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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 08/10/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 11 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 118 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avv.to Pasquale Visconti entrmbi elettivamente domiciliati in Potenza, alla via Nicola Sole, n.3 presso lo studio dell'avv.to Antonio Santangelo;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, ai sensi
[...]
dell'art.23 della Legge n.689/81, dai funzionari delegati ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Potenza, alla via Isca del Pioppo, n.41.
APPELLATO
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.to Stefano Margiotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Groelandi,
n.321.
INTERVENTO VOLONTARIO
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione - Appello avverso la sentenza n. 13/2023 del 10 gennaio 203 pubblicata il 26 aprile 2023 emessa dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita così provvedere: annullare l'ordinanza ingiunzione n.50 del 28 marzo 2022; in subordine, commisurare la sanzione al minimo edittale, spese del doppio grado vinte”
Per l'appellato : “Voglia la Corte adita respingere Controparte_1
l'appello, con vittoria delle spese del grado ex art.9 co 2 del D.Lgs.n.149/2015”;
Per l'interveniente: “Voglia la Corte adita accogliere l'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 50 del 28 marzo 2022, comunicata in data 11 aprile 2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.017,45 per aver svolto nel biennio 2016 e 2017 illecita mediazione nell'assistenza ai lavoratori, come da verbale di accertamento del
20 febbraio 2018.
Ritenuto che l'attività espletata quale libero professionista commercialista non potesse essere qualificata quale attività di mediazione di cui all'art.17 comma
2 Legge n.152/2001, modificato dall'art.1, comma 1, del D.Lgs.n.8/2016, chiedeva la giudice adito annullarsi l'ordinanza ingiunzione o, subordinatamente, la riduzione della somma ingiunta al minimo edittale, con
2 vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l' che depositava memoria difensiva in cui Controparte_1
concludeva per il rigetto della domanda.
All'udienza di discussione del 10 gennaio 2023, il giudice adito respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.109,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva che l'attività posta in essere dal commercialista, sulla base di deleghe ricevute da soggetti terzi, e sostanziatasi nella richiesta di informazioni all' in materia di Pt_2
previdenza ed assistenza, fosse qualificabile quale attività di mediazione vietata e punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa, con conseguente legittimità dell'ordinanza impugnata.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 13 giugno 2023, lamentando che la pronuncia di primo grado era “ingiusta”, ed errata, insistendo sulla fondatezza dell'eccepita tardività ex art.14 della Legge n.689/81 e nel merito, per l'illegittimità della sanzione irrogata non sussistendo nel caso in esame i presupposti della somministrazione illecita di manodopera.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreto presidenziale, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c. , si costituivano nel giudizio di gravame l' , concludendo come in Controparte_1
atti.
Interveniva nel presente giudizio di appello, con memoria depositata in data
28 febbraio 2024, il Controparte_2
concludendo per l'accoglimento del proposto appello.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come
3 da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come promosso da è fondato e, pertanto, deve Parte_1
essere accolto alla luce delle considerazioni qui di seguito esplicitate.
In via del tutto preliminare deve porsi in luce che la Corte Costituzionale con la sentenza n.17/1970 ha ritenuto di non accogliere l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 del D.L. 804 del 1947, così precisando “La lettera e la ratio della norma impugnata non giustificano l'assunto che il legislatore abbia inteso attribuire i compiti di tutela ed assistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni previdenziali in modo esclusivo agli Istituti di patronato legalmente riconosciuti. Un intendimento di così grave portata avrebbe richiesto una espressa enunciazione che manca nella norma in esame. Il disposto del primo comma secondo il quale l'assistenza in sede amministrativa dei lavoratori "spetta" agli Istituti di patronato e di assistenza sociale non può essere interpretato nel senso che spetti solo ad essi. La conferma di ciò si ha proprio nel divieto contenuto nell'ultimo comma che non é posto a tutela della pretesa esclusività dell'attività assistenziale da parte dei patronati poiché non é
l'esercizio dell'assistenza dei lavoratori che é vietato, ma soltanto l'opera di mediazione per l'assistenza posta in essere da agenzie private e singoli procaccianti.”.
Quindi, ribadita la non esclusività dei compiti di tutela ed asssistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni previdenziali ai patronati, deve verificarsi, in concreto, se l'attività libero professionale di quale Pt_1
commercialista e svolta su delega di soggetti terzi per pratiche inerenti i rapporti di questi ultimi con l' possa qualificarsi quale attività di Pt_2
mediazione vietata dall'art.17 comma 2 della Legge n.152/2001, modificato dall'art.1 comma 1 del D. Lgs.n.8/2016.
Ai sensi dell'art.1754 c.c. è mediatore colui che mette in relazione due o più
4 parti per la conclusione di un affare, senza essere legato da alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Per “mediazione” si deve intendere l'attività di colui che avvicina le parti interessate alla conclusione di un affare, offrendo loro la possibilità di relazionarsi (Cass. 1915/2015).
Il mediatore costituisce il punto di contatto fra i futuri contraenti e, qualora la conclusione del contratto sia preceduta da una trattativa, non è richiesto un suo intervento in ogni singola fase.
Il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare, quest'ultimo da intendersi quale operazione economica e fonte di un rapporto obbligatorio tra le parti (Cass. 8676/2009).
Precisati nei termini suindicati cos'è il mediatore e qual' è la sua attività, non
è possibile alcuna equiparazione tra tale figura e quella del commercialista libero professionista che, su incarico di soggetti terzi, si impegna a svolgere adempimenti in materia di previdenza ed assistenza, come posto in essere dall'appellante a ciò abiliato, a nulla rilevando che in alcuni casi il professionista sia intervenuto semplicemente per sollecitare l'evasione di partiche già inoltrate all' da patronati. Pt_2
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della sua oggettiva controvertibilità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 118 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 13/2023 del 10 gennaio 2023, pubblicata il 26 parile 2023, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'ordinanza ingiunzione n.50 del 28 marzo 2022, notificata l'11 aprile 2022 ;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Aida Sabbato dott. Roberto Spagnuolo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 11 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 118 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1
dall'avv.to Pasquale Visconti entrmbi elettivamente domiciliati in Potenza, alla via Nicola Sole, n.3 presso lo studio dell'avv.to Antonio Santangelo;
APPELLANTE
E
Controparte_1
in persona del Direttore p.t., rappresentato e difeso, ai sensi
[...]
dell'art.23 della Legge n.689/81, dai funzionari delegati ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Potenza, alla via Isca del Pioppo, n.41.
APPELLATO
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.to Stefano Margiotta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Groelandi,
n.321.
INTERVENTO VOLONTARIO
OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione - Appello avverso la sentenza n. 13/2023 del 10 gennaio 203 pubblicata il 26 aprile 2023 emessa dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte adita così provvedere: annullare l'ordinanza ingiunzione n.50 del 28 marzo 2022; in subordine, commisurare la sanzione al minimo edittale, spese del doppio grado vinte”
Per l'appellato : “Voglia la Corte adita respingere Controparte_1
l'appello, con vittoria delle spese del grado ex art.9 co 2 del D.Lgs.n.149/2015”;
Per l'interveniente: “Voglia la Corte adita accogliere l'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 maggio 2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 50 del 28 marzo 2022, comunicata in data 11 aprile 2022, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 10.017,45 per aver svolto nel biennio 2016 e 2017 illecita mediazione nell'assistenza ai lavoratori, come da verbale di accertamento del
20 febbraio 2018.
Ritenuto che l'attività espletata quale libero professionista commercialista non potesse essere qualificata quale attività di mediazione di cui all'art.17 comma
2 Legge n.152/2001, modificato dall'art.1, comma 1, del D.Lgs.n.8/2016, chiedeva la giudice adito annullarsi l'ordinanza ingiunzione o, subordinatamente, la riduzione della somma ingiunta al minimo edittale, con
2 vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l' che depositava memoria difensiva in cui Controparte_1
concludeva per il rigetto della domanda.
All'udienza di discussione del 10 gennaio 2023, il giudice adito respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.109,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva che l'attività posta in essere dal commercialista, sulla base di deleghe ricevute da soggetti terzi, e sostanziatasi nella richiesta di informazioni all' in materia di Pt_2
previdenza ed assistenza, fosse qualificabile quale attività di mediazione vietata e punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa, con conseguente legittimità dell'ordinanza impugnata.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 13 giugno 2023, lamentando che la pronuncia di primo grado era “ingiusta”, ed errata, insistendo sulla fondatezza dell'eccepita tardività ex art.14 della Legge n.689/81 e nel merito, per l'illegittimità della sanzione irrogata non sussistendo nel caso in esame i presupposti della somministrazione illecita di manodopera.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreto presidenziale, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c. , si costituivano nel giudizio di gravame l' , concludendo come in Controparte_1
atti.
Interveniva nel presente giudizio di appello, con memoria depositata in data
28 febbraio 2024, il Controparte_2
concludendo per l'accoglimento del proposto appello.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come
3 da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come promosso da è fondato e, pertanto, deve Parte_1
essere accolto alla luce delle considerazioni qui di seguito esplicitate.
In via del tutto preliminare deve porsi in luce che la Corte Costituzionale con la sentenza n.17/1970 ha ritenuto di non accogliere l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 del D.L. 804 del 1947, così precisando “La lettera e la ratio della norma impugnata non giustificano l'assunto che il legislatore abbia inteso attribuire i compiti di tutela ed assistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni previdenziali in modo esclusivo agli Istituti di patronato legalmente riconosciuti. Un intendimento di così grave portata avrebbe richiesto una espressa enunciazione che manca nella norma in esame. Il disposto del primo comma secondo il quale l'assistenza in sede amministrativa dei lavoratori "spetta" agli Istituti di patronato e di assistenza sociale non può essere interpretato nel senso che spetti solo ad essi. La conferma di ciò si ha proprio nel divieto contenuto nell'ultimo comma che non é posto a tutela della pretesa esclusività dell'attività assistenziale da parte dei patronati poiché non é
l'esercizio dell'assistenza dei lavoratori che é vietato, ma soltanto l'opera di mediazione per l'assistenza posta in essere da agenzie private e singoli procaccianti.”.
Quindi, ribadita la non esclusività dei compiti di tutela ed asssistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni previdenziali ai patronati, deve verificarsi, in concreto, se l'attività libero professionale di quale Pt_1
commercialista e svolta su delega di soggetti terzi per pratiche inerenti i rapporti di questi ultimi con l' possa qualificarsi quale attività di Pt_2
mediazione vietata dall'art.17 comma 2 della Legge n.152/2001, modificato dall'art.1 comma 1 del D. Lgs.n.8/2016.
Ai sensi dell'art.1754 c.c. è mediatore colui che mette in relazione due o più
4 parti per la conclusione di un affare, senza essere legato da alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Per “mediazione” si deve intendere l'attività di colui che avvicina le parti interessate alla conclusione di un affare, offrendo loro la possibilità di relazionarsi (Cass. 1915/2015).
Il mediatore costituisce il punto di contatto fra i futuri contraenti e, qualora la conclusione del contratto sia preceduta da una trattativa, non è richiesto un suo intervento in ogni singola fase.
Il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare, quest'ultimo da intendersi quale operazione economica e fonte di un rapporto obbligatorio tra le parti (Cass. 8676/2009).
Precisati nei termini suindicati cos'è il mediatore e qual' è la sua attività, non
è possibile alcuna equiparazione tra tale figura e quella del commercialista libero professionista che, su incarico di soggetti terzi, si impegna a svolgere adempimenti in materia di previdenza ed assistenza, come posto in essere dall'appellante a ciò abiliato, a nulla rilevando che in alcuni casi il professionista sia intervenuto semplicemente per sollecitare l'evasione di partiche già inoltrate all' da patronati. Pt_2
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della sua oggettiva controvertibilità.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 118 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 13/2023 del 10 gennaio 2023, pubblicata il 26 parile 2023, del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'ordinanza ingiunzione n.50 del 28 marzo 2022, notificata l'11 aprile 2022 ;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Potenza, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Aida Sabbato dott. Roberto Spagnuolo
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