Decreto cautelare 30 aprile 2010
Sentenza breve 11 giugno 2010
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 11/06/2010, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01142/2010 REG.SEN.
N. 00505/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 505 del 2010, proposto da:
SE OR, GA LB, SA LZ, MA NT, UE VI, FO SE, IC ZZ, rappresentati e difesi dall'avv. Achille Morcavallo, con domicilio eletto presso Achille Morcavallo in Cosenza, corso D'Italia,23;
contro
Regione Calabria, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Manna, Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso Franceschina Talarico in Catanzaro, c/o Avvocatura Reg. V. De Filippis; Regione Calabria - Presidente del Consiglio Regionale, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Manna, Franceschina Talarico, con domicilio eletto presso Franceschina Talarico in Catanzaro, Avvocatura Reg.Le V.De Filippis 280; Dirigente Consiglio Regionale SE Luigi Multari;
nei confronti di
SE TI, IC ER, IO ST ID, IC AL, RO IE, NT TA, CE NO;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 1009 del 22.4.2010 a firma del Dirigente del Segretariato Generale della Regione Calabria di convocazione del Consiglio regionale della Calabria, nella parte in cui omette di convocare i ricorrenti per la seduta consiliare del 3.5.2010 e nella parte in cui, invece, convoca i n. 7 consiglieri, indicati in epigrafe, nominati assessori regionali; per l’annullamento, altresì, di ogni altro atto presupposto, propedeutico e consequenziale ivi comprese le eventuali deliberazioni adottate nella suindicata seduta consiliare;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Regione Calabria - Presidente del Consiglio Regionale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 il dott. IO Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Dato atto che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e sono stati rispettati i termini a difesa;
il collegio ritiene che sussistano i presupposti per una decisione in forma semplificata, rilevato e ritenuto che:
il ricorso è palesemente inammissibile per difetto di giurisdizione.
In materia di contenzioso elettorale amministrativo, sono devolute al giudice amministrativo, le controversie in tema di operazioni elettorali, mentre spetta al g.o. la cognizione delle controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo; né la giurisdizione del g.o. incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell'atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l'elettorato attivo o passivo. (Cassazione civile , sez. un., 09 novembre 2009 , n. 23682).
Ne consegue che spetta al giudice ordinario la cognizione del ricorso con il quale si contesta la mancata convocazione dei ricorrenti al Consiglio regionale, cui gli stessi avrebbero avuto diritto in qualità di supplenti dei consiglieri regionali nominati assessori, in quanto, secondo le deduzioni dei ricorrenti, lo Statuto regionale della Calabria prescrive l’incompatibilità tra le suddette cariche di assessore e consigliere regionale e, pertanto, tali assessori non avrebbero più dovuto far parte del Consiglio regionale.
In conclusione, trattandosi di controversia in materia di incompatibilità elettorale, dunque rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, questo TAR deve dichiarare il difetto di giurisdizione.
Le note difficoltà interpretative del riparto di giurisdizione giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara il difetto di giurisdizione e indica munito di giurisdizione su di esso il giudice ordinario.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario
IO Andolfi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO