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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 19/02/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00658/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00183/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2025, proposto da FR IA AL, DE ER, NC OE, IA DE, GI RL IA, GI RO, LU LO, AN IA, CR ZZ, OS OR, IL CA, RI TI, LE TI, CE US, INT US, IN CE, NT RI, GI SU, NT TI, IA ET ST, IA BE PO, NA MI, NE EL, LO De AI, IA De NE, IN EL TA, IN Di LI, AN Di OS, IN D'UG, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
KO ER TA, VA AN, MA AT, IK LI, OR IG, AB UF, IA RE LI, MA IT, RA AN, IS AC, AR AC, ET BO GG, OSnna BO, CI TO, IA RU, LE IU, non costituiti in giudizio;
IB CA, rappresentata e difesa dall'avvocato IA Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5234/2024
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, degli Uffici Scolastici Regionali di cui in epigrafe e della controinteressata IB CA;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. AN Di Carlo e udito l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Viste altresì le conclusioni come da verbale;
Il Collegio dà atto della rinuncia di parte appellante all’appello cautelare proposto e, di conseguenza, ne dichiara la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio cautelare possono compensarsi tra tutte le parti, atteso che la rinuncia all’appello è sopraggiunta a seguito del recente orientamento seguito da questa Sezione in contenziosi analoghi (v. in particolare la ordinanza cautelare n. 462 del 5 febbraio 2025).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) dà atto della rinuncia all’appello cautelare e dichiara la improcedibilità del medesimo per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio cautelare sono compensate tra tutte le parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
AN Di Carlo, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
OSria IA Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Di Carlo | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO