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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 384/2020, posta in deliberazione con provvedimento del 20 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Mauro Franco Balata)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Stefano Artero)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Stefano Pantalani)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 20442/2019 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 20442/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta da , ha statuito come segue: “accerta e dichiara la Controparte_1
responsabilità del in per i danni dedotti Controparte_3 CP_2
in lite dagli attori come riconosciuti e liquidati nella parte in motivazione della presente sentenza. Condanna il , in Controparte_4
persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 8183,00 oltre IVA, nonché della somma di € 2334,00 per le
[...]
causali di cui in motivazione, oltre interessi legali su dette somme dal 14-2-2017 e fino al dì dell'effettivo soddisfo. Condanna il Controparte_4
in persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU
[...]
come liquidate con decreto del 25-1-2019 nel corso del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore di e liquidate in € Controparte_1
271,00 per esborsi ed in € 4000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Condanna Parte_1
nei limiti del massimale e nel rispetto delle condizioni di polizza assicurativa,
[...]
a manlevare e a tenere indenne il da Controparte_4
ogni esborso conseguente alla presente pronuncia”.
Avverso la citata sentenza, la ha proposto appello, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma n.20442/2019 pubblicata il 24 ottobre 2019, Giudice dott. Pietro Persico a definizione del giudizio R.G. 12389/2017, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto: - In via preliminare, accertata l'applicabilità ratione temporis della Polizza Globale Fabbricati in vigore tra la Parte_1
e il dichiarare l'inammissibilità della
[...] Parte_2
domanda di manleva effettuata dall'Assicurato per esclusione della copertura assicurativa nel caso de quo ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 27 delle
Condizioni generali di polizza. – Nel merito, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del per tutte le ragioni ed eccezioni Controparte_4
formulate nel giudizio di I grado ed anche esposte in questa sede nella parta narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. nel giudizio di I grado e, di conseguenza, la CP_1
domanda di manleva in garanzia avanzata dal assicurato. – In ogni caso CP_4
accertare e dichiarare l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte dall'Appellante in conseguenza della sentenza impugnata, oltre gli interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. – Con vittoria di onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio, oltre le spese generali IVA e Cassa Previdenza Avvocati”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Via Giovanni Controparte_4
Paolo Pannini n. 5, che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle deduzioni di cui al presente atto, - in via principale, rigettare l'appello proposto da contro la sentenza sopra indicata del Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma nella parte in cui chiede in via preliminare di dichiararsi l'inammissibilità della domanda di manleva effettuata dall' e nel merito nella parte in cui Parte_3
chiede il rigetto della domanda di manleva in garanzia avanzata dal CP_4
assicurato, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, e per
l'effetto confermare la sentenza nella parte in cui condanna la Compagnia
Assicurativa a manlevare e tenere indenne il di quanto tenuto a pagare CP_4
al sig. ; - in via incidentale, in parziale riforma della sentenza Controparte_1
impugnata ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dello scrivente Controparte_3
per tute le ragioni ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado ed
[...]
anche esposte in questa sede in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dal sig. nel Controparte_1
giudizio di primo grado;
- sempre in via incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della condanna dell'appellato ferme le ragioni che CP_4
consentono di escludere in ogni caso qualsivoglia responsabilità in capo al
convenuto, accertare il concreto danno subito dal sig. CP_4 CP_1
e imputabile al appellato, procedendo alla relativa riduzione
[...] CP_4
dello stesso, tenuto conto sia della presenza di fessurazioni nel suo appartamento ancor prima dell'inizio dei lavori di consolidamento, sia della circostanza emersa in modo obiettivo che i due condomini sono da considerarsi un “unicum”, sia dei benefici ottenuti dall'attore sig. , quale condomino di Via Pannini Controparte_1
7, in ragione delle opere di consolidamento eseguite dal condominio di CP_4
5, quantificabili in misura pari a quanto speso dal sig. o nella misura
[...] CP_1
diversa, minore o superiore che il Giudice valuterà eventualmente anche in via equitativa, sempre con condanna della Compagnia Assicurativa a manlevare e tenere indenne il di quanto tenuto a pagare al sig. , incluse CP_4 Controparte_1
le spese di lite. In via istruttoria si insiste per il rinnovo e/o integrazione della CTU svoltasi in primo grado per i motivi dedotti al paragrafo della parte motiva. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Costituitosi a sua volta in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 20 marzo 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da che Controparte_1
ha agito nei confronti del per ottenere il risarcimento dei danni arrecati CP_4
all'appartamento di sua proprietà a seguito dei lavori di consolidamento statico dell'edificio di Via G.P. Vannini 5 eseguiti con la tecnica di infissione di micropali nel sottosuolo. Il Tribunale, a seguito dell'espletamento della Consulenza Tecnica
d'ufficio ha accolto la pretesa risarcitoria nella misura di € 8.182,00 a titolo di spese occorrenti per i ripristini e di € 2.334,00 per il recesso anticipato del conduttore, nonché per gli oneri accessori;
ha condannato la a manlevare il Parte_1
da ogni esborso derivante dalla pronuncia. CP_4
L'appello proposto dalla è fondato e merita accoglimento. Parte_1
Va innanzitutto premesso che il gravame incidentale proposto dal è stato CP_4
tardivamente proposto in quanto la costituzione in giudizio è avvenuta il 12 maggio
2020 in relazione alla data di prima comparizione delle parti fissata per l'11 maggio, poi differita al 14 maggio, 2020, e va dichiarato inammissibile;
ne consegue che nel rapporto tra il e il è passato in giudicato il capo della pronuncia CP_1 CP_4
che ha condannato il convenuto al risarcimento del danno arrecato all'appartamento dell'attore in occasione dei lavori di consolidamento statico.
L'unico profilo da affrontare in questa sede afferisce, quindi, alla sussistenza dei presupposti per la manleva invocata in primo grado dal . CP_4
Procedendo con l'esame dell'appello principale, la prima censura, con la quale la lamenta che il Tribunale non ha preso adeguatamente posizione Parte_1
sulla polizza da applicare e non tenuto conto delle esclusioni previste dalla polizza assicurativa, merita condivisione nei termini che saranno di seguito espressi.
Nel giudizio di primo grado il e la hanno invocato CP_4 Parte_1
l'applicazione di due distinte polizze (aventi ambiti diversi tra loro), in quanto il primo ha allegato la polizza “STABILE” n. 389/00024179, con decorrenza dal 19
Dicembre 2012, e la seconda ha depositato la polizza n. 27300698079 denominata “GLOBALE FABBRICATI” e avente decorrenza dal 19 ottobre 2002 e scadenza al
19 ottobre 2012.
Il giudice di primo grado, pur non avendo specificato gli estremi della polizza applicata, ha fatto espresso riferimento a quella depositata dalla Compagnia di assicurazione, facendo testuale menzione dell'art. 24 delle condizioni generali ivi allegate, cosicché, in difetto di tempestivo gravame sul punto, la polizza da applicare
è appunto quella invocata in questa sede dalla parte appellante.
Ora, essendo pacifico tra le parti che deve aversi riguardo alla data del fatto, il richiamato effettuato dal Tribunale appare corretto atteso che, secondo quanto accertato (ormai definitivamente) dalla Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, l'evento lesivo si è verificato tra l'11 Novembre 2011 e il 4 Aprile
2012, ossia nella vigenza della polizza n. 27300698079 denominata “GLOBALE
FABBRICATI” e non anche di quella n. 389/00024179, che opera a far data19
Dicembre 2012.
In applicazione della polizza allegata dall'Assicurazione, occorre, quindi considerare le esclusioni di garanzia previste dall'art. 25 delle Condizioni Generali a norma delle quali l'assicurazione non copre i danni derivati da lavori di manutenzione straordinaria, cosicché sotto tale profilo, va condivisa la doglianza espressa dall'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha valutato in modo completo le esclusioni previste dalla polizza
Le contestazioni sollevate in proposito dal appellato vanno disattese. CP_4
La dedotta mancata sottoscrizione delle condizioni generali non assume rilevanza in quanto tali clausole costituiscono un'appendice del contratto, al quale sono state allegate, secondo quanto specificamente indicato in calce, e contengono alla voce
“responsabilità civile presso terzi” una chiara esplicitazione dell'ambito della garanzia. L'assunto secondo cui l'esclusione della copertura assicurativa non è stata riportata con “caratteri di particolare evidenza”, secondo quanto prescrive l'art. 166 del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, va del pari disatteso in quanto la previsione in esame è riportata nella sezione “RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI” – evidenziata in maiuscolo con caratteri grandi e in grassetto, mentre l'art. 25
“Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni” è anch'esso in grassetto e di piena evidenza, cosicché i requisiti di forma appaiono del tutto osservati.
L'asserita esclusione dei lavori di consolidamento dello stabile dall'ambito della manutenzione straordinaria non può essere condivisa in quanto, al contrario, le opere eseguite, proprio in virtù dell'imponenza degli interventi (consistiti nell'inserimento di micropali con iniezioni di malte di cemento) e della finalità di rinforzare lo stabile, ricadono sicuramente nell'ambito dei lavori esclusi dalla copertura assicurativa.
Il danno oggetto di causa non è, quindi, coperto dalla polizza assicurativa e non può essere oggetto manleva.
In ragione dell'accoglimento del primo motivo di gravame, non viene esaminata affatto, in quanto assorbita, la seconda censura con la quale la si Parte_1
duole dell'omessa pronuncia in ordine all'eccepita inosservanza dell'obbligo di avviso ai sensi dell'art.1915 c.c.
In parziale riforma della sentenza gravata, la domanda di manleva deve essere, quindi, respinta.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del nei CP_4
confronti della e si liquidano come da dispositivo nei minimi Parte_1
tabellari in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione per il grado di appello della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Per il presente grado il va, altresì, condannato alla rifusione delle spese CP_4
sostenute dal che evocato inizialmente in giudizio dalla Pt_4 Parte_1 ai soli fini del rispetto del litisconsorzio, è stato poi destinatario dell'appello incidentale, dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 20442/19 emessa da Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta la domanda di manleva proposta dal Via Giovanni Controparte_4
Paolo Pannini n. 5, nei confronti della Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal Controparte_4
Via Giovanni Paolo Pannini n. 5;
3) Condanna il Paolo Pannini n. 5, alla rifusione Controparte_2
in favore della delle spese del doppio grado di giudizio che Parte_1
liquida per il primo in complessivi € 1.300,00 e per il secondo in complessivi €
2.344,00, di cui € 360,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
4) Condanna il Via Giovanni Paolo Pannini n. 5, alla rifusione Controparte_4
in favore di delle spese del grado che liquida in € 1.984.00, Controparte_1
oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
5) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 384/2020, posta in deliberazione con provvedimento del 20 marzo 2025 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Mauro Franco Balata)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Stefano Artero)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Stefano Pantalani)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 20442/2019 emessa dal Tribunale di
Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 20442/2019 il Tribunale di Roma, provvedendo sulla domanda proposta da , ha statuito come segue: “accerta e dichiara la Controparte_1
responsabilità del in per i danni dedotti Controparte_3 CP_2
in lite dagli attori come riconosciuti e liquidati nella parte in motivazione della presente sentenza. Condanna il , in Controparte_4
persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento in favore di CP_1
della somma di € 8183,00 oltre IVA, nonché della somma di € 2334,00 per le
[...]
causali di cui in motivazione, oltre interessi legali su dette somme dal 14-2-2017 e fino al dì dell'effettivo soddisfo. Condanna il Controparte_4
in persona dell'amministratore pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU
[...]
come liquidate con decreto del 25-1-2019 nel corso del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese del giudizio in favore di e liquidate in € Controparte_1
271,00 per esborsi ed in € 4000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014. Condanna Parte_1
nei limiti del massimale e nel rispetto delle condizioni di polizza assicurativa,
[...]
a manlevare e a tenere indenne il da Controparte_4
ogni esborso conseguente alla presente pronuncia”.
Avverso la citata sentenza, la ha proposto appello, chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare integralmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale Civile di Roma n.20442/2019 pubblicata il 24 ottobre 2019, Giudice dott. Pietro Persico a definizione del giudizio R.G. 12389/2017, per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto: - In via preliminare, accertata l'applicabilità ratione temporis della Polizza Globale Fabbricati in vigore tra la Parte_1
e il dichiarare l'inammissibilità della
[...] Parte_2
domanda di manleva effettuata dall'Assicurato per esclusione della copertura assicurativa nel caso de quo ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 27 delle
Condizioni generali di polizza. – Nel merito, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità del per tutte le ragioni ed eccezioni Controparte_4
formulate nel giudizio di I grado ed anche esposte in questa sede nella parta narrativa e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dal Sig. nel giudizio di I grado e, di conseguenza, la CP_1
domanda di manleva in garanzia avanzata dal assicurato. – In ogni caso CP_4
accertare e dichiarare l'obbligo di restituzione delle somme corrisposte dall'Appellante in conseguenza della sentenza impugnata, oltre gli interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo. – Con vittoria di onorari di lite, di entrambi i gradi di giudizio, oltre le spese generali IVA e Cassa Previdenza Avvocati”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Via Giovanni Controparte_4
Paolo Pannini n. 5, che ha rassegnato le conclusioni di seguito riportate: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento delle deduzioni di cui al presente atto, - in via principale, rigettare l'appello proposto da contro la sentenza sopra indicata del Tribunale Ordinario di Parte_1
Roma nella parte in cui chiede in via preliminare di dichiararsi l'inammissibilità della domanda di manleva effettuata dall' e nel merito nella parte in cui Parte_3
chiede il rigetto della domanda di manleva in garanzia avanzata dal CP_4
assicurato, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti, e per
l'effetto confermare la sentenza nella parte in cui condanna la Compagnia
Assicurativa a manlevare e tenere indenne il di quanto tenuto a pagare CP_4
al sig. ; - in via incidentale, in parziale riforma della sentenza Controparte_1
impugnata ed in accoglimento dello spiegato appello incidentale, accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dello scrivente Controparte_3
per tute le ragioni ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado ed
[...]
anche esposte in questa sede in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande formulate dal sig. nel Controparte_1
giudizio di primo grado;
- sempre in via incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della condanna dell'appellato ferme le ragioni che CP_4
consentono di escludere in ogni caso qualsivoglia responsabilità in capo al
convenuto, accertare il concreto danno subito dal sig. CP_4 CP_1
e imputabile al appellato, procedendo alla relativa riduzione
[...] CP_4
dello stesso, tenuto conto sia della presenza di fessurazioni nel suo appartamento ancor prima dell'inizio dei lavori di consolidamento, sia della circostanza emersa in modo obiettivo che i due condomini sono da considerarsi un “unicum”, sia dei benefici ottenuti dall'attore sig. , quale condomino di Via Pannini Controparte_1
7, in ragione delle opere di consolidamento eseguite dal condominio di CP_4
5, quantificabili in misura pari a quanto speso dal sig. o nella misura
[...] CP_1
diversa, minore o superiore che il Giudice valuterà eventualmente anche in via equitativa, sempre con condanna della Compagnia Assicurativa a manlevare e tenere indenne il di quanto tenuto a pagare al sig. , incluse CP_4 Controparte_1
le spese di lite. In via istruttoria si insiste per il rinnovo e/o integrazione della CTU svoltasi in primo grado per i motivi dedotti al paragrafo della parte motiva. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Costituitosi a sua volta in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1
dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 20 marzo 2025, con concessione dei termini alle parti di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti. Il presente giudizio trae origine dalla domanda proposta da che Controparte_1
ha agito nei confronti del per ottenere il risarcimento dei danni arrecati CP_4
all'appartamento di sua proprietà a seguito dei lavori di consolidamento statico dell'edificio di Via G.P. Vannini 5 eseguiti con la tecnica di infissione di micropali nel sottosuolo. Il Tribunale, a seguito dell'espletamento della Consulenza Tecnica
d'ufficio ha accolto la pretesa risarcitoria nella misura di € 8.182,00 a titolo di spese occorrenti per i ripristini e di € 2.334,00 per il recesso anticipato del conduttore, nonché per gli oneri accessori;
ha condannato la a manlevare il Parte_1
da ogni esborso derivante dalla pronuncia. CP_4
L'appello proposto dalla è fondato e merita accoglimento. Parte_1
Va innanzitutto premesso che il gravame incidentale proposto dal è stato CP_4
tardivamente proposto in quanto la costituzione in giudizio è avvenuta il 12 maggio
2020 in relazione alla data di prima comparizione delle parti fissata per l'11 maggio, poi differita al 14 maggio, 2020, e va dichiarato inammissibile;
ne consegue che nel rapporto tra il e il è passato in giudicato il capo della pronuncia CP_1 CP_4
che ha condannato il convenuto al risarcimento del danno arrecato all'appartamento dell'attore in occasione dei lavori di consolidamento statico.
L'unico profilo da affrontare in questa sede afferisce, quindi, alla sussistenza dei presupposti per la manleva invocata in primo grado dal . CP_4
Procedendo con l'esame dell'appello principale, la prima censura, con la quale la lamenta che il Tribunale non ha preso adeguatamente posizione Parte_1
sulla polizza da applicare e non tenuto conto delle esclusioni previste dalla polizza assicurativa, merita condivisione nei termini che saranno di seguito espressi.
Nel giudizio di primo grado il e la hanno invocato CP_4 Parte_1
l'applicazione di due distinte polizze (aventi ambiti diversi tra loro), in quanto il primo ha allegato la polizza “STABILE” n. 389/00024179, con decorrenza dal 19
Dicembre 2012, e la seconda ha depositato la polizza n. 27300698079 denominata “GLOBALE FABBRICATI” e avente decorrenza dal 19 ottobre 2002 e scadenza al
19 ottobre 2012.
Il giudice di primo grado, pur non avendo specificato gli estremi della polizza applicata, ha fatto espresso riferimento a quella depositata dalla Compagnia di assicurazione, facendo testuale menzione dell'art. 24 delle condizioni generali ivi allegate, cosicché, in difetto di tempestivo gravame sul punto, la polizza da applicare
è appunto quella invocata in questa sede dalla parte appellante.
Ora, essendo pacifico tra le parti che deve aversi riguardo alla data del fatto, il richiamato effettuato dal Tribunale appare corretto atteso che, secondo quanto accertato (ormai definitivamente) dalla Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, l'evento lesivo si è verificato tra l'11 Novembre 2011 e il 4 Aprile
2012, ossia nella vigenza della polizza n. 27300698079 denominata “GLOBALE
FABBRICATI” e non anche di quella n. 389/00024179, che opera a far data19
Dicembre 2012.
In applicazione della polizza allegata dall'Assicurazione, occorre, quindi considerare le esclusioni di garanzia previste dall'art. 25 delle Condizioni Generali a norma delle quali l'assicurazione non copre i danni derivati da lavori di manutenzione straordinaria, cosicché sotto tale profilo, va condivisa la doglianza espressa dall'appellante secondo cui il giudice di primo grado non ha valutato in modo completo le esclusioni previste dalla polizza
Le contestazioni sollevate in proposito dal appellato vanno disattese. CP_4
La dedotta mancata sottoscrizione delle condizioni generali non assume rilevanza in quanto tali clausole costituiscono un'appendice del contratto, al quale sono state allegate, secondo quanto specificamente indicato in calce, e contengono alla voce
“responsabilità civile presso terzi” una chiara esplicitazione dell'ambito della garanzia. L'assunto secondo cui l'esclusione della copertura assicurativa non è stata riportata con “caratteri di particolare evidenza”, secondo quanto prescrive l'art. 166 del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, va del pari disatteso in quanto la previsione in esame è riportata nella sezione “RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI” – evidenziata in maiuscolo con caratteri grandi e in grassetto, mentre l'art. 25
“Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni” è anch'esso in grassetto e di piena evidenza, cosicché i requisiti di forma appaiono del tutto osservati.
L'asserita esclusione dei lavori di consolidamento dello stabile dall'ambito della manutenzione straordinaria non può essere condivisa in quanto, al contrario, le opere eseguite, proprio in virtù dell'imponenza degli interventi (consistiti nell'inserimento di micropali con iniezioni di malte di cemento) e della finalità di rinforzare lo stabile, ricadono sicuramente nell'ambito dei lavori esclusi dalla copertura assicurativa.
Il danno oggetto di causa non è, quindi, coperto dalla polizza assicurativa e non può essere oggetto manleva.
In ragione dell'accoglimento del primo motivo di gravame, non viene esaminata affatto, in quanto assorbita, la seconda censura con la quale la si Parte_1
duole dell'omessa pronuncia in ordine all'eccepita inosservanza dell'obbligo di avviso ai sensi dell'art.1915 c.c.
In parziale riforma della sentenza gravata, la domanda di manleva deve essere, quindi, respinta.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del nei CP_4
confronti della e si liquidano come da dispositivo nei minimi Parte_1
tabellari in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate, con esclusione per il grado di appello della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Per il presente grado il va, altresì, condannato alla rifusione delle spese CP_4
sostenute dal che evocato inizialmente in giudizio dalla Pt_4 Parte_1 ai soli fini del rispetto del litisconsorzio, è stato poi destinatario dell'appello incidentale, dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 20442/19 emessa da Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta la domanda di manleva proposta dal Via Giovanni Controparte_4
Paolo Pannini n. 5, nei confronti della Parte_1
2) Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal Controparte_4
Via Giovanni Paolo Pannini n. 5;
3) Condanna il Paolo Pannini n. 5, alla rifusione Controparte_2
in favore della delle spese del doppio grado di giudizio che Parte_1
liquida per il primo in complessivi € 1.300,00 e per il secondo in complessivi €
2.344,00, di cui € 360,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
4) Condanna il Via Giovanni Paolo Pannini n. 5, alla rifusione Controparte_4
in favore di delle spese del grado che liquida in € 1.984.00, Controparte_1
oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
5) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 24 giugno 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
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