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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 800/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to SIMEONE GENNARO
RICORRENTE
E
, nata il 23/12/1953 in NAPOLI (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MONDA MARIO
RESISTENTE
CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 febbraio 2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 04.06.1977 in Napoli, dal quale CP_1 sono nati i figli (17.10.1977), (30.06.1979), (5.5.1983) e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
(28.7.1984). Chiedeva di non disporre nulla in favore della resistente a titolo di assegno divorzile e di confermare le statuizioni relative al figlio . Per_2
si costituiva e chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 riconfermando le statuizioni della sentenza n. 4581/2022 del Tribunale di Napoli.
Il Giudice delegato a funzioni presidenziali determinava in € 200,00 la somma a titolo di mantenimento che il ricorrente avrebbe dovuto versare alla e revocava il mantenimento in CP_1 favore del figlio disposto con la sentenza di separazione, rimettendo gli atti dinanzi al Per_2
Giudice Istruttore all'udienza del 2.12.2024, in cui le parti chiedevano che la causa fosse assegnata a sentenza. Il Giudice, lette le note delle parti, assegnava la presente causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va rammentato che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 9614 del 22/04/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. In questo modo, infatti, si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del processo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Le parti hanno entrambe dichiarato la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione,
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898 del 1978.
2. Per quanto concerne le ulteriori domande, il giudizio dovrà proseguire come da separata ordinanza e va rimesso sul ruolo.
3. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data
04.06.1977 da e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Napoli al n. 259 parte II, serie A, Sez. C, anno 1997;
➢ Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Spese alla sentenza definitiva;
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 800/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to SIMEONE GENNARO
RICORRENTE
E
, nata il 23/12/1953 in NAPOLI (NA) (C.F. ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to MONDA MARIO
RESISTENTE
CON
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 febbraio 2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 04.06.1977 in Napoli, dal quale CP_1 sono nati i figli (17.10.1977), (30.06.1979), (5.5.1983) e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
(28.7.1984). Chiedeva di non disporre nulla in favore della resistente a titolo di assegno divorzile e di confermare le statuizioni relative al figlio . Per_2
si costituiva e chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1 riconfermando le statuizioni della sentenza n. 4581/2022 del Tribunale di Napoli.
Il Giudice delegato a funzioni presidenziali determinava in € 200,00 la somma a titolo di mantenimento che il ricorrente avrebbe dovuto versare alla e revocava il mantenimento in CP_1 favore del figlio disposto con la sentenza di separazione, rimettendo gli atti dinanzi al Per_2
Giudice Istruttore all'udienza del 2.12.2024, in cui le parti chiedevano che la causa fosse assegnata a sentenza. Il Giudice, lette le note delle parti, assegnava la presente causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va rammentato che per l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 9614 del 22/04/2010), il Tribunale è tenuto a pronunciare, anche d'ufficio, la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni. In questo modo, infatti, si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del processo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Le parti hanno entrambe dichiarato la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione,
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 l. 898 del 1978.
2. Per quanto concerne le ulteriori domande, il giudizio dovrà proseguire come da separata ordinanza e va rimesso sul ruolo.
3. Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli in data
04.06.1977 da e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1
Comune di Napoli al n. 259 parte II, serie A, Sez. C, anno 1997;
➢ Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Spese alla sentenza definitiva;
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 19.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca