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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/11/2024, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 741/2024 promossa con ricorso depositato in data 21.05.2024 da
, C.F.: , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Foggia e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Ciribè del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...] – contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: affidamento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: Chiede previa comparizione personale delle parti, che venga modificato il punto n. 1 del ricorso congiunto ex art.317 bis cc, ratificato dal Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 03/03/18 nella procedura n.2395/17 RG, disponendo l'affido super esclusivo della minore alla madre Persona_1 Parte_1
ferme restando tutte le altre condizioni precedentemente stabilite, con
[...] conseguente modifica di quelle che dovessero entrare in contrasto con la tipologia di affidamento oggi richiesto, ovvero le n.2 e 3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- dal 2011 a metà maggio del 2017 aveva costituito una coppia di fatto con il sig. CP_1
nato a [...] il [...] e residente a [...] in Via
[...]
Malta n.2;
- dalla loro unione era nata, il 19.04.2017, una bambina di nome legalmente Per_1 riconosciuta da entrambi all'atto della nascita;
- la convivenza tra i signori e si interrompeva nel mese di maggio Pt_1 CP_1
2017, quando la bambina aveva appena un mese di vita;
- immediatamente dopo la cessazione della convivenza la sig.ra , al fine di Pt_1
evitare che la figlia potesse assistere a litigi presenti e futuri, volendo garantire alla stessa una condizione di vita serena e tranquilla, si traferiva dapprima presso l'abitazione dei nonni materni e poi presso un'abitazione condotta in locazione;
- sin da subito, il sig. si dimostrava assente nella crescita e nella gestione della CP_1
minore, con la quale trascorreva soltanto qualche ora un paio di volte al mese, dimostrandosi carente anche dal punto di vista economico, tanto che la ricorrente era costretta a far fronte a tutte le spese relative alle utenze domestiche, al canone di locazione, alla retta dell'asilo nido, nonostante percepisse uno stipendio mensile di circa € 1.000,00;
- invero, dall'aprile 2017, nascita della minore fino a settembre 2017, il sig. Per_1
teneva con sé la figlia 3/4 volte soltanto, per poi vederla solo un paio di volte CP_1 fino a dicembre 2017;
- dopo aver tentato vanamente di raggiungere un accordo bonario con l'ex compagno volto alla regolamentazione del diritto di visita e della responsabilità genitoriale del padre, la , con ricorso del 27.11.2017, chiedeva a questo Tribunale di adottare Pt_1 ogni più opportuno provvedimento nell'interesse della prole;
- il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 03.03.2018, previa declaratoria di contumacia del sig. accoglieva le richieste di cui al ricorso introduttivo e CP_1
stabiliva le seguenti condizioni: “1) affido condiviso della minore;
2) diritto di visita e frequentazione del padre tre pomeriggi a settimana, dalle ore 18,30 alle ore 21,00, oltre alla domenica, dalle ore 15,00 alle ore 20,00; 3) festività natalizie e pasquali ad anni alterni, in base alle esigenze lavorative ed impegni personali dei genitori;
4) versamento da parte del sig. , a titolo di mantenimento della figlia, di un CP_1
assegno pari ad € 300,00 mensili;
5) partecipazione del padre nella misura del 50% delle spese straordinarie”;
- tuttavia, nonostante tale provvedimento, il sig. dopo un primo periodo CP_1
prossimo all'emissione, vale a dire i restanti mesi dell'anno 2018 in cui vedeva la figlia più volte e soggiornava alcune volte con lei, tornava a disinteressarsi della stessa, chiedendo di vederla ma non presentandosi mai agli appuntamenti, oltre a non versare mai l'assegno di mantenimento e a non rifondere le spese straordinarie sostenute dalla ricorrente;
- invero, vedeva la piccola nel gennaio 2019 e poi non si faceva più sentire, fino Per_1
ad assentarsi completamente sia di persona che telefonicamente per 5 mesi, facendosi vivo solo il 18 giugno 2019, quando inviava un messaggio con il quale chiedeva di poter prendere la bambina, ma poi, ovviamente, non si presentava, come aveva fatto le altre volte, il tutto senza nemmeno fare una telefonata alla figlia;
- il sig. non aveva mai versato neanche l'assegno di mantenimento per la minore CP_1
né le spese straordinarie;
- dal messaggio del 18 giugno 2019 non si faceva più sentire, sia di persona che telefonicamente, per ripresentarsi otto mesi dopo, ovvero nel dicembre 2019, quando faceva visita alla piccola Per_1
- visite sporadiche che si ripetevano a gennaio 2020, pur se con numerosi rinvii, che si ripetevano anche nel febbraio 2020, adducendo sempre motivi lavorativi e/o impegni vari, e quindi in modo discontinuo, per riprendere contatti nel giugno 2020, con cadenza settimanale, poi divenuta mensile, fino al settembre 2020;
- visite saltuarie, prima concordate e poi disattese, che la madre riferiva essere vissute dalla minore con angoscia e timore, in quanto la bambina si trovava costretta a passare del tempo con una persona che non conosceva e/o riconosceva come padre bensì come uno sconosciuto;
- le visite si interrompevano improvvisamente dal mese di settembre 2020, a partire dal quale il sig. non aveva più fatto visita alla figlia, non aveva più telefonato CP_1
alla madre per cercare un contatto con la stessa, non aveva più inviato messaggi, continuando, inoltre, a non versare il mantenimento e le spese straordinarie per la minore;
- pertanto, al momento della proposizione del ricorso, il sig. risultava CP_1
totalmente assente dalla vita della piccola così come nel percorso di crescita Per_1
della stessa;
- nel frattempo, nel mese di febbraio 2018 la ricorrente aveva contratto matrimonio con il sig. dalla cui unione erano nati due figli;
la minore era Parte_2 Per_1
perfettamente inserita nel nuovo nucleo familiare, avendo un rapporto di tipo paterno con il e un forte legame affettivo con i due fratelli;
Pt_2
- la stabilità raggiunta dalla minore rischiava, tuttavia, di essere pregiudicata Per_1
qualora il avesse deciso, dopo quattro anni, di chiedere alla ricorrente il rispetto, CP_1 con riferimento alla regolamentazione del suo diritto di visita, delle statuizioni contenute nel provvedimento emesso da questo Tribunale, il quale aveva disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della bambina;
- l'assenza del padre, il quale da tempo era oramai divenuto irreperibile, pregiudicava la ricorrente e la figlia anche per tutto ciò che concerne la gestione degli interessi quotidiani, scolastici, sportivi, sanitari della minore, per i quali, in caso di affidamento congiunto, è necessaria la firma di entrambi i genitori.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale, a modifica del provvedimento del
03.03.2018, di disporre l'affido super-esclusivo della minore alla madre. Persona_1
Con decreto del 22.05.2024, il Presidente del Tribunale designava quale Giudice relatore la Dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 24.10.2024.
In quella sede il Giudice, verificata la regolarità e tempestività della notifica, dichiarava la contumacia del resistente;
adottava, quale provvedimento urgente, l'affido super esclusivo della minore alla madre e, all'esito della discussione orale, Persona_1
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio come la domanda di affido super-esclusivo della figlia alla madre sia fondata e debba trovare accoglimento.
Invero, in tema di affido di prole minorenne, la giurisprudenza ha ribadito in più occasioni che il regime dell'affido condiviso – costituente la regola generale in ossequio al principio della bigenitorialità – deve essere derogato quando la sua applicazione possa arrecare pregiudizio al minore, pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (ex plurimis, Cass.
Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti, la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (in questi termini, Tribunale Ancona sez.
I, 07/03/2022, n.324).
Nel caso di specie, risulta dagli atti (si vedano messaggi whatsapp scambiati tra i genitori prodotti dalla ricorrente come documenti 2 e 3) l'evidente disinteresse del padre nei confronti della figlia, sia in termini materiali che morali, avendo da un lato esercitato dapprima con discontinuità e poi interrotto completamente, a partire dal mese di settembre 2020 (e, quindi, da oltre quattro anni) il proprio diritto di visita, pure regolamentato da questo Tribunale;
dall'altro lato, risulta che il non abbia mai CP_1
versato l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per la prole.
Circostanze non contestate dal resistente, il quale, seppure parte inadempiente agli obblighi stabiliti nel provvedimento del 03.03.2018, è rimasto contumace nonostante sia il ricorso che il decreto di fissazione udienza gli siano stati regolarmente notificati dalla controparte.
Nelle ipotesi in cui il genitore non mostri interesse per i propri figli violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, lo stesso deve essere escluso dall'affidamento. Il fatto di non versare il mantenimento per i figli incide in senso negativo sulla vita dei figli stessi, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Il padre è, pertanto, manifestamente inidoneo dal punto di vista educativo per la figlia la quale ha sette anni, non vede il genitore da quattro e anche in precedenza, il Per_1 aveva comunque esercitato il suo diritto di visita con discontinuità, sicché CP_1
l'affido condiviso sarebbe in concreto pregiudizievole per la minore;
ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta (ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, 18/06/2008, n. 16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre
2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Rileva inoltre il Collegio come il padre si sia totalmente disinteressato anche delle sorti del giudizio per l'affido della figlia, come si desume dal comportamento processuale tenuto dallo stesso, rimasto contumace sia nel giudizio del 2018 che nel presente procedimento. Tale disinteresse rappresenta un ulteriore indice (unitamente al mancato esercizio del diritto di visita, anzi alla “scomparsa” dalla vita della figlia da oltre quattro anni e all'omesso versamento dell'assegno di mantenimento per la prole), della condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Tutto ciò giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super- esclusivo, come richiesto dalla ricorrente e come già disposto, in via d'urgenza, dal
Giudice relatore (si veda in tal senso, Tribunale Milano sez. IX, 20/06/2018, n.6910).
Una tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, poiché ne va a modificare solo l'esercizio, poiché il genitore non affidatario rimane in ogni caso titolare della responsabilità genitoriale che si manifesta come diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, con facoltà di proporre ricorso al giudice «quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse», come stabilito dall'art. 337-quater, ultimo comma, del Codice civile. La disposizione dell'affido super-esclusivo della figlia alla ricorrente impone di modificare anche le condizioni n.2 e n.3 del provvedimento adottato da questo
Tribunale in data 03.03.2018, le quali dovranno essere revocate in quanto contrastanti con una simile modalità di affidamento della prole.
Tenuto conto che il resistente è rimasto contumace e della natura necessitata del presente giudizio, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica della propria ordinanza n. cronol. 3015/2018 del 03.03.2018, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. R.G. 2395/2017, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'affido super-esclusivo della minore
, nata il [...], alla madre;
Persona_1
2) revoca le condizioni n. 2 e n. 3 di cui all'anzidetta ordinanza del 03.03.2018, in quanto contrastanti con l'affido super-esclusivo della prole;
3) dichiara invariato per il resto il proprio provvedimento del 03.03.2018;
4) compensa integralmente, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 741/2024 promossa con ricorso depositato in data 21.05.2024 da
, C.F.: , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Foggia e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Ciribè del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F.: , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente a [...] – contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 31.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: affidamento figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER LA RICORRENTE: Chiede previa comparizione personale delle parti, che venga modificato il punto n. 1 del ricorso congiunto ex art.317 bis cc, ratificato dal Tribunale di Ascoli Piceno con provvedimento del 03/03/18 nella procedura n.2395/17 RG, disponendo l'affido super esclusivo della minore alla madre Persona_1 Parte_1
ferme restando tutte le altre condizioni precedentemente stabilite, con
[...] conseguente modifica di quelle che dovessero entrare in contrasto con la tipologia di affidamento oggi richiesto, ovvero le n.2 e 3. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- dal 2011 a metà maggio del 2017 aveva costituito una coppia di fatto con il sig. CP_1
nato a [...] il [...] e residente a [...] in Via
[...]
Malta n.2;
- dalla loro unione era nata, il 19.04.2017, una bambina di nome legalmente Per_1 riconosciuta da entrambi all'atto della nascita;
- la convivenza tra i signori e si interrompeva nel mese di maggio Pt_1 CP_1
2017, quando la bambina aveva appena un mese di vita;
- immediatamente dopo la cessazione della convivenza la sig.ra , al fine di Pt_1
evitare che la figlia potesse assistere a litigi presenti e futuri, volendo garantire alla stessa una condizione di vita serena e tranquilla, si traferiva dapprima presso l'abitazione dei nonni materni e poi presso un'abitazione condotta in locazione;
- sin da subito, il sig. si dimostrava assente nella crescita e nella gestione della CP_1
minore, con la quale trascorreva soltanto qualche ora un paio di volte al mese, dimostrandosi carente anche dal punto di vista economico, tanto che la ricorrente era costretta a far fronte a tutte le spese relative alle utenze domestiche, al canone di locazione, alla retta dell'asilo nido, nonostante percepisse uno stipendio mensile di circa € 1.000,00;
- invero, dall'aprile 2017, nascita della minore fino a settembre 2017, il sig. Per_1
teneva con sé la figlia 3/4 volte soltanto, per poi vederla solo un paio di volte CP_1 fino a dicembre 2017;
- dopo aver tentato vanamente di raggiungere un accordo bonario con l'ex compagno volto alla regolamentazione del diritto di visita e della responsabilità genitoriale del padre, la , con ricorso del 27.11.2017, chiedeva a questo Tribunale di adottare Pt_1 ogni più opportuno provvedimento nell'interesse della prole;
- il Tribunale di Ascoli Piceno, con ordinanza del 03.03.2018, previa declaratoria di contumacia del sig. accoglieva le richieste di cui al ricorso introduttivo e CP_1
stabiliva le seguenti condizioni: “1) affido condiviso della minore;
2) diritto di visita e frequentazione del padre tre pomeriggi a settimana, dalle ore 18,30 alle ore 21,00, oltre alla domenica, dalle ore 15,00 alle ore 20,00; 3) festività natalizie e pasquali ad anni alterni, in base alle esigenze lavorative ed impegni personali dei genitori;
4) versamento da parte del sig. , a titolo di mantenimento della figlia, di un CP_1
assegno pari ad € 300,00 mensili;
5) partecipazione del padre nella misura del 50% delle spese straordinarie”;
- tuttavia, nonostante tale provvedimento, il sig. dopo un primo periodo CP_1
prossimo all'emissione, vale a dire i restanti mesi dell'anno 2018 in cui vedeva la figlia più volte e soggiornava alcune volte con lei, tornava a disinteressarsi della stessa, chiedendo di vederla ma non presentandosi mai agli appuntamenti, oltre a non versare mai l'assegno di mantenimento e a non rifondere le spese straordinarie sostenute dalla ricorrente;
- invero, vedeva la piccola nel gennaio 2019 e poi non si faceva più sentire, fino Per_1
ad assentarsi completamente sia di persona che telefonicamente per 5 mesi, facendosi vivo solo il 18 giugno 2019, quando inviava un messaggio con il quale chiedeva di poter prendere la bambina, ma poi, ovviamente, non si presentava, come aveva fatto le altre volte, il tutto senza nemmeno fare una telefonata alla figlia;
- il sig. non aveva mai versato neanche l'assegno di mantenimento per la minore CP_1
né le spese straordinarie;
- dal messaggio del 18 giugno 2019 non si faceva più sentire, sia di persona che telefonicamente, per ripresentarsi otto mesi dopo, ovvero nel dicembre 2019, quando faceva visita alla piccola Per_1
- visite sporadiche che si ripetevano a gennaio 2020, pur se con numerosi rinvii, che si ripetevano anche nel febbraio 2020, adducendo sempre motivi lavorativi e/o impegni vari, e quindi in modo discontinuo, per riprendere contatti nel giugno 2020, con cadenza settimanale, poi divenuta mensile, fino al settembre 2020;
- visite saltuarie, prima concordate e poi disattese, che la madre riferiva essere vissute dalla minore con angoscia e timore, in quanto la bambina si trovava costretta a passare del tempo con una persona che non conosceva e/o riconosceva come padre bensì come uno sconosciuto;
- le visite si interrompevano improvvisamente dal mese di settembre 2020, a partire dal quale il sig. non aveva più fatto visita alla figlia, non aveva più telefonato CP_1
alla madre per cercare un contatto con la stessa, non aveva più inviato messaggi, continuando, inoltre, a non versare il mantenimento e le spese straordinarie per la minore;
- pertanto, al momento della proposizione del ricorso, il sig. risultava CP_1
totalmente assente dalla vita della piccola così come nel percorso di crescita Per_1
della stessa;
- nel frattempo, nel mese di febbraio 2018 la ricorrente aveva contratto matrimonio con il sig. dalla cui unione erano nati due figli;
la minore era Parte_2 Per_1
perfettamente inserita nel nuovo nucleo familiare, avendo un rapporto di tipo paterno con il e un forte legame affettivo con i due fratelli;
Pt_2
- la stabilità raggiunta dalla minore rischiava, tuttavia, di essere pregiudicata Per_1
qualora il avesse deciso, dopo quattro anni, di chiedere alla ricorrente il rispetto, CP_1 con riferimento alla regolamentazione del suo diritto di visita, delle statuizioni contenute nel provvedimento emesso da questo Tribunale, il quale aveva disposto l'affido condiviso ad entrambi i genitori della bambina;
- l'assenza del padre, il quale da tempo era oramai divenuto irreperibile, pregiudicava la ricorrente e la figlia anche per tutto ciò che concerne la gestione degli interessi quotidiani, scolastici, sportivi, sanitari della minore, per i quali, in caso di affidamento congiunto, è necessaria la firma di entrambi i genitori.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale, a modifica del provvedimento del
03.03.2018, di disporre l'affido super-esclusivo della minore alla madre. Persona_1
Con decreto del 22.05.2024, il Presidente del Tribunale designava quale Giudice relatore la Dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 24.10.2024.
In quella sede il Giudice, verificata la regolarità e tempestività della notifica, dichiarava la contumacia del resistente;
adottava, quale provvedimento urgente, l'affido super esclusivo della minore alla madre e, all'esito della discussione orale, Persona_1
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio come la domanda di affido super-esclusivo della figlia alla madre sia fondata e debba trovare accoglimento.
Invero, in tema di affido di prole minorenne, la giurisprudenza ha ribadito in più occasioni che il regime dell'affido condiviso – costituente la regola generale in ossequio al principio della bigenitorialità – deve essere derogato quando la sua applicazione possa arrecare pregiudizio al minore, pregiudizio che sussiste non solo in presenza di carenze educative e relazionali ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (ex plurimis, Cass.
Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Va disposto l'affido esclusivo dei figli minori alla madre qualora tale misura sia giustificata dall'evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole. Infatti, la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e la discontinuità (se non addirittura la latitanza) nell'esercizio del diritto di visita rappresentano comportamenti altamente sintomatici della totale inidoneità del genitore ad affrontare un affidamento condiviso, con la conseguenza che in questi casi si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (in questi termini, Tribunale Ancona sez.
I, 07/03/2022, n.324).
Nel caso di specie, risulta dagli atti (si vedano messaggi whatsapp scambiati tra i genitori prodotti dalla ricorrente come documenti 2 e 3) l'evidente disinteresse del padre nei confronti della figlia, sia in termini materiali che morali, avendo da un lato esercitato dapprima con discontinuità e poi interrotto completamente, a partire dal mese di settembre 2020 (e, quindi, da oltre quattro anni) il proprio diritto di visita, pure regolamentato da questo Tribunale;
dall'altro lato, risulta che il non abbia mai CP_1
versato l'assegno di mantenimento e le spese straordinarie per la prole.
Circostanze non contestate dal resistente, il quale, seppure parte inadempiente agli obblighi stabiliti nel provvedimento del 03.03.2018, è rimasto contumace nonostante sia il ricorso che il decreto di fissazione udienza gli siano stati regolarmente notificati dalla controparte.
Nelle ipotesi in cui il genitore non mostri interesse per i propri figli violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, lo stesso deve essere escluso dall'affidamento. Il fatto di non versare il mantenimento per i figli incide in senso negativo sulla vita dei figli stessi, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Il padre è, pertanto, manifestamente inidoneo dal punto di vista educativo per la figlia la quale ha sette anni, non vede il genitore da quattro e anche in precedenza, il Per_1 aveva comunque esercitato il suo diritto di visita con discontinuità, sicché CP_1
l'affido condiviso sarebbe in concreto pregiudizievole per la minore;
ciò perché, in tali casi, è logicamente prevedibile che il genitore che non abbia instaurato rapporti significativi con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, si inserirebbe in maniera incongrua, e quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità parentale comporta (ex multis, Cass. civ.,
Sez. I, 18/06/2008, n. 16593; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24526; Cass. 17 dicembre
2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Rileva inoltre il Collegio come il padre si sia totalmente disinteressato anche delle sorti del giudizio per l'affido della figlia, come si desume dal comportamento processuale tenuto dallo stesso, rimasto contumace sia nel giudizio del 2018 che nel presente procedimento. Tale disinteresse rappresenta un ulteriore indice (unitamente al mancato esercizio del diritto di visita, anzi alla “scomparsa” dalla vita della figlia da oltre quattro anni e all'omesso versamento dell'assegno di mantenimento per la prole), della condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
Tutto ciò giustifica una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido super- esclusivo, come richiesto dalla ricorrente e come già disposto, in via d'urgenza, dal
Giudice relatore (si veda in tal senso, Tribunale Milano sez. IX, 20/06/2018, n.6910).
Una tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, poiché ne va a modificare solo l'esercizio, poiché il genitore non affidatario rimane in ogni caso titolare della responsabilità genitoriale che si manifesta come diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio, con facoltà di proporre ricorso al giudice «quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse», come stabilito dall'art. 337-quater, ultimo comma, del Codice civile. La disposizione dell'affido super-esclusivo della figlia alla ricorrente impone di modificare anche le condizioni n.2 e n.3 del provvedimento adottato da questo
Tribunale in data 03.03.2018, le quali dovranno essere revocate in quanto contrastanti con una simile modalità di affidamento della prole.
Tenuto conto che il resistente è rimasto contumace e della natura necessitata del presente giudizio, ritiene il Collegio che vi siano i presupposti per compensare integralmente, tra le parti, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, a modifica della propria ordinanza n. cronol. 3015/2018 del 03.03.2018, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. R.G. 2395/2017, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'affido super-esclusivo della minore
, nata il [...], alla madre;
Persona_1
2) revoca le condizioni n. 2 e n. 3 di cui all'anzidetta ordinanza del 03.03.2018, in quanto contrastanti con l'affido super-esclusivo della prole;
3) dichiara invariato per il resto il proprio provvedimento del 03.03.2018;
4) compensa integralmente, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 25/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo