Articolo 12 della Legge 4 novembre 1951, n. 1295
Articolo 11Articolo 13
Versione
21 dicembre 1951
Art. 12.
L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e' subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per i trasporti, e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1951