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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 332/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. P. G. Trinei
e
CP_1
rappresentato a dall'avv. P. D'Ilio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agisce per ottenere la «rendita ai superstiti», con riferimento al decesso per «COVID» (in data 30/3/21) del marito , titolare di ditta individuale Persona_1
artigiana di trasporti.
2. Deduce in particolare la ricorrente:
2.1. che il congiunto «nella giornata di sabato 20.03.2021 ha cominciato ad accusare un diffuso malessere unito a tosse e febbre, nella giornata del 22.03.2021 veniva sottoposto a tampone, il quale evidenziava positività al Covid 19, in data
25.03.2021 veniva prelevato dal 118 ed a causa di una severa patologia respiratoria con desaturazione, era immediatamente ricoverato presso l'UOC
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Senigallia» e veniva poi « trasferito presso il pagina 1 di 5 reparto di rianimazione dell'Ospedale di Pesaro dove decedeva in data
30.03.2021»;
2.2. che «nessun componente della famiglia del SI. ha contratto il Persona_1
Covid 19 nel mese di marzo del 2021»;
2.3. che « dal mese di novembre 2020 sino a dopo il decesso dell non Persona_1
vi sono stati contatti di sorta né con la SI.ra (madre del defunto), Persona_2
né con la SI.ra ( zia del defunto) né con il SI. Persona_3 Persona_4
(fratello del defunto) …i quali hanno contratto il Covid nei primi giorni di marzo
2021»;
2.4. che il coniuge «non era uso frequentare bar, circoli né tantomeno svolgeva attività sportive, essendo esclusivamente dedito alla famiglia ed al proprio lavoro», aveva «lavorato sino al 19 marzo 2021» e « dal 08.03.2021 … ha attraversato mezza Italia, da Fabriano sino alla provincia di Milano e di Treviso effettuando l'attività di carico e scarico con inevitabili contatti personali in ben
22 aziende»;
2.5. che pertanto «è evidente che l abbia contratto il virus che lo ha condotto Per_1
alla morte a causa della propria attività di trasportatore».
3. Ribatte l' costituendosi in giudizio: CP_2
3.1. che «le indagini amministrative e mediche svolte presso la sede dell' CP_2
hanno escluso la sussistenza di una correlazione causale tra la patologia contratta dal ricorrente e l'attività lavorativa»;
3.2. «che l nello svolgimento della sua attività di autotrasportatore artigiano, Per_1
era addetto alla guida del camion e poteva essere impegnato nelle operazioni di carico e scarico, e dagli accertamenti effettuati dall attraverso il proprio CP_2
personale ispettivo è emerso che:
- non si verificava scambio di veicoli tra i soci in quanto ognuno guidava sempre il proprio mezzo;
- non si erano verificati casi di COVID tra il personale dipendente della società
pagina 2 di 5 é tra i soci;
CP_3
- non sono risultati contagi in ambito lavorativo presso le ditte raggiunte dall nel periodo 8 marzo 2021-23 marzo 2021; Per_1
- le operazioni di carico/scarico, laddove eseguite, avvenivano prevalentemente all'aperto nel piazzale delle ditte»;
3.3. che, piuttosto, i citati familiari che avevano contratto la malattia «abitano nello stesso complesso abitativo dell'assicurato in due appartamenti attigui e confinati a cui si accede da un unico ingresso»;
3.4. che «pertanto, difetta nella fattispecie il presupposto dell'occasione di lavoro, requisito imprescindibile per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro anche derivante da contagio con il virus del COVID19».
4. Ciò posto si osserva che:
4.1. entrambe le parti invocano «la Circolare n.13 dell'aprile 2020» ma nessuna la produce;
4.2. si può comunque ritenere che il suo contenuto, riportato da entrambe la parti, rifletta valutazioni rispondenti alla logica ed al diritto , laddove riservala la presunzione di origine lavorativa della patologia in oggetto agli «operatori sanitari ed anche .. il personale non sanitario operante negli ospedali ed a contatto con il pubblico o con l'utenza», come anche a chi svolge « anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza»; mentre per lavoratori di altro tipo deve emergere «la prova di specifici episodi contagianti o comunque .. indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice»;
5. Nel caso di specie tale qualificata situazione indiziaria non appare potersi configurare, laddove:
5.1. se dal contenuto delle assunte testimonianze non risulta probabile che il contagio sia avvenuto in ambiente extralavorativo, in quanto l'interessato da un lato
«quando non lavorava stava sempre a casa, proprio come sua abitutdne» ed pagina 3 di 5 dall'altro aveva evitato «di avere contatti» con la madre, la zie ed il fratello che vivevano «in un appartamento a fianco», parimenti poco rischioso è emerso che sia stato l'ambiente lavorativo, laddove per quanto emerso dalla indagine amministrativa effettuata dall'Isituto (v «relazione ispettiva », doc.5 allegato alla memoria di costituzione), il lavoratore guidava sempre ed esclusivamente da solo il medesimo mezzo, sul quale rimaneva anche durante l'attività di carico e scarico, limitandosi a sistemare o smistare la merce senza collaborare le operazioni di facchinaggio eseguite a terra dalle ditte clienti: presso le quali
(tutte), peraltro, è stato accertato che non vi sono stati casi di «covid» se non uno nel febbraio 2021 e un altro «successivo alla vicenda»;
5.2. un forte inizio in tutta apparenza discordante con la tesi attorea, e che risulta dalla medesima relazione ispettiva, si deve inoltre riconoscere nel fatto che «il primo certificato medico .. redatto dal Dr … riporta la dicitura “paziente CP_4
positivo per contratto stretto”»: con soggetto verosimilmente indicato dal paziente al Medico, il quale tuttavia si è rifiutato di fornirne la identità;
5.3. l'insufficienza (apparentemente insuperabile) della situazione indiziaria, appare aggravata (anche ai fini della valutazione “contegno delle parti” ex all'art. 116 2 cpc) dal fatto che nel ricorso (come in sede di ispezione amministrativa) la ricorrente – come accennato - ha dichiarato che «nessun componente della famiglia del SI. ha contratto il Covid 19 nel mese di marzo del Persona_1
2021», mentre il figlio, in sede testimoniale, cha riferito «mia mamma è risultata positiva pochi giorni dopo mio padre»;
5.4. l'elemento probatorio si deve ritenere in questi termini cristallizzato, laddove la difesa attorea, invitata dal Giudice con provvedimento 31/7/24 a «documentare la data precisa in cui è risultata positiva», non vi ha provveduto nel termine assegnato: pur essendone in grado come dimostrato dal documento successivamente depositato (con ingiustificato ritardo);
5.5. in ogni caso da tale documento la positività risulta accertata in data 31\3\21, così
pagina 4 di 5 confermando la significativa inesattezza da quanto dichiarato dalla parte, su un elemento di evidente rilievo.
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge .
Ancona, 02/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 332/23 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentata dall'avv. P. G. Trinei
e
CP_1
rappresentato a dall'avv. P. D'Ilio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente agisce per ottenere la «rendita ai superstiti», con riferimento al decesso per «COVID» (in data 30/3/21) del marito , titolare di ditta individuale Persona_1
artigiana di trasporti.
2. Deduce in particolare la ricorrente:
2.1. che il congiunto «nella giornata di sabato 20.03.2021 ha cominciato ad accusare un diffuso malessere unito a tosse e febbre, nella giornata del 22.03.2021 veniva sottoposto a tampone, il quale evidenziava positività al Covid 19, in data
25.03.2021 veniva prelevato dal 118 ed a causa di una severa patologia respiratoria con desaturazione, era immediatamente ricoverato presso l'UOC
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Senigallia» e veniva poi « trasferito presso il pagina 1 di 5 reparto di rianimazione dell'Ospedale di Pesaro dove decedeva in data
30.03.2021»;
2.2. che «nessun componente della famiglia del SI. ha contratto il Persona_1
Covid 19 nel mese di marzo del 2021»;
2.3. che « dal mese di novembre 2020 sino a dopo il decesso dell non Persona_1
vi sono stati contatti di sorta né con la SI.ra (madre del defunto), Persona_2
né con la SI.ra ( zia del defunto) né con il SI. Persona_3 Persona_4
(fratello del defunto) …i quali hanno contratto il Covid nei primi giorni di marzo
2021»;
2.4. che il coniuge «non era uso frequentare bar, circoli né tantomeno svolgeva attività sportive, essendo esclusivamente dedito alla famiglia ed al proprio lavoro», aveva «lavorato sino al 19 marzo 2021» e « dal 08.03.2021 … ha attraversato mezza Italia, da Fabriano sino alla provincia di Milano e di Treviso effettuando l'attività di carico e scarico con inevitabili contatti personali in ben
22 aziende»;
2.5. che pertanto «è evidente che l abbia contratto il virus che lo ha condotto Per_1
alla morte a causa della propria attività di trasportatore».
3. Ribatte l' costituendosi in giudizio: CP_2
3.1. che «le indagini amministrative e mediche svolte presso la sede dell' CP_2
hanno escluso la sussistenza di una correlazione causale tra la patologia contratta dal ricorrente e l'attività lavorativa»;
3.2. «che l nello svolgimento della sua attività di autotrasportatore artigiano, Per_1
era addetto alla guida del camion e poteva essere impegnato nelle operazioni di carico e scarico, e dagli accertamenti effettuati dall attraverso il proprio CP_2
personale ispettivo è emerso che:
- non si verificava scambio di veicoli tra i soci in quanto ognuno guidava sempre il proprio mezzo;
- non si erano verificati casi di COVID tra il personale dipendente della società
pagina 2 di 5 é tra i soci;
CP_3
- non sono risultati contagi in ambito lavorativo presso le ditte raggiunte dall nel periodo 8 marzo 2021-23 marzo 2021; Per_1
- le operazioni di carico/scarico, laddove eseguite, avvenivano prevalentemente all'aperto nel piazzale delle ditte»;
3.3. che, piuttosto, i citati familiari che avevano contratto la malattia «abitano nello stesso complesso abitativo dell'assicurato in due appartamenti attigui e confinati a cui si accede da un unico ingresso»;
3.4. che «pertanto, difetta nella fattispecie il presupposto dell'occasione di lavoro, requisito imprescindibile per il riconoscimento dell'infortunio sul lavoro anche derivante da contagio con il virus del COVID19».
4. Ciò posto si osserva che:
4.1. entrambe le parti invocano «la Circolare n.13 dell'aprile 2020» ma nessuna la produce;
4.2. si può comunque ritenere che il suo contenuto, riportato da entrambe la parti, rifletta valutazioni rispondenti alla logica ed al diritto , laddove riservala la presunzione di origine lavorativa della patologia in oggetto agli «operatori sanitari ed anche .. il personale non sanitario operante negli ospedali ed a contatto con il pubblico o con l'utenza», come anche a chi svolge « anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza»; mentre per lavoratori di altro tipo deve emergere «la prova di specifici episodi contagianti o comunque .. indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice»;
5. Nel caso di specie tale qualificata situazione indiziaria non appare potersi configurare, laddove:
5.1. se dal contenuto delle assunte testimonianze non risulta probabile che il contagio sia avvenuto in ambiente extralavorativo, in quanto l'interessato da un lato
«quando non lavorava stava sempre a casa, proprio come sua abitutdne» ed pagina 3 di 5 dall'altro aveva evitato «di avere contatti» con la madre, la zie ed il fratello che vivevano «in un appartamento a fianco», parimenti poco rischioso è emerso che sia stato l'ambiente lavorativo, laddove per quanto emerso dalla indagine amministrativa effettuata dall'Isituto (v «relazione ispettiva », doc.5 allegato alla memoria di costituzione), il lavoratore guidava sempre ed esclusivamente da solo il medesimo mezzo, sul quale rimaneva anche durante l'attività di carico e scarico, limitandosi a sistemare o smistare la merce senza collaborare le operazioni di facchinaggio eseguite a terra dalle ditte clienti: presso le quali
(tutte), peraltro, è stato accertato che non vi sono stati casi di «covid» se non uno nel febbraio 2021 e un altro «successivo alla vicenda»;
5.2. un forte inizio in tutta apparenza discordante con la tesi attorea, e che risulta dalla medesima relazione ispettiva, si deve inoltre riconoscere nel fatto che «il primo certificato medico .. redatto dal Dr … riporta la dicitura “paziente CP_4
positivo per contratto stretto”»: con soggetto verosimilmente indicato dal paziente al Medico, il quale tuttavia si è rifiutato di fornirne la identità;
5.3. l'insufficienza (apparentemente insuperabile) della situazione indiziaria, appare aggravata (anche ai fini della valutazione “contegno delle parti” ex all'art. 116 2 cpc) dal fatto che nel ricorso (come in sede di ispezione amministrativa) la ricorrente – come accennato - ha dichiarato che «nessun componente della famiglia del SI. ha contratto il Covid 19 nel mese di marzo del Persona_1
2021», mentre il figlio, in sede testimoniale, cha riferito «mia mamma è risultata positiva pochi giorni dopo mio padre»;
5.4. l'elemento probatorio si deve ritenere in questi termini cristallizzato, laddove la difesa attorea, invitata dal Giudice con provvedimento 31/7/24 a «documentare la data precisa in cui è risultata positiva», non vi ha provveduto nel termine assegnato: pur essendone in grado come dimostrato dal documento successivamente depositato (con ingiustificato ritardo);
5.5. in ogni caso da tale documento la positività risulta accertata in data 31\3\21, così
pagina 4 di 5 confermando la significativa inesattezza da quanto dichiarato dalla parte, su un elemento di evidente rilievo.
6. Per tutto quanto sopra, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo, nel quale la liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
RESPINGE il ricorso
CONDANNA la ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite CP_1
che liquida in complessivi € 2.500,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, ed accessori di legge .
Ancona, 02/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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