Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice rel dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTNZ nella causa civile di I Grado iscritta al N. 966/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. SILVESTRINI FEDERICO, con elezione di domicilio in BORGO AL
COLLEGIO MARIA LUIGIA, 15 PARMA, presso e nello studio dell' avv. SILVESTRINI
FEDERICO;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell' avv. ANTENUCCI STEFANO, con elezione di domicilio in B.GO PADRE
ONORIO, 12 PARMA, presso e nello studio dell'avv. ANTENUCCI STEFANO;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Parma
pagina 1 di 15
CONCLUSIONI
Conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti: “
1. I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. trasferirà altrove la propria residenza, entro tre mesi dalla pronuncia Parte_1
della separazione.
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
rimanendo collocato prevalentemente presso la mamma, ove, in IN, Via Marconi n. 72/4, manterrà la propria residenza.
In particolare, il padre (salvo comprovate eIGenze di lavoro temporanee) accompagnerà a scuola
tutte le mattine, andando a prenderlo a casa alle ore 7:30 circa e recandosi a Persona_1 riprenderlo a scuola all'uscita, alle ore 16:00, quando lo riporterà a casa, dove ci sarà ad attenderlo la madre, o persona dalla stessa delegata e di fiducia comune per entrambi i genitori.
Durante il periodo scolastico, il bambino si fermerà a dormire presso la mamma dal lunedì al venerdì, mentre ogni sabato mattina il padre lo andrà a prendere attorno alle ore 9:30, tenendolo con sé fino alla domenica sera.
Qualora RI lo desideri, tuttavia, potrà trascorre anche una notte infrasettimanale presso
l'abitazione del padre (sempre compatibilmente con le eIGenze lavorative dello stesso).
Durante il periodo estivo, invece, potrà rimanere presso il padre anche due giorni Persona_1
infrasettimanali consecutivi (indicativamente il martedì ed il mercoledì), con il pernotto.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, il padre deciderà negli anni dispari il periodo prescelto, la madre negli anni pari.
I ponti scolastici seguiranno il normale calendario di frequentazione.
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio nel periodo natalizio sette giorni, alternando la festività del Natale con quella del Capodanno. La Vigilia di Natale verrà attribuita alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari. Negli anni pari il figlio starà con la madre dal 25 dicembre fino al 31 dicembre, mentre dal 31 dicembre fino al 7 gennaio con il padre. Il contrario negli anni dispari. Il periodo delle vacanze di Pasqua starà dal padre negli anni pari e dalla madre negli anni dispari. pagina 2 di 15 Il giorno del compleanno di spetterà a ciascun genitore in modo alternato, alla madre Persona_1
negli anni pari ed al padre negli anni dispari.
Le parti, tuttavia, di comune accordo, nonché nel rispetto della volontà del figlio e compatibilmente con le reciproche eIGenze lavorative, potranno comunque concordare modalità di visita differenti, in modo da assicurare a la presenza di un genitore, di un familiare o di persona di Persona_1 comune fiducia, in caso di assenza dell'altro.
4. Entrambi i genitori si obbligano, altresì:
a) a favorire attività ludico-ricreative del figlio, nonché quelle sportive e sociali (quali campi estivi e/o invernali, ecc.), curandone i relativi impegni per accompagnarlo ed alternandosi in tal senso;
b) a non tenere comportamenti sconvenienti o diseducativi, in presenza del minore e a rispettare la volontà del figlio, qualora questi manifesti disagio per la presenza, accanto ai genitori, di eventuali nuovi compagni e/o compagne, verificando, nel prosieguo, che, in concreto, il figlio si mostri nella condizione di essere progressivamente preparato alla diversa situazione determinatasi.
5. Ogni anno le parti si obbligano a rivalutare assieme e di comune accordo il regime delle turnazioni e delle visite, in modo da renderlo sempre attuale e confacente alle nuove eIGenze, nonché
a quelle legate alla crescita del figlio, oltre che ai propri impegni lavorativi.
6. L'abitazione coniugale, con gli arredi che la compongono e sita in IN, Via Marconi n. 72/4, rimane assegnata alla madre, che continuerà ad abitarla con il figlio.
7. In considerazione del fatto che la casa coniugale è stata acquistata e realizzata con risorse unicamente del IG. e che lo stesso, in data 28 febbraio 2020, ha provveduto, con atto a Parte_1
ministero del Notaio alla donazione della stessa in favore della IG.ra Persona_2 CP_1
riservando l'usufrutto per sé, le parti convengono che la moglie (avvalendosi in atto delle
[...] esenzioni di cui all'art. 19, L. n. 74/1987 e successivi aggiornamenti) ceda, come in effetti cede, la nuda proprietà dell'immobile (sito in IN, Via Marconi n. 72/4, facente parte del complesso residenziale denominato “Erika” e, precisamente: fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto, composto da piano interrato, piano terreno e piano sottotetto, con annessa area cortilizia di pertinenza, il tutto formante un unico corpo, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di IN, come segue: Foglio di mappa 6, P.lla 154: sub 1, vani 5,5, cat. A/2, classe 2, Via Guglielmo Marconi, piano T-S1, rendita Euro 929,62; sub. 2, mq 27, cat. C/6, classe 6, Via Guglielmo Marconi piano S1,
pagina 3 di 15 Rendita euro 72,51) al figlio , con ogni onere del caso a carico del marito, Persona_3
obbligandosi a presentarsi a semplice richiesta del IG. avanti al Notaio rogante, dal Parte_1
medesimo deIGnato, che indicherà la data della stipula e comunque entro tre mesi dalla pronuncia della separazione.
Alla stipula del rogito, verrà, altresì, costituito il diritto di usufrutto vitalizio del predetto immobile in favore della IG.ra , con tutto il mobilio che la compone, senza limitazioni temporali Controparte_1
di sorta.
Fin tanto che vorrà rimanere ad abitare nell'abitazione, la madre non potrà chiedergli Persona_1 il rilascio dell'immobile.
Inoltre, il IG. , alla stipula del rogito e con il medesimo atto, dovrà altresì trasferire in Parte_1
favore del figlio il proprio diritto di usufrutto vitalizio sul bene in questione, che Persona_1
rimarrà, pertanto, congiuntivamente in capo alla moglie ed al figlio.
Il IG. non dovrà più far fronte ad alcuna spesa di gestione dell'immobile (utenze e Parte_1
manutenzione ordinaria, eventuali tassazioni, tipo TARI, ecc.), ma si farà carico di tutte quelle che competono alla proprietà (e, pertanto, anche a tutte quelle di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie), manlevando in tal senso, il figlio , anche nel caso questi Persona_1
dovesse spostare altrove la propria dimora, residenza o domicilio e fin tanto che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. Anche il saldo del mutuo residuo rimarrà a totale carico del IG.
, fino alla sua estinzione totale. Parte_1
8. A titolo di contributo al mantenimento del figlio , fin tanto che lo stesso non Persona_1
sarà economicamente autosufficiente, il padre si obbliga alla corresponsione a tale titolo ed in favore della IG.ra (indicativamente entro il giorno 15 di ogni mese e mediante bonifico Controparte_1 all'IBAN [...]), la somma mensile di euro 500,00, rivalutando annualmente la cifra in base agli indici ISTAT.
Le parti concordano sin d'ora che, al raggiungimento del ventesimo anno di età del figlio e qualora questi lo richieda, la corresponsione del contributo mensile del padre avvenga direttamente sul conto corrente del medesimo.
In considerazione del fatto che la IG.ra non dispone di redditi propri, il padre Controparte_1
concorrerà, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie in favore del figlio, in ragione del 90%
pagina 4 di 15 dell'importo delle stesse, in base al protocollo del Tribunale di Parma oggi vigente ed al provvedimento già assunto dal Giudicante.
Pertanto:
a) spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: ticket sanitari e spese medico - specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale purché debitamente prescritte dal medico di base ed urgenti;
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore a € 150,00), gite scolastiche che importino un costo non superiore a € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove conIGliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby - sitting in caso di impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole e/o del genitore collocatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non collocatario); centri
- vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati;
b) spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese per imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
tutte le altre spese di natura straordinaria;
c) nel caso in cui un genitore avrà sostenuto per l'intero la spesa, il rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore dovrà avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa;
pagina 5 di 15 d) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori si intenderanno accettate dall'altro qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore da effettuarsi mediante raccomandata
r.r. o via p.e.c., l'altro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta non esprima per iscritto mediante raccomandata a.r. o via p.e.c. parere discordante motivato.
9. Poiché la IG.ra non ha al momento un'occupazione lavorativa e fin tanto Controparte_1
che questa condizione permarrà, il IG. dovrà corrispondere alla stessa, oltre al Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio, anche la somma mensile di euro 1.900,00 (sempre entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico all'IBAN [...]), a titolo di contributo al mantenimento della stessa. Detto importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici
ISTAT. 10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14.03.2022 adiva il Tribunale di Parma allegando che: in Parte_1
data 3.09.2016 aveva contratto matrimonio civile con la IG.ra in IN (PR) (atto Controparte_1
trascritto nel registro dello stato civile del comune di IN al n. 13, parte I, anno 2016); in data
11.09.2013 era nato il figlio RI;
la IG.ra era madre di altri due figli, nati da una CP_1
precedente relazione;
la residenza familiare era stata stabilita presso un immobile sito in IN, via
Marconi n. 72/4, che egli aveva acquistato nel 1999 e aveva poi donato alla IG.ra CP_1
riservandosi il diritto di usufrutto;
da un paio di anni viveva con il nucleo anche figlia della Per_4
IG.ra egli era titolare, unitamente alla IG.ra dell'Azienda Agricola “Stalla CP_1 CP_1
Delle Rose”, nella quale, tuttavia, la IG.ra non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa CP_1
e/o di gestione, rivestendo però il ruolo di amministratore;
la IG.ra era affetta da CP_1 depressione ed “etilismo cronico”, tant'è che dal 2019 era stata seguita dal SerDP di Langhirano e dal
CSM; per breve periodo ella aveva assunto terapia psicofarmacologica che, tuttavia, aveva deciso di interrompere nel gennaio 2020; a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, la IG.ra a aveva CP_1
assunto atteggiamenti aggressivi e pericolosi, sia per sé che per gli altri;
egli si era rivolto diverse volte alla Stazione dei Carabinieri di IN e Vigatto per denunciare le violenze fisiche subite per mano della IG.ra il nucleo familiare era seguito dagli Assistenti Sociali di IN;
la gestione del CP_1 figlio era interamente demandata a lui;
egli aveva provveduto all'acquisto di Persona_1 un'autovettura del valore di € 93.000,00 (BMW, modello X6) a favore della IG.ra la IG.ra CP_1 aveva prelevato dal conto corrente intestato all'azienda agricola somme ingenti, pari a circa CP_1
pagina 6 di 15 euro 200.000,00, per soddisfare le proprie eIGenze personali;
per far fronte a tale ammanco aveva contratto debiti, tant'è che la situazione finanziaria dell'azienda agricola era molto precaria, anche perché per iniziare l'attività aveva già stipulato due contratti di mutuo, uno acceso presso , con CP_2 rata mensile di euro 1.600,00, e l'atro presso Banca MPS, con rata mensile di euro 900,00, ai quali doveva aggiungersi l'esposizione debitoria nei confronti del IG. per euro 200.000,00; la IG.ra Per_4
intratteneva da tempo una relazione extraconiugale. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva CP_1
al Tribunale di voler pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla IG.ra affidando il minore in via esclusiva a lui, con conseguente collocamento prevalente del CP_1 minore presso il padre, oltre a prevedere in capo alla IG.ra l'obbligo di corrispondergli la CP_1
somma mensile di 350,00 euro a titolo di mantenimento per il minore e il 50% delle spese straordinarie.
Con memoria depositata in data 20.10.2022 si costituiva in giudizio la IG. preannunciando CP_1
di aver raggiunto un accordo con il IG. per addivenire ad una separazione consensuale, alle Pt_1
seguenti condizioni: affidamento condiviso del minore;
visite libere tra il minore e i genitori e periodi di vacanza alternati tra i genitori;
suddivisione della casa familiare in due aree, permettendo ai coniugi di continuare a coabitarvi;
obbligo per il IG. di farsi carico integralmente del mantenimento del Pt_1
minore, nonché di corrispondere alla moglie una somma mensile per il suo mantenimento pari ad euro
1.700,00 sino al dicembre 2024, poi aumentata ad euro 2.500,00 sino all'ottobre 2029 e poi ad euro
5.500,00; obbligo per la IG.ra di donare la nuda proprietà dell'immobile al figlio e di CP_1 trasferire a titolo gratuito le quote sociali dell'azienda agricola Stalla delle Rose al IG. ; obbligo Pt_1
per il IG. di farsi carico delle spese per le utenze e di quelle per la manutenzione della casa Pt_1
coniugale.
All'udienza del 23.11.2022, innanzi al Giudice delegato a svolgere funzioni presidenziali, le parti confermavano la propria volontà di addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni di cui agli accordi in atti e, il Giudice incaricava i Servizi Sociali competenti di trasmettere una relazione sul nucleo familiare.
All'udienza del 9.05.2022 le parti allegavano di voler intraprendere un percorso di coordinamento genitoriale, essendo prossimi alla riconciliazione.
All'udienza del 10.11.2023 le parti davano atto del fallimento del tentativo di riconciliazione, nonché del mancato raggiungimento di un accordo per definire consensualmente la separazione, e la Giudice si pagina 7 di 15 riservava il deposito di provvedimenti provvisori, concedendo termine alle parti per deposito di note contenenti le proprie conclusioni, nonché documentazione fiscale e reddituale.
Con note autorizzate depositate in data 23.11.2023 la IG.ra allegava che: aveva conosciuto CP_1
il IG. nel 2012, mentre lavorava come operatrice scolastica a Piacenza, ove viveva in un Pt_1
appartamento in affitto con i due figli avuti dal precedente matrimonio;
dopo alcuni mesi era rimasta incinta;
il IG. si era rifiutato di raggiungerla a Piacenza, limitandosi a corrisponderle 300,00 Pt_1
euro mensilmente;
nel 2016 aveva lasciato il lavoro e si trasferiva nell'abitazione del ricorrente sita in
IN, per occuparsi in maniera pressoché esclusiva del minore;
nel 2018 il IG. le aveva Pt_1
intestato il 50% delle quote dell'azienda agricola, nonché donato la casa familiare, riservandosene l'usufrutto; su richiesta del IG. , gli aveva poi ritrasferito le quote dell'Azienda Agricola di cui Pt_1
era titolare;
la perdurante freddezza ed il totale distacco del IG. dalla vita coniugale le avevano Pt_1
cagionato un forte stato depressivo, tanto che aveva iniziato ad abusare di sostanze alcoliche;
i litigi tra di loro erano frequenti e turbolenti al punto da sfociare, in un'occasione, in una reciproca aggressione fisica con conseguente intervento delle Forze dell'Ordine; il IG. aveva sporto querela, poi Pt_1
rimessa; ella non svolgeva attività lavorativa e poteva beneficiare soltanto di risparmi presenti sul conto corrente pari a 18.000 euro;
l'azienda agricola del IG. nel 2022 aveva fatturato euro 736.683,00 Pt_1
e a tale cifra si doveva aggiungere la pensione pari a circa euro 2.700,00 netti al mese. Tanto premesso, la resistente aderiva alla domanda di separazione personale proposta dal IG. , ma insisteva Pt_1 affinché il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento Persona_1
prevalente del minore presso di lei e conseguente assegnazione a lei della casa coniugale. Con riferimento ai provvedimenti di natura economica, chiedeva che il Tribunale volesse quantificare l'obbligo del padre al mantenimento del minore in euro 1.500,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie, nonché mensili euro 10.000,00 per il mantenimento della moglie.
Con ordinanza depositata in data 29.11.2023, la Giudice delegata adottava provvedimenti provvisori, disponendo l'affido del minore ai Servizi Sociali del comune di IN, con collocamento alternato tra i genitori. Con riferimento ai provvedimenti economici, la Giudice poneva a carico del IG. Pt_1
l'obbligo di corrispondere alla IG.ra la somma di euro 400,00 per il mantenimento del CP_1
minore, oltre al 90% delle spese straordinarie, ed euro 1.400,00 per quello della moglie.
Istruita la causa grazie all'ausilio dei Servizi Sociali con riferimento agli aspetti psicosociali, all'udienza dell'8.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano che la causa pagina 8 di 15 fosse rimessa al Collegio per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, con rinuncia ai termini 190,
c.p.c.
*****
Come accennato, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, nei termini riportati in precedenza.
Nonostante il consortium familiare non possa essere mantenuto o ricostituito, le parti hanno manifestato il fermo proposito di mantenere tra loro un rapporto di reciproco rispetto, collaborazione ed aiuto, al fine di garantire la crescita del bambino in un ambiente non caratterizzato da conflittualità crescente, ma equilibrato, impegnandosi a tenere comportamenti consoni e costruttivi.
L'autenticità di tale intento trova conforto nella relazione elaborata dalla dott.ssa Persona_5
Assistente Sociale nonché referente per il servizio territoriale Area Minori e Famiglie di IN dell'Azienda Pedemontana Sociale, la quale, a conclusione, afferma “la situazione familiare appare in graduale miglioramento rispetto al periodo precedente per quanto riguarda il benessere complessivo del minore sulla base di quanto rilevato dagli insegnanti e riportato dagli stessi genitori”.
Tanto premesso, il raggiungimento dell'intesa tra le parti e la conseguente definizione di un regime di regolamentazione del rapporto con il minore depongono certamente a favore del superamento delle criticità che hanno caratterizzato il loro rapporto.
Del resto, anche la relazione dei Servizi Sociali presente in atti ha confermato che i rapporti tra le parti e il minore hanno raggiunto un rinnovato equilibrio, tant'è che le visite tra il padre e si Persona_1
sono svolte con regolarità, senza che recassero alcun pregiudizio al minore. Inoltre, come riportato dalla relazione rilasciata dal “Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche”, la IG.ra ha concluso positivamente il programma terapeutico predisposto CP_1
dalla struttura competente.
Non ricorrono quindi elementi che possano determinare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo ad uno solo dei genitori
Del pari, ritiene il Collegio conforme all'interesse di anche la previsione del suo Persona_1
collocamento in via prevalente presso la madre, che è stata descritta dai Servizi Sociali del Comune di
Parma come la figura di riferimento per il minore.
A ciò si aggiunga che l'accesso al genitore non collocatario è adeguatamente garantito dalla previsione di ampi spazi di visita tra e il padre. Persona_1
pagina 9 di 15 Alla luce di quanto sopra riportato, ritiene il Collegio di potersi pronunciare in senso conforme alle conclusioni delle parti in tema di affidamento, collocamento e visite per il minore, poiché l'accordo raggiunto dalle parti appare adeguato all'interesse del minore, alla luce del disposto normativo di cui agli artt. 337 bis, 337 ter e 337 quater, c.c.
Del pari, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, tenuto conto che le parti hanno quantificato il contributo del IG. al mantenimento indiretto del minore in Pt_1
mensili euro 500,00, oltre al 90% delle spese straordinarie.
Stante il raggiungimento di un accordo, le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 966/2022 promossa da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
DICHIARA
La separazione personale tra (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. ), che hanno contratto matrimonio in data 3.09.2016, atto
[...] C.F._2
trascritto nel registro dello stato civile del comune di FELINO (PR) al n. 13, parte I, anno 2016, in conformità alle seguenti condizioni da loro concordate:
1. I coniugi vivranno separati e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. trasferirà altrove la propria residenza, entro tre mesi dalla pronuncia della Parte_1
separazione.
3. Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1
rimanendo collocato prevalentemente presso la mamma, ove, in IN, Via Marconi n.
72/4, manterrà la propria residenza.
In particolare, il padre (salvo comprovate eIGenze di lavoro temporanee) accompagnerà a scuola tutte le mattine, andando a prenderlo a casa alle ore 7:30 circa e Persona_1 recandosi a riprenderlo a scuola all'uscita, alle ore 16:00, quando lo riporterà a casa, dove ci sarà ad attenderlo la madre, o persona dalla stessa delegata e di fiducia comune per entrambi i genitori.
pagina 10 di 15 Durante il periodo scolastico, il bambino si fermerà a dormire presso la mamma dal lunedì al venerdì, mentre ogni sabato mattina il padre lo andrà a prendere attorno alle ore 9:30, tenendolo con sé fino alla domenica sera.
Qualora RI lo desideri, tuttavia, potrà trascorre anche una notte infrasettimanale presso l'abitazione del padre (sempre compatibilmente con le eIGenze lavorative dello stesso).
Durante il periodo estivo, invece, potrà rimanere presso il padre anche due Persona_1
giorni infrasettimanali consecutivi (indicativamente il martedì ed il mercoledì), con il pernotto.
Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, il padre deciderà negli anni dispari il periodo prescelto, la madre negli anni pari.
I ponti scolastici seguiranno il normale calendario di frequentazione.
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio nel periodo natalizio sette giorni, alternando la festività del Natale con quella del Capodanno. La Vigilia di Natale verrà attribuita alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari. Negli anni pari il figlio starà con la madre dal 25 dicembre fino al 31 dicembre, mentre dal 31 dicembre fino al 7 gennaio con il padre. Il contrario negli anni dispari. Il periodo delle vacanze di Pasqua starà dal padre negli anni pari e dalla madre negli anni dispari.
Il giorno del compleanno di spetterà a ciascun genitore in modo alternato, Persona_1
alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari.
Le parti, tuttavia, di comune accordo, nonché nel rispetto della volontà del figlio e compatibilmente con le reciproche eIGenze lavorative, potranno comunque concordare modalità di visita differenti, in modo da assicurare a la presenza di un Persona_1 genitore, di un familiare o di persona di comune fiducia, in caso di assenza dell'altro.
4. Entrambi i genitori si obbligano, altresì:
a) a favorire attività ludico-ricreative del figlio, nonché quelle sportive e sociali (quali campi estivi e/o invernali, ecc.), curandone i relativi impegni per accompagnarlo ed alternandosi in tal senso;
pagina 11 di 15 b) a non tenere comportamenti sconvenienti o diseducativi, in presenza del minore e a rispettare la volontà del figlio, qualora questi manifesti disagio per la presenza, accanto ai genitori, di eventuali nuovi compagni e/o compagne, verificando, nel prosieguo, che, in concreto, il figlio si mostri nella condizione di essere progressivamente preparato alla diversa situazione determinatasi.
5. Ogni anno le parti si obbligano a rivalutare assieme e di comune accordo il regime delle turnazioni e delle visite, in modo da renderlo sempre attuale e confacente alle nuove eIGenze, nonché a quelle legate alla crescita del figlio, oltre che ai propri impegni lavorativi.
6. L'abitazione coniugale, con gli arredi che la compongono e sita in IN, Via Marconi n. 72/4, rimane assegnata alla madre, che continuerà ad abitarla con il figlio.
7. In considerazione del fatto che la casa coniugale è stata acquistata e realizzata con risorse unicamente del IG. e che lo stesso, in data 28 febbraio 2020, ha provveduto, Parte_1
con atto a ministero del Notaio alla donazione della stessa in favore Persona_2 della IG.ra riservando l'usufrutto per sé, le parti convengono che la Controparte_1 moglie (avvalendosi in atto delle esenzioni di cui all'art. 19, L. n. 74/1987 e successivi aggiornamenti) ceda, come in effetti cede, la nuda proprietà dell'immobile (sito in IN,
Via Marconi n. 72/4, facente parte del complesso residenziale denominato “Erika” e, precisamente: fabbricato di civile abitazione, da terra a tetto, composto da piano interrato, piano terreno e piano sottotetto, con annessa area cortilizia di pertinenza, il tutto formante un unico corpo, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di IN, come segue: Foglio di mappa 6, P.lla 154: sub 1, vani 5,5, cat. A/2, classe 2, Via Guglielmo Marconi, piano T-
S1, rendita Euro 929,62; sub. 2, mq 27, cat. C/6, classe 6, Via Guglielmo Marconi piano S1,
Rendita euro 72,51) al figlio , con ogni onere del caso a carico del Persona_3
marito, obbligandosi a presentarsi a semplice richiesta del IG. avanti al Parte_1
Notaio rogante, dal medesimo deIGnato, che indicherà la data della stipula e comunque entro tre mesi dalla pronuncia della separazione.
Alla stipula del rogito, verrà, altresì, costituito il diritto di usufrutto vitalizio del predetto immobile in favore della IG.ra con tutto il mobilio che la compone, Controparte_1
senza limitazioni temporali di sorta.
pagina 12 di 15 Fin tanto che vorrà rimanere ad abitare nell'abitazione, la madre non potrà Persona_1 chiedergli il rilascio dell'immobile.
Inoltre, il IG. , alla stipula del rogito e con il medesimo atto, dovrà altresì Parte_1
trasferire in favore del figlio il proprio diritto di usufrutto vitalizio sul bene Persona_1
in questione, che rimarrà, pertanto, congiuntivamente in capo alla moglie ed al figlio.
Il IG. non dovrà più far fronte ad alcuna spesa di gestione dell'immobile Parte_1
(utenze e manutenzione ordinaria, eventuali tassazioni, tipo TARI, ecc.), ma si farà carico di tutte quelle che competono alla proprietà (e, pertanto, anche a tutte quelle di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie), manlevando in tal senso, il figlio R_
, anche nel caso questi dovesse spostare altrove la propria dimora, residenza o
[...]
domicilio e fin tanto che lo stesso non sarà economicamente autosufficiente. Anche il saldo del mutuo residuo rimarrà a totale carico del IG. , fino alla sua estinzione Parte_1
totale.
8. A titolo di contributo al mantenimento del figlio , fin tanto che lo stesso non sarà Persona_1
economicamente autosufficiente, il padre si obbliga alla corresponsione a tale titolo ed in favore della IG.ra (indicativamente entro il giorno 15 di ogni mese e Controparte_1 mediante bonifico all'IBAN [...]), la somma mensile di euro
500,00, rivalutando annualmente la cifra in base agli indici ISTAT.
Le parti concordano sin d'ora che, al raggiungimento del ventesimo anno di età del figlio e qualora questi lo richieda, la corresponsione del contributo mensile del padre avvenga direttamente sul conto corrente del medesimo.
In considerazione del fatto che la IG.ra non dispone di redditi propri, il Controparte_1
padre concorrerà, inoltre, al pagamento delle spese straordinarie in favore del figlio, in ragione del 90% dell'importo delle stesse, in base al protocollo del Tribunale di Parma oggi vigente ed al provvedimento già assunto dal Giudicante.
Pertanto:
a) spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: ticket sanitari e spese medico - specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale purché debitamente prescritte dal medico di base ed urgenti;
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e pagina 13 di 15 per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore a € 150,00), gite scolastiche che importino un costo non superiore a € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove conIGliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby - sitting in caso di impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole e/o del genitore collocatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non collocatario); centri - vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati;
b) spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese per imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
tutte le altre spese di natura straordinaria;
c) nel caso in cui un genitore avrà sostenuto per l'intero la spesa, il rimborso della quota di spettanza dell'altro genitore dovrà avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della relativa documentazione di spesa;
d) le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori si intenderanno accettate dall'altro qualora, a fronte della richiesta scritta del genitore da effettuarsi mediante raccomandata r.r. o via p.e.c., l'altro entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta non esprima per iscritto mediante raccomandata a.r. o via p.e.c. parere discordante motivato.
pagina 14 di 15 9. Poiché la IG.ra non ha al momento un'occupazione lavorativa e fin tanto che Controparte_1
questa condizione permarrà, il IG. dovrà corrispondere alla stessa, oltre al Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio, anche la somma mensile di euro 1.900,00 (sempre entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico all'IBAN
[...]), a titolo di contributo al mantenimento della stessa. Detto importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto per procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione I civile del Tribunale di Parma il 17.04.2025.
La Giudice rel. est.
Dott.ssa Angela Casalini
IL PRESIDENTE
Dott. Simone Medioli Devoto
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