TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 06/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 350/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 350/2025 promossa con ricorso depositato in data 25/02/2025
da
C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCIA CHRISTHAL elettivamente domiciliato in
Piazza Risorgimento 9 41049 SASSUOLO presso il difensore avv.
FRANCIA CHRISTHAL
e
AR IA (C.F. ) con il patrocinio C.F._2
dell'avv. ZOLDAN HIDRA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ZOLDAN HIDRA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
24.10.2013);
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi AR IA ed Parte_1
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1. In ragione delle criticità emerse nei rapporti diretti tra i genitori,
di cui all'incardinato proc. penale n. 1215/2024 R.G.N.R., n.
1556/2024 R.G.G.I.P. e dei conseguenti provvedimenti giudiziari emessi in via provvisoria e cautelare impeditivi di contatti diretti tra i sigg.ri e BA IO, i coniugi concordano che Parte_1
i figli minori e vengano affidati in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, sig.ra BA IO, affinché la stessa possa assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli minori - relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi (quali ad esempio: la scelta della scuola, della educazione religiosa, delle cure - specialistiche e non) - tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei medesimi e ciò in via autonoma senza un previo confronto con il sig. per il momento e sino a Pt_1
quando non verranno meno le condizioni impeditive di un contatto diretto tra le parti.
2. I figli minori e manterranno la residenza presso la Per_1 Per_2
residenza materna in Alpago (BL), ove già dimorano con la madre,
essendosi la medesima ivi trasferita a far data da dicembre 2024.
Il sig. rimarrà ad abitare presso la casa coniugale in Pt_1
Castellarano (RE), Via Cadiroggio 2.
3 3. I sigg.ri BA IO e concordano, tenuto Parte_1
conto delle criticità emerse nei rapporti e contatti diretti tra i coniugi e dei provvedimenti giudiziari emessi in via provvisoria e cautelare, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori e secondo le modalità che verranno Per_1 Persona_3
determinate in forza dell'intermediazione del Servizio Sociale
competente, confermando la disponibilità di entrambi i coniugi al deferimento al Servizio Sociale competente dell'incarico di effettuare il monitoraggio sul nucleo familiare diretto alla determinazione delle modalità di incontro più opportune, anche in forma protetta/assistita o semi-protetta/assistita al fine di vagliare gradatamente incontri liberi se ritenuti nell'interesse della prole, in forza delle risultanze del monitoraggio e progetto di supporto al nucleo familiare, riservandosi in ogni caso il Servizio Sociale il potere di chiedere l'interruzione delle visite se ritenute gravemente disturbanti o pregiudizievoli l'equilibrio psico-fisico dei minori. In
ogni caso, considerato anche il fatto che i minori non hanno contatti e rapporti con il padre da oltre quattro mesi, si ritiene opportuno che inizialmente e vedano il genitore una Per_1 Per_2
volta al mese, nel pomeriggio del sabato, per il tempo massimo di due ore.
4. II sig. verserà alla sig.ra IO tramite accredito Parte_1
in c/c, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, a far data del deposito del ricorso, a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei figli minori e , la somma complessiva Per_1 Per_2
4 mensile di € 500,00 (cinquecento00) – pari ad € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio - importo che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie che verranno sostenute nell'interesse dei figli dalla data del deposito del ricorso saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo
Tribunale di Belluno;
ai fini del rimborso delle spese straordinarie,
a fronte delle criticità tuttora in essere tra i coniugi e del divieto per i medesimi di avere contatti diretti, i coniugi concordano che il sig.
versi a favore della sig.ra IO la somma mensile di € Pt_1
100,00 (cento/00) a titolo di rimborso delle spese straordinarie dalla medesima sostenute nell'interesse dei figli, concordando altresì i coniugi di provvedere a conguaglio in forza dei giustificativi delle spese straordinarie effettivamente sostenute con cadenza annuale per il tramite inizialmente dei rispettivi difensori ai quali verranno consegnati i giustificativi di spesa. Quanto alle spese straordinarie pregresse e documentate, relative all'anno 2024, il sig. si impegna al rimborso della quota parte del 50% in Pt_1
favore della sig.ra IO entro trenta giorni dal deposito del ricorso.
6. In ragione dell'attuale condizione di affido esclusivo dei figli minori alla madre, dovuta alle criticità emerse nel corso della separazione, i coniugi concordano che l'Assegno Unico INPS,
assegni familiari e/o maggiorazioni ecc. ed ogni bonus, beneficio,
5 detrazione e diritto relativo alla prole, saranno in capo alla madre in via esclusiva al 100%, e solo lei sarà legittimata a chiedere i benefici e ad ottenerli quale unica beneficiaria.
7. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o contributo di mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra gli stessi.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
A definizione dei reciproci rapporti economici, finanziari e patrimoniali esistenti tra i coniugi, i sigg.ri e IO Pt_1
convengono tra loro di sciogliere la comunione dei beni secondo le seguenti pattuizioni:
8. quanto al bene immobile sito in Castellarano (RE), Via
Cadiroggio 2, acquistato in costanza di matrimonio e cointestato ai coniugi, con atto redatto il 28.6.2021 a ministero del Notaio
e repertato al n. 48778 – raccolta n. 18155, Persona_4
attualmente descritto al Catasto Fabbricati del Comune di
Castellarano al foglio 10, mappale 38 sub. 3 e 4 i coniugi convengono che:
8.1. il suddetto bene immobile è di comproprietà per la quota pari al 50% per ciascuno. Per l'acquisto del suddetto immobile e per la sua ristrutturazione è stato stipulato contratto di mutuo n.
007606858 a carico di entrambi i coniugi per un importo finanziato di € 115.000,00 (centoquindici mila/00) da parte dell'Istituto di credito Credito Emiliano S.p.a., con atto redatto il 28.6.2021 a
6 ministero del Notaio e repertato al n. 48779 – Persona_4
raccolta n. 18156;
8.2. i coniugi decidono di comune accordo - al fine di dare equo assetto ai rispettivi interessi economici in sede di separazione legale, precisando che il trasferimento in favore del sig. è Pt_1
connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti, anche economici, tra i coniugi – che con la sottoscrizione delle presenti condizioni:
8.2.A. la sig.ra BA IO si impegna a trasferire la quota del suddetto immobile di cui è intestataria (pari al 50%) al sig.
il quale ne diverrà il proprietario esclusivo, a Parte_1
fronte del versamento da parte del sig. favore della sig.ra Pt_1
IO della somma complessiva di € 30.000,00 (trentamila/00),
secondo le modalità meglio descritte al punto 8.2.B. La quota di comproprietà in oggetto verrà trasferita al sig. così come Pt_1
pervenute alle odierne parti con atto di compravendita stipulato a ministero Notaio Dott. in data 28.6.2021 Rep. Persona_4
48778, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui l'unità
immobiliare attualmente si trova, con le azioni, ragioni,
dipendenze, pertinenze, adiacenze, sovrastanze, usi, diritti, fissi e semifissi e con le servitù attive e passive (queste ultime se ed in quanto abbiano ragione legale di esistere) ed in particolare con tutti i patti e condizioni contenuti e richiamati nel rogito di provenienza sopra richiamato.
7 8.2.B. Il sig. si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra Pt_1
IO la somma complessiva di € 30.000,00 (trentamila/00) quale corrispettivo per la cessione a favore del sig. ella quota del Pt_1
suddetto immobile di cui è cointestataria, secondo le seguenti modalità:
- € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di acconto per la cessione da parte della sig.ra BA IO a favore del sig. ella quota Pt_1
del suddetto immobile di cui la coniuge è cointestataria,
contestualmente al deposito del ricorso a conferma dei coniugi delle pattuizioni concordate, alle quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal primo momento della sottoscrizione del ricorso, ogni azione,
eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa;
- € 10.000,00 (diecimila/00) alla stipula dell'atto notarile in forza del quale la sig.ra BA IO trasferirà la quota dell'immobile sopradescritto all'art. 8 e di cui è intestataria (pari al 50%) al sig.
il quale ne diverrà il proprietario esclusivo, in Parte_1
ossequio al contenuto della clausola 8.2.A. del ricorso;
atto notarile da stipularsi entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione avendo i coniugi la volontà di dare immediata esecuzione alle condizioni concordate e contenute nel presente ricorso, salvo quanto specificato nella clausola 9.2.C.;
9.2.C. i coniugi concordano di stipulare il conseguente rogito in esecuzione dell'accordo suindicato avanti a Notaio all'uopo dai
8 medesimi incaricato, pattuendo sin da ora che le spese del rogito saranno sostenute dal sig. e tale atto dovrà Parte_1
essere stipulato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa della separazione legale.
I sigg.ri IO e potranno differire tale termine per il tempo Pt_1
necessario all'istituto di credito mutuante per la valutazione dell'istanza di accollo del mutuo che presenterà il sig. Pt_1
relativamente alla quota di mutuo in capo alla sig.ra BA IO
e successive conseguenti determinazioni dell'Istituto di credito. I
sigg.ri IO e si obbligano a fornire al notaio rogante tutti i Pt_1
documenti necessari per l'atto di trasferimento e così in particolare l'attestato di certificazione/prestazione energetica relativo al suddetto immobile.
8.3. I trasferimenti immobiliari che con il ricorso i sigg.ri Parte_1
BA IO si sono impegnati ad effettuare sono esenti
[...]
da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale ed ogni altra imposta e/o tassa ex art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 poiché
concordati al fine di dare equo assetto ai rispettivi interessi economici in sede di separazione legale, precisando che il descritto trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti, anche economici, tra i coniugi.
8.4. Il suddetto immobile risulta gravato da mutuo ipotecario n.
9 credito Credito Emiliano S.p.a., in forza di atto redatto il 28.6.2021
a ministero del Notaio e repertato al n. 48779 – Persona_4
raccolta n. 18156;
8.4.A. I coniugi concordano di avanzare congiuntamente all'Istituto
di Credito mutuante istanza di accollo del mutuo da parte del sig.
elativamente alla quota di mutuo in capo alla sig.ra BA Pt_1
IO, con conseguente esonero dai relativi obblighi.
8.4.B. Resta inteso che nell'ipotesi in cui il sig. non ottenga Pt_1
dall'Istituto di Credito parere favorevole all'istanza di accollo liberatorio del mutuo - di cui all'atto redatto a ministero del Notaio
Dott. il 28.6.2021- a favore della sig.ra BA Persona_4
IO, la sig.ra BA IO sarà comunque tenuta indenne dalle obbligazioni di cui al contratto di mutuo n. rep. 48779,
provvedendo il sig. in ragione dell'intestazione a suo favore Pt_1
del diritto di proprietà sull'immobile, al versamento delle residue rate per la somma mensile di € 513,00 (cinquecentotredici/00) a favore dell'Istituto di credito mutuante fino a completa estinzione delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Istituto di credito mutuante.
8.4.C. In ragione del versamento della somma di € 30.000,00
(trentamila/00) da parte del sig. favore della sig.ra IO, i Pt_1
coniugi dichiarano espressamente, alla data della sottoscrizione del ricorso, di non avere ciascuno diritto ad alcun rimborso e/o restituzione nei confronti dell'altro in ragione di quanto ad oggi rispettivamente versato all'Istituto di credito mutuante e ciò per
10 avere concordato la predetta operazione di estromissione della sig.ra IO dal mutuo e di trasferimento dell'intera proprietà dell'immobile in favore del sig. come operazione Parte_1
connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti, anche economici, tra i coniugi.
8.5. Agli effetti della L. 26/06/1990 n. 165, i sigg.ri e IO Pt_1
dichiarano di aver denunciato il reddito fondiario dell'immobile in oggetto per la quota di propria spettanza nell'ultima dichiarazione dei redditi.
8.6. I sigg.ri IO chiedono che, agli effetti fiscali, il sopra Pt_1
descritto trasferimento immobiliare venga registrato con tutte le agevolazioni ed esenzioni da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
9. I beni, gli arredi, le suppellettili e quant'altro di proprietà comune e collocato nel suddetto immobile sito in Castellarano (RE), Via
Cadiroggio 2 resteranno di proprietà ed in uso esclusivo del sig.
fatta eccezione per il modello fusione Ferrari con impresse Pt_1
le iniziali ed il computer in uso a , che verranno Per_5 Per_1
consegnati alla sig.ra IO alla data del rogito notarile.
10. Quanto al rapporto di c/c bancario di cui i coniugi erano comproprietari durante la convivenza coniugale, acceso presso l'Istituto Credem con giacenza per € 62.700,00
(sessantaduemila/00) al mese di luglio 2023, i sigg.ri IO Pt_1
danno atto di avere già provveduto all'equa ripartizione tra i medesimi: nello specifico confermano di avere la sig.ra IO
11 provveduto al prelievo della somma complessiva di € 32.700,00
(trentaduemialsettecento/00) nel momento in cui si è trasferita
(luglio 2023), residuando in capo al sig. il residuo per € Pt_1
30.000,00 (trentamila/00).
10.1. Prende atto che i coniugi hanno dichiarato espressamente,
alla data della sottoscrizione del ricorso, di non avere ciascuno diritto ad alcun rimborso e/o restituzione nei confronti dell'altro in ragione di quanto depositato sul conto corrente cointestato all'epoca della convivenza coniugale e ciò per avere concordato la predetta equa ripartizione come operazione connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti,
anche economici, pregressi, tra i coniugi, anche in ragione della collocazione dei figli minori presso la madre nel periodo immediatamente successivo alla crisi sentimentale in cui sono incorsi.
11. Il sig. è intestatario del conto corrente Parte_1
bancario n. 884805 acceso presso il cui importo Parte_2
giacente a saldo, alla data di sottoscrizione del ricorso, resterà
assegnato ed in proprietà esclusiva del medesimo;
la sig.ra
BA IO è intestataria di conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo s.p.a., il cui importo giacente a saldo, alla data di sottoscrizione del ricorso, resterà assegnato ed in proprietà
esclusiva della medesima.
12. Quanto ai beni mobili registrati di cui i coniugi risultano essere proprietari, i sigg.ri e IO convengono che la vettura di Pt_1
12 proprietà del marito, sig. , modello BMW serie 1 Parte_1
targata FZ591SH rimarrà in proprietà ed in uso al medesimo,
mentre la vettura Citroen C4 di proprietà della sig.ra IO, rimarrà
in uso a quest'ultima.
13. I coniugi concordano di comune accordo che ciascuno assumerà in via esclusiva le spese per l'assistenza dei propri o del proprio legale.
14. I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni e qualsiasi rapporto economico, finanziario e patrimoniale tra gli stessi insorto in previsione, occasione e costanza di matrimonio e dichiarano, pertanto, che, con l'esatto adempimento dei patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte e fatta eccezione per quanto concerne il proc. penale n. 1215/2024 R.G.N.R. pendente avanti al Tribunale di Belluno, e in particolare, al diritto della sig.ra
IO di costituirsi parte civile nel medesimo e/o agire per il riconoscimento dei propri diritti in ragione dei reati ivi contestati.
15. Pertanto, i sigg.ri BA IO danno atto e Parte_1
precisano che qualsiasi pendenza debitoria vi fosse a carico dell'uno o dell'altro coniuge, pur con garanzia di ciascuno di essi,
resterà esclusivamente a carico del sottoscrivente che sin da ora si farà obbligo di manlevare e ritenere indenne l'altro da eventuali
13 pretese creditorie dovessero insorgere, dichiarandosi, il coniuge debitore pronto ed obbligato alle restituzioni di quanto eventualmente preteso da terzi creditori.
16. Le parti danno atto che le condizioni sono tutte essenziali e legate tra loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
17. Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal primo momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione,
eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
18. Dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
007606858 a carico di entrambi i coniugi per un importo finanziato di € 115.000,00 (centoquindici mila/00) da parte dell'Istituto di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: separazione S E N T E N Z A consensuale nella causa civile iscritta al n. 350/2025 promossa con ricorso depositato in data 25/02/2025
da
C.F. ) con il patrocinio
Parte_1 C.F._1 dell'avv. FRANCIA CHRISTHAL elettivamente domiciliato in
Piazza Risorgimento 9 41049 SASSUOLO presso il difensore avv.
FRANCIA CHRISTHAL
e
AR IA (C.F. ) con il patrocinio C.F._2
dell'avv. ZOLDAN HIDRA elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ZOLDAN HIDRA
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473
bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
24.10.2013);
ritenuto che nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
2 omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi AR IA ed Parte_1
autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto alle condizioni formulate nel ricorso, qui richiamate:
1. In ragione delle criticità emerse nei rapporti diretti tra i genitori,
di cui all'incardinato proc. penale n. 1215/2024 R.G.N.R., n.
1556/2024 R.G.G.I.P. e dei conseguenti provvedimenti giudiziari emessi in via provvisoria e cautelare impeditivi di contatti diretti tra i sigg.ri e BA IO, i coniugi concordano che Parte_1
i figli minori e vengano affidati in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, sig.ra BA IO, affinché la stessa possa assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli minori - relative ad istruzione, educazione, salute ed impegni ricreativi (quali ad esempio: la scelta della scuola, della educazione religiosa, delle cure - specialistiche e non) - tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei medesimi e ciò in via autonoma senza un previo confronto con il sig. per il momento e sino a Pt_1
quando non verranno meno le condizioni impeditive di un contatto diretto tra le parti.
2. I figli minori e manterranno la residenza presso la Per_1 Per_2
residenza materna in Alpago (BL), ove già dimorano con la madre,
essendosi la medesima ivi trasferita a far data da dicembre 2024.
Il sig. rimarrà ad abitare presso la casa coniugale in Pt_1
Castellarano (RE), Via Cadiroggio 2.
3 3. I sigg.ri BA IO e concordano, tenuto Parte_1
conto delle criticità emerse nei rapporti e contatti diretti tra i coniugi e dei provvedimenti giudiziari emessi in via provvisoria e cautelare, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori e secondo le modalità che verranno Per_1 Persona_3
determinate in forza dell'intermediazione del Servizio Sociale
competente, confermando la disponibilità di entrambi i coniugi al deferimento al Servizio Sociale competente dell'incarico di effettuare il monitoraggio sul nucleo familiare diretto alla determinazione delle modalità di incontro più opportune, anche in forma protetta/assistita o semi-protetta/assistita al fine di vagliare gradatamente incontri liberi se ritenuti nell'interesse della prole, in forza delle risultanze del monitoraggio e progetto di supporto al nucleo familiare, riservandosi in ogni caso il Servizio Sociale il potere di chiedere l'interruzione delle visite se ritenute gravemente disturbanti o pregiudizievoli l'equilibrio psico-fisico dei minori. In
ogni caso, considerato anche il fatto che i minori non hanno contatti e rapporti con il padre da oltre quattro mesi, si ritiene opportuno che inizialmente e vedano il genitore una Per_1 Per_2
volta al mese, nel pomeriggio del sabato, per il tempo massimo di due ore.
4. II sig. verserà alla sig.ra IO tramite accredito Parte_1
in c/c, entro e non oltre il giorno venti di ogni mese, a far data del deposito del ricorso, a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario dei figli minori e , la somma complessiva Per_1 Per_2
4 mensile di € 500,00 (cinquecento00) – pari ad € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio - importo che sarà
aggiornato automaticamente di anno in anno secondo gli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
5. Le spese straordinarie che verranno sostenute nell'interesse dei figli dalla data del deposito del ricorso saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da Protocollo
Tribunale di Belluno;
ai fini del rimborso delle spese straordinarie,
a fronte delle criticità tuttora in essere tra i coniugi e del divieto per i medesimi di avere contatti diretti, i coniugi concordano che il sig.
versi a favore della sig.ra IO la somma mensile di € Pt_1
100,00 (cento/00) a titolo di rimborso delle spese straordinarie dalla medesima sostenute nell'interesse dei figli, concordando altresì i coniugi di provvedere a conguaglio in forza dei giustificativi delle spese straordinarie effettivamente sostenute con cadenza annuale per il tramite inizialmente dei rispettivi difensori ai quali verranno consegnati i giustificativi di spesa. Quanto alle spese straordinarie pregresse e documentate, relative all'anno 2024, il sig. si impegna al rimborso della quota parte del 50% in Pt_1
favore della sig.ra IO entro trenta giorni dal deposito del ricorso.
6. In ragione dell'attuale condizione di affido esclusivo dei figli minori alla madre, dovuta alle criticità emerse nel corso della separazione, i coniugi concordano che l'Assegno Unico INPS,
assegni familiari e/o maggiorazioni ecc. ed ogni bonus, beneficio,
5 detrazione e diritto relativo alla prole, saranno in capo alla madre in via esclusiva al 100%, e solo lei sarà legittimata a chiedere i benefici e ad ottenerli quale unica beneficiaria.
7. I coniugi dichiarano di essere allo stato economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o contributo di mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra gli stessi.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
A definizione dei reciproci rapporti economici, finanziari e patrimoniali esistenti tra i coniugi, i sigg.ri e IO Pt_1
convengono tra loro di sciogliere la comunione dei beni secondo le seguenti pattuizioni:
8. quanto al bene immobile sito in Castellarano (RE), Via
Cadiroggio 2, acquistato in costanza di matrimonio e cointestato ai coniugi, con atto redatto il 28.6.2021 a ministero del Notaio
e repertato al n. 48778 – raccolta n. 18155, Persona_4
attualmente descritto al Catasto Fabbricati del Comune di
Castellarano al foglio 10, mappale 38 sub. 3 e 4 i coniugi convengono che:
8.1. il suddetto bene immobile è di comproprietà per la quota pari al 50% per ciascuno. Per l'acquisto del suddetto immobile e per la sua ristrutturazione è stato stipulato contratto di mutuo n.
007606858 a carico di entrambi i coniugi per un importo finanziato di € 115.000,00 (centoquindici mila/00) da parte dell'Istituto di credito Credito Emiliano S.p.a., con atto redatto il 28.6.2021 a
6 ministero del Notaio e repertato al n. 48779 – Persona_4
raccolta n. 18156;
8.2. i coniugi decidono di comune accordo - al fine di dare equo assetto ai rispettivi interessi economici in sede di separazione legale, precisando che il trasferimento in favore del sig. è Pt_1
connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti, anche economici, tra i coniugi – che con la sottoscrizione delle presenti condizioni:
8.2.A. la sig.ra BA IO si impegna a trasferire la quota del suddetto immobile di cui è intestataria (pari al 50%) al sig.
il quale ne diverrà il proprietario esclusivo, a Parte_1
fronte del versamento da parte del sig. favore della sig.ra Pt_1
IO della somma complessiva di € 30.000,00 (trentamila/00),
secondo le modalità meglio descritte al punto 8.2.B. La quota di comproprietà in oggetto verrà trasferita al sig. così come Pt_1
pervenute alle odierne parti con atto di compravendita stipulato a ministero Notaio Dott. in data 28.6.2021 Rep. Persona_4
48778, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui l'unità
immobiliare attualmente si trova, con le azioni, ragioni,
dipendenze, pertinenze, adiacenze, sovrastanze, usi, diritti, fissi e semifissi e con le servitù attive e passive (queste ultime se ed in quanto abbiano ragione legale di esistere) ed in particolare con tutti i patti e condizioni contenuti e richiamati nel rogito di provenienza sopra richiamato.
7 8.2.B. Il sig. si impegna e si obbliga a versare alla sig.ra Pt_1
IO la somma complessiva di € 30.000,00 (trentamila/00) quale corrispettivo per la cessione a favore del sig. ella quota del Pt_1
suddetto immobile di cui è cointestataria, secondo le seguenti modalità:
- € 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di acconto per la cessione da parte della sig.ra BA IO a favore del sig. ella quota Pt_1
del suddetto immobile di cui la coniuge è cointestataria,
contestualmente al deposito del ricorso a conferma dei coniugi delle pattuizioni concordate, alle quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal primo momento della sottoscrizione del ricorso, ogni azione,
eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa;
- € 10.000,00 (diecimila/00) alla stipula dell'atto notarile in forza del quale la sig.ra BA IO trasferirà la quota dell'immobile sopradescritto all'art. 8 e di cui è intestataria (pari al 50%) al sig.
il quale ne diverrà il proprietario esclusivo, in Parte_1
ossequio al contenuto della clausola 8.2.A. del ricorso;
atto notarile da stipularsi entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione avendo i coniugi la volontà di dare immediata esecuzione alle condizioni concordate e contenute nel presente ricorso, salvo quanto specificato nella clausola 9.2.C.;
9.2.C. i coniugi concordano di stipulare il conseguente rogito in esecuzione dell'accordo suindicato avanti a Notaio all'uopo dai
8 medesimi incaricato, pattuendo sin da ora che le spese del rogito saranno sostenute dal sig. e tale atto dovrà Parte_1
essere stipulato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa della separazione legale.
I sigg.ri IO e potranno differire tale termine per il tempo Pt_1
necessario all'istituto di credito mutuante per la valutazione dell'istanza di accollo del mutuo che presenterà il sig. Pt_1
relativamente alla quota di mutuo in capo alla sig.ra BA IO
e successive conseguenti determinazioni dell'Istituto di credito. I
sigg.ri IO e si obbligano a fornire al notaio rogante tutti i Pt_1
documenti necessari per l'atto di trasferimento e così in particolare l'attestato di certificazione/prestazione energetica relativo al suddetto immobile.
8.3. I trasferimenti immobiliari che con il ricorso i sigg.ri Parte_1
BA IO si sono impegnati ad effettuare sono esenti
[...]
da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale ed ogni altra imposta e/o tassa ex art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74 poiché
concordati al fine di dare equo assetto ai rispettivi interessi economici in sede di separazione legale, precisando che il descritto trasferimento è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti, anche economici, tra i coniugi.
8.4. Il suddetto immobile risulta gravato da mutuo ipotecario n.
9 credito Credito Emiliano S.p.a., in forza di atto redatto il 28.6.2021
a ministero del Notaio e repertato al n. 48779 – Persona_4
raccolta n. 18156;
8.4.A. I coniugi concordano di avanzare congiuntamente all'Istituto
di Credito mutuante istanza di accollo del mutuo da parte del sig.
elativamente alla quota di mutuo in capo alla sig.ra BA Pt_1
IO, con conseguente esonero dai relativi obblighi.
8.4.B. Resta inteso che nell'ipotesi in cui il sig. non ottenga Pt_1
dall'Istituto di Credito parere favorevole all'istanza di accollo liberatorio del mutuo - di cui all'atto redatto a ministero del Notaio
Dott. il 28.6.2021- a favore della sig.ra BA Persona_4
IO, la sig.ra BA IO sarà comunque tenuta indenne dalle obbligazioni di cui al contratto di mutuo n. rep. 48779,
provvedendo il sig. in ragione dell'intestazione a suo favore Pt_1
del diritto di proprietà sull'immobile, al versamento delle residue rate per la somma mensile di € 513,00 (cinquecentotredici/00) a favore dell'Istituto di credito mutuante fino a completa estinzione delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Istituto di credito mutuante.
8.4.C. In ragione del versamento della somma di € 30.000,00
(trentamila/00) da parte del sig. favore della sig.ra IO, i Pt_1
coniugi dichiarano espressamente, alla data della sottoscrizione del ricorso, di non avere ciascuno diritto ad alcun rimborso e/o restituzione nei confronti dell'altro in ragione di quanto ad oggi rispettivamente versato all'Istituto di credito mutuante e ciò per
10 avere concordato la predetta operazione di estromissione della sig.ra IO dal mutuo e di trasferimento dell'intera proprietà dell'immobile in favore del sig. come operazione Parte_1
connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti, anche economici, tra i coniugi.
8.5. Agli effetti della L. 26/06/1990 n. 165, i sigg.ri e IO Pt_1
dichiarano di aver denunciato il reddito fondiario dell'immobile in oggetto per la quota di propria spettanza nell'ultima dichiarazione dei redditi.
8.6. I sigg.ri IO chiedono che, agli effetti fiscali, il sopra Pt_1
descritto trasferimento immobiliare venga registrato con tutte le agevolazioni ed esenzioni da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
9. I beni, gli arredi, le suppellettili e quant'altro di proprietà comune e collocato nel suddetto immobile sito in Castellarano (RE), Via
Cadiroggio 2 resteranno di proprietà ed in uso esclusivo del sig.
fatta eccezione per il modello fusione Ferrari con impresse Pt_1
le iniziali ed il computer in uso a , che verranno Per_5 Per_1
consegnati alla sig.ra IO alla data del rogito notarile.
10. Quanto al rapporto di c/c bancario di cui i coniugi erano comproprietari durante la convivenza coniugale, acceso presso l'Istituto Credem con giacenza per € 62.700,00
(sessantaduemila/00) al mese di luglio 2023, i sigg.ri IO Pt_1
danno atto di avere già provveduto all'equa ripartizione tra i medesimi: nello specifico confermano di avere la sig.ra IO
11 provveduto al prelievo della somma complessiva di € 32.700,00
(trentaduemialsettecento/00) nel momento in cui si è trasferita
(luglio 2023), residuando in capo al sig. il residuo per € Pt_1
30.000,00 (trentamila/00).
10.1. Prende atto che i coniugi hanno dichiarato espressamente,
alla data della sottoscrizione del ricorso, di non avere ciascuno diritto ad alcun rimborso e/o restituzione nei confronti dell'altro in ragione di quanto depositato sul conto corrente cointestato all'epoca della convivenza coniugale e ciò per avere concordato la predetta equa ripartizione come operazione connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti,
anche economici, pregressi, tra i coniugi, anche in ragione della collocazione dei figli minori presso la madre nel periodo immediatamente successivo alla crisi sentimentale in cui sono incorsi.
11. Il sig. è intestatario del conto corrente Parte_1
bancario n. 884805 acceso presso il cui importo Parte_2
giacente a saldo, alla data di sottoscrizione del ricorso, resterà
assegnato ed in proprietà esclusiva del medesimo;
la sig.ra
BA IO è intestataria di conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo s.p.a., il cui importo giacente a saldo, alla data di sottoscrizione del ricorso, resterà assegnato ed in proprietà
esclusiva della medesima.
12. Quanto ai beni mobili registrati di cui i coniugi risultano essere proprietari, i sigg.ri e IO convengono che la vettura di Pt_1
12 proprietà del marito, sig. , modello BMW serie 1 Parte_1
targata FZ591SH rimarrà in proprietà ed in uso al medesimo,
mentre la vettura Citroen C4 di proprietà della sig.ra IO, rimarrà
in uso a quest'ultima.
13. I coniugi concordano di comune accordo che ciascuno assumerà in via esclusiva le spese per l'assistenza dei propri o del proprio legale.
14. I coniugi dichiarano e si danno reciprocamente atto di avere definito e risolto, anche in via di transazione, di comune accordo tra loro, ogni e qualsiasi rapporto economico, finanziario e patrimoniale tra gli stessi insorto in previsione, occasione e costanza di matrimonio e dichiarano, pertanto, che, con l'esatto adempimento dei patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte e fatta eccezione per quanto concerne il proc. penale n. 1215/2024 R.G.N.R. pendente avanti al Tribunale di Belluno, e in particolare, al diritto della sig.ra
IO di costituirsi parte civile nel medesimo e/o agire per il riconoscimento dei propri diritti in ragione dei reati ivi contestati.
15. Pertanto, i sigg.ri BA IO danno atto e Parte_1
precisano che qualsiasi pendenza debitoria vi fosse a carico dell'uno o dell'altro coniuge, pur con garanzia di ciascuno di essi,
resterà esclusivamente a carico del sottoscrivente che sin da ora si farà obbligo di manlevare e ritenere indenne l'altro da eventuali
13 pretese creditorie dovessero insorgere, dichiarandosi, il coniuge debitore pronto ed obbligato alle restituzioni di quanto eventualmente preteso da terzi creditori.
16. Le parti danno atto che le condizioni sono tutte essenziali e legate tra loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
17. Le parti si obbligano ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal primo momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione,
eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.
18. Dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza, per ogni decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza di omologa all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
007606858 a carico di entrambi i coniugi per un importo finanziato di € 115.000,00 (centoquindici mila/00) da parte dell'Istituto di