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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2129/2024 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.11.2024 da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Parte_1
Rondinone,
e
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Alessandra Rondinone,
- Ricorrenti –
nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di RA
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 12.8.1993 in RA
(anno 1993, atto n. 252, parte II, serie A);
- dall'unione sono nate (l'11.10.1994) e (il 7.9.2001), maggiorenni;
Per_1 Per_2
- sono separati consensualmente con decreto di omologazione emesso il 5.11.2013 e pubblicato dal Tribunale di RA in data 12.12.2013. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, con assegnazione della casa coniugale alla già di proprietà della stessa, Pt_1 obbligo del di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Per_2 maggiorenne ma non indipendente economicamente la somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal protocollo adottato dal
Tribunale di RA, dichiarazione di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 21.11.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo decorsi i termini di legge per la pronuncia del divorzio.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 12.8.1993 in RA (anno 1993, atto n. 252, parte II, serie A) da Parte_1
e , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il Parte_2
6.11.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in RA, il 21.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Maria Anna Altamura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.11.2024 da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Parte_1
Rondinone,
e
, nato a [...] [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Alessandra Rondinone,
- Ricorrenti –
nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di RA
- Interventore ex lege -
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 12.8.1993 in RA
(anno 1993, atto n. 252, parte II, serie A);
- dall'unione sono nate (l'11.10.1994) e (il 7.9.2001), maggiorenni;
Per_1 Per_2
- sono separati consensualmente con decreto di omologazione emesso il 5.11.2013 e pubblicato dal Tribunale di RA in data 12.12.2013. FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.11.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, con assegnazione della casa coniugale alla già di proprietà della stessa, Pt_1 obbligo del di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Per_2 maggiorenne ma non indipendente economicamente la somma mensile di € 250,00, oltre rivalutazione Istat e spese straordinarie al 50% come previsto dal protocollo adottato dal
Tribunale di RA, dichiarazione di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro in relazione al rapporto di coniugio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024 hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 21.11.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo decorsi i termini di legge per la pronuncia del divorzio.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 12.8.1993 in RA (anno 1993, atto n. 252, parte II, serie A) da Parte_1
e , alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il Parte_2
6.11.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
2) nulla sulle spese;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in RA, il 21.1.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana