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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 14/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 836 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. DEL FREO SETTIMO, LEONCINI ALESSANDRA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
DOMICILIO : c/o Studio legale Indirizzo Telematico Pt_2
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
CP_1
C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. DI SIBIO GIOVANNI, RAJOLA TERESA ( ) VIA C.F._4
PIAVE 5 19124 LA SPEZIA;
, : c/o Studio legale VIA G. DORIA 3 LA SPEZIA Controparte_2
, CP_3
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. DI SIBIO GIOVANNI, RAJOLA TERESA ( ) VIA C.F._4
PIAVE 5 19124 LA SPEZIA;
, : c/o Studio legale VIA G. DORIA 3 LA SPEZIA Controparte_2
, Controparte_4
C.F. , P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. DI SIBIO GIOVANNI, RAJOLA TERESA ( ) VIA C.F._4
PIAVE 5 19124 LA SPEZIA;
, : c/o Studio legale VIA G. DORIA 3 LA SPEZIA Controparte_2
1 - PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da note scritte depositate in data 03/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , adiva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa in proprio, e CP_1 CP_3 Controparte_4
al fine di sentir accertare e dichiarare “l'insussistenza del diritto degli istanti ad agire esecutivamente in
[...] forza del Lodo Arbitrale datato 19.6.2021 per insussistenza originaria di valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 cpc e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto notificato in data 6 aprile 2023 con ogni consequenziale pronuncia”. Segnatamente, spiegava una opposizione esecutiva preventiva avverso l'atto di precetto, con il quale veniva intimato allo stesso il pagamento della somma di per un credito di i) € 19.852,96 a favore di e della di ii) € 4.784,00 a Controparte_5 CP_3 favore della iii) di € 459,96 a favore di tutti gli istanti per esborsi e Controparte_4 compenso a precetto oltre spese generali ed accessori, in forza di lodo arbitrale datato 19.06.2021 reso dall'Arbitro Unico Notaio dichiarato esecutivo ex art. 825 c.p.c., con decreto del Persona_1
Presidente del Tribunale di Massa in data 04.08.2021 e munito di formula esecutiva in data 27.09.2021, notificato unitamente all'atto di precetto. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio in proprio, CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, domandando di respingere la presente
[...] opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa proseguiva con fase istruttoria, attraverso la sola acquisizione dei documenti prodotti. Con provvedimento del 23/07/2024, il giudice assegnava i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c., per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Successivamente, modificando le già rassegnate conclusioni, con atto depositato, in data 03/04/2025, , a mezzo del di lui costituito procuratore speciale, Parte_1 sottoscriveva dichiarazione di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, e contestualmente tutti e tre i convenuti, a mezzo del loro costituito procuratore, sottoscrivevano dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite, depositata in pari data 03/04/2025. Deve richiamarsi, in merito, l'insegnamento recentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e
2 del diritto di difesa (Sez. U - , Sentenza n. 3453 del 07/02/2024). Dunque, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa. Pertanto, alla successiva udienza del 06/05/2025, già fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione.
1. RINUNCIA AGLI ATTI EX ART. 306 C.P.C.. Svolte le superiori premesse in fatto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c.. La disposizione normativa citata richiede che al perfezionamento della fattispecie estintiva partecipino, attraverso l'accettazione, soltanto a) le parti;
b) costituite;
c) interessate alla prosecuzione. Il tenore dell'art. 306, primo comma, c.p.c. ("Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"), chiarisce che l'accettazione della rinuncia è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia interesse alla prosecuzione del giudizio. Il significato della disposizione risulta ancor più chiaro, se si considera che il testo vigente (introdotto per agevolare la estinzione dei giudizi) costituisce una evoluzione della disciplina anteriore, fissata nell'art. 345 del cod.1865 ("la rinuncia accettata produce gli effetti della perenzione"), che esigeva in tutti i casi l'accettazione della controparte per rendere efficace la rinuncia. L'accettazione, è, quindi, necessaria nel solo caso in cui la parte si costituisca per conseguire una pronunzia di merito, o, comunque, un'utilità meritevole di tutela, come quando incomba l'onere di coltivare il giudizio, per evitare la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo (art. 647, primo comma, c.p.c.). L'interesse alla prosecuzione del giudizio non sussiste, invece, quando questa sia determinata, come nella fattispecie, dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11384 del 1999). Pertanto, si osserva che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (Sez. I Sent., 24/03/2011, n. 6850). Dunque, il perfezionamento della fattispecie estintiva non richiede il consenso del convenuto contumace (cui non deve essere notificata la dichiarazione, semplicemente da depositare in cancelleria, Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995). La Suprema Corte ha interpretato la norma attribuendo il potere di accettare la rinuncia soltanto al convenuto effettivamente costituito, non anche al convenuto (non ancora costituito) cui sia notificata la rinuncia prima della scadenza dei termini per la costituzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6850 del 24/03/2011). Ancora, l'interesse alla prosecuzione del giudizio deve essere valutato in concreto, esaminando l'atteggiamento processuale della parte. Secondo una accreditata dottrina è richiesta l'accettazione del convenuto quando la sua condotta processuale sia volta ad ottenere un provvedimento finale con effetti più favorevoli di quelli discendenti dall'estinzione del processo. La giurisprudenza aderisce a questa interpretazione, ritenendo che l'interesse debba concretarsi
3 nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9066 del 21/06/2002 (Rv. 555233 - 01)). Ai fini della declaratoria di estinzione, pertanto, si ritiene necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti è richiesta quando, in un rapporto processuale già instaurato, vi siano parti costituite che abbiano interesse prosecuzione del giudizio. Non si ritiene, dunque, necessaria l'accettazione del convenuto che intenda unicamente ottenere la rifusione delle spese processuali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11384 del 11/10/1999 (Rv. 530581 - 01)). Il giudice deve dichiarare estinto il processo dopo aver verificato la formale regolarità (oggettiva e soggettiva) della rinuncia e dell'eventuale accettazione. Il provvedimento dichiara il perfezionamento della fattispecie estintiva, ma non ha valenza costitutiva dell'effetto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995). Alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., posto che la parte attrice ha sottoscritto, a mezzo del procuratore munito di procura speciale, una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ed tutti e tre i convenuti, a mezzo dei procuratori speciali, hanno sottoscritto una dichiarazione di accettazione della rinuncia dell'altra parte processuale (cfr. atti depositati tutti in data 03/04/2025).
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in causa, alla luce delle concordi conclusioni dalle stesse rassegnate anche su questo punto.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 836 dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in proprio, in persona del Parte_1 CP_1 CP_3 legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore,, così provvede:
Visto l'art. 306 c.p.c.,
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, in data 13.05.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
4
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 836 dell'anno 2023, pendente
TRA
Parte_1
C.F. , C.F._1
DIFENSORE: Avv. DEL FREO SETTIMO, LEONCINI ALESSANDRA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
DOMICILIO : c/o Studio legale Indirizzo Telematico Pt_2
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
CP_1
C.F. , C.F._3
DIFENSORE: Avv. DI SIBIO GIOVANNI, RAJOLA TERESA ( ) VIA C.F._4
PIAVE 5 19124 LA SPEZIA;
, : c/o Studio legale VIA G. DORIA 3 LA SPEZIA Controparte_2
, CP_3
C.F. , P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. DI SIBIO GIOVANNI, RAJOLA TERESA ( ) VIA C.F._4
PIAVE 5 19124 LA SPEZIA;
, : c/o Studio legale VIA G. DORIA 3 LA SPEZIA Controparte_2
, Controparte_4
C.F. , P.IVA_2
DIFENSORE: Avv. DI SIBIO GIOVANNI, RAJOLA TERESA ( ) VIA C.F._4
PIAVE 5 19124 LA SPEZIA;
, : c/o Studio legale VIA G. DORIA 3 LA SPEZIA Controparte_2
1 - PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Con le conclusioni così precisate: PER TUTTE LE PARTI: come da note scritte depositate in data 03/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , adiva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Massa in proprio, e CP_1 CP_3 Controparte_4
al fine di sentir accertare e dichiarare “l'insussistenza del diritto degli istanti ad agire esecutivamente in
[...] forza del Lodo Arbitrale datato 19.6.2021 per insussistenza originaria di valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 cpc e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto notificato in data 6 aprile 2023 con ogni consequenziale pronuncia”. Segnatamente, spiegava una opposizione esecutiva preventiva avverso l'atto di precetto, con il quale veniva intimato allo stesso il pagamento della somma di per un credito di i) € 19.852,96 a favore di e della di ii) € 4.784,00 a Controparte_5 CP_3 favore della iii) di € 459,96 a favore di tutti gli istanti per esborsi e Controparte_4 compenso a precetto oltre spese generali ed accessori, in forza di lodo arbitrale datato 19.06.2021 reso dall'Arbitro Unico Notaio dichiarato esecutivo ex art. 825 c.p.c., con decreto del Persona_1
Presidente del Tribunale di Massa in data 04.08.2021 e munito di formula esecutiva in data 27.09.2021, notificato unitamente all'atto di precetto. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio in proprio, CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, domandando di respingere la presente
[...] opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa proseguiva con fase istruttoria, attraverso la sola acquisizione dei documenti prodotti. Con provvedimento del 23/07/2024, il giudice assegnava i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c., per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Successivamente, modificando le già rassegnate conclusioni, con atto depositato, in data 03/04/2025, , a mezzo del di lui costituito procuratore speciale, Parte_1 sottoscriveva dichiarazione di rinunciare agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., con richiesta di compensazione integrale delle spese di lite, e contestualmente tutti e tre i convenuti, a mezzo del loro costituito procuratore, sottoscrivevano dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite, depositata in pari data 03/04/2025. Deve richiamarsi, in merito, l'insegnamento recentemente espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e
2 del diritto di difesa (Sez. U - , Sentenza n. 3453 del 07/02/2024). Dunque, la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda). Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa. Pertanto, alla successiva udienza del 06/05/2025, già fissata ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione.
1. RINUNCIA AGLI ATTI EX ART. 306 C.P.C.. Svolte le superiori premesse in fatto, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c.. La disposizione normativa citata richiede che al perfezionamento della fattispecie estintiva partecipino, attraverso l'accettazione, soltanto a) le parti;
b) costituite;
c) interessate alla prosecuzione. Il tenore dell'art. 306, primo comma, c.p.c. ("Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione"), chiarisce che l'accettazione della rinuncia è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia interesse alla prosecuzione del giudizio. Il significato della disposizione risulta ancor più chiaro, se si considera che il testo vigente (introdotto per agevolare la estinzione dei giudizi) costituisce una evoluzione della disciplina anteriore, fissata nell'art. 345 del cod.1865 ("la rinuncia accettata produce gli effetti della perenzione"), che esigeva in tutti i casi l'accettazione della controparte per rendere efficace la rinuncia. L'accettazione, è, quindi, necessaria nel solo caso in cui la parte si costituisca per conseguire una pronunzia di merito, o, comunque, un'utilità meritevole di tutela, come quando incomba l'onere di coltivare il giudizio, per evitare la declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo (art. 647, primo comma, c.p.c.). L'interesse alla prosecuzione del giudizio non sussiste, invece, quando questa sia determinata, come nella fattispecie, dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11384 del 1999). Pertanto, si osserva che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto (Sez. I Sent., 24/03/2011, n. 6850). Dunque, il perfezionamento della fattispecie estintiva non richiede il consenso del convenuto contumace (cui non deve essere notificata la dichiarazione, semplicemente da depositare in cancelleria, Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995). La Suprema Corte ha interpretato la norma attribuendo il potere di accettare la rinuncia soltanto al convenuto effettivamente costituito, non anche al convenuto (non ancora costituito) cui sia notificata la rinuncia prima della scadenza dei termini per la costituzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6850 del 24/03/2011). Ancora, l'interesse alla prosecuzione del giudizio deve essere valutato in concreto, esaminando l'atteggiamento processuale della parte. Secondo una accreditata dottrina è richiesta l'accettazione del convenuto quando la sua condotta processuale sia volta ad ottenere un provvedimento finale con effetti più favorevoli di quelli discendenti dall'estinzione del processo. La giurisprudenza aderisce a questa interpretazione, ritenendo che l'interesse debba concretarsi
3 nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9066 del 21/06/2002 (Rv. 555233 - 01)). Ai fini della declaratoria di estinzione, pertanto, si ritiene necessaria l'accettazione della rinuncia agli atti è richiesta quando, in un rapporto processuale già instaurato, vi siano parti costituite che abbiano interesse prosecuzione del giudizio. Non si ritiene, dunque, necessaria l'accettazione del convenuto che intenda unicamente ottenere la rifusione delle spese processuali (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11384 del 11/10/1999 (Rv. 530581 - 01)). Il giudice deve dichiarare estinto il processo dopo aver verificato la formale regolarità (oggettiva e soggettiva) della rinuncia e dell'eventuale accettazione. Il provvedimento dichiara il perfezionamento della fattispecie estintiva, ma non ha valenza costitutiva dell'effetto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3905 del 03/04/1995). Alla luce di quanto sin qui evidenziato, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., posto che la parte attrice ha sottoscritto, a mezzo del procuratore munito di procura speciale, una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ed tutti e tre i convenuti, a mezzo dei procuratori speciali, hanno sottoscritto una dichiarazione di accettazione della rinuncia dell'altra parte processuale (cfr. atti depositati tutti in data 03/04/2025).
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in causa, alla luce delle concordi conclusioni dalle stesse rassegnate anche su questo punto.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 836 dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di in proprio, in persona del Parte_1 CP_1 CP_3 legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore,, così provvede:
Visto l'art. 306 c.p.c.,
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, in data 13.05.2025
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
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