazione le parti hanno interrotto la convivenza (v. sentenza di separazione); inoltre, in occasione dell'udienza presidenziale celebrata nell'ambito del giudizio di separazione, la resistente aveva riferito di lavorare come badante, con retribuzione mensile di 500,00, dunque di essere dotata di capacità lavorativa.
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente va rigettata, non sussistendo i presupposti per il suo accoglimento.
Sulle spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente, considerato l'esito del procedimento e il suo comportamento processuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e coniugati in Voghera il 2 maggio 2019 Parte_1 CP_1
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Voghera al n. 17, parte I, anno 2019);
- ordina all'ufficiale di stato civile del suddetto comune di annotare questa sentenza, una volta passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- rigetta la domanda di mantenimento per sé formulata dalla resistente;
- condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e
[...] rimborso spese generali nella misura del 15 %.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025 pagina 4 di 5 Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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