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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 14/08/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 698/2024 promossa da nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gianluca Monti parte ricorrente contro nato in [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da ricorso;
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Cremona il 3.10.2015 e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 18.4.2024 la ha depositato il ricorso introduttivo del Pt_1 presente giudizio, chiedendo la pronuncia della separazione personale dal resistente e disporsi un assegno di mantenimento a suo favore: la difesa della ricorrente ha allegato che la propria assistita è disoccupata ed affetta da disturbi psicopatologici (cfr. il doc. 2) e, pur non venendo avanzata domanda di addebito, ha spiegato che il suo fragile equilibrio è stato ulteriormente compromesso dalle condotte violente poste in essere dal verso essa in CP_1 costanza di matrimonio.
E' stata anche sentita personalmente la la quale ha espresso tutto il suo Pt_1 dolore anche al solo nominare la figura dello (cfr. il verbale CP_1 dell'udienza del 2.10.2024).
Dopo vari tentativi di perfezionamento della notifica, il resistente è stato dichiarato contumace all'udienza del 4.7.2025, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Va premesso che su tutte le domande di causa sussiste la giurisdizione italiana, nonostante la cittadinanza marocchina delle parti, in quanto tutte le normative rilevanti per la determinazione della giurisdizione (il reg. UE 1111/2019 e il reg. UE 4/2009) e per determinazione della legge applicabile (il reg. UE
1259/2010; gli artt. 4 e 5 del Protocollo de l'Aja del 23.11.2007, che ha sostituito la Convenzione de l'Aja del 1973, espressamente richiamata dall'art. 15 del reg. UE4/2019, a propria volta richiamata dall'art. 45 l. 218/97) danno rilievo alla residenza dei coniugi, che nel caso di specie è l'Italia, essendo che entrambe le parti vivono in Cremona, anche il che è un senza fissa CP_1 dimora che comunque staziona in questa città.
Venendo al merito della domanda di separazione, dando applicazione al diritto italiano, la stessa va accolta: nei propri atti parte ricorrente allega essere venuta meno la comunione spirituale fra i coniugi;
al riguardo , vale ricordare come da tempo la giurisprudenza affermi che, ai fini della pronuncia della separazione, non sia necessario accertare l'oggettiva intollerabilità della convivenza, ma sia sufficiente accertare la volontà di anche solo una delle parti di porre fine all'unione coniugale (cfr. da ultimo, Cass. 16698/2020).
Va rigettata la domanda per un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente: la sua condizione economica, per quanto molto precaria (essa vive con un assegno di invalidità di € 700,00), è comunque più florida di quella dello che è un senza fissa dimora (cfr. il verbale dell'udienza del 2.10.2024). CP_1
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, considerata la contumacia di parte resistente, considerata la parziale soccombenza di parte ricorrente, considerato l'oggetto necessitato del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione dichiara la separazione personale fra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Cremona il 3.10.2015,
[...] matrimonio che è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cremona al n. 101 Parte I anno 2015; rigetta la domanda di parte ricorrente per un assegno di mantenimento;
dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 4/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 698/2024 promossa da nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Gianluca Monti parte ricorrente contro nato in [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ) C.F._2 parte resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno precisato le conclusioni come segue parte ricorrente: come da ricorso;
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Cremona il 3.10.2015 e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso del 18.4.2024 la ha depositato il ricorso introduttivo del Pt_1 presente giudizio, chiedendo la pronuncia della separazione personale dal resistente e disporsi un assegno di mantenimento a suo favore: la difesa della ricorrente ha allegato che la propria assistita è disoccupata ed affetta da disturbi psicopatologici (cfr. il doc. 2) e, pur non venendo avanzata domanda di addebito, ha spiegato che il suo fragile equilibrio è stato ulteriormente compromesso dalle condotte violente poste in essere dal verso essa in CP_1 costanza di matrimonio.
E' stata anche sentita personalmente la la quale ha espresso tutto il suo Pt_1 dolore anche al solo nominare la figura dello (cfr. il verbale CP_1 dell'udienza del 2.10.2024).
Dopo vari tentativi di perfezionamento della notifica, il resistente è stato dichiarato contumace all'udienza del 4.7.2025, e la causa è stata trattenuta in decisione.
Va premesso che su tutte le domande di causa sussiste la giurisdizione italiana, nonostante la cittadinanza marocchina delle parti, in quanto tutte le normative rilevanti per la determinazione della giurisdizione (il reg. UE 1111/2019 e il reg. UE 4/2009) e per determinazione della legge applicabile (il reg. UE
1259/2010; gli artt. 4 e 5 del Protocollo de l'Aja del 23.11.2007, che ha sostituito la Convenzione de l'Aja del 1973, espressamente richiamata dall'art. 15 del reg. UE4/2019, a propria volta richiamata dall'art. 45 l. 218/97) danno rilievo alla residenza dei coniugi, che nel caso di specie è l'Italia, essendo che entrambe le parti vivono in Cremona, anche il che è un senza fissa CP_1 dimora che comunque staziona in questa città.
Venendo al merito della domanda di separazione, dando applicazione al diritto italiano, la stessa va accolta: nei propri atti parte ricorrente allega essere venuta meno la comunione spirituale fra i coniugi;
al riguardo , vale ricordare come da tempo la giurisprudenza affermi che, ai fini della pronuncia della separazione, non sia necessario accertare l'oggettiva intollerabilità della convivenza, ma sia sufficiente accertare la volontà di anche solo una delle parti di porre fine all'unione coniugale (cfr. da ultimo, Cass. 16698/2020).
Va rigettata la domanda per un assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente: la sua condizione economica, per quanto molto precaria (essa vive con un assegno di invalidità di € 700,00), è comunque più florida di quella dello che è un senza fissa dimora (cfr. il verbale dell'udienza del 2.10.2024). CP_1
Le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili, considerata la contumacia di parte resistente, considerata la parziale soccombenza di parte ricorrente, considerato l'oggetto necessitato del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione dichiara la separazione personale fra e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in Cremona il 3.10.2015,
[...] matrimonio che è stato iscritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Cremona al n. 101 Parte I anno 2015; rigetta la domanda di parte ricorrente per un assegno di mantenimento;
dichiara le spese di lite di parte ricorrente non ripetibili;
così deciso in Cremona, il 4/08/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona;