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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/09/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4955/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. RENATO CARRETTA e Parte_1 C.F._1
l'avv. GIANANTONIO LEONFORTE
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE FONTANA
Parte convenuta opposta
Oggetto: Fideiussione.
Conclusioni di merito delle parti
Per parte attrice
1 Revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1426/2023 del 18/07/2023 – RG 3627/2023 emesso in data 18.07.2023 dal Giudice designato del Tribunale di Vicenza dott.ssa Eloisa Pesenti e notificato alla Signora in data 28.07.2023, per tutti i motivi dall'attrice- Parte_1 opponente in corso di causa.-
In particolare: i) per assenza della fideiussione e comunque per carenza di legittimazione attiva di;
ii) non essendovi prova del credito azionato e, in ogni caso, mancando la CP_1 certezza, liquidità e la verificabilità dello stesso, anche per assenza di valido estratto conto ex art.50 D.Lgs. n.385/1993; iii) per liberazione del fideiussore per mancato rispetto da parte della Banca del termine ex art.1957 c.c., previa dichiarazione di nullità della clausola 6 del contratto di fideiussione ai sensi del combinato disposto degli articoli 33, comma 2, lettera t nonché 36 del Codice del Consumo o comunque per lesione della concorrenza e violazione dell'art.2 Legge n.287/1990.-
Condannare in persona del legale CP_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere alla Signora gli oneri tutti del presente Parte_1 giudizio di opposizione, inclusi quelli del procedimento di mediazione.
Per parte convenuta
In via pregiudiziale e/o preliminare
- dichiarare l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dalla SIa sulla fideiussione specifica del 22.10.2007, prodotta sub doc. 8, e, in via Parte_1 gradata, per il caso detto disconoscimento fosse invece ritenuto ammissibile, disporre la verificazione ex art. 216 c.p.c. delle predette sottoscrizioni e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le stesse sono state apposte dalla SIa;
Parte_1
- per il caso di contestazione della conformità della copia informatica della fideiussione prodotta sub doc. 8, rispetto all'originale cartaceo dal quale la stessa è stata tratta, autorizzare la parte opposta a depositare in Cancelleria il suddetto originale;
2 in via principale
- rigettata l'opposizione e tutte le domande avversarie in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito attivato con il decreto ingiuntivo, confermare il decreto ingiuntivo nn. 1426/2023 Ing. e 3627/2023 R.G. emesso in data 18.7.2023 dal Tribunale di Vicenza,
Giudice Dott.ssa Eloisa Pesenti, e, in ogni caso, condannare la SIa (cf Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]di Schio C.F._1
(VI), alla Via Giacomo Leopardi n. 1 – interno 4, a pagare ad
[...] con sede in Milano, Via San Giovanni sul Muro, 9. Controparte_1
C.F. , la somma di Euro 107.868,31 (val. 23.06.2023), e/o comunque l'importo, P.IVA_1 anche maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi successivi sul solo capitale dal dovuto al saldo effettivo, oltre spese e compenso del procedimento monitorio pari a Euro
2.242,00 per compensi, oltre spese e accessori come per legge, oltre successive occorrende;
in ogni caso
- con vittoria di compensi e spese di causa, oltre c.p.a. e i.v.a.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio datata 23.10.2023 ha dedotto Controparte_3 di essersi resa cessionaria della posizione creditoria già vantata da e, prima Controparte_4 ancora, da nei confronti del SI , nonché della garante Controparte_5 CP_6
Tale credito sarebbe sorto in ragione del mutuo fondiario di € 120.000,00 concesso Parte_1 il 13.11.2007 da Banca Popolare di Vicenza scpa a e garantito, oltre che dall'ipoteca CP_6 iscritta su un immobile del mutuatario, da una fideiussione specifica rilasciata il 22.10.2007 da
Parte_1
3 A seguito dell'inadempimento del mutuatario, la banca ha dato corso ad una procedura esecutiva sul bene ipotecato e, secondo quanto dedotto da è rimasta, all'esito dell'esecuzione, CP_1 titolare di un credito residuo di € 107.868,31, alla data del 23.6.2023.
In accoglimento del ricorso, questo Tribunale ha emesso, il 18.7.2023, il decreto ingiuntivo n.
1426/23, con il quale ha intimato a di pagare ad la somma suindicata Parte_1 CP_1 di € 107.868,31, maggiorata di interessi e spese.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunta , chiedendo la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo in ragione:
a. dell'assenza di una valida fideiussione, avendo ella disconosciuto la propria sottoscrizione apparentemente apposta sul documento versato in atti;
b. della mancanza di prova di un credito certo e liquido in capo all'opposta;
c. dell'intervenuta liberazione della garante ex art. 1957 c.c.
Costituitasi in causa, ha contestato l'ammissibilità Controparte_3 del disconoscimento operato dall'opponente e, in subordine, ha chiesto la verificazione del documento prodotto. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza, con ordinanza 19.6.2025, il giudice ha rigettato l'istanza della convenuta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e invitato le parti a procedere alla mediazione obbligatoria ex art. 5 D.L.vo n. 28/10.
All'udienza del 25.9.2025, tenutasi con le forme di cui agli artt. 127 ter e 128 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni.
Ragioni della decisione
Appare decisiva ai fini della definizione della causa l'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata dall'opponente. Viene infatti osservato che la scadenza dell'obbligazione garantita si è verificata con l'invio della missiva di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio, in data 23.6.2015, recante la
4 comunicazione da parte di al debitore e alla garante della decadenza Controparte_5 del beneficio del termine, conseguente all'inadempimento del mutuatario. Solo il 23.12.2020, quando la convenuta ha instaurato l'azione esecutiva sopra ricordata, si è avuta la prima iniziativa giudiziaria posta in essere dalla creditrice avverso il debitore principale, dopo che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. era già decorso.
L'art. 6 della fideiussione rilasciata dall'opponente prevede una deroga all'art. 1957 c.c., essendo il creditore esentato dall'onere di agire contro il debitore o il garante entro il termine previsto da detta norma. Inoltre l'art. 7 del contratto contempla l'obbligo del fideiussore di pagare alla banca quanto dovutole “a prima richiesta scritta”.
Sostiene parte attrice che le condizioni contrattuali in discorso costituiscano clausole vessatorie e quindi inefficaci nei confronti di che ha sottoscritto il contratto nella qualità di Parte_1 consumatrice.
L'eccezione è fondata.
E' pacifico che il contratto in esame sia un contratto stipulato tra professionista e consumatore e neppure è posto in dubbio il fatto che non vi sia stata trattativa tra le parti in ordine alle clausole del contratto. Il tema che si pone è quindi quello della eventuale nullità delle clausole di deroga rispetto all'art. 1957 c.c., ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo (D.L.vo n. 206/05), il quale qualifica come vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia per effetto “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. Pattuizioni come quelle in esame comportano la limitazione della facoltà del fideiussore-consumatore di opporre al creditore-professionista l'eccezione di decadenza per la mancata proposizione di azioni giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi previsto dalla norma.
5 Ulteriormente, deve chiedersi se la deroga pattizia all'art. 1957 c.c., a prescindere dalla specifica ipotesi di vessatorietà “presunta” di cui al comma secondo dell'art. 33, possa comunque dirsi vessatoria in relazione alla più generale previsione del primo comma dello stesso articolo, in quanto idonea a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità non ha assunto una posizione consolidata. E' stato più volte ribadito che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. n.
21867/13, rv. 627688; n. 28943/17, rv. 646784). Questo tuttavia non è decisivo ai fini che qui interessano, non essendo posto in discussione il fatto che il fideiussore possa rinunciare al beneficio ma solo che tale rinuncia, ove resa da un consumatore, debba o meno, per essere valida, essere stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.
E' stato anche affermato che la clausola relativa a detta rinuncia non rientrerebbe tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 secondo comma c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente
(Cass. n. 9245/07, rv. 597879; n. 19484/05, rv. 583939); ma anche questo non rileva, posto che la tutela prevista dal D.L.vo n. 206/05 (e prima dall'art. 1469 bis c.c.) si pone su un piano diverso rispetto a quella di cui all'art. 1341 c.c., il quale impone solo alcune incombenze sul piano formale ai fini di assicurare la conoscenza di specifiche pattuizioni maggiormente onerose alla parte che aderisce ad un contratto comprensivo di condizioni generali predisposte dalla controparte per una serie indefinita di rapporti.
Da tempo viene poi puntualizzato che “la disposizione dell'art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché, però,
6 il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate, non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, pur se prestata per un'obbligazione specifica, si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. n. 5525/83, rv. 430458; n. 2827/94, rv. 485896; n. 6520/96, rv. 498642; n. 16758/02, rv. 558758; n. 16836/15, rv. 636447).
Con detto enunciato, tuttavia, si afferma, nella sostanza, che una clausola conformata nel senso indicato, cioè con la previsione della persistenza dell'obbligazione di garanzia fino alla completa estinzione satisfattiva dell'obbligazione garantita, produce gli stessi effetti, per quanto qui interessa, di una clausola come quella in esame, nella quale la deroga all'obbligo del creditore di escutere il debitore nel termine di cui all'art. 1957 c.c. è esplicitamente disposta. Resta tuttavia evidente che, attraverso questa estensione temporale dell'obbligo di garanzia, le parti ottengano quale effetto l'esclusione di una decadenza che il codice prevede a carico del garantito e a presidio degli interessi del fideiussore. In questo senso giova ricordare che la vessatorietà delle clausole di cui all'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo riguarda le clausole che “hanno per oggetto, o per effetto” una delle situazioni elencate nello stesso comma.
Ritiene questo giudice che la previsione negoziale della deroga all'art. 1957 c.c. costituisca una clausola nel senso in cui tale termine è utilizzato dagli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo
e che essa consista in una limitazione al diritto del fideiussore di opporre al creditore un'eccezione che altrimenti gli sarebbe riconosciuta.
In tal senso giova richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
5423/22. La sentenza affronta il tema dell'applicabilità dell'art. 33 comma 2 lettera t) alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, la quale connota il contratto autonomo di garanzia, fino ad essere espressiva della causa atipica del negozio stesso. Una simile clausola non
è compresa nella fideiussione per cui è causa. La pronuncia della S.C. contiene tuttavia alcune osservazioni che si prestano alla soluzione del problema in esame.
7 La sentenza citata si riferisce ad un contratto atipico, com'è il contratto autonomo di garanzia, e giunge alla conclusione che la tutela consumeristica, sulla scorta di quanto previsto dalla fonte comunitaria in adempimento della quale è stato emesso il D.L.vo n. 206/05 - la Direttiva CE
93/13/CEE del 5.4.2005 - debba trovare applicazione sia ai contratti tipici sia ai contratti atipici contenenti clausole abusive. Con riguardo ai contratti tipici la Direttiva CE “parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive” (così la sentenza della S.C. si riferisce al tredicesimo considerando della direttiva), sicché non è dato ravvisare clausole abusive in un contratto tipico se non nella misura in cui in esso risultino inserite, ai sensi dell'art. 1322 c.c. comma 1, clausole frutto dell'autonomia privata, le quali “si aggiungono al minimum previsto dalla disciplina legale del tipo contrattuale prescelto ed aggiungono impegni a carico dello stipulante consumatore sebbene compatibili con la causa del contratto tipico che si è scelto di stipulare”.
Venendo alla specifica previsione di cui all'art. 33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo, e dovendosi comprendere cosa intenda il legislatore ove si riferisce alle “limitazioni della facoltà di opporre eccezioni”, deve ritenersi che con tale locuzione ci si sia voluti riferire alla facoltà di formulare eccezioni difensive che la disciplina legale riconosce alle parti e che solo a fronte di una pattuizione derogatoria vengono meno. Non pare possa dubitarsi che una clausola che esenta il creditore dall'obbligo di agire per il recupero del credito nel termine di cui all'art. 1957 c.c., e che espressamente disponga la deroga di tale disposizione, comporti l'esclusione, in forza di tale patto, del diritto del fideiussore di opporre al creditore che non abbia agito nel semestre l'eccezione di decadenza che, altrimenti, la norma codicistica gli attribuirebbe. In particolare la limitazione inerisce ad un'eccezione relativa allo stesso contratto di garanzia.
Si tratta quindi di una clausola compresa tra quelle che si presumono vessatorie e a ciò, per le ragioni dette, consegue la sua inefficacia.
A conclusioni simili è giunta Cass. n. 27558/23 (rv. 669096), secondo la quale la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957 comma 1 c.c., in senso favorevole al creditore,
8 dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, è vessatoria in quanto volta a determinare l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui alle norme di tutela.
Anche per la previsione pattizia dell'obbligo del fideiussore di pagare “a prima richiesta scritta” valgono le medesime considerazioni. Una simile clausola deroga anch'essa all'art. 1957 c.c., benché solo limitatamente alla natura dell'iniziativa da assumere nei confronti del debitore principale e non al termine semestrale ivi previsto (Cass. 16938/24). Con tale previsione le parti esonerano il creditore dall'obbligo di agire in via giudiziale al fine di evitare la decadenza (come altrimenti sarebbe in mancanza di una simile deroga pattizia), consentendo che il medesimo effetto venga ottenuto attraverso una mera intimazione stragiudiziale (Cass. n. 11321/25, tra le molte).
Detta deroga convenzionale, unilateralmente fissata dalla banca predisponente ed imposta all'aderente fideiussore, comporta una limitazione alle facoltà del consumatore di avvalersi di un'eccezione che altrimenti gli sarebbe riconosciuta dalla disciplina codicistica e pertanto, ai sensi del citato art. 33, può avere efficacia solo ove sia frutto di una trattativa specifica tra le parti.
Stante l'inefficacia delle clausole invocate dalla convenuta per resistere all'eccezione di decadenza, deve ritenersi fondata la pretesa della parte opponente di essere liberata dagli obblighi conseguenti alla garanzia prestata per non avere il creditore agito in sede giudiziale, nei modi e tempi previsti, al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.
E' superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Conclusioni e spese
9 Il decreto ingiuntivo opposto va revocato, per le ragioni sopra esposte.
Consegue all'accoglimento dell'opposizione la condanna della convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite, incluse quelle della mediazione, liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1426/23;
2) condanna a rifondere a le spese Controparte_3 Parte_1 di lite, liquidate in € 13.171,50, di cui € 11.100,00 per compensi, € 406,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 26 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. RENATO CARRETTA e Parte_1 C.F._1
l'avv. GIANANTONIO LEONFORTE
Parte attrice opponente contro
(C.F. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MICHELE FONTANA
Parte convenuta opposta
Oggetto: Fideiussione.
Conclusioni di merito delle parti
Per parte attrice
1 Revocare il decreto ingiuntivo opposto n.1426/2023 del 18/07/2023 – RG 3627/2023 emesso in data 18.07.2023 dal Giudice designato del Tribunale di Vicenza dott.ssa Eloisa Pesenti e notificato alla Signora in data 28.07.2023, per tutti i motivi dall'attrice- Parte_1 opponente in corso di causa.-
In particolare: i) per assenza della fideiussione e comunque per carenza di legittimazione attiva di;
ii) non essendovi prova del credito azionato e, in ogni caso, mancando la CP_1 certezza, liquidità e la verificabilità dello stesso, anche per assenza di valido estratto conto ex art.50 D.Lgs. n.385/1993; iii) per liberazione del fideiussore per mancato rispetto da parte della Banca del termine ex art.1957 c.c., previa dichiarazione di nullità della clausola 6 del contratto di fideiussione ai sensi del combinato disposto degli articoli 33, comma 2, lettera t nonché 36 del Codice del Consumo o comunque per lesione della concorrenza e violazione dell'art.2 Legge n.287/1990.-
Condannare in persona del legale CP_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere alla Signora gli oneri tutti del presente Parte_1 giudizio di opposizione, inclusi quelli del procedimento di mediazione.
Per parte convenuta
In via pregiudiziale e/o preliminare
- dichiarare l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dalla SIa sulla fideiussione specifica del 22.10.2007, prodotta sub doc. 8, e, in via Parte_1 gradata, per il caso detto disconoscimento fosse invece ritenuto ammissibile, disporre la verificazione ex art. 216 c.p.c. delle predette sottoscrizioni e, per l'effetto, accertare e dichiarare che le stesse sono state apposte dalla SIa;
Parte_1
- per il caso di contestazione della conformità della copia informatica della fideiussione prodotta sub doc. 8, rispetto all'originale cartaceo dal quale la stessa è stata tratta, autorizzare la parte opposta a depositare in Cancelleria il suddetto originale;
2 in via principale
- rigettata l'opposizione e tutte le domande avversarie in quanto improcedibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e accertati e dichiarati l'esistenza e l'ammontare del credito attivato con il decreto ingiuntivo, confermare il decreto ingiuntivo nn. 1426/2023 Ing. e 3627/2023 R.G. emesso in data 18.7.2023 dal Tribunale di Vicenza,
Giudice Dott.ssa Eloisa Pesenti, e, in ogni caso, condannare la SIa (cf Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]di Schio C.F._1
(VI), alla Via Giacomo Leopardi n. 1 – interno 4, a pagare ad
[...] con sede in Milano, Via San Giovanni sul Muro, 9. Controparte_1
C.F. , la somma di Euro 107.868,31 (val. 23.06.2023), e/o comunque l'importo, P.IVA_1 anche maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre interessi successivi sul solo capitale dal dovuto al saldo effettivo, oltre spese e compenso del procedimento monitorio pari a Euro
2.242,00 per compensi, oltre spese e accessori come per legge, oltre successive occorrende;
in ogni caso
- con vittoria di compensi e spese di causa, oltre c.p.a. e i.v.a.
MOTIVAZIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso monitorio datata 23.10.2023 ha dedotto Controparte_3 di essersi resa cessionaria della posizione creditoria già vantata da e, prima Controparte_4 ancora, da nei confronti del SI , nonché della garante Controparte_5 CP_6
Tale credito sarebbe sorto in ragione del mutuo fondiario di € 120.000,00 concesso Parte_1 il 13.11.2007 da Banca Popolare di Vicenza scpa a e garantito, oltre che dall'ipoteca CP_6 iscritta su un immobile del mutuatario, da una fideiussione specifica rilasciata il 22.10.2007 da
Parte_1
3 A seguito dell'inadempimento del mutuatario, la banca ha dato corso ad una procedura esecutiva sul bene ipotecato e, secondo quanto dedotto da è rimasta, all'esito dell'esecuzione, CP_1 titolare di un credito residuo di € 107.868,31, alla data del 23.6.2023.
In accoglimento del ricorso, questo Tribunale ha emesso, il 18.7.2023, il decreto ingiuntivo n.
1426/23, con il quale ha intimato a di pagare ad la somma suindicata Parte_1 CP_1 di € 107.868,31, maggiorata di interessi e spese.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione l'ingiunta , chiedendo la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo in ragione:
a. dell'assenza di una valida fideiussione, avendo ella disconosciuto la propria sottoscrizione apparentemente apposta sul documento versato in atti;
b. della mancanza di prova di un credito certo e liquido in capo all'opposta;
c. dell'intervenuta liberazione della garante ex art. 1957 c.c.
Costituitasi in causa, ha contestato l'ammissibilità Controparte_3 del disconoscimento operato dall'opponente e, in subordine, ha chiesto la verificazione del documento prodotto. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza, con ordinanza 19.6.2025, il giudice ha rigettato l'istanza della convenuta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e invitato le parti a procedere alla mediazione obbligatoria ex art. 5 D.L.vo n. 28/10.
All'udienza del 25.9.2025, tenutasi con le forme di cui agli artt. 127 ter e 128 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni.
Ragioni della decisione
Appare decisiva ai fini della definizione della causa l'eccezione ex art. 1957 c.c. sollevata dall'opponente. Viene infatti osservato che la scadenza dell'obbligazione garantita si è verificata con l'invio della missiva di cui al doc. 6 del fascicolo monitorio, in data 23.6.2015, recante la
4 comunicazione da parte di al debitore e alla garante della decadenza Controparte_5 del beneficio del termine, conseguente all'inadempimento del mutuatario. Solo il 23.12.2020, quando la convenuta ha instaurato l'azione esecutiva sopra ricordata, si è avuta la prima iniziativa giudiziaria posta in essere dalla creditrice avverso il debitore principale, dopo che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. era già decorso.
L'art. 6 della fideiussione rilasciata dall'opponente prevede una deroga all'art. 1957 c.c., essendo il creditore esentato dall'onere di agire contro il debitore o il garante entro il termine previsto da detta norma. Inoltre l'art. 7 del contratto contempla l'obbligo del fideiussore di pagare alla banca quanto dovutole “a prima richiesta scritta”.
Sostiene parte attrice che le condizioni contrattuali in discorso costituiscano clausole vessatorie e quindi inefficaci nei confronti di che ha sottoscritto il contratto nella qualità di Parte_1 consumatrice.
L'eccezione è fondata.
E' pacifico che il contratto in esame sia un contratto stipulato tra professionista e consumatore e neppure è posto in dubbio il fatto che non vi sia stata trattativa tra le parti in ordine alle clausole del contratto. Il tema che si pone è quindi quello della eventuale nullità delle clausole di deroga rispetto all'art. 1957 c.c., ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo (D.L.vo n. 206/05), il quale qualifica come vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia per effetto “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. Pattuizioni come quelle in esame comportano la limitazione della facoltà del fideiussore-consumatore di opporre al creditore-professionista l'eccezione di decadenza per la mancata proposizione di azioni giudiziali nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi previsto dalla norma.
5 Ulteriormente, deve chiedersi se la deroga pattizia all'art. 1957 c.c., a prescindere dalla specifica ipotesi di vessatorietà “presunta” di cui al comma secondo dell'art. 33, possa comunque dirsi vessatoria in relazione alla più generale previsione del primo comma dello stesso articolo, in quanto idonea a determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità non ha assunto una posizione consolidata. E' stato più volte ribadito che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore" (Cass. n.
21867/13, rv. 627688; n. 28943/17, rv. 646784). Questo tuttavia non è decisivo ai fini che qui interessano, non essendo posto in discussione il fatto che il fideiussore possa rinunciare al beneficio ma solo che tale rinuncia, ove resa da un consumatore, debba o meno, per essere valida, essere stata oggetto di specifica trattativa tra le parti.
E' stato anche affermato che la clausola relativa a detta rinuncia non rientrerebbe tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 secondo comma c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente
(Cass. n. 9245/07, rv. 597879; n. 19484/05, rv. 583939); ma anche questo non rileva, posto che la tutela prevista dal D.L.vo n. 206/05 (e prima dall'art. 1469 bis c.c.) si pone su un piano diverso rispetto a quella di cui all'art. 1341 c.c., il quale impone solo alcune incombenze sul piano formale ai fini di assicurare la conoscenza di specifiche pattuizioni maggiormente onerose alla parte che aderisce ad un contratto comprensivo di condizioni generali predisposte dalla controparte per una serie indefinita di rapporti.
Da tempo viene poi puntualizzato che “la disposizione dell'art. 1957 c.c., secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché, però,
6 il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente coltivate, non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, pur se prestata per un'obbligazione specifica, si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale” (Cass. n. 5525/83, rv. 430458; n. 2827/94, rv. 485896; n. 6520/96, rv. 498642; n. 16758/02, rv. 558758; n. 16836/15, rv. 636447).
Con detto enunciato, tuttavia, si afferma, nella sostanza, che una clausola conformata nel senso indicato, cioè con la previsione della persistenza dell'obbligazione di garanzia fino alla completa estinzione satisfattiva dell'obbligazione garantita, produce gli stessi effetti, per quanto qui interessa, di una clausola come quella in esame, nella quale la deroga all'obbligo del creditore di escutere il debitore nel termine di cui all'art. 1957 c.c. è esplicitamente disposta. Resta tuttavia evidente che, attraverso questa estensione temporale dell'obbligo di garanzia, le parti ottengano quale effetto l'esclusione di una decadenza che il codice prevede a carico del garantito e a presidio degli interessi del fideiussore. In questo senso giova ricordare che la vessatorietà delle clausole di cui all'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo riguarda le clausole che “hanno per oggetto, o per effetto” una delle situazioni elencate nello stesso comma.
Ritiene questo giudice che la previsione negoziale della deroga all'art. 1957 c.c. costituisca una clausola nel senso in cui tale termine è utilizzato dagli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo
e che essa consista in una limitazione al diritto del fideiussore di opporre al creditore un'eccezione che altrimenti gli sarebbe riconosciuta.
In tal senso giova richiamare quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n.
5423/22. La sentenza affronta il tema dell'applicabilità dell'art. 33 comma 2 lettera t) alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, la quale connota il contratto autonomo di garanzia, fino ad essere espressiva della causa atipica del negozio stesso. Una simile clausola non
è compresa nella fideiussione per cui è causa. La pronuncia della S.C. contiene tuttavia alcune osservazioni che si prestano alla soluzione del problema in esame.
7 La sentenza citata si riferisce ad un contratto atipico, com'è il contratto autonomo di garanzia, e giunge alla conclusione che la tutela consumeristica, sulla scorta di quanto previsto dalla fonte comunitaria in adempimento della quale è stato emesso il D.L.vo n. 206/05 - la Direttiva CE
93/13/CEE del 5.4.2005 - debba trovare applicazione sia ai contratti tipici sia ai contratti atipici contenenti clausole abusive. Con riguardo ai contratti tipici la Direttiva CE “parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive” (così la sentenza della S.C. si riferisce al tredicesimo considerando della direttiva), sicché non è dato ravvisare clausole abusive in un contratto tipico se non nella misura in cui in esso risultino inserite, ai sensi dell'art. 1322 c.c. comma 1, clausole frutto dell'autonomia privata, le quali “si aggiungono al minimum previsto dalla disciplina legale del tipo contrattuale prescelto ed aggiungono impegni a carico dello stipulante consumatore sebbene compatibili con la causa del contratto tipico che si è scelto di stipulare”.
Venendo alla specifica previsione di cui all'art. 33 comma 2 lettera t) del Codice del Consumo, e dovendosi comprendere cosa intenda il legislatore ove si riferisce alle “limitazioni della facoltà di opporre eccezioni”, deve ritenersi che con tale locuzione ci si sia voluti riferire alla facoltà di formulare eccezioni difensive che la disciplina legale riconosce alle parti e che solo a fronte di una pattuizione derogatoria vengono meno. Non pare possa dubitarsi che una clausola che esenta il creditore dall'obbligo di agire per il recupero del credito nel termine di cui all'art. 1957 c.c., e che espressamente disponga la deroga di tale disposizione, comporti l'esclusione, in forza di tale patto, del diritto del fideiussore di opporre al creditore che non abbia agito nel semestre l'eccezione di decadenza che, altrimenti, la norma codicistica gli attribuirebbe. In particolare la limitazione inerisce ad un'eccezione relativa allo stesso contratto di garanzia.
Si tratta quindi di una clausola compresa tra quelle che si presumono vessatorie e a ciò, per le ragioni dette, consegue la sua inefficacia.
A conclusioni simili è giunta Cass. n. 27558/23 (rv. 669096), secondo la quale la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957 comma 1 c.c., in senso favorevole al creditore,
8 dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, è vessatoria in quanto volta a determinare l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui alle norme di tutela.
Anche per la previsione pattizia dell'obbligo del fideiussore di pagare “a prima richiesta scritta” valgono le medesime considerazioni. Una simile clausola deroga anch'essa all'art. 1957 c.c., benché solo limitatamente alla natura dell'iniziativa da assumere nei confronti del debitore principale e non al termine semestrale ivi previsto (Cass. 16938/24). Con tale previsione le parti esonerano il creditore dall'obbligo di agire in via giudiziale al fine di evitare la decadenza (come altrimenti sarebbe in mancanza di una simile deroga pattizia), consentendo che il medesimo effetto venga ottenuto attraverso una mera intimazione stragiudiziale (Cass. n. 11321/25, tra le molte).
Detta deroga convenzionale, unilateralmente fissata dalla banca predisponente ed imposta all'aderente fideiussore, comporta una limitazione alle facoltà del consumatore di avvalersi di un'eccezione che altrimenti gli sarebbe riconosciuta dalla disciplina codicistica e pertanto, ai sensi del citato art. 33, può avere efficacia solo ove sia frutto di una trattativa specifica tra le parti.
Stante l'inefficacia delle clausole invocate dalla convenuta per resistere all'eccezione di decadenza, deve ritenersi fondata la pretesa della parte opponente di essere liberata dagli obblighi conseguenti alla garanzia prestata per non avere il creditore agito in sede giudiziale, nei modi e tempi previsti, al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.
E' superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione.
Conclusioni e spese
9 Il decreto ingiuntivo opposto va revocato, per le ragioni sopra esposte.
Consegue all'accoglimento dell'opposizione la condanna della convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite, incluse quelle della mediazione, liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1426/23;
2) condanna a rifondere a le spese Controparte_3 Parte_1 di lite, liquidate in € 13.171,50, di cui € 11.100,00 per compensi, € 406,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 26 settembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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