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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/06/2025, n. 5300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5300 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05300/2025REG.PROV.COLL.
N. 10498/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10498 del 2021, proposto da
EL IN, MA AT IN e NN IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Cipriano d’Aversa, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Ottava, n. 2946 del 3 maggio 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Roberto Caponigro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti espongono di essere eredi della defunta signora EL IN, nata il [...], e di essere divenuti proprietari mortis causa di uno stabile costituito da piano terra, piano rialzato e primo piano sito nel Comune di San Cipriano d’Aversa, in via IN II, vico n. 1.
Gli interessati hanno impugnato dinanzi al Tar per la Campania, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, i seguenti atti:
- il verbale di inottemperanza del 27 febbraio 2015 all’ordine di demolizione n. 22 del 23 aprile 1998 emesso dal Comune di San Cipriano d’Aversa nei confronti della loro dante causa;
- la detta ordinanza di demolizione;
- il silenzio rifiuto sull’ istanza di accertamento di conformità dell’immobile, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, inoltrato in data 29 maggio 2015.
Il Tar per la Campania, Sezione Ottava, con la sentenza n. 2946 del 3 maggio 2021, ha dichiarato inammissibile, oltre che infondato, il ricorso ed i motivi aggiunti.
Di talché i signori IN hanno interposto il presente appello, sviluppando le seguenti argomentazioni:
- le considerazioni espresse in fatto e la cronologia degli eventi e degli atti avrebbero dovuto indurre il giudicante a seguire un differente ordine di valutazione delle censure mosse, partendo dalla disamina della irregolarità della notifica dell’ingiunzione a demolire, per poi passare allo scrutinio del proposto accertamento di conformità, sul quale si è, di fatto, spostato l’interesse dei ricorrenti;
- il punto nodale dell’intera vicenda, infatti, sarebbe la nullità/irregolarità/inesistenza/inefficacia della attuata notifica dell’ordinanza n. 22/98 la quale comporterebbe, “a cascata”, l’irregolare formazione del verbale di inottemperanza ma, soprattutto, l’obbligo dell’ente resistente di esaminare il predetto accertamento di conformità, tempestivo rispetto al momento temporale della conoscenza dell’ingiunzione di demolizione;
- l’assunto del Tar sulla correttezza della notifica eseguita sarebbe infondato, partendo da una errata premessa, ovvero che la notifica eseguita dal messo notificatore, sarebbe avvenuta presso l’abitazione della Sig.ra IN EL (in San Cipriano d’Aversa alla via Secondo vico Luigi IN, 1), unica condizione che legittimerebbe, in ossequio ai principi descritti in sentenza, di “lasciare” l’atto anche a mani di familiari;
- nel caso di specie, la disamina dell’atto gravato e della relata di notifica prodotta in giudizio, dato sul quale il giudicante fonda il proprio rigetto, non consentirebbe di ritenere provata la correttezza della notifica, atteso che la stessa non risulta essere stata eseguita nella residenza della signora IN LL (nata il [...]);
- non sarebbe dato comprendere da quali elementi il Tribunale abbia dedotto la certezza che il messo notificatore si sia recato presso la via Secondo vico L. IN, 1 ovvero presso la residenza della de cuius IN EL (04.06.1935), “ove è situato l’immobile oggetto di causa (come lo si definisce in Sentenza)”;
- a tal fine, basterebbe esaminare compiutamente l’ingiunzione di demolizione che, nella seconda parte, costituente l’atto amministrativo vero e proprio, con le sanzioni che ne derivano, così recita:
“INGIUNGE alla signora IN EL nata a [...] d’Aversa il 03.11.1948 ed ivi residente a[...] a provvedere alla demolizione entro 90 giorni dalla notifica …”;
- la destinataria dell’atto amministrativo, colpita dall’ingiunzione del facere, così come redatta la relata, sarebbe certamente la signora IN EL nata a [...] d’Aversa il 03.11.1948 ed ivi residente a[...], mentre nessun valore tale notifica avrebbe nei confronti di IN EL (alla quale sono succeduti mortis causa gli attuali ricorrenti in appello) nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...];
- le Vie Ungaretti e Secondo Vico Luigi IN, 1 sono strade distanti tra di loro ed ubicate in parti opposte del Comune di San Cipriano d’Aversa;
- gli appellanti deducono, comunque, la falsità della relata di notifica apposta in data 14.05.1998 dal messo notificatore in calce alla ingiunzione di demolizione n. 22 del 23.04.1998, emessa dal Comune di San Cipriano d’Aversa, e, ove necessario ai fini della decisione della controversia per l’accoglimento delle loro difese, hanno proposto istanza ex art.77 c.p.a. di concessione di termine per proporre formale querela di falso affinché la relata di notifica apposta in data 14.05.1998 dal messo notificatore in calce alla ingiunzione di demolizione n. 22 del 23.04.1998 sia privata di ogni efficacia tra le parti;
- la nullità della notifica dell’ingiunzione a demolire n. 22/98 determinerebbe, da un lato, che il primo momento nel quale la stessa è divenuta nota agli appellanti è la data di notifica del verbale di inottemperanza, dall’altro, che il proposto accertamento di conformità, datato 29 maggio 2015, è tempestivo;
- parte ricorrente avrebbe ritualmente prodotto due elaborati tecnici, ovvero tavola di progetto e relazione depositate l’8/10/20 e la relazione tecnica depositata il 17/3/21, dai quali emergerebbe tanto la consistenza dell’intervento quanto la necessaria doppia conformità, sicché sussisterebbero le condizioni previste dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la sanabilità dell’immobile in discorso;
- di qui l’erroneità della pronuncia impugnata, la quale, a tutto concedere, avrebbe dovuto disporre idonea verificazione ovvero CTU;
- il comma 2 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 prescrive la preventiva notifica dell’ordine di demolizione ai fini della successiva inottemperanza ed acquisizione, per cui l’omesso adempimento di detto incombente inficerebbe l’intera procedura, precludendo la redazione del verbale che accerta la mancata ottemperanza ad un ordine “mai irrogato” e la possibile trascrizione;
- non si negherebbe che il carattere reale della misura demolitoria la rende opponibile anche a soggetti estranei al comportamento illecito, ma, poiché il procedimento sanzionatorio è oggettivamente incidente sul diritto di proprietà, estesa al sedime ed eventualmente all’area per opere analoghe e postulante un volontario inadempimento da parte dell’obbligato, occorrerebbe, in omaggio ad un elementare criterio di conoscenza ed esigibilità, che la persona obbligata alla rimozione o a patire l’operazione demolitoria comunale sia stata formalmente destinataria del previo ordine di demolizione ed abbia avuto a sua disposizione il termine per provvedere alla stessa;
- gli eredi si troverebbero ad essere colpiti per non aver adempiuto ad un onere che non era da loro esigibile, per cui si controverte non già dell’opponibilità dell’ordine di demolizione verso gli eredi dell’autore dell’abuso, quanto della contestazione della inottemperanza e, di conseguenza, della acquisizione al patrimonio comunale del bene, connessa all’inutile spirare del termine ex art. 31 del DPR. n. 380/01.
Gli appellanti hanno prodotto altra memoria a sostegno delle loro difese.
Il Comune di San Cipriano d’Aversa non si è costituito in giudizio.
2. Con sentenza non definitiva n. 8494 del 23 ottobre 2024, questa Sezione ha così provveduto:
- ha accolto in parte l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accolto in parte il ricorso ed i motivi aggiunti proposti in primo grado e, per l’effetto, ha annullato l’ordine di demolizione del 23 aprile 1998 e ha dichiarato inefficace il verbale di accertamento di inottemperanza del 27 febbraio 2015;
- quanto all’azione di annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica presentata il 29 maggio 2015, ha disposto la verificazione, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.
3. Il residuo thema decidendum, pertanto, è costituito dall’azione di annullamento del silenzio rifiuto sull’istanza di accertamento di conformità dell’immobile ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, inoltrata in data 29 maggio 2015.
4. In proposito, questa Sezione, con la richiamata sentenza non definitiva n. 8494 del 2024 ha statuito che:
<< Con riferimento all’impugnativa proposta avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, il Collegio, in presenza del richiamato principio di prova fornito dagli interessati, ritiene necessario disporre una verificazione, con cui l’organismo incaricato dovrà chiarire “se, sulla base della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della realizzazione delle opere di cui è stata ordinata la demolizione con il provvedimento del Comune di San Cipriano d’Aversa del 23 aprile 1998 (epoca di realizzazione dell’immobile che il verificatore avrà cura di accertare) ed al momento della presentazione della domanda (29 maggio 2015), sussisteva la c.d. doppia conformità urbanistica richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001”.
A tal fine, il Collegio individua quale organismo che dovrà provvedere alla verificazione il responsabile pro tempore del Corso di laurea LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, Dipartimento di Architettura, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che potrà provvedere personalmente o attraverso delega, da conferire entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza non definitiva, ad un professore ordinario o associato, competente in materia, dello stesso Ateneo.
L’accertamento avverrà nel contraddittorio tra le parti, sulla base dei documenti contenuti nel fascicolo di causa, nonché sulla base di ogni altra documentazione ritenuta utile che le parti sono tenute a mettere a disposizione su richiesta del verificatore >>.
La relazione di verificazione è stata depositata in data 4 marzo 2025.
5. Gli appellanti hanno prodotto altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.
6. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’azione di annullamento del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica presentata il 29 maggio 2015 è fondata e va accolta
Nello specifico, si rivela fondata la doglianza sulla sussistenza della doppia conformità e, quindi, delle condizioni previste dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 per la sanabilità dell’immobile.
Il Prof. Arch. Antonio Acierno – coordinatore del corso di studi in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Paesaggistica Ambientale presso l’Università Federico II di Napoli – ha concluso, rispondendo al quesito formulato, nel seguente modo:
“ Sulla base della normativa urbanistico edilizia vigente, al momento della realizzazione delle opere di cui è stata ordinata la demolizione con il provvedimento del Comune di San Cipriano d’Aversa del 23 aprile 1998 ed al momento della presentazione della domanda, 29 maggio 2015, si è verificato che sussisteva la c.d. doppia conformità urbanistica richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 ”.
Di talché, devono ritenersi accertati in modo oggettivo, a seguito della disposta verificazione, i presupposti richiesti dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (c.d. doppia conformità urbanistica) per il rilascio del permesso in sanatoria.
Ne consegue che l’appello proposto dagli eredi IN deve essere accolto anche in tale parte, sicché, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta anche la domanda di annullamento del silenzio rifiuto sull’istanza di accertamento di conformità dell’immobile, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, presentata in data 29 maggio 2021.
8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti, sono poste a carico del Comune di San Cipriano d’Aversa ed a favore, in parti uguali, degli appellanti.
9. Il verificatore, con istanza depositata in data 4 marzo 2025, ha chiesto la liquidazione del compenso, indicando quale totale onorario a vacazione l’importo di € 2.859,03.
Il Collegio ritiene congruo e proporzionato un compenso complessivo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), dal quale andrà detratta l’eventuale somma già percepita a titolo di acconto, da porre a carico del Comune di San Cipriano d’Aversa, quale soggetto soccombente in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, accoglie in parte qua l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l’azione di annullamento del silenzio rifiuto sull’istanza di accertamento di conformità dell’immobile proposta in primo grado ed annulla tale provvedimento tacito di rigetto.
Condanna il Comune di San Cipriano d’Aversa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti, in favore, in parti uguali, degli appellanti.
Liquida a favore del verificatore prof. Antonio Acierno il compenso quantificato complessivamente in euro € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), dal quale andrà detratta l’eventuale somma già percepita a titolo di acconto, da porre a carico del Comune di San Cipriano d’Aversa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO