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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
RI RT e NT IC ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGLIERI Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICA resistente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALAS LAURA e CP_2 P.IVA_2
dell'avv. GIRARDI ANDREA
Terza chiamata
Oggetto: infortunio sul lavoro pagina 1 di 16 All'udienza del 4.12.24 il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza del quale dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.1.24 riferiva di essere stato assunto dal Parte_1
04.10.2021, quale autista trasporto stradale di merci, alle dipendenze di Controparte_3
con sede in Pietraria (Barnova) ; che nel contratto era specificato : la datrice di lavoro è un “Agente di Lavoro
Temporaneo” che renderà il dipendente “disponibile a un Utilizzatore, per realizzare una missione specifica temporanea sotto la sorveglianza e dirigenza dello stesso, al beneficio dell'Utilizzatore”; che in un Addendum le parti convenivano che avrebbe iniziato una nuova missione il
04.10.2021, per il periodo 04.10.2021 – 04.10.2022 presso la Controparte_1
quale utilizzatore;
che il 04.10.21, circa alle 5 del mattino, arrivava con la propria auto in Italia dalla Contro Romania e firmava un contratto con che non gli era stata impartita formazione o istruzione, ma si era messo alla guida del camion alle 6,00 del primo giorno di lavoro;
che non gli era stata data nessuna spiegazione nemmeno in merito al funzionamento del camion affidatogli e alle sue funzionalità e che questo, una volta acceso, presentava numerosissime spie accese sul cruscotto, a segnalare la presenza di svariati malfunzionamenti;
Contro
che aveva avvertito il sig. di il quale gli aveva risposto di non preoccuparsi CP_4
e gli aveva ordinato di partire con il camion, in quanto “era tutto a posto”; che tra e esisteva un “Distacco transnazionale di Controparte_3 Controparte_1
lavoratori in Italia”; che e avevano sottoscritto una convenzione quadro Controparte_3 Controparte_1
nell'ambito della quale avevano definito i reciproci obblighi, in particolare in materia di pagina 2 di 16 sicurezza e salute sul lavoro e che tra gli obblighi di vi era quello di Controparte_1
1) rispettare la legislazione di sicurezza e salute sul lavoro …; 2) informare gli operai messi a disposizione in riferimento alle attività specifiche dell'impresa e/o unità rispettiva, rischi per la sicurezza e salute sul lavoro, nonché le mi-sure e attività di prevenzione e protezione al livello dell'impresa e/o unità tramite l'istruzione introduttiva generale;
3) presentare agli operai messi a disposizione i rischi per la sicurezza e salute sul lavoro e situazioni di urgenza, nonché le misure e attività di prevenzione e protezione al livello di ogni luogo di lavoro, posto di lavoro e/o ogni funzione esercitata tramite l'istruzione sul luogo di lavoro di prima di iniziare l'esecuzione della prestazione;
4) verificare le competenze e conoscenze degli operai messi a disposizione nel settore della sicurezza e salute sul lavoro;
5) accordare agli operai messi a disposizione una adeguata istruzione periodica nel setto-re della sicurezza e salute sul lavoro e situazioni di urgenza;
6) accordare agli operai messi a disposizione gli equipaggiamenti individuali di protezione per la prevenzione dei rischi di incendi e gli equipaggiamenti di lavoro e verificare lo stato;
7) realizzare la manutenzione tecnica sul luogo di lavoro e degli equipaggiamenti, dispositivi tecnici utilizzati/sfruttati dagli operai messi a disposizione, e qualsiasi mancata conformità contestata e suscettibile a danneggiare la sicurezza e salute degli operai messi a disposizione che sia corretta e più tempestiva possibile;
8) mantenere e verificare con regolarità gli equipaggiamenti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o eliminazione dei pericoli;
che la non aveva rispettato tali obblighi : Controparte_1
che in caso di distacco, gli obblighi di protezione e prevenzione sono a carico del Contro distaccatario e quindi erano a carico di che nel caso di specie il distacco era privo di un elemento essenziale, vale a dire l' interesse del distaccante nel porre lui a disposizione della convenuta per l'esecuzione dell'attività di autotrasporto, per cui egli aveva diritto alla declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
pagina 3 di 16 Contro che il 07.10.2021 era partito dal piazzale di con il camion costituito da trattore
DAF FT CF 85; che all'altezza di Vicenza, tra i caselli Vicenza ovest e Vicenza est, lungo l'autostrada
A4, aveva notato che usciva del fumo da sotto il rimorchio;
che quindi si era fermato accostando in corsia di emergenza, aveva tirato il freno a mano ed era sceso dal camion per verificare cosa stesse succedendo;
che il sistema frenante del rimorchio era incandescente e i freni di colore rosso fuoco per l'alta temperatura;
Contro che quindi aveva telefonato al sig. di il quale lo aveva fatto CP_4 CP_1
chiamare dal meccanico dell'azienda, sig. il quale gli aveva ordinato Persona_1
dapprima di girare il rubinetto che serve ad alzare e abbassare le sospensioni pneumatiche e poi, dato che tale manovra non sortiva alcun esito, di stare fermo per una trentina di minuti per permettere al sistema frenante di raffreddarsi;
che aveva obbedito e quindi, dopo mezz'ora di sosta, era ripartito, ma notava che il problema non era stato risolto, perché il fumo continuava a propagarsi;
che quindi si era fermato nuovamente in corsia di emergenza, aveva tirato il dispositivo a molla per bloccare meccanicamente il rimorchio e aveva chiamato di Contro nuovo il di Per_1
questo, in videochiamata, senza mai accertarsi che i presidi di sicurezza fossero stati azionati, gli ordinava di togliere e ricollegare i tubi di alimentazione dell'aria presenti tra cabina e rimorchio e poi di spostarsi con il camion mezzo metro avanti, mezzo metro indietro;
che quindi , su ordine del , con il cacciavite rimuoveva i presidi che ostruivano il Per_1
passaggio dell'aria e a quel punto, sentendo che l'aria compressa aveva ricominciato a circolare, ricollegava il tubo dell'aria; ripristinava quindi lo sblocco del rimorchio, posizionava la maniglia delle sospensioni in posizione centrale e, dopo qualche secondo,
pagina 4 di 16 notava che il camion cominciava a muoversi poiché la strada aveva una leggera pendenza;
che quindi – per cercare di fermare il mezzo ed evitare che questo invadesse la carreggiata andando a colpire altri veicoli e provocando potenzialmente una tragedia ai danni di terzi – iniziava a correre per raggiungere la cabina di guida ma un gancio del tendone lo agganciava alla spalla destra e così veniva trascinato a terra;
che le sue gambe venivano dunque investite dalle tre ruote della parte sinistra del camion e perdeva definitivamente l'uso delle stesse, con conseguente grave danno biologico.
Tanto premesso il ricorrente ha dedotto che la resistente era responsabile per il sinistro occorso, dal momento che lo aveva messo alla guida di un mezzo in totale stato di degrado e usura, non manutentato, non conforme alla normativa, che mai avrebbe potuto circolare;
che l'intervento ai freni del rimorchio che lo aveva esposto al rischio infortunio era stato imposto per direttiva telefonica dal “preposto” della datrice di lavoro vale a dire il , mentre lui non era mai intervenuto sui freni del CP_1 Per_1
rimorchio di propria iniziativa e autonomamente;
che il , in sede di SIT, aveva Per_1
ammesso di avergli ordinato di effettuare le operazioni pericolose sotto il rimorchio del camion, senza prima accertarsi e ordinargli di mettere in sicurezza la motrice, per esempio con l'azionamento del freno a mano;
che il avrebbe dovuto Per_1
sovraintendere le operazioni di sicurezza visto che gli aveva ordinato di mettere in atto operazioni di manutenzione straordinaria ai freni che invece avrebbe dovuto svolgere lui stesso in veste di meccanico o comunque dotato di competenze meccaniche che lui non aveva.
Posto quanto sopra il ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni 1) Accertarsi e dichiararsi per le causali esposte in narrativa, l'illegittimità del contratto di distacco tra e la convenuta e, per l'effetto, accertarsi e dichia-rarsi la CP_3 Controparte_1
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e a Controparte_1 Parte_1
decorrere dal 04.10.2021:
pagina 5 di 16 2) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi per le causali esposte in narrativa, la responsabilità della convenuta nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al sig.
in data 07.10.2021, e per l'effetto condannarsi c.f./p.i.: Parte_1 Controparte_1
, con sede legale in 20864 Agrate AN (MB), Via Lambro 51, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento integrale di tutti i danni non patrimoniali patiti dal ricorrente mediante corresponsione a titolo di danno biologico da I.T. e I.P. (debitamente personalizzato) e di danno non patrimoniale – morale di una somma complessiva pari ad € 1.051.677,00 (€ 533.147,00 + € 258.530,00 + €
260.000,00), o delle diverse somme – anche maggiori - che risulteranno di giustizia in corso di causa, anche a seguito di apposita CTU medico-legale; tali importi devono essere devalutati alla data del sinistro e aggiornati di riva-lutazione e interessi sino alla data di liquidazione.
3) Condannarsi la convenuta a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n.
162/2014 pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
4) Spese e compensi professionali integralmente rifusi, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Contro Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, che fosse riconosciuta la responsabilità concorrente del lavoratore nella causazione del sinistro.
La stessa chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa verso la CP_2
quale avanzava domanda di garanzia e manleva.
Si costituiva quest'ultima chiedendo il rigetto della domanda di garanzia per inoperatività della Polizza.
pagina 6 di 16 *********
Qualificazione rapporto e domanda accertamento lavoro subordinato
La prima domanda avanzata dal ricorrente è infondata.
Infatti è vero che il doc. 3 prodotto dal ricorrente indica il rapporto tra le parti come distacco transnazionale, tuttavia tale comunicazione non è certo dirimente per la qualificazione del contratto concluso tra le parti.
Orbene, tale rapporto deve essere inquadrato nella fattispecie della somministrazione , fattispecie indicata nella epigrafe del contratto di “somministrazione di lavoro a tempo Contro determinato” concluso tra e (doc. 3 convenuta) e di cui il contenuto CP_3
del contratto presenta tutti i connotati.
Si osserva in particolare che l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. nel caso di specie non vi era alcun interesse della come affermato anche CP_3
dalla difesa della ricorrente.
Né rileva l'interesse lucrativo , in quanto deve trattarsi di un interesse organizzativo.
Del resto gli Ispettori a chiusura degli accertamenti relativi al sinistro non hanno rilevato alcunchè in merito alla liceità del contratto.
Infine anche il contratto individuale relativo a si armonizza con l'ipotesi di un Pt_1
rapporto di somministrazione .
In ogni caso gli obblighi di sicurezza, che sono a carico dell'utilizzatore, erano stabiliti nella convenzione quadro, quindi sussistevano comunque , a prescindere dalla qualificazione del rapporto contrattuale come distacco o meno .
Pertanto , non avendo le parti concluso un contratto di distacco la domanda relativa alla illegittimità del distacco non può che essere rigettata, così come la conseguente Contro domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra e Pt_1
Responsabilità per l'infortunio di cui è causa pagina 7 di 16 Si osserva in diritto che per l'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
E' noto che vi sono normative che specificano le concrete misure di prevenzione che l'imprenditore è tenuto ad adottare in quanto necessarie , ma l'obbligo di cui all'art. 2087 c..c, cui corrisponde un diritto soggettivo del lavoratore, si estende al di là di tali regole positivamente previste. In particolare, secondo il canone della “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, si ritiene che l'imprenditore sia tenuto ad adottare anche le misure ulteriori rispetto a quelle prescritte, qualora risultino necessarie.
Il datore di lavoro in sostanza , per non incorrere in responsabilità, deve prevedere e prevenire tutte le possibili anomalie dell'organizzazione aziendale , seppure dovute ad errori umani.
È pacifico poi che gli obblighi di cui sopra sussistessero anche a favore del ricorrente, che, con il contratto di somministrazione, si era inserito nella organizzazione aziendale Contro della
Tali obblighi di sicurezza discendevano non solo dalla legge ( art. 2087 c.c. citato e leggi speciali), ma anche dalla Convenzione Quadro sottoscritta dalle parti, la quale aveva per oggetto proprio la sicurezza e la salute sul lavoro. Contro Tale convenzione prevedeva che la doveva , per quel che qui interessa :
1) rispettare la legislazione di sicurezza e salute sul lavoro …;
2) informare gli operai messi a disposizione in riferimento alle attività specifiche dell'impresa e/o unità rispettiva, rischi per la sicurezza e salute sul lavoro, nonché le misure e attività di prevenzione e protezione al livello dell'impresa e/o unità tramite l'istruzione introduttiva generale;
3) presentare agli operai messi a disposizione i rischi per la sicurezza e salute sul lavoro e situazioni di urgenza, nonché le misure e attività di prevenzione e protezione al livello di ogni luogo di lavoro, posto di lavoro e/o ogni funzione esercitata tramite l'istruzione sul luogo di lavoro di prima di iniziare l'esecuzione della prestazione;
pagina 8 di 16 4) verificare le competenze e conoscenze degli operai messi a disposizione nel settore della sicurezza e salute sul lavoro;
5) accordare agli operai messi a disposizione una adeguata istruzione periodica nel settore della sicurezza e salute sul lavoro e situazioni di urgenza;
6) accordare agli operai messi a disposizione gli equipaggiamenti individuali di protezione per la prevenzione dei rischi di incendi e gli equipaggiamenti di lavoro e verificare lo stato;
7) realizzare la manutenzione tecnica sul luogo di lavoro e degli equipaggiamenti, dispositivi tecnici utilizzati/sfruttati dagli operai messi a disposizione, e qualsiasi mancata conformità contestata e suscettibile a danneggiare la sicurezza e salute degli operai messi a disposizione che sia corretta e più tempestiva possibile;
8) mantenere e verificare con regolarità gli equipaggiamenti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o eliminazione dei pericoli.
Infine il DVR stabiliva che la manutenzione ordinaria , relativa ad operazioni di modesta entità, compresa la pulizia veniva eseguita dall'autista, mentre per le operazioni particolari bisognava affidarsi ad un meccanico. Contro Alla luce di quanto sopra va valutato il comportamento tenuto dalla in relazione ai fatti di cui è causa e va accertato se lo stesso abbia avuto, almeno in parte, efficienza causale in rapporto all'infortunio di cui è stato vittima il lavoratore.
In sostanza va accertato se la resistente abbia violato gli obblighi che incombevano su di lei sia in forza dell'art. 2087 c.c. che della convenzione, che del DVR.
Tanto premesso si ritiene che la resistente non abbia ottemperato agli obblighi di cui al punto 7) e 8) della convenzione .
Invero il ricorrente ha lamentato che il camion , una volta acceso, presentava numerosissime spie accese sul cruscotto, a segnalare la presenza di svariati Contro malfunzionamenti, che aveva segnalato tale circostanza a “ di ( in realtà si CP_4
trattava di , come accertato in corso di giudizio), che era il preposto e Persona_2
questo gli aveva detto di non preoccuparsi e di partire , in quanto “era tutto a posto”.
pagina 9 di 16 Il , sentito quale teste, ha negato che il gli avesse mostrato le spie e di Per_2 Pt_1
avere guardato il cruscotto del mezzo prima che questo partisse.
La testimonianza appare scarsamente attendibile , considerato che in qualità di preposto il era responsabile qualora avesse , con evidente negligenza, ordinato al Per_2
lavoratore di intraprendere il viaggio con un mezzo affetto da anomalie.
In ogni caso , anche ammesso che il non fosse stato avvertito del problema, è Per_2
certo che le problematiche di cui sopra sussistessero.
Infatti il consulente del PM nella propria relazione, premesso che il mezzo era composto dal trattore e dal semirimorchio, ha riferito che l'impianto frenante del secondo, il 7.10.21, aveva presentato una anomalia .
In particolare il fermo del mezzo si era verificato per una perdita di pressione all'impianto frenante che aveva determinato la progressiva chiusura delle ganasce dei freni nel corso dei chilometri fino a rendere necessario l'arresto del camion.
Quanto sopra è confermato dal fatto che al momento del soccorso l'impianto frenante aveva una tubazione in plastica per la trasmissione dell'aria ai serbatoi danneggiata e che si rendeva necessaria una modifica al circuito dell'aria per poter portare il camion in officina.
Nel corso delle operazioni peritali il consulente ha esaminato il sistema pneumatico e di gancio del semirimorchio e ha accertato che i collegamenti pneumatici presentavano una importante usura sulle porzioni di accoppiamento . Ciò secondo il perito, costituiva una prima causa del mal funzionamento dell'impianto, vale a dire l' usura abnorme dei componenti di aggancio privi anche di adeguata manutenzione e pulizia.
Un secondo malfunzionamento riguardava l'impianto delle sospensioni .
A seguito di smontaggio delle ruote, poi, si accertava il surriscaldamento dei dischi a freno ed inoltre il sentore ABS della ruota destra era fuori sede e non funzionante
Il perito ha quindi concluso che durante il viaggio erano insorte due distinte problematiche, entrambe riconducibili all'impianto pneumatico.
pagina 10 di 16 La prima, individuata sulle condotte dell'aria della sospensione secondo asse, lato destro, del semirimorchio.
La seconda, non certo come rilevanza, era stata accertata sui semigiunti pneumatici, per la linea dell'automatico e quella del moderabile, che collegano la motrice con il semirimorchio. Le teste di accoppiamento, sia quelle provenienti dalla motrice che quelle fisse sul pannello anteriore del semirimorchio, si presentavano abbondantemente usurate, con le guarnizioni interne sporche e logore. La testa di accoppiamento della linea del modellabile, si presentava priva del tappo di protezione mentre, per la linea automatica, lo stesso presentava una rottura alla base, pertanto, non più in grado di offrire una adeguata protezione. In particolare, le teste di accoppiamento per la condotta dell'automatico (colore rosso), presentavano un'ampia usura sulle porzioni metalliche che agiscono in accoppiamento, le quali, unitamente alle guarnizioni, dovrebbero garantire la tenuta stagna del passaggio dell'aria compressa.
Infine il CTU ha rilevato che il non era stato in grado di risolvere la prima Pt_1
problematica e , quanto alla seconda , si poteva presumere che, con i vari tentativi di sgancio/aggancio e pulizia delle testate, per una coincidenza fortunosa, e/o mediante l'ausilio di qualche spessore, fosse riuscito a garantire, per il tempo necessario al riempimento dei serbatoi, l'accoppiamento delle mandate con il raggiungimento della pressione necessaria all'attivazione del sistema.
Da quanto sopra è palese che la resistente abbia contravvenuto agli obblighi di cui al punto 7) e 8) della convenzione, non avendo eseguito una corretta e sufficiente manutenzione del mezzo, non avendo verificato che lo stesso non fosse affetto da anomalie tali da mettere in pericolo la sicurezza degli autisti e non avendo di conseguenza provveduto alla sostituzione delle parti usurate.
La resistente ha eccepito che il mezzo era stato revisionato e che la revisione non era scaduta ( si vedano in particolare le dichiarazioni della legale rappresentante in sede di interpello) , ma ciò è irrilevante, dal momento che il CTU ha evidenziato lo stato di inefficienza meccanica e la non conformità normativa del camion, in particolare del pagina 11 di 16 semirimorchio che non aveva superato la simulazione di revisione e presentava avarie importantissime su componenti di sicurezza.
Che nessuna verifica sia stata compiuta sul messo, prima che questo partisse, emerge dalle stesse dichiarazioni del , il quale ha riferito che non aveva nemmeno avere Per_2
guardato il cruscotto del medesimo.
Qualora poi si ritenga che il Tedesco abbia visto le spie accese e abbia detto al di Pt_1
partire ugualmente la mancanza sarebbe ancora più grave.
Non risulta poi che il o altre persone preposte al abbiano istruito il Per_2 Pt_1
medesimo in merito al funzionamento del mezzo a lui affidato o che abbiano chiarito al medesimo quale fosse il comportamento da adottare in caso di grave avaria , nonostante l'obbligo posto in tal senso dal punto 2) della convenzione.
La resistente ha eccepito che la formazione doveva essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio del rapporto, ma è evidente che, in ordine ai punti di cui sopra, l'autista doveva essere formato prima di essere messo alla guida di un camion di tali dimensioni.
E' priva di rilievo, poi, l'affermazione che il aveva una esperienza di 16 anni alla Pt_1
guida di camion, in quanto tale esperienza non è stata verificata dall'azienda, in particolare per quanto riguardava la capacità di far fronte a gravi malfunzionamenti e a situazioni di emergenza.
In ogni caso era la resistente a dover provare che il aveva ricevuto la Pt_1
formazione per la riparazione del mezzo, il che sembra del tutto inverosimile visto il contenuto del DVR.
In particolare questo stabiliva che dall'autista doveva essere eseguita solo la manutenzione ordinaria , relativa ad operazioni di modesta entità, compresa la pulizia , mentre per le operazioni particolari bisognava affidarsi ad un meccanico.
Non risulta che di tale circostanza sia stato informato il ricorrente, anzi, l'azienda ha palesemente disatteso tale disposizione.
Infatti quando il ha chiamato il preposto ( ) e gli ha riferito le Pt_1 Per_2
problematiche che il camion presentava , questo non gli ha detto di fermarsi pagina 12 di 16 immediatamente e di chiamare l'assistenza, ma gli ha detto di chiamare il , che Per_1
non era certo un meccanico, ma un semplice autista come il Pt_1
Il ha sminuito il problema dichiarando che da quello che gli riferiva il Per_2 Pt_1
gli era sembrato che si trattasse di un problema “semplice” e che di solito tali problemi si occupavano gli stessi autisti.
In realtà dalla perizia è emerso che il problema era tutt'altro che semplice ( oltre che dovuto a carenza di manutenzione e usura dei componenti) e comunque il Per_2
doveva accertare la portata del problema, prima di decidere di disinteressarsi del medesimo sottovalutandolo.
Posto quanto sopra si ritiene che l'infortunio si sia verificato in primo luogo per fatto e colpa ( prevalentemente di tipo omissivo) della resistente .
Concorso di colpa del lavoratore
A cagionare l'infortunio ha concorso poi il fatto colposo del ricorrente.
Invero questo da un lato è sceso dal mezzo lasciandolo acceso su un tratto in leggera pendenza , senza inserire il freno a mano ( circostanze pacifiche) e senza inserire i cunei fermaruota , permettendo così che il mezzo avanzasse quando lui non era a bordo per arrestarlo.
D'altro lato ha rincorso il camion per cercare di salirvi mentre questo era in movimento, venendo travolto dal medesimo.
Il ricorrente, nell'interrogatorio libero, ha dichiarato che era stato il a dirgli di non Per_1
inserire il freno a mano, perché sennò si bloccava tutto il sistema.
Tuttavia il , in sede di sommarie informazioni ha negato di avere dato tale Per_1
indicazione al , anche perché la seconda volta che questo si era fermato il Pt_1
ripristino del guasto poteva essere effettuato con il freno a mano inserito, dal momento che il sistema frenante del semirimorchio era indipendente da quello del trattore.
Anche il consulente tecnico ha chiarito che il freno di stazionamento della motrice non avrebbe in alcun modo impedito ne' l'accertamento del guasto , nè l'intervento risolutivo.
pagina 13 di 16 In questa prima fase il comportamento del ricorrente è stato quindi negligente .
Nella seconda fase tale comportamento è stato del tutto imprudente siccome fonte di grave rischio , come dimostra l'esito infausto della vicenda.
Tuttavia non può ritenersi che il sinistro si sia verificato esclusivamente a causa del comportamento del ricorrente, come ritenuto invece dal GIP nella ordinanza di archiviazione e dalla resistente .
Infatti , da un punto di vista logico, va considerata l'intera concatenazione dei fatti che hanno portato al sinistro.
Va quindi tenuto conto che il ricorrente ha fermato il mezzo ed è sceso dal medesimo non già per personali necessità, ma perché questo presentava una grave anomalia che egli doveva necessariamente risolvere per portare a termine le mansioni assegnate .
Pertanto il fatto che il mezzo fosse avariato , che andasse riparato e che quindi l'autista sia sceso, rappresenta il primo segmento di una concatenazione di fatti che hanno portato all'infortunio.
In altri termini senza tale segmento l'infortunio non si sarebbe verificato.
Va tenuto conto, poi che l'omissione del ricorrente, che non ha inserito il freno a mano, che senz'altro concretava una grave disattenzione, era verosimilmente attribuibile allo stato di stress in cui egli versava in quel momento.
Infatti egli era al secondo giorno di lavoro per la nuova ditta e doveva fermarsi per la seconda volta non avendo risolto il problema.
Quanto al fatto che il ricorrente abbia rincorso il camion non si può ritenere che ciò concreti una condotta abnorme e imprevedibile che, come tale, supera il dovere di diligenza e vigilanza imposto la datore di lavoro.
In proposito va rammentato che l'unico limite alla responsabilità del datore di lavoro è che il sinistro di sia verificato come conseguenza di un cd “rischio elettivo”.
Con tale termine si intende un comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessitata adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro pagina 14 di 16 Più in particolare, per configurare il rischio elettivo secondo la definizione descritta, viene richiesto a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive;
b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;
c) che l'evento conseguente all'azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l'attività lavorativa.
Nel caso di specie tali condizioni non ricorrono.
Invero il ha compiuto un atto che non era estraneo agli interessi dell'azienda, dal Pt_1
momento che ha inteso evitare che il camion, invadendo la carreggiata, provocasse la morte di altri soggetti, con relativa responsabilità della resistente proprietaria del mezzo.
La condotta quindi non è stata motivata da esigenze meramente personali ed inoltre tenuta in stato di necessità.
A ciò va aggiunto che nella situazione di stress in cui si trovava il ricorrente il gesto di rincorrere il camion per salire a bordo e fermarlo è stato istintivo e non è stato accompagnato da considerazioni razionali.
Posto quanto sopra si ritiene che il comportamento colposo del e l'efficienza Pt_1
causale del suo comportamento abbiano solo contribuito alla causazione dell'infortunio , cosicchè va dichiarato che dello stesso sono responsabili in pari grado il ricorrente e la resistente .
A questo punto la causa va rimessa in istruttoria per determinare i danni subiti dal ricorrente mediante consulenza tecnica medico-legale
La domanda di manleva verrà decisa logicamente a seguito della decisione sulla domanda di condanna .
Le spese di giudizio verranno liquidate al definitivo.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1) rigetta la domanda del ricorrente relativa alla illegittimità del distacco di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
2) dichiara che l'infortunio si è verificato per responsabilità concorrente di pari grado del ricorrente e di Controparte_1
3) rimette la causa in istruttoria al fine di accertare i danni subiti dal lavoratore e per le determinazioni in ordine alla domanda di manleva contro CP_2
4) spese al definitivo.
Monza, 18 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1
RI RT e NT IC ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIGLIERI Controparte_1 P.IVA_1
FEDERICA resistente
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALAS LAURA e CP_2 P.IVA_2
dell'avv. GIRARDI ANDREA
Terza chiamata
Oggetto: infortunio sul lavoro pagina 1 di 16 All'udienza del 4.12.24 il Giudice pronunciava dispositivo di sentenza del quale dava lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.1.24 riferiva di essere stato assunto dal Parte_1
04.10.2021, quale autista trasporto stradale di merci, alle dipendenze di Controparte_3
con sede in Pietraria (Barnova) ; che nel contratto era specificato : la datrice di lavoro è un “Agente di Lavoro
Temporaneo” che renderà il dipendente “disponibile a un Utilizzatore, per realizzare una missione specifica temporanea sotto la sorveglianza e dirigenza dello stesso, al beneficio dell'Utilizzatore”; che in un Addendum le parti convenivano che avrebbe iniziato una nuova missione il
04.10.2021, per il periodo 04.10.2021 – 04.10.2022 presso la Controparte_1
quale utilizzatore;
che il 04.10.21, circa alle 5 del mattino, arrivava con la propria auto in Italia dalla Contro Romania e firmava un contratto con che non gli era stata impartita formazione o istruzione, ma si era messo alla guida del camion alle 6,00 del primo giorno di lavoro;
che non gli era stata data nessuna spiegazione nemmeno in merito al funzionamento del camion affidatogli e alle sue funzionalità e che questo, una volta acceso, presentava numerosissime spie accese sul cruscotto, a segnalare la presenza di svariati malfunzionamenti;
Contro
che aveva avvertito il sig. di il quale gli aveva risposto di non preoccuparsi CP_4
e gli aveva ordinato di partire con il camion, in quanto “era tutto a posto”; che tra e esisteva un “Distacco transnazionale di Controparte_3 Controparte_1
lavoratori in Italia”; che e avevano sottoscritto una convenzione quadro Controparte_3 Controparte_1
nell'ambito della quale avevano definito i reciproci obblighi, in particolare in materia di pagina 2 di 16 sicurezza e salute sul lavoro e che tra gli obblighi di vi era quello di Controparte_1
1) rispettare la legislazione di sicurezza e salute sul lavoro …; 2) informare gli operai messi a disposizione in riferimento alle attività specifiche dell'impresa e/o unità rispettiva, rischi per la sicurezza e salute sul lavoro, nonché le mi-sure e attività di prevenzione e protezione al livello dell'impresa e/o unità tramite l'istruzione introduttiva generale;
3) presentare agli operai messi a disposizione i rischi per la sicurezza e salute sul lavoro e situazioni di urgenza, nonché le misure e attività di prevenzione e protezione al livello di ogni luogo di lavoro, posto di lavoro e/o ogni funzione esercitata tramite l'istruzione sul luogo di lavoro di prima di iniziare l'esecuzione della prestazione;
4) verificare le competenze e conoscenze degli operai messi a disposizione nel settore della sicurezza e salute sul lavoro;
5) accordare agli operai messi a disposizione una adeguata istruzione periodica nel setto-re della sicurezza e salute sul lavoro e situazioni di urgenza;
6) accordare agli operai messi a disposizione gli equipaggiamenti individuali di protezione per la prevenzione dei rischi di incendi e gli equipaggiamenti di lavoro e verificare lo stato;
7) realizzare la manutenzione tecnica sul luogo di lavoro e degli equipaggiamenti, dispositivi tecnici utilizzati/sfruttati dagli operai messi a disposizione, e qualsiasi mancata conformità contestata e suscettibile a danneggiare la sicurezza e salute degli operai messi a disposizione che sia corretta e più tempestiva possibile;
8) mantenere e verificare con regolarità gli equipaggiamenti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o eliminazione dei pericoli;
che la non aveva rispettato tali obblighi : Controparte_1
che in caso di distacco, gli obblighi di protezione e prevenzione sono a carico del Contro distaccatario e quindi erano a carico di che nel caso di specie il distacco era privo di un elemento essenziale, vale a dire l' interesse del distaccante nel porre lui a disposizione della convenuta per l'esecuzione dell'attività di autotrasporto, per cui egli aveva diritto alla declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
pagina 3 di 16 Contro che il 07.10.2021 era partito dal piazzale di con il camion costituito da trattore
DAF FT CF 85; che all'altezza di Vicenza, tra i caselli Vicenza ovest e Vicenza est, lungo l'autostrada
A4, aveva notato che usciva del fumo da sotto il rimorchio;
che quindi si era fermato accostando in corsia di emergenza, aveva tirato il freno a mano ed era sceso dal camion per verificare cosa stesse succedendo;
che il sistema frenante del rimorchio era incandescente e i freni di colore rosso fuoco per l'alta temperatura;
Contro che quindi aveva telefonato al sig. di il quale lo aveva fatto CP_4 CP_1
chiamare dal meccanico dell'azienda, sig. il quale gli aveva ordinato Persona_1
dapprima di girare il rubinetto che serve ad alzare e abbassare le sospensioni pneumatiche e poi, dato che tale manovra non sortiva alcun esito, di stare fermo per una trentina di minuti per permettere al sistema frenante di raffreddarsi;
che aveva obbedito e quindi, dopo mezz'ora di sosta, era ripartito, ma notava che il problema non era stato risolto, perché il fumo continuava a propagarsi;
che quindi si era fermato nuovamente in corsia di emergenza, aveva tirato il dispositivo a molla per bloccare meccanicamente il rimorchio e aveva chiamato di Contro nuovo il di Per_1
questo, in videochiamata, senza mai accertarsi che i presidi di sicurezza fossero stati azionati, gli ordinava di togliere e ricollegare i tubi di alimentazione dell'aria presenti tra cabina e rimorchio e poi di spostarsi con il camion mezzo metro avanti, mezzo metro indietro;
che quindi , su ordine del , con il cacciavite rimuoveva i presidi che ostruivano il Per_1
passaggio dell'aria e a quel punto, sentendo che l'aria compressa aveva ricominciato a circolare, ricollegava il tubo dell'aria; ripristinava quindi lo sblocco del rimorchio, posizionava la maniglia delle sospensioni in posizione centrale e, dopo qualche secondo,
pagina 4 di 16 notava che il camion cominciava a muoversi poiché la strada aveva una leggera pendenza;
che quindi – per cercare di fermare il mezzo ed evitare che questo invadesse la carreggiata andando a colpire altri veicoli e provocando potenzialmente una tragedia ai danni di terzi – iniziava a correre per raggiungere la cabina di guida ma un gancio del tendone lo agganciava alla spalla destra e così veniva trascinato a terra;
che le sue gambe venivano dunque investite dalle tre ruote della parte sinistra del camion e perdeva definitivamente l'uso delle stesse, con conseguente grave danno biologico.
Tanto premesso il ricorrente ha dedotto che la resistente era responsabile per il sinistro occorso, dal momento che lo aveva messo alla guida di un mezzo in totale stato di degrado e usura, non manutentato, non conforme alla normativa, che mai avrebbe potuto circolare;
che l'intervento ai freni del rimorchio che lo aveva esposto al rischio infortunio era stato imposto per direttiva telefonica dal “preposto” della datrice di lavoro vale a dire il , mentre lui non era mai intervenuto sui freni del CP_1 Per_1
rimorchio di propria iniziativa e autonomamente;
che il , in sede di SIT, aveva Per_1
ammesso di avergli ordinato di effettuare le operazioni pericolose sotto il rimorchio del camion, senza prima accertarsi e ordinargli di mettere in sicurezza la motrice, per esempio con l'azionamento del freno a mano;
che il avrebbe dovuto Per_1
sovraintendere le operazioni di sicurezza visto che gli aveva ordinato di mettere in atto operazioni di manutenzione straordinaria ai freni che invece avrebbe dovuto svolgere lui stesso in veste di meccanico o comunque dotato di competenze meccaniche che lui non aveva.
Posto quanto sopra il ricorrente ha avanzato le seguenti conclusioni 1) Accertarsi e dichiararsi per le causali esposte in narrativa, l'illegittimità del contratto di distacco tra e la convenuta e, per l'effetto, accertarsi e dichia-rarsi la CP_3 Controparte_1
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e a Controparte_1 Parte_1
decorrere dal 04.10.2021:
pagina 5 di 16 2) In ogni caso, accertarsi e dichiararsi per le causali esposte in narrativa, la responsabilità della convenuta nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al sig.
in data 07.10.2021, e per l'effetto condannarsi c.f./p.i.: Parte_1 Controparte_1
, con sede legale in 20864 Agrate AN (MB), Via Lambro 51, in P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento integrale di tutti i danni non patrimoniali patiti dal ricorrente mediante corresponsione a titolo di danno biologico da I.T. e I.P. (debitamente personalizzato) e di danno non patrimoniale – morale di una somma complessiva pari ad € 1.051.677,00 (€ 533.147,00 + € 258.530,00 + €
260.000,00), o delle diverse somme – anche maggiori - che risulteranno di giustizia in corso di causa, anche a seguito di apposita CTU medico-legale; tali importi devono essere devalutati alla data del sinistro e aggiornati di riva-lutazione e interessi sino alla data di liquidazione.
3) Condannarsi la convenuta a corrispondere sugli importi comunque dovuti al ricorrente la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c., così come modificato dal D.L. n. 132/2014 conv. in Legge n.
162/2014 pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali;
4) Spese e compensi professionali integralmente rifusi, con distrazione a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari. Contro Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, che fosse riconosciuta la responsabilità concorrente del lavoratore nella causazione del sinistro.
La stessa chiedeva inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa verso la CP_2
quale avanzava domanda di garanzia e manleva.
Si costituiva quest'ultima chiedendo il rigetto della domanda di garanzia per inoperatività della Polizza.
pagina 6 di 16 *********
Qualificazione rapporto e domanda accertamento lavoro subordinato
La prima domanda avanzata dal ricorrente è infondata.
Infatti è vero che il doc. 3 prodotto dal ricorrente indica il rapporto tra le parti come distacco transnazionale, tuttavia tale comunicazione non è certo dirimente per la qualificazione del contratto concluso tra le parti.
Orbene, tale rapporto deve essere inquadrato nella fattispecie della somministrazione , fattispecie indicata nella epigrafe del contratto di “somministrazione di lavoro a tempo Contro determinato” concluso tra e (doc. 3 convenuta) e di cui il contenuto CP_3
del contratto presenta tutti i connotati.
Si osserva in particolare che l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. nel caso di specie non vi era alcun interesse della come affermato anche CP_3
dalla difesa della ricorrente.
Né rileva l'interesse lucrativo , in quanto deve trattarsi di un interesse organizzativo.
Del resto gli Ispettori a chiusura degli accertamenti relativi al sinistro non hanno rilevato alcunchè in merito alla liceità del contratto.
Infine anche il contratto individuale relativo a si armonizza con l'ipotesi di un Pt_1
rapporto di somministrazione .
In ogni caso gli obblighi di sicurezza, che sono a carico dell'utilizzatore, erano stabiliti nella convenzione quadro, quindi sussistevano comunque , a prescindere dalla qualificazione del rapporto contrattuale come distacco o meno .
Pertanto , non avendo le parti concluso un contratto di distacco la domanda relativa alla illegittimità del distacco non può che essere rigettata, così come la conseguente Contro domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra e Pt_1
Responsabilità per l'infortunio di cui è causa pagina 7 di 16 Si osserva in diritto che per l'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
E' noto che vi sono normative che specificano le concrete misure di prevenzione che l'imprenditore è tenuto ad adottare in quanto necessarie , ma l'obbligo di cui all'art. 2087 c..c, cui corrisponde un diritto soggettivo del lavoratore, si estende al di là di tali regole positivamente previste. In particolare, secondo il canone della “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, si ritiene che l'imprenditore sia tenuto ad adottare anche le misure ulteriori rispetto a quelle prescritte, qualora risultino necessarie.
Il datore di lavoro in sostanza , per non incorrere in responsabilità, deve prevedere e prevenire tutte le possibili anomalie dell'organizzazione aziendale , seppure dovute ad errori umani.
È pacifico poi che gli obblighi di cui sopra sussistessero anche a favore del ricorrente, che, con il contratto di somministrazione, si era inserito nella organizzazione aziendale Contro della
Tali obblighi di sicurezza discendevano non solo dalla legge ( art. 2087 c.c. citato e leggi speciali), ma anche dalla Convenzione Quadro sottoscritta dalle parti, la quale aveva per oggetto proprio la sicurezza e la salute sul lavoro. Contro Tale convenzione prevedeva che la doveva , per quel che qui interessa :
1) rispettare la legislazione di sicurezza e salute sul lavoro …;
2) informare gli operai messi a disposizione in riferimento alle attività specifiche dell'impresa e/o unità rispettiva, rischi per la sicurezza e salute sul lavoro, nonché le misure e attività di prevenzione e protezione al livello dell'impresa e/o unità tramite l'istruzione introduttiva generale;
3) presentare agli operai messi a disposizione i rischi per la sicurezza e salute sul lavoro e situazioni di urgenza, nonché le misure e attività di prevenzione e protezione al livello di ogni luogo di lavoro, posto di lavoro e/o ogni funzione esercitata tramite l'istruzione sul luogo di lavoro di prima di iniziare l'esecuzione della prestazione;
pagina 8 di 16 4) verificare le competenze e conoscenze degli operai messi a disposizione nel settore della sicurezza e salute sul lavoro;
5) accordare agli operai messi a disposizione una adeguata istruzione periodica nel settore della sicurezza e salute sul lavoro e situazioni di urgenza;
6) accordare agli operai messi a disposizione gli equipaggiamenti individuali di protezione per la prevenzione dei rischi di incendi e gli equipaggiamenti di lavoro e verificare lo stato;
7) realizzare la manutenzione tecnica sul luogo di lavoro e degli equipaggiamenti, dispositivi tecnici utilizzati/sfruttati dagli operai messi a disposizione, e qualsiasi mancata conformità contestata e suscettibile a danneggiare la sicurezza e salute degli operai messi a disposizione che sia corretta e più tempestiva possibile;
8) mantenere e verificare con regolarità gli equipaggiamenti e dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o eliminazione dei pericoli.
Infine il DVR stabiliva che la manutenzione ordinaria , relativa ad operazioni di modesta entità, compresa la pulizia veniva eseguita dall'autista, mentre per le operazioni particolari bisognava affidarsi ad un meccanico. Contro Alla luce di quanto sopra va valutato il comportamento tenuto dalla in relazione ai fatti di cui è causa e va accertato se lo stesso abbia avuto, almeno in parte, efficienza causale in rapporto all'infortunio di cui è stato vittima il lavoratore.
In sostanza va accertato se la resistente abbia violato gli obblighi che incombevano su di lei sia in forza dell'art. 2087 c.c. che della convenzione, che del DVR.
Tanto premesso si ritiene che la resistente non abbia ottemperato agli obblighi di cui al punto 7) e 8) della convenzione .
Invero il ricorrente ha lamentato che il camion , una volta acceso, presentava numerosissime spie accese sul cruscotto, a segnalare la presenza di svariati Contro malfunzionamenti, che aveva segnalato tale circostanza a “ di ( in realtà si CP_4
trattava di , come accertato in corso di giudizio), che era il preposto e Persona_2
questo gli aveva detto di non preoccuparsi e di partire , in quanto “era tutto a posto”.
pagina 9 di 16 Il , sentito quale teste, ha negato che il gli avesse mostrato le spie e di Per_2 Pt_1
avere guardato il cruscotto del mezzo prima che questo partisse.
La testimonianza appare scarsamente attendibile , considerato che in qualità di preposto il era responsabile qualora avesse , con evidente negligenza, ordinato al Per_2
lavoratore di intraprendere il viaggio con un mezzo affetto da anomalie.
In ogni caso , anche ammesso che il non fosse stato avvertito del problema, è Per_2
certo che le problematiche di cui sopra sussistessero.
Infatti il consulente del PM nella propria relazione, premesso che il mezzo era composto dal trattore e dal semirimorchio, ha riferito che l'impianto frenante del secondo, il 7.10.21, aveva presentato una anomalia .
In particolare il fermo del mezzo si era verificato per una perdita di pressione all'impianto frenante che aveva determinato la progressiva chiusura delle ganasce dei freni nel corso dei chilometri fino a rendere necessario l'arresto del camion.
Quanto sopra è confermato dal fatto che al momento del soccorso l'impianto frenante aveva una tubazione in plastica per la trasmissione dell'aria ai serbatoi danneggiata e che si rendeva necessaria una modifica al circuito dell'aria per poter portare il camion in officina.
Nel corso delle operazioni peritali il consulente ha esaminato il sistema pneumatico e di gancio del semirimorchio e ha accertato che i collegamenti pneumatici presentavano una importante usura sulle porzioni di accoppiamento . Ciò secondo il perito, costituiva una prima causa del mal funzionamento dell'impianto, vale a dire l' usura abnorme dei componenti di aggancio privi anche di adeguata manutenzione e pulizia.
Un secondo malfunzionamento riguardava l'impianto delle sospensioni .
A seguito di smontaggio delle ruote, poi, si accertava il surriscaldamento dei dischi a freno ed inoltre il sentore ABS della ruota destra era fuori sede e non funzionante
Il perito ha quindi concluso che durante il viaggio erano insorte due distinte problematiche, entrambe riconducibili all'impianto pneumatico.
pagina 10 di 16 La prima, individuata sulle condotte dell'aria della sospensione secondo asse, lato destro, del semirimorchio.
La seconda, non certo come rilevanza, era stata accertata sui semigiunti pneumatici, per la linea dell'automatico e quella del moderabile, che collegano la motrice con il semirimorchio. Le teste di accoppiamento, sia quelle provenienti dalla motrice che quelle fisse sul pannello anteriore del semirimorchio, si presentavano abbondantemente usurate, con le guarnizioni interne sporche e logore. La testa di accoppiamento della linea del modellabile, si presentava priva del tappo di protezione mentre, per la linea automatica, lo stesso presentava una rottura alla base, pertanto, non più in grado di offrire una adeguata protezione. In particolare, le teste di accoppiamento per la condotta dell'automatico (colore rosso), presentavano un'ampia usura sulle porzioni metalliche che agiscono in accoppiamento, le quali, unitamente alle guarnizioni, dovrebbero garantire la tenuta stagna del passaggio dell'aria compressa.
Infine il CTU ha rilevato che il non era stato in grado di risolvere la prima Pt_1
problematica e , quanto alla seconda , si poteva presumere che, con i vari tentativi di sgancio/aggancio e pulizia delle testate, per una coincidenza fortunosa, e/o mediante l'ausilio di qualche spessore, fosse riuscito a garantire, per il tempo necessario al riempimento dei serbatoi, l'accoppiamento delle mandate con il raggiungimento della pressione necessaria all'attivazione del sistema.
Da quanto sopra è palese che la resistente abbia contravvenuto agli obblighi di cui al punto 7) e 8) della convenzione, non avendo eseguito una corretta e sufficiente manutenzione del mezzo, non avendo verificato che lo stesso non fosse affetto da anomalie tali da mettere in pericolo la sicurezza degli autisti e non avendo di conseguenza provveduto alla sostituzione delle parti usurate.
La resistente ha eccepito che il mezzo era stato revisionato e che la revisione non era scaduta ( si vedano in particolare le dichiarazioni della legale rappresentante in sede di interpello) , ma ciò è irrilevante, dal momento che il CTU ha evidenziato lo stato di inefficienza meccanica e la non conformità normativa del camion, in particolare del pagina 11 di 16 semirimorchio che non aveva superato la simulazione di revisione e presentava avarie importantissime su componenti di sicurezza.
Che nessuna verifica sia stata compiuta sul messo, prima che questo partisse, emerge dalle stesse dichiarazioni del , il quale ha riferito che non aveva nemmeno avere Per_2
guardato il cruscotto del medesimo.
Qualora poi si ritenga che il Tedesco abbia visto le spie accese e abbia detto al di Pt_1
partire ugualmente la mancanza sarebbe ancora più grave.
Non risulta poi che il o altre persone preposte al abbiano istruito il Per_2 Pt_1
medesimo in merito al funzionamento del mezzo a lui affidato o che abbiano chiarito al medesimo quale fosse il comportamento da adottare in caso di grave avaria , nonostante l'obbligo posto in tal senso dal punto 2) della convenzione.
La resistente ha eccepito che la formazione doveva essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio del rapporto, ma è evidente che, in ordine ai punti di cui sopra, l'autista doveva essere formato prima di essere messo alla guida di un camion di tali dimensioni.
E' priva di rilievo, poi, l'affermazione che il aveva una esperienza di 16 anni alla Pt_1
guida di camion, in quanto tale esperienza non è stata verificata dall'azienda, in particolare per quanto riguardava la capacità di far fronte a gravi malfunzionamenti e a situazioni di emergenza.
In ogni caso era la resistente a dover provare che il aveva ricevuto la Pt_1
formazione per la riparazione del mezzo, il che sembra del tutto inverosimile visto il contenuto del DVR.
In particolare questo stabiliva che dall'autista doveva essere eseguita solo la manutenzione ordinaria , relativa ad operazioni di modesta entità, compresa la pulizia , mentre per le operazioni particolari bisognava affidarsi ad un meccanico.
Non risulta che di tale circostanza sia stato informato il ricorrente, anzi, l'azienda ha palesemente disatteso tale disposizione.
Infatti quando il ha chiamato il preposto ( ) e gli ha riferito le Pt_1 Per_2
problematiche che il camion presentava , questo non gli ha detto di fermarsi pagina 12 di 16 immediatamente e di chiamare l'assistenza, ma gli ha detto di chiamare il , che Per_1
non era certo un meccanico, ma un semplice autista come il Pt_1
Il ha sminuito il problema dichiarando che da quello che gli riferiva il Per_2 Pt_1
gli era sembrato che si trattasse di un problema “semplice” e che di solito tali problemi si occupavano gli stessi autisti.
In realtà dalla perizia è emerso che il problema era tutt'altro che semplice ( oltre che dovuto a carenza di manutenzione e usura dei componenti) e comunque il Per_2
doveva accertare la portata del problema, prima di decidere di disinteressarsi del medesimo sottovalutandolo.
Posto quanto sopra si ritiene che l'infortunio si sia verificato in primo luogo per fatto e colpa ( prevalentemente di tipo omissivo) della resistente .
Concorso di colpa del lavoratore
A cagionare l'infortunio ha concorso poi il fatto colposo del ricorrente.
Invero questo da un lato è sceso dal mezzo lasciandolo acceso su un tratto in leggera pendenza , senza inserire il freno a mano ( circostanze pacifiche) e senza inserire i cunei fermaruota , permettendo così che il mezzo avanzasse quando lui non era a bordo per arrestarlo.
D'altro lato ha rincorso il camion per cercare di salirvi mentre questo era in movimento, venendo travolto dal medesimo.
Il ricorrente, nell'interrogatorio libero, ha dichiarato che era stato il a dirgli di non Per_1
inserire il freno a mano, perché sennò si bloccava tutto il sistema.
Tuttavia il , in sede di sommarie informazioni ha negato di avere dato tale Per_1
indicazione al , anche perché la seconda volta che questo si era fermato il Pt_1
ripristino del guasto poteva essere effettuato con il freno a mano inserito, dal momento che il sistema frenante del semirimorchio era indipendente da quello del trattore.
Anche il consulente tecnico ha chiarito che il freno di stazionamento della motrice non avrebbe in alcun modo impedito ne' l'accertamento del guasto , nè l'intervento risolutivo.
pagina 13 di 16 In questa prima fase il comportamento del ricorrente è stato quindi negligente .
Nella seconda fase tale comportamento è stato del tutto imprudente siccome fonte di grave rischio , come dimostra l'esito infausto della vicenda.
Tuttavia non può ritenersi che il sinistro si sia verificato esclusivamente a causa del comportamento del ricorrente, come ritenuto invece dal GIP nella ordinanza di archiviazione e dalla resistente .
Infatti , da un punto di vista logico, va considerata l'intera concatenazione dei fatti che hanno portato al sinistro.
Va quindi tenuto conto che il ricorrente ha fermato il mezzo ed è sceso dal medesimo non già per personali necessità, ma perché questo presentava una grave anomalia che egli doveva necessariamente risolvere per portare a termine le mansioni assegnate .
Pertanto il fatto che il mezzo fosse avariato , che andasse riparato e che quindi l'autista sia sceso, rappresenta il primo segmento di una concatenazione di fatti che hanno portato all'infortunio.
In altri termini senza tale segmento l'infortunio non si sarebbe verificato.
Va tenuto conto, poi che l'omissione del ricorrente, che non ha inserito il freno a mano, che senz'altro concretava una grave disattenzione, era verosimilmente attribuibile allo stato di stress in cui egli versava in quel momento.
Infatti egli era al secondo giorno di lavoro per la nuova ditta e doveva fermarsi per la seconda volta non avendo risolto il problema.
Quanto al fatto che il ricorrente abbia rincorso il camion non si può ritenere che ciò concreti una condotta abnorme e imprevedibile che, come tale, supera il dovere di diligenza e vigilanza imposto la datore di lavoro.
In proposito va rammentato che l'unico limite alla responsabilità del datore di lavoro è che il sinistro di sia verificato come conseguenza di un cd “rischio elettivo”.
Con tale termine si intende un comportamento volontario, palesemente abnorme e svincolato da qualsiasi forza maggiore o necessitata adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro pagina 14 di 16 Più in particolare, per configurare il rischio elettivo secondo la definizione descritta, viene richiesto a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive;
b) che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;
c) che l'evento conseguente all'azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l'attività lavorativa.
Nel caso di specie tali condizioni non ricorrono.
Invero il ha compiuto un atto che non era estraneo agli interessi dell'azienda, dal Pt_1
momento che ha inteso evitare che il camion, invadendo la carreggiata, provocasse la morte di altri soggetti, con relativa responsabilità della resistente proprietaria del mezzo.
La condotta quindi non è stata motivata da esigenze meramente personali ed inoltre tenuta in stato di necessità.
A ciò va aggiunto che nella situazione di stress in cui si trovava il ricorrente il gesto di rincorrere il camion per salire a bordo e fermarlo è stato istintivo e non è stato accompagnato da considerazioni razionali.
Posto quanto sopra si ritiene che il comportamento colposo del e l'efficienza Pt_1
causale del suo comportamento abbiano solo contribuito alla causazione dell'infortunio , cosicchè va dichiarato che dello stesso sono responsabili in pari grado il ricorrente e la resistente .
A questo punto la causa va rimessa in istruttoria per determinare i danni subiti dal ricorrente mediante consulenza tecnica medico-legale
La domanda di manleva verrà decisa logicamente a seguito della decisione sulla domanda di condanna .
Le spese di giudizio verranno liquidate al definitivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1) rigetta la domanda del ricorrente relativa alla illegittimità del distacco di accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti;
2) dichiara che l'infortunio si è verificato per responsabilità concorrente di pari grado del ricorrente e di Controparte_1
3) rimette la causa in istruttoria al fine di accertare i danni subiti dal lavoratore e per le determinazioni in ordine alla domanda di manleva contro CP_2
4) spese al definitivo.
Monza, 18 dicembre 2025 Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
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