Ordinanza cautelare 7 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 2 novembre 2024
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 18/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00226/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Comando Generale Corpo delle Capitanerie di Porto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dei seguenti atti e provvedimenti adottati da EC, 1° Reparto - 2° Ufficio, relativi alla Programmazione avvicendamenti per Sottufficiali e Graduati – Anno 2022, interpello ordinario per il ripianamento di posizioni esigenti e, segnatamente:
a) il dispaccio prot. -OMISSIS- di pubblicazione graduatorie definitive 2022, nella parte in cui, nella allegata graduatoria per i trasferimenti della sede di Roma “SGT NP” inserisce nella posizione 1) -OMISSIS-- con punteggio 70.2626, pur avendo manifestato il predetto Sottufficiale esplicita rinuncia con missiva prot. -OMISSIS- al trasferimento ed alla procedura dell’interpello ordinario;
b) il dispaccio prot.-OMISSIS- che dichiara “…si prende atto della volontà del Sottufficiale di confermare la domanda di partecipazione all’ interpello per il ripianamento delle posizioni esigenti – Anno 2022 e, al riguardo, tale intendimento sarà valorizzato nell’ambito della pubblicazione delle graduatorie definitive di prossima emanazione”, nonostante che il -OMISSIS- con missiva prot. -OMISSIS- aveva manifestato la rinuncia al trasferimento ed alla procedura dell’interpello ordinario 2022;
c) nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti e/o procedure comunque connessi, coordinati e conseguenti, ove lesivi, ed occorrendo, dei pareri/giudizi e relazioni istruttorie ignoti e non comunicati di cui si chiede l'acquisizione in via istruttoria;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2 settembre 2022, per l’annullamento:
a) del tele dispaccio prot. -OMISSIS-di EC, 1° Reparto - 2° Ufficio, notificatogli da CIRCOMARE -OMISSIS- il 10/08/2022 – nonostante fosse in malattia - che dispone con decorrenza pagato 18/09/2022 il suo trasferimento, “per accoglimento domanda”, da CIRCOMARE -OMISSIS- a EC Roma, in attesa definizione posto tabellare;
b) la mail del 1/07/2022 di CIRCOMARE -OMISSIS- indirizzatagli con i seguenti allegati di EC, 1° Reparto - 2° Ufficio, che parimenti si impugnano: dispaccio prot. -OMISSIS-argomento: Programmazione avvicendamenti per Sottufficiali e Graduati anno 2022. Invio del Piano di impiego 2022, nella parte in cui - dalla sede di servizio CIRCOMARE -OMISSIS-, viene movimentato (ordine di trasferimento) in “Accoglimento Domanda” alla sede “ROMA ENTI CENTRALI” con decorrenza settembre 2022;
c) nonché avverso tutti gli altri atti presupposti, connessi o consequenziali, anche non conosciuti, ove lesivi per il ricorrente ivi compreso la Relazione a firma del -OMISSIS- di EC con data del 18/07/2022 con l’allegata documentazione versata in atti, depositata in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 22/07/2022;
nonché per la condanna
di EC per responsabilità aggravata ex art. 26, co. 2, c.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 la dott.ssa Emanuela Traina e udito il difensore di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 15 giugno 2022, depositato in pari data, l’esponente, Sottufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto (2°Capo Sc QS N.P.) in servizio, quale addetto, a CIRCOMARE di -OMISSIS-, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe nella parte in cui hanno disposto il proprio trasferimento presso la sede di ROMA, tramite inserimento nella graduatoria definitiva 2022, nonostante l’avvenuta presentazione, con missiva del 12 aprile 2022, ex art. 38 del disciplinare allegato all’interpello, di rinuncia alla manifestazione di interesse alla procedura di Programmazione avvicendamenti per Sottufficiali e Graduati – Anno 2022, interpello ordinario trasferimento a domanda.
2. Premette che il Comando Generale delle Capitanerie di Porto (“EC”), 1° Reparto – 2° Ufficio, con dispaccio prot. -OMISSIS- ed allegato disciplinare, avviava la procedura d’interpello ordinario per il « ripianamento di posizioni esigenti » relativo alla programmazione avvicendamenti per Sottufficiali e Graduati anno 2022; che con modulo prot.-OMISSIS- egli manifestava il proprio interesse all’interpello ed indicava quali sedi di gradimento, nell’ordine, Formia e Roma; che con dispaccio prot. -OMISSIS- l’Amministrazione pubblicava le graduatorie provvisorie nel cui ambito risultava disposto il proprio trasferimento presso la sede di Roma “SGT NP”, al 2° posto, con punteggio di 70.2626, preceduto dal parigrado -OMISSIS-; che poiché l’art. 38 del disciplinare allegato all’interpello consentiva la facoltà di rinuncia, con missiva prot. -OMISSIS- dichiarava di rinunciare alla manifestazione di interesse al trasferimento 2022, analogamente ad altri Sottufficiali, tra i quali anche il citato -OMISSIS-; che ciononostante, l’Amministrazione trasmetteva il dispaccio prot. -OMISSIS- nel quale dichiarava di prendere atto «della volontà del Sottufficiale di confermare la domanda di partecipazione all’ interpello per il ripianamento delle posizioni esigenti – Anno 2022 e, al riguardo, tale intendimento sarà valorizzato nell’ambito della pubblicazione delle graduatorie definitive di prossima emanazione», senza quindi considerare in alcun modo la revoca da lui presentata; che successivamente, con dispaccio prot. -OMISSIS-, venivano pubblicate le graduatorie definitive nelle quali egli risultava nella posizione n. 1 per la sede di Roma, con punteggio di 70.2626, diversamente dal parigrado -OMISSIS-, il quale aveva parimenti rinunciato ed era stato, quindi, escluso dalla graduatoria.
3. Di tale provvedimento, nonché degli atti allo stesso presupposti, ha chiesto, con il ricorso introduttivo del giudizio, l’annullamento previa concessione di misure cautelari, per quattro motivi:
I) «Violazione e falsa applicazione art. 3, co. 4, L. 241/1990: omessa indicazione regime contenzioso»;
II) «Violazione e falsa applicazione del giusto procedimento e dell’art. 38 del disciplinare all’interpello e dei principi informatori della Circolare Pers.01 edizione novembre 2015. Difetto di istruttoria per omessa applicazione della rinuncia all’interpello 2022 manifestata con missiva del 12/04/2022. Contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza ed illogicità. Violazione dell’art. 97 Costituzione e dei principi di affidamento, buona fede, correttezza, imparzialità, ragionevolezza e buon andamento dell’attività amministrativa»;
III) «Difetto di istruttoria per omessa considerazione della rinuncia all’interpello 2022 manifestata con missiva del 12/04/2022 sotto altro profilo. Violazione del principio del legittimo affidamento e disparità di trattamento; sviamento ed eccesso di potere nell’esercizio dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e travisamento dei fatti. Motivazione incongrua e contraddittoria»;
IV) «Violazione del combinato disposto dell’art. 1 Legge n. 241/1990 e degli artt. 1175 e 1374 c.c. con riferimento all’ art. 97 Costituzione sotto altro profilo: disparità di trattamento violazione del canone di imparzialità e dei principi di affidamento correttezza, buona fede, ragionevolezza e trasparenza dell’azione amministrativa».
3.1. Con le censure spiegate il ricorrente sostiene, in sintesi, la radicale illegittimità dell’impugnato trasferimento in quanto disposto nonostante egli avesse revocato la domanda entro il termine previsto dal disciplinare della procedura, precisando, peraltro, di avere presentato adesione all’interpello solo perché erroneamente convinto di avere maturato il periodo massimo di permanenza presso la sede di -OMISSIS-, in realtà non maturato non dovendosi computare nello stesso alcuni periodi, e dunque di avere indicato sedi non gradite al solo fine di evitare un trasferimento d’ufficio e che, ciononostante, diversamente da altri sottufficiali nella medesima condizione, l’Amministrazione, travisando il contenuto della rinuncia, aveva comunque inserito il proprio nominativo nelle graduatorie definitive adottate all’esito della procedura.
4. Nel giudizio così introdotto si è costituito il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, depositando documentazione e relazione nella quale ha evidenziato che il Sottufficiale, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, aveva fatto pervenire una «articolata istanza nella quale, dopo aver premesso di voler rinunciare alla propria domanda prodotta, si addentrava in una serie di contestazioni, completamente destituite di ogni fondamento» in ordine al presunto mancato compimento del periodo massimo di permanenza nella sede di -OMISSIS-, chiedendo nella parte conclusiva dell’istanza « di venire escluso dalla PIANIFICAZIONE 2022 e successive per il motivo “aver raggiunto il periodo massimo di permanenza” presso la sede di CIRCOMARE -OMISSIS- » dichiarando, altresì, in via subordinata « di accettare ed eseguire il movimento di trasferimento a Roma con riserva, salvo diversa determinazione dell’Autorità Giudiziaria (….) »; l’Amministrazione ha, altresì, fatto presente che il militare aveva prodotto tale istanza a seguito delle graduatorie provvisorie – fase nella quale sarebbero tuttavia consentite solo osservazioni, ovvero la richiesta di rettifica di punteggi ritenuti non corretti - e non anche, come prescritto dal disciplinare, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. La stessa ha, infine, contestato i criteri utilizzati da ricorrente per calcolare il periodo massimo di permanenza presso la sede di CIRCOMARE -OMISSIS- evidenziando il mancato compimento dello stesso.
5. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 1 settembre 2022 e depositato il giorno successivo, il ricorrente ha esteso l’impugnazione al sopravvenuto atto di trasferimento “per accoglimento domanda”, con decorrenza 18 settembre 2022, da CIRCOMARE -OMISSIS- a EC Roma, in attesa definizione posto tabellare, nonché degli atti presupposti, oltre che della Relazione a firma del -OMISSIS-di EC con data del 18 luglio 2022 con l’allegata documentazione depositata in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato in data 22 luglio 2022.
6. Degli stessi ha lamentato l’illegittimità per:
I) «Violazione e falsa applicazione art. 3, co. 4, L. 241/1990: omessa indicazione regime contenzioso»;
II) «Violazione del giusto procedimento. Illegittimità/nullità/inefficacia dell’ordine di movimentazione del Sottufficiale con decorrenza 18/09/2022 presso EC (in attesa di posto tabellare) per illegittimità ed arbitrarietà, in via derivata dell’inserimento nella pianificazione e Piano di impiego_interpello per violazione di legge art. 38, co.5, disposizioni interpello 2022, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Travisamento e carenza dei presupposti dei fatti, manifesta irragionevolezza ed illogicità manifesta»;
III) «Violazione dell’art. 97 Costituzione e dei principi di affidamento, buona fede, correttezza, imparzialità, trasparenza, ragionevolezza e buon andamento dell’attività amministrativa. Difetto di istruttoria e violazione dell’art. 38, co.5, disposizioni interpello 2022 per omessa applicazione della rinuncia all’interpello 2022 manifestata con missiva del 12/04/2022. Arbitrarietà, contraddittorietà, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza ed illogicità sotto diverso profilo»;
IV) «Difetto di istruttoria per omessa considerazione della rinuncia all’interpello 2022 manifestata con missiva del 12/04/2022 sotto altro profilo. Violazione del principio del legittimo affidamento e disparità di trattamento; sviamento ed eccesso di potere nell’esercizio dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità e travisamento dei fatti. Motivazione apparente e contraddittoria»;
V) «Violazione del combinato disposto dell’art. 1 Legge n. 241/1990 e degli artt. 1175 e 1374 c.c. con riferimento all’art. 97 Costituzione sotto altro profilo: disparità di trattamento violazione del canone di imparzialità e dei principi di affidamento correttezza, buona fede, ragionevolezza e trasparenza dell’azione amministrativa».
7. Il ricorrente ha, inoltre, invocato la condanna dell’Amministrazione resistente per responsabilità aggravata ex art. 26, co.2, c.p.a. affermando la temerarietà della condotta processuale dalla stessa tenuta e lamentando che la « disinibita e fuorviante mistificazione dei fatti posta in essere ai propri danni » lo avrebbe costretto ad avviare un’azione di riconoscimento di causa di servizio per patologie da stress lavorativo indotto, in quanto siccome « stremato da condotte illegittime e vessatorie che durano da circa dieci anni e, sistematicamente censurate dall’A.G. militare, amministrativa e del lavoro ».
8. Ha, inoltre, chiesto la concessione della misura cautelare della sospensione dei provvedimenti impugnati.
9. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stato disposto l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto che « la dichiarazione del ricorrente in data 12 aprile 2022, a prescindere dalle affermazioni spiegate in via subordinata, contiene espressa dichiarazione di esclusione dalla pianificazione 2022 ».
9.1. La stessa è stata confermata, in appello, dall’ordinanza della II sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
10. In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato memoria difensiva in cui ha confermato la permanenza dell’interesse alla decisione – affermando che « l’annullamento del movimento (con procedura del tutto anomala e singolare) risulta del tutto strumentale onde evitare alla P.A. resistente le conseguenti responsabilità amministrativo/contabili ed anche penali, declassando, dopo i due pronunciamenti cautelari, la movimentazione a mero e semplice errore materiale: ma non è così », in quanto l’amministrazione non avrebbe provveduto ad alcuna attività conseguenziale all’annullamento (chiusura note, aspettativa, mancata trascrizione a matricola, ecc.) e, di conseguenza, ha insistito per l’accoglimento delle domande proposte, compresa quella per responsabilità aggravata ex art. 26, co. 2, c.p.a., invocando la condanna dell’Amministrazione al pagamento della prevista sanzione per lite temeraria.
11. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all’esito della discussione, tenutasi all’udienza del 16 ottobre 2024 nel corso della quale la difesa del ricorrente ha, altresì, puntualizzato che quest’ultimo sarebbe stato, nelle more, ulteriormente trasferito presso la sede di -OMISSIS-.
12. Con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- questa Sezione, ritenuto necessario al fine di valutare l’affermata persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso e in difetto di alcuna difesa e/o presa di posizione da parte dell’Amministrazione in ordine alle allegazioni di parte ricorrente, ha disposto istruttoria per l’acquisizione degli atti e provvedimenti sopravvenuti alla sospensione in via cautelare dell’impugnato trasferimento nonché di chiarimenti in ordine all’annullamento ovvero al superamento dello stesso a seguito dell’assegnazione del ricorrente ad altra sede di servizio, con contestuale rinvio della discussione alla pubblica udienza del 5 marzo 2025, sospesa ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.
13. In data 18 novembre 2024 il Comando Generale resistente ha depositato relazione nella quale ha dato atto di avere « definitivamente annullato l’ordine di impiego, già precedentemente sospeso in esecuzione dell’ordinanza cautelare » con l’allegato provvedimento prot. n. -OMISSIS-, nonché di avere successivamente emanato il (parimenti allegato) provvedimento di ordine di impiego: prot. n. -OMISSIS-, peraltro « in aderenza ai criteri della successiva procedura ordinaria di impiego annuale 2023 », con il quale il ricorrente è stato trasferito da -OMISSIS- (LT) a -OMISSIS-, precisando che avverso lo stesso è stato proposto l’ulteriore ricorso a questo TAR, iscritto al n. -OMISSIS-.
14. Parte ricorrente, con memoria depositata in data17 gennaio 2025, ha tuttavia insistito per l’accoglimento delle domande proposte, sostenendo che l’annullamento del provvedimento di trasferimento sarebbe solo “apparente” e non formalizzato, non risultando posti in essere « i necessari, precisi e formali adempimenti di chiusura note, aspettativa, mancata trascrizione a matricola, ecc. ».
15. All’esito della discussione tenutasi nel corso della pubblica udienza del 5 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Reputa il Collegio che il ricorso e i motivi aggiunti debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, non residuando dubbi circa il disposto annullamento dei provvedimenti che ne costituiscono oggetto e considerata altresì la mancata formulazione di ulteriori domande – con eccezione di quella proposta ai sensi dell’art. 26 comma 2 c.p.a., la quale, per quanto successivamente si riferirà, non ha una propria autonomia, riguardando una statuizione relativa alle spese del giudizio e non già al merito dello stesso – che sorreggano un eventuale interesse all’accertamento della relativa illegittimità.
16.1. All’esito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza collegiale di cui al punto 12) che precede l’Amministrazione ha, infatti, attestato e documentato che il trasferimento oggetto del presente giudizio (da -OMISSIS- a Roma) è stato dapprima sospeso e poi definitivamente annullato, tanto che il ricorrente è stato con successivo provvedimento (oggetto di distinto ed ulteriore ricorso pendente avanti a questa Sezione), adottato all’esito di una diversa e sopravvenuta normativa speciale interna, trasferito da -OMISSIS- (e non già da Roma) a -OMISSIS-.
16.2. Nessun interesse residua, pertanto, all’annullamento di provvedimenti già ritirati dall’Amministrazioni e addirittura superati da successive specifiche determinazioni, oggetto peraltro di autonoma azione giurisdizionale, né può farsi luogo, in assenza di una rituale dichiarazione circa l’eventuale proposizione di un’azione risarcitoria, all’accertamento dell’illegittimità (Cons. di Stato Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8).
16.3. A nulla può peraltro, in senso contrario, rilevare l’eventuale mancata annotazione di tali sopravvenienze sul foglio matricolare del ricorrente, costituendo quest’ultimo un mero documento nel quale vengono registrati gli eventi della carriera del militare (art. 1023 d.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010), così come l’asserita mancata adozione di ulteriori (ed invero solo genericamente indicati) adempimenti, trattandosi di mere formalità esecutive prive di ogni effetto costitutivo in relazione allo stato giuridico dello stesso militare.
17. Il ricorso e i motivi aggiunti devono, in conclusione, per le superiori ragioni essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
18. Ad analoghe conclusioni deve giungersi relativamente alla domanda di applicazione della misura di cui all’art. 26 comma II c.p.a. (« Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio »), mancandone, nella specie, il presupposto imprescindibile rappresentato dall’accertamento della soccombenza, a cui, per le ragioni indicate, non può farsi luogo.
19. Sussistono, infine, gravi ed eccezionali ragioni, costituite dalla peculiarità della vicenda contenziosa e dall’andamento complessivo del giudizio, per disporre la compensazione delle spese dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Romano, Presidente FF
Valerio Torano, Primo Referendario
Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Traina | Francesca Romano |
IL SEGRETARIO