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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
• Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
11028/2024 R.G. pendente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Martellotta, in virtù di Parte_1 procura in atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Rinaldi, in virtù di procura in atti CP_1
- RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.2.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.10.2024 , premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 2513/2023 del 23.6.2023, resa nell'ambito del giudizio n.r.g.
15206/2022, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con recependo le CP_1 condizioni di cui al ricorso congiunto che prevedevano l'obbligo di esso istante di corrispondere alla la somma mensile di €250,00 a titolo di CP_1 assegno divorzile;
- che nel febbraio 2024 egli veniva dichiarato invalido civile perdendo, conseguentemente, il lavoro perché non più idoneo alla mansione cui era preposto;
- che egli era disoccupato e gravato dal pagamento del canone di locazione e da una rata di finanziamento;
- che non era stato più in grado di corrispondere l'assegno divorzile dall'agosto
2024;
- che il coniuge prestava attività lavorativa come collaboratrice domestica;
tutto quanto premesso, chiedeva, pertanto, la revoca dell'assegno divorzile da egli dovuto in favore dell'ex coniuge e, in subordine, la sua riduzione.
Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituiva la quale si opponeva alla domanda del ricorrente. CP_1
Con note del 27 e 28 gennaio 2025 le parti depositavano la convenzione di modifica delle condizioni di divorzio sottoscritta il 24.1.2025, unitamente alla dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale.
In data 19.2.2025, all'esito della trattazione cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta.
Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus
e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello
Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24/9/2002 n. 13863).
Nel caso di specie, a seguito del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, le parti hanno sottoscritto il 24.1.2025 apposita convenzione, depositata in atti il 27 e 28.1.2025, prevedendo la riduzione dell'assegno divorzile, a decorrere da gennaio 2025, nella misura di €150,00 mensili.
Le condizioni concordate tra le parti possono, quindi, essere recepite in sentenza perché conformi a legge.
Le spese processuali vanno compensate attesa l'intervenuta conciliazione.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
1. prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. modifica le condizioni della sentenza di divorzio n. 2513/2023 del 23.6.2023, resa nell'ambito del giudizio n.r.g. 15206/2022 in conformità al contenuto dell'accordo sottoscritto in data 24.1.2025 e depositata in atti il 27 e 28 gennaio 2025;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 1 aprile
2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato - Presidente
• Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
11028/2024 R.G. pendente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Martellotta, in virtù di Parte_1 procura in atti
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Rinaldi, in virtù di procura in atti CP_1
- RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 19.2.2025, all'esito della trattazione cartolare, la causa veniva assegnata a sentenza immediata sulle conclusioni conformi declinate dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.10.2024 , premesso che: Parte_1
- con sentenza n. 2513/2023 del 23.6.2023, resa nell'ambito del giudizio n.r.g.
15206/2022, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con recependo le CP_1 condizioni di cui al ricorso congiunto che prevedevano l'obbligo di esso istante di corrispondere alla la somma mensile di €250,00 a titolo di CP_1 assegno divorzile;
- che nel febbraio 2024 egli veniva dichiarato invalido civile perdendo, conseguentemente, il lavoro perché non più idoneo alla mansione cui era preposto;
- che egli era disoccupato e gravato dal pagamento del canone di locazione e da una rata di finanziamento;
- che non era stato più in grado di corrispondere l'assegno divorzile dall'agosto
2024;
- che il coniuge prestava attività lavorativa come collaboratrice domestica;
tutto quanto premesso, chiedeva, pertanto, la revoca dell'assegno divorzile da egli dovuto in favore dell'ex coniuge e, in subordine, la sua riduzione.
Fissata la comparizione personale delle parti e inoltrati gli atti al PM perché intervenisse in giudizio, si costituiva la quale si opponeva alla domanda del ricorrente. CP_1
Con note del 27 e 28 gennaio 2025 le parti depositavano la convenzione di modifica delle condizioni di divorzio sottoscritta il 24.1.2025, unitamente alla dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale.
In data 19.2.2025, all'esito della trattazione cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La richiesta di modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta.
Come noto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 473 bis.29 c.p.c. che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati al sopravvenire di “giustificati motivi”.
La legge, infatti, non attribuisce al suddetto procedimento natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici (per quello che qui interessa) tra gli ex coniugi al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo.
La S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
13/2/2003 n. 2147).
In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus
e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello
Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento o la revoca dell'assegno e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze di fatto (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
24/9/2002 n. 13863).
Nel caso di specie, a seguito del peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente, le parti hanno sottoscritto il 24.1.2025 apposita convenzione, depositata in atti il 27 e 28.1.2025, prevedendo la riduzione dell'assegno divorzile, a decorrere da gennaio 2025, nella misura di €150,00 mensili.
Le condizioni concordate tra le parti possono, quindi, essere recepite in sentenza perché conformi a legge.
Le spese processuali vanno compensate attesa l'intervenuta conciliazione.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
1. prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti;
2. modifica le condizioni della sentenza di divorzio n. 2513/2023 del 23.6.2023, resa nell'ambito del giudizio n.r.g. 15206/2022 in conformità al contenuto dell'accordo sottoscritto in data 24.1.2025 e depositata in atti il 27 e 28 gennaio 2025;
3. compensa tra le parti le spese di lite;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 1 aprile
2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato