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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/11/2024, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 419/2023 RG, proposta da
Parte_1 avv. Ciro Cafiero, Enzo Nocerino appellante nei confronti di
Controparte_1 avv. Francesco Santucci appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, quale giudice del lavoro, n. 15/2023, pubblicata il 12.1.2023.
All'udienza del 26 settembre 2024, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Firenze, con la decisione oggi impugnata, ha accolto il ricorso del lavoratore contro il suo datore di lavoro, ed ha Controparte_1 Parte_1 dichiarato il suo diritto alla inclusione di alcune voci retributive variabili nella base di calcolo della retribuzione in godimento durante il periodo di godimento delle ferie.
Si tratta, in particolare, della:
1. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
2. indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21/5/1981;
3. indennità turno 18 metri;
4. premio evitati sinistri;
5. indennità vendita e informazioni;
6. indennità mansione controllo/conducente;
7. indennità forfettaria ritardi;
8. compenso biglietti a bordo. Il lavoratore ricorrente ha dedotto la illegittimità delle norme contrattuali nazionali e degli accordi aziendali che escludono la computabilità di tali emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale ed ha chiesto, quindi, la condanna di Parte_1 al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive.
La domanda del lavoratore si basa sul presupposto che l'esclusione di tali voci variabili dalla base di calcolo della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie (26 giorni all'anno) determini una riduzione del compenso ricevuto tale da produrre un effetto dissuasivo, ossia da poter indurre il lavoratore a non fruire delle ferie a lui spettanti.
Il Tribunale di Firenze ha accolto la sua domanda del lavoratore ricorrente sulla base dei seguenti argomenti:
La Direttiva 88/2003 art. 7 ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura
“teleologica” e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinché il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
Tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente.
Ad eccezione della indennità di lavoro domenicale (versata al ricorrente con una certa continuità solo negli anni 2013, 2014 e 2016, non corrisposta negli anni 2018-2020 – tranne gennaio 2018 – e riconosciuta solo saltuariamente negli altri anni), le altre voci sono state corrisposte con continuità, essendo state riconosciute pressoché ogni mese.
Per quanto riguarda l'effetto dissuasivo della riduzione della retribuzione durante il periodo feriale, il primo Giudice osserva che: non è persuasiva la ricostruzione fatta dalla resistente, che ha atomizzato le singole voci, indicando la percentuale di incidenza di ciascuna di esse rispetto alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dal ricorrente e quantificando la complessiva incidenza nel 4%.
Invero, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo.
In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto operato dal ricorrente tra l'importo lordo (e non netto) riconosciuto in buste paga “feriali” (intendendo per esse quelle che presentano periodo di ferie fruiti continuativamente) e buste paga “non feriali” (vd. pagg. 6 ss. note autorizzate), da cui risulta che l'importo complessivo delle componenti variabili oscilla da € 53,68 (busta paga “feriale”) ad € 155,78 (busta paga “non feriale”) oppure da € 45,98 (busta paga “feriale”) ad € 137,50 (busta paga “non feriale”), con una differenza senz'altro significativa in rapporto alla retribuzione mensile lorda percepita (circa € 2.000,00 – € 2.400,00) e tale da non rendere “paragonabile” a quest'ultima l'importo percepito durante il periodo feriale, così da realizzare un serio rischio che il lavoratore sia indotto a non prendere le proprie ferie. Il Tribunale ha altresì ritenuto, citando la Cass. 26246 del 2022, non operante la prescrizione quinquennale dei crediti azionati nel corso del rapporto sul presupposto che “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di prederminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. ppella la sentenza, chiedendone la riforma, con in seguenti motivi. Parte_1
Secondo a sentenza appellata è errata laddove ritiene che l'esclusione Parte_1 delle indicate voci economiche dalla base di calcolo della retribuzione spettante durante il godimento delle ferie sia illegittima. Precisa parte appellante che la materia della retribuzione è sottratta alla competenza dell'Unione Europea e che la citata Direttiva 88/2003 non pone un principio di omnicomprensività del trattamento dovuto durante le ferie. La Direttiva, come chiarito dalla giurisprudenza, pone solo una FINALITA' ossia quella di evitare che una drastica riduzione della retribuzione durante le ferie possa indurre i lavoratori a rinunciare al riposo spettante. In questo senso, il nostro ordinamento (diversamente da quello inglese, ad esempio) fissa il principio della irrinunciabilità delle ferie e questo già garantisce l'effetto dissuasivo voluto dalla Direttiva (unitamente al fatto che sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non consenta il godimento delle ferie ai suoi dipendenti).
Del resto, precisa parte appellante, il lavoratore oggi appellato ha regolarmente goduto delle ferie spettanti senza che la (minima) riduzione della retribuzione lo abbia dissuaso dal farlo.
Secondo la giurisprudenza, poi, il trattamento previsto durante le ferie deve essere
“paragonabile” a quello percepito quando si lavora ma non necessariamente identico. Nel nostro ordinamento, la determinazione del trattamento retributivo è rimessa alla contrattazione collettiva e ad essa i è attenuta. Parte_1
Con il secondo motivo, contesta la sentenza appellata laddove afferma Parte_1 il riconoscimento delle indennità richieste, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che le indennità richieste abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE. Infatti, secondo la Corte di Giustizia, in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa ed una variabile, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le giornate di ferie, le voci variabili devono essere “prese in considerazione” laddove sussista un rapporto di funzionalità (il cd. nesso intrinseco) con le mansioni e ne compensino un incomodo, ovvero siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
Restano correttamente esclusi dal computo – sempre secondo la CGUE - i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione dei compiti che incombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro, dove per “costi occasionali” si intende le spese rimborsabili che di per sé non hanno natura retributiva.
Parte appellante si duole del fatto che il primo Giudice in alcun modo motivi le caratteristiche delle indennità che le ricollegherebbero intrinsecamente alle mansioni. Il Tribunale omette qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva che contiene invece la descrizione delle indennità e la specificità della composizione della retribuzione. Al contrario, dall'esame delle norme contrattuali, emerge chiaramente che, nelle giornate di ferie, il CCNL non si limita a garantire la cd. paga base, ma la implementa attraverso ulteriori elementi della retribuzione, ad eccezione delle indennità saltuarie e variabili, in cui rientrano quelle rivendicate dal lavoratore. Il
Tribunale non considera, secondo parte appellante, che la retribuzione feriale del lavoratore è “paragonabile” a quella percepita in giornate lavorative e a volte è addirittura superiore, come più volte evidenziato dalle difese dell'azienda, difese che però non sono state esaminate, né analizzate dal Giudice.
Con il terzo motivo, vengono esaminate le singole voci retributive e le norme contrattuali che le regolano, per evidenziare come esse siano prive del suddetto nesso
(intrinseco) con la professionalità del lavoratore ricorrente. In particolare, l'appello si sviluppa in modo specifico per l'indennità di e quella 18 metri. CP_2
Con il quarto motivo, contesta il metodo di calcolo con il quale il Parte_1
Tribunale di Firenze ha quantificato l'incidenza delle voci in questione sul trattamento spettante durante le ferie e torna a ribadire che tale incidenza non supera il 4%, come precisato già in primo grado. Secondo la parte appellante, i conteggi forniti da controparte e assunti a prova dal Giudice sono errati e sono stati fin da subito contestati dall'azienda perché controparte – e il Giudice poi - invece di conteggiare i soli compensi effettivamente percepiti, quantifica la pretesa partendo dal presupposto, di moltiplicare gli importi spettanti ai titoli indicati per il numero di giorni di ferie goduti anno per anno. Tale modalità di calcolo, continua Parte_1
è erronea poiché in ciascun anno il lavoratore può non aver percepito ogni giorno di ogni mese le indennità in parola, perché malato o in permesso o comunque assente o assegnato ad altre mansioni. Inoltre, le indennità non maturano mensilmente a prescindere dalla prestazione lavorativa resa. L'ultimo motivo riguarda la prescrizione. Parte appellante, pur consapevole degli orientamenti recentemente espressi dalla Corte di Cassazione, sostiene ed argomenta che anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 all'art. 18 legge 300/70, per le aziende con più di 15 dipendenti, la prescrizione dovrebbe decorrere anche in corso di rapporto. In particolare, secondo la appellante, anche nel regime delineato dalla L. 92/2012, il rapporto di lavoro subordinato privato sia assistito da una notevole forza di resistenza, essendo consentito al giudice di disporre la reintegra non solo alla ricorrenza dei vizi più gravi (licenziamento discriminatorio o ritorsivo), ma anche allorquando il fatto sia insussistente o punibile con una sanzione conservativa (per le ragioni soggettive) o per manifesta insussistenza del fatto addotto (per le ragioni oggettive).
Il lavoratore appellato si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, con conferma della sentenza appellata.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo il Collegio, l'appello è infondato e non può essere accolto.
-1-
Il primo motivo d'appello ha una portata generale in quanto con esso Parte_1 censura la sentenza appellata per non aver considerato che la materia della retribuzione è sottratta alla competenza dell'Unione Europea ed è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, alla quale si è attenuta. Parte_1 [...] evidenzia che l'effetto dissuasivo, tutelato dalla giurisprudenza della CGUE, Pt_1 in questo caso non si è verificato;
sia perché il ha sempre goduto CP_1 regolarmente delle ferie annuali, sia perché la differenza tra retribuzione del periodo lavorato e retribuzione durante le ferie è minima (talvolta, addirittura, maggiore la seconda).
Questa impostazione generale non può essere condivisa.
Prima di tutto è bene precisare che la questione si colloca nell'ambito delle
“prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1). In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7). Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C- 514/20, DS c. Koch). Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
Del diritto dell'Unione, poi, l'interprete è la Corte di Giustizia, le cui sentenze non sono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo.
In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia
"ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. 22577 del 2012, vedi anche la Cass. 13425 del 2019 resa nella materia oggi in esame).
In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appello relativi all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. E' ben vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma oggi si discute della tutela della sicurezza e della salute per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie. Il principio è chiaro. La Corte di Cassazione (sentenza n. 20216 del 2022) ha precisato che: l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo
l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Citando la recente sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di
Cassazione rimarca che: l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente
i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88,
è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre
2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Per_1 In questi termini, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretati dalla CGUE.
Infondati sono, poi, gli ulteriori argomenti nei quali si articola il primo motivo d'appello.
Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, già il Tribunale, con argomenti del tutto condivisibili, ha precisato che, quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è
l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
Neppure appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato amministrativamente per i datori che non ne assicurano il godimento. Basta osservare al riguardo il divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
È dunque necessario accertare se, in concreto, la retribuzione corrisposta da
[...] al durante le ferie, sia tale da potenzialmente dissuaderlo dal Pt_1 CP_1 richiedere o fruire del riposo previsto.
Tale questione è sviluppata nei motivi 2°, 3° e 4° dell'appello sotto diversi aspetti.
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Con il secondo motivo, contesta la sentenza appellata laddove afferma Parte_1 il riconoscimento delle indennità richieste, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che le indennità richieste abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CP_3
Orbene, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. 13932 del 2024, Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, nonché, con CP_4 riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n.
20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011,
C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). In questo senso, si è Parte_2 precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Conseguentemente, è stato Per_2 ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
In definitiva, è necessario che la normativa interna, anche di matrice contrattuale collettiva, si adegui alla nozione europea di retribuzione feriale, come si è formata mediante più pronunce, il cui nucleo centrale afferma che, poiché la retribuzione del periodo feriale non deve avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore nella fruizione delle ferie, la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta per la durata delle ferie, nel senso che sia sostanzialmente equiparabile. Come interpretato dalla CGUE, deve essere compensato qualsiasi “incomodo” intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è tenuto per contratto, comprende inoltre gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" (anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali), sono da escludere, invece, le spese occasionali o accessorie.
La nozione europea, dunque, coincide con la normale retribuzione;
è la retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, connessa alla professionalità ed alla gravosità delle sue mansioni, tanto che la Corte ne esclude solo i costi occasionali e contingenti e comprende anche lo straordinario, quando sia prevedibile e abituale. Sono quindi da includere in questa nozione le indennità accessorie normalmente riferibili alle mansioni. In questo senso, quel che rileva, più che la continuatività, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purché sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente.
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Le singole voci.
Sul punto, il Tribunale afferma che: “Tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente: invero, come già sottolineato dal Tribunale in casi analoghi (oltre alla già citata sent. n. 701/22, vd. anche sent. n. 700/22, dott.ssa ), alcune sono volte a Per_3 compensare una particolare modalità di attuazione della prestazione professionale
(indennità di turno, indennità di lavoro domenicale, indennità turno 18 metri, previo evitati sinistri, indennità forfetaria ritardi), mentre altre costituiscono prestazioni accessorie imposte (indennità vendita e informazioni, indennità mansioni controllo/conducente, compenso biglietti a bordo)”
Al riguardo, si duole del fatto che il Tribunale abbia omesso di Parte_1 considerare l'impianto complessivo della contrattazione collettiva per quanto riguarda le ferie, limitandosi a ritenere illegittima l'esclusione di talune voci retributive accessorie. Neppure il Tribunale si è soffermato ad esaminare le singole voci per accertare se ciascuna di essa risponda i requisiti indicati dalla Corte di
Giustizia.
L'appellante, in particolare, contesta l'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie:
- della indennità di turno, che è corrisposta a tutti i dipendenti che lavorano in turni avvicendati e che, secondo non sarebbe correlata al normale Parte_1 svolgimento delle proprie mansioni, trattandosi piuttosto di una modalità temporale estrinseca, non computabile ai fini feriali, andando a compensare una particolare modalità temporale della prestazione.
- della indennità di turno 18 metri: Anche in questo caso, si è nella modalità dell'esecuzione della prestazione, non strettamente e intrinsecamente connessa alla professionalità e all'inquadramento del lavoratore che essendo conducente può guidare altri mezzi aziendali e non solo i 18metri. La norma, inoltre, utilizza il termine
“effettivo”: se il lavoratore è in ferie, effettivamente, quale mezzo conduce e quale indennità matura? - Il premio di evitati sinistri incentiva la buona condotta di guida degli autisti e per la sua stessa natura non può essere che accessoria.
- indennità forfettaria ritardi: essa compensa “Il prolungamento della prestazione lavorativa rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore. La appellante rimarca la variabilità e accessorietà alla normale retribuzione, e ciò poiché ci sono stati mesi in cui il ricorrente non ha condotto mezzi di 18 metri e altri in cui l'indennità forfettaria di ritardo non è stata erogata.
- indennità mansione controllo/conducente e vendita e informazione Questa indennità non può essere considerata un compenso inerente alla professionalità del dipendente, nè un disagio patito dallo stesso e né tantomeno un corrispettivo legato allo status personale e professionale del lavoratore. “in quanto effettuabile esclusivamente su richiesta dei viaggiatori e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio”.
Orbene, così riassunti i motivi di censura della appellante, ritiene la Corte che essi siano infondati in quanto basati su presupposti differenti rispetto a quelli sopra delineati, alla luce della direttiva comunitaria e della sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia. In primo luogo, non rileva che una indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché, a ben guardare, tutta la retribuzione
è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa. Oltre a questo, il fatto che una indennità sia legata alla modalità temporale della prestazione (come per l'indennità di turno) non la rende per questo non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità ed alla gravosità delle mansioni stesse. Stesso discorso vale per l'indennità di turno 18 metri o l'indennità ritardi, senza che sia necessario, come detto, che tali emolumenti siano erogati al lavoratore tutti i mesi. Il premio evitati sinistri e certamente connesso con l'ordinaria attività lavorativa, come prevista dal CCNL, in chiave premiale. L'indennità mansione controllo/conducente e vendita e informazione, infine, compensano una prestazione ulteriore e come tali sono riferibili alle mansioni.
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Con il quarto motivo, contesta il metodo di calcolo con il quale il Parte_1
Tribunale di Firenze ha quantificato l'incidenza delle voci in questione sul trattamento spettante durante le ferie e torna a ribadire che tale incidenza non supera il 4%, come precisato già in primo grado.
Su questo aspetto, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 13932 del 2024, ha precisato che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Ritiene quindi questa Corte territoriale che, per quanto attiene all'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile, il calcolo debba effettuarsi su base mensile e non annuale e che debbano essere confrontati i valori della retribuzione del periodo di ferie con la media annuale delle retribuzioni comprendenti le sole voci da riconoscersi nella nozione europea di retribuzione.
In questo senso appare corretta la decisione del Tribunale di Firenze di utilizzare, come metodo di calcolo, il raffronto tra l'importo lordo riconosciuto in buste paga feriali e buste paga non feriali. Ne emerge una differenza, in negativo, pari a circa 100 euro che, considerando la retribuzione complessiva del lavoratore, non è priva di significato nel senso sin ora delineato.
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Con il quinto motivo, censura la sentenza appellata per non aver Parte_1 ritenuto che la prescrizione dei crediti in questione potesse decorrere anche nel corso del rapporto di lavoro.
La questione è nota e si è proposta, in termini problematici, dopo le modificazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art.18 della legge 300/70 e dopo la riforma introdotta dal D. Lgs. 23 del 2015, per i lavoratori assunti dopo il marzo del 2015.
Orbene, questa Corte d'Appello condivide in pieno la conclusione alla quale è ormai pervenuta la Corte di Cassazione al riguardo.
In particolare, la S.C. ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022 n. 26246/2022, principi confermati in numerosi provvedimenti successivi v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023,
n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
In definitiva, l'appello non può essere accolto.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano secondo il valore della causa (circa € 1.200) nei valori medi, senza istruttoria.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, quale giudice del lavoro, n. 15/2023, pubblicata il 12.1.2023.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in € 1.923,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115. Firenze, 26.9.2024
Il Presidente estensore
Flavio Baraschi
Parte_1 avv. Ciro Cafiero, Enzo Nocerino appellante nei confronti di
Controparte_1 avv. Francesco Santucci appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, quale giudice del lavoro, n. 15/2023, pubblicata il 12.1.2023.
All'udienza del 26 settembre 2024, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Firenze, con la decisione oggi impugnata, ha accolto il ricorso del lavoratore contro il suo datore di lavoro, ed ha Controparte_1 Parte_1 dichiarato il suo diritto alla inclusione di alcune voci retributive variabili nella base di calcolo della retribuzione in godimento durante il periodo di godimento delle ferie.
Si tratta, in particolare, della:
1. indennità di turno ex art. 5 lettera a) dell'A.N. 21/5/1981;
2. indennità lavoro domenicale ex art. 5 lettera b) dell'A.N. 21/5/1981;
3. indennità turno 18 metri;
4. premio evitati sinistri;
5. indennità vendita e informazioni;
6. indennità mansione controllo/conducente;
7. indennità forfettaria ritardi;
8. compenso biglietti a bordo. Il lavoratore ricorrente ha dedotto la illegittimità delle norme contrattuali nazionali e degli accordi aziendali che escludono la computabilità di tali emolumenti ai fini del calcolo della retribuzione feriale ed ha chiesto, quindi, la condanna di Parte_1 al pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive.
La domanda del lavoratore si basa sul presupposto che l'esclusione di tali voci variabili dalla base di calcolo della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie (26 giorni all'anno) determini una riduzione del compenso ricevuto tale da produrre un effetto dissuasivo, ossia da poter indurre il lavoratore a non fruire delle ferie a lui spettanti.
Il Tribunale di Firenze ha accolto la sua domanda del lavoratore ricorrente sulla base dei seguenti argomenti:
La Direttiva 88/2003 art. 7 ha fissato un concetto di retribuzione nel periodo feriale di natura
“teleologica” e considerata quindi l'esigenza che le condizioni economiche in godimento durante il periodo feriale debbano essere “paragonabili” a quelle del periodo di lavoro affinché il lavoratore non venga “dissuaso” dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, in caso di retribuzione composta anche da componenti variabili, queste ultime devono entrare a far parte della retribuzione spettante nel periodo di ferie quando per esse sussista un rapporto di funzionalità (“nesso intrinseco”) con le mansioni e ne sia compensato un “incomodo” oppure siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
Tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente.
Ad eccezione della indennità di lavoro domenicale (versata al ricorrente con una certa continuità solo negli anni 2013, 2014 e 2016, non corrisposta negli anni 2018-2020 – tranne gennaio 2018 – e riconosciuta solo saltuariamente negli altri anni), le altre voci sono state corrisposte con continuità, essendo state riconosciute pressoché ogni mese.
Per quanto riguarda l'effetto dissuasivo della riduzione della retribuzione durante il periodo feriale, il primo Giudice osserva che: non è persuasiva la ricostruzione fatta dalla resistente, che ha atomizzato le singole voci, indicando la percentuale di incidenza di ciascuna di esse rispetto alla complessiva retribuzione annuale lorda percepita dal ricorrente e quantificando la complessiva incidenza nel 4%.
Invero, tale incidenza deve essere verificata mettendo in relazione valori omogenei, relativi al medesimo intervallo.
In questo senso, ben più indicativo è stato il raffronto operato dal ricorrente tra l'importo lordo (e non netto) riconosciuto in buste paga “feriali” (intendendo per esse quelle che presentano periodo di ferie fruiti continuativamente) e buste paga “non feriali” (vd. pagg. 6 ss. note autorizzate), da cui risulta che l'importo complessivo delle componenti variabili oscilla da € 53,68 (busta paga “feriale”) ad € 155,78 (busta paga “non feriale”) oppure da € 45,98 (busta paga “feriale”) ad € 137,50 (busta paga “non feriale”), con una differenza senz'altro significativa in rapporto alla retribuzione mensile lorda percepita (circa € 2.000,00 – € 2.400,00) e tale da non rendere “paragonabile” a quest'ultima l'importo percepito durante il periodo feriale, così da realizzare un serio rischio che il lavoratore sia indotto a non prendere le proprie ferie. Il Tribunale ha altresì ritenuto, citando la Cass. 26246 del 2022, non operante la prescrizione quinquennale dei crediti azionati nel corso del rapporto sul presupposto che “Il rapporto di lavoro indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di prederminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della L n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. ppella la sentenza, chiedendone la riforma, con in seguenti motivi. Parte_1
Secondo a sentenza appellata è errata laddove ritiene che l'esclusione Parte_1 delle indicate voci economiche dalla base di calcolo della retribuzione spettante durante il godimento delle ferie sia illegittima. Precisa parte appellante che la materia della retribuzione è sottratta alla competenza dell'Unione Europea e che la citata Direttiva 88/2003 non pone un principio di omnicomprensività del trattamento dovuto durante le ferie. La Direttiva, come chiarito dalla giurisprudenza, pone solo una FINALITA' ossia quella di evitare che una drastica riduzione della retribuzione durante le ferie possa indurre i lavoratori a rinunciare al riposo spettante. In questo senso, il nostro ordinamento (diversamente da quello inglese, ad esempio) fissa il principio della irrinunciabilità delle ferie e questo già garantisce l'effetto dissuasivo voluto dalla Direttiva (unitamente al fatto che sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non consenta il godimento delle ferie ai suoi dipendenti).
Del resto, precisa parte appellante, il lavoratore oggi appellato ha regolarmente goduto delle ferie spettanti senza che la (minima) riduzione della retribuzione lo abbia dissuaso dal farlo.
Secondo la giurisprudenza, poi, il trattamento previsto durante le ferie deve essere
“paragonabile” a quello percepito quando si lavora ma non necessariamente identico. Nel nostro ordinamento, la determinazione del trattamento retributivo è rimessa alla contrattazione collettiva e ad essa i è attenuta. Parte_1
Con il secondo motivo, contesta la sentenza appellata laddove afferma Parte_1 il riconoscimento delle indennità richieste, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che le indennità richieste abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE. Infatti, secondo la Corte di Giustizia, in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa ed una variabile, nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le giornate di ferie, le voci variabili devono essere “prese in considerazione” laddove sussista un rapporto di funzionalità (il cd. nesso intrinseco) con le mansioni e ne compensino un incomodo, ovvero siano correlate allo status personale o professionale del lavoratore.
Restano correttamente esclusi dal computo – sempre secondo la CGUE - i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione dei compiti che incombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro, dove per “costi occasionali” si intende le spese rimborsabili che di per sé non hanno natura retributiva.
Parte appellante si duole del fatto che il primo Giudice in alcun modo motivi le caratteristiche delle indennità che le ricollegherebbero intrinsecamente alle mansioni. Il Tribunale omette qualsiasi riferimento alla contrattazione collettiva che contiene invece la descrizione delle indennità e la specificità della composizione della retribuzione. Al contrario, dall'esame delle norme contrattuali, emerge chiaramente che, nelle giornate di ferie, il CCNL non si limita a garantire la cd. paga base, ma la implementa attraverso ulteriori elementi della retribuzione, ad eccezione delle indennità saltuarie e variabili, in cui rientrano quelle rivendicate dal lavoratore. Il
Tribunale non considera, secondo parte appellante, che la retribuzione feriale del lavoratore è “paragonabile” a quella percepita in giornate lavorative e a volte è addirittura superiore, come più volte evidenziato dalle difese dell'azienda, difese che però non sono state esaminate, né analizzate dal Giudice.
Con il terzo motivo, vengono esaminate le singole voci retributive e le norme contrattuali che le regolano, per evidenziare come esse siano prive del suddetto nesso
(intrinseco) con la professionalità del lavoratore ricorrente. In particolare, l'appello si sviluppa in modo specifico per l'indennità di e quella 18 metri. CP_2
Con il quarto motivo, contesta il metodo di calcolo con il quale il Parte_1
Tribunale di Firenze ha quantificato l'incidenza delle voci in questione sul trattamento spettante durante le ferie e torna a ribadire che tale incidenza non supera il 4%, come precisato già in primo grado. Secondo la parte appellante, i conteggi forniti da controparte e assunti a prova dal Giudice sono errati e sono stati fin da subito contestati dall'azienda perché controparte – e il Giudice poi - invece di conteggiare i soli compensi effettivamente percepiti, quantifica la pretesa partendo dal presupposto, di moltiplicare gli importi spettanti ai titoli indicati per il numero di giorni di ferie goduti anno per anno. Tale modalità di calcolo, continua Parte_1
è erronea poiché in ciascun anno il lavoratore può non aver percepito ogni giorno di ogni mese le indennità in parola, perché malato o in permesso o comunque assente o assegnato ad altre mansioni. Inoltre, le indennità non maturano mensilmente a prescindere dalla prestazione lavorativa resa. L'ultimo motivo riguarda la prescrizione. Parte appellante, pur consapevole degli orientamenti recentemente espressi dalla Corte di Cassazione, sostiene ed argomenta che anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 all'art. 18 legge 300/70, per le aziende con più di 15 dipendenti, la prescrizione dovrebbe decorrere anche in corso di rapporto. In particolare, secondo la appellante, anche nel regime delineato dalla L. 92/2012, il rapporto di lavoro subordinato privato sia assistito da una notevole forza di resistenza, essendo consentito al giudice di disporre la reintegra non solo alla ricorrenza dei vizi più gravi (licenziamento discriminatorio o ritorsivo), ma anche allorquando il fatto sia insussistente o punibile con una sanzione conservativa (per le ragioni soggettive) o per manifesta insussistenza del fatto addotto (per le ragioni oggettive).
Il lavoratore appellato si è costituito chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, con conferma della sentenza appellata.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, secondo il Collegio, l'appello è infondato e non può essere accolto.
-1-
Il primo motivo d'appello ha una portata generale in quanto con esso Parte_1 censura la sentenza appellata per non aver considerato che la materia della retribuzione è sottratta alla competenza dell'Unione Europea ed è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, alla quale si è attenuta. Parte_1 [...] evidenzia che l'effetto dissuasivo, tutelato dalla giurisprudenza della CGUE, Pt_1 in questo caso non si è verificato;
sia perché il ha sempre goduto CP_1 regolarmente delle ferie annuali, sia perché la differenza tra retribuzione del periodo lavorato e retribuzione durante le ferie è minima (talvolta, addirittura, maggiore la seconda).
Questa impostazione generale non può essere condivisa.
Prima di tutto è bene precisare che la questione si colloca nell'ambito delle
“prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla Direttiva 2003/88/CE (art.1). In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento
e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art.7). Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C- 514/20, DS c. Koch). Quella relativa alle ferie è, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto dell'Unione rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
Del diritto dell'Unione, poi, l'interprete è la Corte di Giustizia, le cui sentenze non sono solo dei precedenti giurisprudenziali ma hanno valore normativo.
In questo senso, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia, ha efficacia
"ultra partes", sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità (Cass. 22577 del 2012, vedi anche la Cass. 13425 del 2019 resa nella materia oggi in esame).
In questi termini sono infondati gli argomenti dell'appello relativi all'attribuzione della materia retributiva alla contrattazione collettiva. E' ben vero che la retribuzione esula dalle competenze dell'Unione, ma oggi si discute della tutela della sicurezza e della salute per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario di lavoro. In particolare, emerge la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie. Il principio è chiaro. La Corte di Cassazione (sentenza n. 20216 del 2022) ha precisato che: l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo
l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Citando la recente sentenza della CGUE del 13.1.2022 (C-514/20), la Corte di
Cassazione rimarca che: l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente
i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88,
è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre
2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Per_1 In questi termini, la competenza dell'Unione non può negarsi e la contrattazione collettiva non si può discostare dai criteri desumibili dalle direttive, per come interpretati dalla CGUE.
Infondati sono, poi, gli ulteriori argomenti nei quali si articola il primo motivo d'appello.
Quanto al fatto che il lavoratore abbia sempre goduto delle ferie, in tal modo dimostrando l'assenza di ogni effetto dissuasivo, già il Tribunale, con argomenti del tutto condivisibili, ha precisato che, quanto alla valenza dissuasiva, è anzitutto da rilevare – come recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia (CGUE 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Cassazione (Cass., 20216/2022) – che ciò che rileva è
l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali, di talché è irrilevante osservare che in concreto il ricorrente abbia fruito ogni anno delle ferie.
Neppure appare decisivo il rilievo che il nostro ordinamento esprima già un principio di irrinunciabilità delle ferie ed un divieto sanzionato amministrativamente per i datori che non ne assicurano il godimento. Basta osservare al riguardo il divieto è presente anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE) il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
È dunque necessario accertare se, in concreto, la retribuzione corrisposta da
[...] al durante le ferie, sia tale da potenzialmente dissuaderlo dal Pt_1 CP_1 richiedere o fruire del riposo previsto.
Tale questione è sviluppata nei motivi 2°, 3° e 4° dell'appello sotto diversi aspetti.
-2-
Con il secondo motivo, contesta la sentenza appellata laddove afferma Parte_1 il riconoscimento delle indennità richieste, senza che il lavoratore abbia provato che il mancato computo delle indennità oggetto di giudizio abbia negativamente inciso sull'effettivo esercizio del diritto alle ferie né che le indennità richieste abbiano le peculiari caratteristiche enucleate dalla CP_3
Orbene, la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. 13932 del 2024, Cass. n. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C520/06, nonché, con CP_4 riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n.
20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011,
C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ). In questo senso, si è Parte_2 precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Conseguentemente, è stato Per_2 ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
In definitiva, è necessario che la normativa interna, anche di matrice contrattuale collettiva, si adegui alla nozione europea di retribuzione feriale, come si è formata mediante più pronunce, il cui nucleo centrale afferma che, poiché la retribuzione del periodo feriale non deve avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore nella fruizione delle ferie, la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta per la durata delle ferie, nel senso che sia sostanzialmente equiparabile. Come interpretato dalla CGUE, deve essere compensato qualsiasi “incomodo” intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è tenuto per contratto, comprende inoltre gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" (anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali), sono da escludere, invece, le spese occasionali o accessorie.
La nozione europea, dunque, coincide con la normale retribuzione;
è la retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, connessa alla professionalità ed alla gravosità delle sue mansioni, tanto che la Corte ne esclude solo i costi occasionali e contingenti e comprende anche lo straordinario, quando sia prevedibile e abituale. Sono quindi da includere in questa nozione le indennità accessorie normalmente riferibili alle mansioni. In questo senso, quel che rileva, più che la continuatività, è la normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità possono essere indici, senza che sia tuttavia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi, purché sia comunque inerente alle funzioni e quindi non contingente.
-3-
Le singole voci.
Sul punto, il Tribunale afferma che: “Tutte le indennità rivendicate, lungi dal coprire spese sostenute in occasione dell'espletamento della prestazione lavorativa, presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente: invero, come già sottolineato dal Tribunale in casi analoghi (oltre alla già citata sent. n. 701/22, vd. anche sent. n. 700/22, dott.ssa ), alcune sono volte a Per_3 compensare una particolare modalità di attuazione della prestazione professionale
(indennità di turno, indennità di lavoro domenicale, indennità turno 18 metri, previo evitati sinistri, indennità forfetaria ritardi), mentre altre costituiscono prestazioni accessorie imposte (indennità vendita e informazioni, indennità mansioni controllo/conducente, compenso biglietti a bordo)”
Al riguardo, si duole del fatto che il Tribunale abbia omesso di Parte_1 considerare l'impianto complessivo della contrattazione collettiva per quanto riguarda le ferie, limitandosi a ritenere illegittima l'esclusione di talune voci retributive accessorie. Neppure il Tribunale si è soffermato ad esaminare le singole voci per accertare se ciascuna di essa risponda i requisiti indicati dalla Corte di
Giustizia.
L'appellante, in particolare, contesta l'inclusione, nella retribuzione dovuta durante le ferie:
- della indennità di turno, che è corrisposta a tutti i dipendenti che lavorano in turni avvicendati e che, secondo non sarebbe correlata al normale Parte_1 svolgimento delle proprie mansioni, trattandosi piuttosto di una modalità temporale estrinseca, non computabile ai fini feriali, andando a compensare una particolare modalità temporale della prestazione.
- della indennità di turno 18 metri: Anche in questo caso, si è nella modalità dell'esecuzione della prestazione, non strettamente e intrinsecamente connessa alla professionalità e all'inquadramento del lavoratore che essendo conducente può guidare altri mezzi aziendali e non solo i 18metri. La norma, inoltre, utilizza il termine
“effettivo”: se il lavoratore è in ferie, effettivamente, quale mezzo conduce e quale indennità matura? - Il premio di evitati sinistri incentiva la buona condotta di guida degli autisti e per la sua stessa natura non può essere che accessoria.
- indennità forfettaria ritardi: essa compensa “Il prolungamento della prestazione lavorativa rispetto al turno assegnato, determinato da cause indipendenti dalla responsabilità del lavoratore. La appellante rimarca la variabilità e accessorietà alla normale retribuzione, e ciò poiché ci sono stati mesi in cui il ricorrente non ha condotto mezzi di 18 metri e altri in cui l'indennità forfettaria di ritardo non è stata erogata.
- indennità mansione controllo/conducente e vendita e informazione Questa indennità non può essere considerata un compenso inerente alla professionalità del dipendente, nè un disagio patito dallo stesso e né tantomeno un corrispettivo legato allo status personale e professionale del lavoratore. “in quanto effettuabile esclusivamente su richiesta dei viaggiatori e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e regolarità del servizio”.
Orbene, così riassunti i motivi di censura della appellante, ritiene la Corte che essi siano infondati in quanto basati su presupposti differenti rispetto a quelli sopra delineati, alla luce della direttiva comunitaria e della sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia. In primo luogo, non rileva che una indennità sia legata all'effettivo svolgimento della mansione perché, a ben guardare, tutta la retribuzione
è destinata a compensare una prestazione lavorativa che, durante le ferie, non viene resa. Oltre a questo, il fatto che una indennità sia legata alla modalità temporale della prestazione (come per l'indennità di turno) non la rende per questo non riferibile alle mansioni ovvero estranea rispetto alla professionalità ed alla gravosità delle mansioni stesse. Stesso discorso vale per l'indennità di turno 18 metri o l'indennità ritardi, senza che sia necessario, come detto, che tali emolumenti siano erogati al lavoratore tutti i mesi. Il premio evitati sinistri e certamente connesso con l'ordinaria attività lavorativa, come prevista dal CCNL, in chiave premiale. L'indennità mansione controllo/conducente e vendita e informazione, infine, compensano una prestazione ulteriore e come tali sono riferibili alle mansioni.
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Con il quarto motivo, contesta il metodo di calcolo con il quale il Parte_1
Tribunale di Firenze ha quantificato l'incidenza delle voci in questione sul trattamento spettante durante le ferie e torna a ribadire che tale incidenza non supera il 4%, come precisato già in primo grado.
Su questo aspetto, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 13932 del 2024, ha precisato che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Ritiene quindi questa Corte territoriale che, per quanto attiene all'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile, il calcolo debba effettuarsi su base mensile e non annuale e che debbano essere confrontati i valori della retribuzione del periodo di ferie con la media annuale delle retribuzioni comprendenti le sole voci da riconoscersi nella nozione europea di retribuzione.
In questo senso appare corretta la decisione del Tribunale di Firenze di utilizzare, come metodo di calcolo, il raffronto tra l'importo lordo riconosciuto in buste paga feriali e buste paga non feriali. Ne emerge una differenza, in negativo, pari a circa 100 euro che, considerando la retribuzione complessiva del lavoratore, non è priva di significato nel senso sin ora delineato.
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Con il quinto motivo, censura la sentenza appellata per non aver Parte_1 ritenuto che la prescrizione dei crediti in questione potesse decorrere anche nel corso del rapporto di lavoro.
La questione è nota e si è proposta, in termini problematici, dopo le modificazioni apportate dalla legge n. 92 del 2012 all'art.18 della legge 300/70 e dopo la riforma introdotta dal D. Lgs. 23 del 2015, per i lavoratori assunti dopo il marzo del 2015.
Orbene, questa Corte d'Appello condivide in pieno la conclusione alla quale è ormai pervenuta la Corte di Cassazione al riguardo.
In particolare, la S.C. ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022 n. 26246/2022, principi confermati in numerosi provvedimenti successivi v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023,
n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022). Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.
4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post. 36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso.
In definitiva, l'appello non può essere accolto.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza, come di norma, e si liquidano secondo il valore della causa (circa € 1.200) nei valori medi, senza istruttoria.
Per il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, quale giudice del lavoro, n. 15/2023, pubblicata il 12.1.2023.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del secondo grado che liquida in € 1.923,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115. Firenze, 26.9.2024
Il Presidente estensore
Flavio Baraschi