Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01006/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01743/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2024, proposto dal sig. LO PP EL De LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bruno, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni Comune, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Leone e Rosanna Toni, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, Provincia di SA, non costituiti in giudizio;
avverso e per l'annullamento
a - della delibera del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I. di SA n. 7 del 18.06.2024, successivamente pubblicata, con la quale è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Territoriale Consortile dell'Agglomerato Industriale di Cava dè Tirreni;
b - ove e per quanto occorra, dell'avviso pubblicato sul B.U.R.C. n. 46 dell'01.07.2024;
c - della determina n. 117 del 24.04.2024, con la quale è stata disposta la conclusione positiva della conferenza di servizi preordinata all’adozione sub a);
d - ove e per quanto occorra, della proposta di determina dell'area tecnica del Consorzio A.S.I. n. 2320 del 23.04.2024, recante la proposta di conclusione positiva della conferenza di servizi;
e - ove e per quanto occorra, dei verbali di conferenza di servizi, in uno a tutti gli elaborati ed atti allegati, non conosciuti;
f - ove adottato, di qualsivoglia provvedimento di esame e/o di rigetto delle osservazioni;
g - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Agisce in giudizio il sig. LO PP EL De LA, il quale nella sua qualità di consigliere comunale ha impugnato la delibera del Consiglio generale del Consorzio A.S.I. di SA n. 7 del 18.06.2024, con la quale è stato adottato il nuovo piano regolatore territoriale consortile dell'agglomerato industriale di Cava dè Tirreni.
2. La vicenda da cui muove il ricorso è già stata conosciuta dal Tribunale: difatti lo stesso provvedimento è stato impugnato con i ricorsi definiti con le sentenze di inammissibilità nn.773/2025 e 786/2025.
3. Nella controversia odierna parte ricorrente ha affidato il proprio gravame alle seguenti doglianze: “I. Violazione di legge (art. 5 l. n. 1150/1942 - art. 42 d.lgs. n. 267/2000 - L.R.C. n. 19/2013 - art. 97 e 117 Cost. - art. 3 l. n. 241/1990) - eccesso di potere (violazione del giusto procedimento - erroneità - illogicità; II - Violazione di legge (art. 5 l. n. 1150/1942 - art. 42 d.lgs. n. 267/2000 - L.R.C. n. 19/2013 - art. 97 e 117 Cost. - art. 3 l. n. 241/1990) - eccesso di potere (violazione del giusto procedimento - erroneità - illogicità; III - Violazione di legge (art. 4 L.R.C. n. 19/2013 - art. 97 Cost. - art. 3 l. n. 241/1990) - Eccesso di potere (violazione del giusto procedimento - erroneità - Illogicità) ”.
3.1 Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cava de’ Tirreni e il Consorzio, i quali hanno dedotto l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva, rilevando in subordine l’infondatezza del gravame anche nel merito.
4. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Quest’ultimo ha difatti gravato il provvedimento facendo valere la propria qualità di consigliere comunale e le correlate prerogative. Ebbene detta legittimazione non sussiste: il consigliere comunale è legittimato, nella specifica qualità, a impugnare gli atti del Consiglio comunale di appartenenza e non di altri enti. Ma anche affinchè sussista la legittimazione all’impugnazione di atti dell’Ente in cui il consigliere svolge il mandato sussistono specifici presupposti indicati dalla giurisprudenza e che attengono: a) alle erronee modalità di convocazione dell'organo consiliare; b) alla violazione dell'ordine del giorno; c) all'inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare; d) più in generale, alla preclusione in tutto o in parte dell'esercizio delle funzioni relative all'incarico rivestito. In particolare “ La legittimazione ad impugnare dei consiglieri comunali postula la diretta compromissione delle prerogative inerenti al munus esercitato, compendiate nella formula del c.d. jus ad officium. Con specifico riferimento alle violazioni formali o procedimentali, non ogni deviazione dalle prescrizioni normative e regolamentari nell'adozione di una delibera si traduce in (automatica) lesione dello “jus ad officium”, ma solo quella che incida in via diretta e specifica, sia pure in prospettiva strumentale, sulle prerogative (di accesso, informazione, documentazione, partecipazione, manifestazione del voto etc.) strettamente inerenti alla funzione. Il vizio meramente procedurale è rilevante allorquando, senza farvi sostanziale acquiescenza: a) il consigliere prenda in concreto parte attiva - sempreché beninteso vi sia stato messo nelle rituali condizioni - alle sedute consiliari ed alla discussione nel merito delle questioni; b) senza limitarsi alla mera denunzia della violazione delle proprie prerogative, attivi i meccanismi procedurali previsti a tutela, dalla disciplina di settore, proponendo all'uopo mozioni d'ordine, richieste di sospensione o di rinvio della seduta. Ne discende che, qualora un componente di un organo collegiale sia presente nella seduta e non segnali la ritenuta illegittimità o irregolarità procedurale né si attivi coi previsti meccanismi procedimentali, diventano del tutto irrilevanti i presunti vizi, avendo questi rinunciato a farli valere. Qualora l'esito della votazione sia a lui sgradito, il consigliere - che si sia limitato a segnalare l'irregolarità della convocazione, ma non si sia attivato con modalità più concrete - non può poi dedurre in sede giurisdizionale la verificazione di circostanze che aveva l'onere di palesare e contestare tempestivamente in sede amministrativa ” (TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 4574/2024).
Invece alla specifica vicenda in esame il provvedimento gravato non fa capo a una deliberazione dell’ente di appartenenza del ricorrente e risulta quindi già per questo estraneo all’ambito oggettivo di quelli rispetto alla cui impugnazione sussiste la legittimazione del singolo consigliere. Non vengono in rilievo, in sostanza, lesioni delle prerogative che si connettono alla legittimazione del consigliere comunale. Difatti, a fronte di atti emessi da Enti diversi, ipotesi che ricorre nell’odierna vicenda, la legittimazione dell’Ente comunale non può essere in alcun modo surrogata dai singoli consiglieri.
Va altresì soggiunto che, peraltro, la decisione d’impugnazione dell’atto rientra nella competenza della Giunta e non del Consiglio, salva diversa regolamentazione, che in questa vicenda non è stata neppure allegata dal ricorrente. Di conseguenza deve ritenersi che il ricorrente si sia ingerito in una competenza costituente prerogativa di un organo al quale nemmeno apparteneva.
Il ricorso è dunque inammissibile per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
5. Per mera completezza espositiva il Collegio osserva inoltre che alla odierna fattispecie è da ascriversi il medesimo giudizio di inammissibilità espresso nei confronti dei già citati e analoghi ricorsi. In quelle occasioni, con le due già menzionate sentenze, è stata affermata l’inammissibilità dei gravami sul presupposto che “l’interesse alla contestazione in sede giurisdizionale delle scelte urbanistiche in una fase ancora prodromica al perfezionamento dell'atto pianificatorio è connesso, come da costante insegnamento giurisprudenziale (T.A.R. Campania, SA, I, n. 422/2009; Sicilia Catania, sez. I, 17 giugno 2003, n. 980), alla applicabilità delle misure di salvaguardia integrative della delibera di adozione e che in assenza delle stesse non sussiste un’immediata compressione delle potenzialità edificatorie dell'area e comunque degli interessi di cui sono portatori gli interessati; - nella odierna fattispecie, al momento, tenuto conto della mancata previsione di misure di salvaguardia, il procedimento di approvazione si trova in una fase ancora endo-procedimentale, dovendo peraltro ancora essere sottoposto, come rilevato dallo stesso ricorrente, alla V.A.S.” (TAR Campania, SA, nn.773/2025 e 786/2025) .
6. Conclusivamente il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
7. La natura della controversia consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura Zoppo, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO