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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 4530/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 15.04.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta;
PQM
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281
sexies c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio n° 4530/2022 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza G.d.P.”, vertente
TRA , (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata ex lege, in Napoli, alla via Diaz n. 11
appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Controparte_1 C.F._1
ricorso introduttivo di primo grado, dall'Avv. Gianluca De Lorenzo, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Pianillo Traversa Cupa n. 12
appellato
E
(c.f. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Giuseppe Pica,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento, alla via Francesco Flora n. 31
appellata
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di , ex art. Controparte_1 Pt_1
7 D. Lgs. 150/2011, avverso la cartella di pagamento n. 10020210004487234000, notificatagli dall' in data 23.03.2022. Controparte_3
Chiedeva l'annullamento della cartella, contenente richiesta di pagamento di € 1.253,04, in forza dei verbali di accertamento di violazioni del CdS n. 0005489543 del 12.09.2017 e n.
0005465485 del 4.09.2017. Con i predetti atti presupposti venivano contestate al ricorrente,
quale obbligato in solido, due violazioni dell'art. 142, co. 8, C.d.S., commesse in data
24.08.2017 e 11.08.2017, rilevate dall'autovelox tipo SICVE sull'autostrada A 16, nel territorio del Comune di Mugnano del Cardinale. Il ricorrente eccepiva: di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti;
-la decadenza della ex art. 201, co. 1, D.Lgs. n. 285/1992 dal diritto di pretendere il Parte_1
pagamento delle somme ovvero la prescrizione del diritto di credito;
-l'illegittimità formale e l'incompletezza della cartella esattoriale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la sola , chiedendo il Parte_1
rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 594/2022, depositata in data 1.06.2022, il Giudice di Pace di Pt_1
accoglieva il ricorso e condannava le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha rilevato: 1) l'errata valutazione delle risultanze processuali, perché il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo;
-2) la prova della valida notifica dei verbali di contestazione non opposti nei termini di legge, tant'è che, con riferimento al verbale n.
0005489543, ha effettuato la comunicazione dei propri dati quale Persona_1
conducente in data 28.12.2017.
Si è costituita nel presente grado di giudizio l' Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello e facendo propri i motivi di appello proposti dalla . Parte_1
Si è costituito l'appellato , eccependo l'infondatezza dei motivi di Controparte_1
appello.
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, si osserva che nell'azione disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, «per dedurre l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio
per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della
pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva non dimostra
di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento,
la pretesa sanzionatoria è estinta» (Cass. civ., sez. III, n. 4690/2022). Invero, ai sensi dell'art. 201, co. 5, C.d.S., «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia
stata effettuata nel termine prescritto».
Venendo all'esame dei fatti di causa, va evidenziato che le risultanze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova della validità delle notifiche dei verbali di accertamento, costituenti atti presupposti dell'impugnata cartella esattoriale.
Giova evidenziare che la appellante, nel primo grado del giudizio, ha prodotto Parte_1
la copia dei verbali e la documentazione relativa alla notifica di uno solo di essi cioè di quello relativo alla violazione commessa in data 11.8.17.
Risulta depositata copia della raccomandata con avviso di ricevimento, che attesta la consegna del plico in data 13.09.2017.
Il mancato deposito di documentazione relativa alla notifica di entrambi i verbali è confermata sia dal riferimento ad un unico verbale nell'elenco degli allegati alla memoria difensiva di primo grado, sia dall'esame del fascicolo cartaceo trasmesso dall'Ufficio del Giudice di Pace.
La documentazione suindicata è stata prodotta in copia fotostatica ed è stata oggetto di specifico disconoscimento da parte dell'appellato . CP_1
Ad avviso del Tribunale, tale documentazione non può ritenersi inidonea a provare l'avvenuta notifica.
Infatti, il ha evidenziato come la firma apposta sulla ricevuta di avvenuta CP_1
consegna del plico sia stata apposta da persona diversa dall'appellato, ovvero a tal Parte_2
” (cfr. verbale udienza 12.05.2022).
[...] L'esame della predetta sottoscrizione rende palese la fondatezza del disconoscimento sollevato,
apparendo evidente la discrasia tra il nome di colui che ha apposto la firma ed il nome del
. CP_1
Poi, la non ha depositato la documentazione in originale. Parte_1
Con riferimento al secondo verbale di contestazione (relativo alla violazione commessa il 24.8.17), deve aggiungersi che l'appellante ha prodotto nel presente grado di giudizio la documentazione relativa alla notifica (raccomandata con avviso di ricevimento prodotta in copia fotostatica).
Tuttavia, tale produzione documentale è inammissibile, in quanto avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. Non risulta, infatti, neppure indicata l'eventuale impossibilità,
per causa non imputabile, in cui si sia trovata l'appellate rispetto all'adempimento dell'onere di produrre il documento (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 22756/2024).
Poi, per le medesime ragioni è inammissibile anche la comunicazione dati del conducente inviata da (doc. allegato n. 5 al fascicolo dell'appellante), Persona_1
poiché non prodotto nel primo grado di giudizio.
In definitiva, in applicazione dei principi di diritto sopra illustrati, si rileva che, nel caso di specie, l'accertamento della mancata notifica dei verbali di contestazione, comporta, quale conseguenza diretta, che non vi è prova del fatto costitutivo della pretesa dell'Amministrazione, cioè l'avvenuta tempestiva notificazione dei verbali di accertamento all'odierno appellato.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra l'appellato e l vista la carenza di legittimazione passiva rispetto alla notifica degli atti CP_4
presupposti; nei rapporti tra appellante ed appellato le spese seguono la soccombenza Parte_1
e sono liquidate in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi attesa la bassa complessità della causa (valore della causa fino a € 1.100,00, atteso il mancato deposito di documentazione idonea a dimostrare un diverso valore da quello indicato nell'iscrizione al ruolo effettuata dall'appellante).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite tra l e;
CP_4 Controparte_1
3) condanna l'appellante a pagare a le spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre Controparte_1
accessori di legge, con attribuzione al procuratore dell'appellato.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Procedimento n° 4530/2022 R.G.
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza del giorno del 15.04.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta;
PQM
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti, ai sensi dell'art 281
sexies c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio n° 4530/2022 RG, avente ad oggetto “appello avverso sentenza G.d.P.”, vertente
TRA , (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata ex lege, in Napoli, alla via Diaz n. 11
appellante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al Controparte_1 C.F._1
ricorso introduttivo di primo grado, dall'Avv. Gianluca De Lorenzo, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato in San Giuseppe Vesuviano (NA), alla via Pianillo Traversa Cupa n. 12
appellato
E
(c.f. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Giuseppe Pica,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento, alla via Francesco Flora n. 31
appellata
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di , ex art. Controparte_1 Pt_1
7 D. Lgs. 150/2011, avverso la cartella di pagamento n. 10020210004487234000, notificatagli dall' in data 23.03.2022. Controparte_3
Chiedeva l'annullamento della cartella, contenente richiesta di pagamento di € 1.253,04, in forza dei verbali di accertamento di violazioni del CdS n. 0005489543 del 12.09.2017 e n.
0005465485 del 4.09.2017. Con i predetti atti presupposti venivano contestate al ricorrente,
quale obbligato in solido, due violazioni dell'art. 142, co. 8, C.d.S., commesse in data
24.08.2017 e 11.08.2017, rilevate dall'autovelox tipo SICVE sull'autostrada A 16, nel territorio del Comune di Mugnano del Cardinale. Il ricorrente eccepiva: di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti;
-la decadenza della ex art. 201, co. 1, D.Lgs. n. 285/1992 dal diritto di pretendere il Parte_1
pagamento delle somme ovvero la prescrizione del diritto di credito;
-l'illegittimità formale e l'incompletezza della cartella esattoriale.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la sola , chiedendo il Parte_1
rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 594/2022, depositata in data 1.06.2022, il Giudice di Pace di Pt_1
accoglieva il ricorso e condannava le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, chiedendone Parte_1
l'integrale riforma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha rilevato: 1) l'errata valutazione delle risultanze processuali, perché il
Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo;
-2) la prova della valida notifica dei verbali di contestazione non opposti nei termini di legge, tant'è che, con riferimento al verbale n.
0005489543, ha effettuato la comunicazione dei propri dati quale Persona_1
conducente in data 28.12.2017.
Si è costituita nel presente grado di giudizio l' Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'appello e facendo propri i motivi di appello proposti dalla . Parte_1
Si è costituito l'appellato , eccependo l'infondatezza dei motivi di Controparte_1
appello.
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In punto di diritto, si osserva che nell'azione disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, «per dedurre l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio
per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della
pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva non dimostra
di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento,
la pretesa sanzionatoria è estinta» (Cass. civ., sez. III, n. 4690/2022). Invero, ai sensi dell'art. 201, co. 5, C.d.S., «l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione
amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia
stata effettuata nel termine prescritto».
Venendo all'esame dei fatti di causa, va evidenziato che le risultanze probatorie non consentono di ritenere raggiunta la prova della validità delle notifiche dei verbali di accertamento, costituenti atti presupposti dell'impugnata cartella esattoriale.
Giova evidenziare che la appellante, nel primo grado del giudizio, ha prodotto Parte_1
la copia dei verbali e la documentazione relativa alla notifica di uno solo di essi cioè di quello relativo alla violazione commessa in data 11.8.17.
Risulta depositata copia della raccomandata con avviso di ricevimento, che attesta la consegna del plico in data 13.09.2017.
Il mancato deposito di documentazione relativa alla notifica di entrambi i verbali è confermata sia dal riferimento ad un unico verbale nell'elenco degli allegati alla memoria difensiva di primo grado, sia dall'esame del fascicolo cartaceo trasmesso dall'Ufficio del Giudice di Pace.
La documentazione suindicata è stata prodotta in copia fotostatica ed è stata oggetto di specifico disconoscimento da parte dell'appellato . CP_1
Ad avviso del Tribunale, tale documentazione non può ritenersi inidonea a provare l'avvenuta notifica.
Infatti, il ha evidenziato come la firma apposta sulla ricevuta di avvenuta CP_1
consegna del plico sia stata apposta da persona diversa dall'appellato, ovvero a tal Parte_2
” (cfr. verbale udienza 12.05.2022).
[...] L'esame della predetta sottoscrizione rende palese la fondatezza del disconoscimento sollevato,
apparendo evidente la discrasia tra il nome di colui che ha apposto la firma ed il nome del
. CP_1
Poi, la non ha depositato la documentazione in originale. Parte_1
Con riferimento al secondo verbale di contestazione (relativo alla violazione commessa il 24.8.17), deve aggiungersi che l'appellante ha prodotto nel presente grado di giudizio la documentazione relativa alla notifica (raccomandata con avviso di ricevimento prodotta in copia fotostatica).
Tuttavia, tale produzione documentale è inammissibile, in quanto avvenuta in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c.. Non risulta, infatti, neppure indicata l'eventuale impossibilità,
per causa non imputabile, in cui si sia trovata l'appellate rispetto all'adempimento dell'onere di produrre il documento (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 22756/2024).
Poi, per le medesime ragioni è inammissibile anche la comunicazione dati del conducente inviata da (doc. allegato n. 5 al fascicolo dell'appellante), Persona_1
poiché non prodotto nel primo grado di giudizio.
In definitiva, in applicazione dei principi di diritto sopra illustrati, si rileva che, nel caso di specie, l'accertamento della mancata notifica dei verbali di contestazione, comporta, quale conseguenza diretta, che non vi è prova del fatto costitutivo della pretesa dell'Amministrazione, cioè l'avvenuta tempestiva notificazione dei verbali di accertamento all'odierno appellato.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra l'appellato e l vista la carenza di legittimazione passiva rispetto alla notifica degli atti CP_4
presupposti; nei rapporti tra appellante ed appellato le spese seguono la soccombenza Parte_1
e sono liquidate in dispositivo con applicazione di valori tra minimi e medi attesa la bassa complessità della causa (valore della causa fino a € 1.100,00, atteso il mancato deposito di documentazione idonea a dimostrare un diverso valore da quello indicato nell'iscrizione al ruolo effettuata dall'appellante).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite tra l e;
CP_4 Controparte_1
3) condanna l'appellante a pagare a le spese di lite, che liquida in € 500,00 oltre Controparte_1
accessori di legge, con attribuzione al procuratore dell'appellato.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli