TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1466/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2017 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Florindo Biasucci ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Cassino, Piazza S. Giovanni n. 47, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(c.f. e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Addessi e
[...] C.F._4
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Linda d'Andrea, ed elettivamente domiciliati preso lo studio del primo sito in Fondi, via XXIV Maggio, 3, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_3 C.F._5
Padula (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina C.F._6
C.so Matteotti n.61, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
E
(c.f. ) Controparte_4 C.F._5
TERZI CHIAMATI CONTUMACI DOPO LA RIASSUNZIONE
Oggetto: servitù.
pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio Addessi e esponendo Controparte_1 Controparte_2
che: 1) con atto del 27.12.2013 a rogito del Notaio di Fondi (Rep. 37940, Racc. Persona_1
8010), avevano acquistato la piena proprietà del villino adibito ad abitazione su un unico livello, costituito da sei vani e mezzo catastali a piano terra, con terreno pertinenziale esclusivo adibito ad area giardinata e di sosta esteso circa mq. 300, sito in Sperlonga alla Via Casolare Contrada
Angolo, riportato in catasto al f.12, p.lla 10 sub 13, con ad esso accorpata la p.lla 1065, piano T, cat. A/7, classe 7, vani 6,5, con rendita di € 822,46, a confine con ulteriore immobile abitativo
(già di proprietà degli stessi acquirenti per precedente rogito del 18.02.1999 sempre per notar
, con strada comunale via Casolare e con proprietà dei coniugi Persona_1 CP_1
e ; 2) la confinante porzione immobiliare di proprietà
[...] Controparte_2
dei coniugi e censita in Catasto al F. 12 mapp. 10 sub. 11 con corte esclusiva di CP_1 CP_2
circa mq. 733, era stata da questi acquistata con atto per notar del 25 maggio 2006 Persona_1
(Rep. 34704 Racc. 6165); 3) con missiva del 11.5.2016, i coniugi lamentavano condotte CP_1
dei coniugi limitative e turbative dell'esercizio di un asseritamente vantato diritto di Pt_1
servitù di passaggio pedonale e carrabile, a carico della p.lla 10 sub 13 con accorpata la p.lla
1065 di proprietà ed a vantaggio della loro abitazione censita alla p.lla 10 sub. 11; 4) i Pt_1
coniugi contestavano, con nota 28.06.2016, l'esistenza di qualsiasi servitù di passaggio a Pt_1
carico dell'area cortilizia della loro abitazione censita al mapp. 10 sub. 13 e p.lla 1065 ed in favore dell'abitazione censita alla p.lla 10 sub. 11, invitando dunque questi ultimi a CP_1
formalizzare il riconoscimento dell'assenza del preteso diritto reale;
5) con raccomandata del
21.07.2016 i coniugi convenuti ribadivano di esser succeduti nel possesso e titolarità della servitù, sin dal citato loro acquisto immobiliare del 2006, al sig. loro dante causa, CP_3
evidenziando altresì che, diversamente, la loro abitazione alla p.lla 10 sub. 11 non avrebbe goduto di alcun accesso dalla via pubblica;
6) deducevano gli attori l'infondatezza fattuale e giuridica delle affermazioni dei coniugi ed evidenziavano come la loro abitazione (posta CP_1
al primo piano) fosse unita o, comunque, confinante con la ulteriore porzione immobiliare (posta pagina 2 di 26 al piano terra) da essi acquistata il 24.11.1999 e che la stessa godeva di comodo accesso carrabile dalla via pubblica. Rilevavano che i convenuti avevano acquistato con atto notarile del
11.02.2011, oltre ad un uliveto di are 13,70 al NCT censito alla p.lla 545 per il prezzo di €
15.000,00, un ulteriore appezzamento di terreno censito al NCEU al F. 12 p.lle 1063 sub 1 e
1064, di are 16,58 per il prezzo di € 20.000,00 e sostenevano che detto terreno era in sostanza una strada che con un comodo cancello aprente sulla “strada d'angolo” conduceva sino alla p.lla 10 sub. 11; 7) nel merito, deducevano che la servitù di passaggio pretesa dai coniugi in CP_1
favore della loro abitazione alla p.lla 10 sub. 11 non risultava costituita nel relativo atto di compravendita del 25.05.2006; così come non risultava costituita a carico dell'abitazione Pt_1
alla p.lla 10 sub. 13 con accorpata la p.lla 1065 nel relativo atto di compravendita del 27.12.2013; né risultava altrimenti costituita.
In tali premesse, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda: - dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio a carico del villino con terreno pertinenziale esclusivo adibito ad area giardinata di circa mq. 300, di proprietà dei coniugi – , in Sperlonga Pt_1 Pt_2
alla Via Casolare Contrada Angolo, in Catasto al F.12, p.lla 10 sub 13, con ad esso accorpata la
p.lla 1065, in favore del latistante immobile abitativo di proprietà dei convenuti coniugi CP_1
- censita in Catasto al F. 12 mapp. 10 sub. 11 e per l'effetto ordinare la cessazione di CP_2
qualsivoglia turbativa da parte dei convenuti al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori. - condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori per l'illegittima pretesa dei convenuti nella misura che ci si riserva di specificare in corso di causa, se del caso anche ex art. 1226 Cod. Civ. - Condannare infine i convenuti al pagamento delle spese di lite”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, deducendo che: 1) in data 18.02.1999, con atto di compravendita Rep. n. 245 Racc. n. 4118 a rogito Notar di Fondi, i coniugi - Persona_1 Pt_1
avevano acquistato da in Sperlonga località Casolare, abitazione al Pt_2 CP_3
piano terra catastalmente primo piano seminterrato di vani 5, con antistante area pertinenziale giardinata esclusiva, il tutto censito nel N.C.E.U. del Comune di Sperlonga al foglio 12 mapp. 10 sub. 1 e 6 (rispettivamente abitazione e corte esclusiva); 2) successivamente, con atto di compravendita del 24.11.99, Rep. n. 25314, Racc. n. 4317, a rogito Notar di Fondi, Persona_1
acquistavano da in Sperlonga località Casolare: A) abitazione al piano terra CP_3
pagina 3 di 26 catastalmente primo piano seminterrato di vani 4,5, con antistante area pertinenziale giardinata esclusiva, il tutto censito nel NCEU del Comune di Sperlonga al foglio 12 mappale 10 subalterni
2 e 7 (rispettivamente abitazione e corte esclusiva); B) locale uso autorimessa al piano terra con antistante corte pertinenziale esclusiva, il tutto censito nel NCEU del Comune di Sperlonga al foglio 12 mappale 446. Inoltre, sostenevano i convenuti che, trattandosi di fondo altrimenti intercluso, subentravano allo nella titolarità della preesistente servitù di passaggio CP_3
pedonale e carrabile gravante sulla porzione (foglio 12 mappale 10 sub 1-6) del villino di proprietà degli odierni attori, istituita a suo tempo nel relativo atto di compravendita (Rep. n.
24295, Raccolta 4118); 3) con successiva scrittura privata del 01/09/2005 i coniugi - CP_1
e lo stipulavano preliminare di compravendita della porzione di villino censita CP_2 CP_3
al catasto del Comune di Sperlonga al foglio 12 particella 10 sub 11 nonché di una porzione della particella 589 (ex particella 541), foglio 12 del NCEU di Sperlonga;
nella stessa scrittura privata le suddette parti, trattandosi anche in questo caso di fondo intercluso, convenivano che
“l'acquirente dovrà provvedere a realizzare l'accesso carrabile all'abitazione, partendo dalla strada comunale, nei pressi del cancello sulla via Flacca o, come meglio crederà opportuno, sul terreno di sua proprietà, a seguito di approvazione da parte degli enti competenti…Il venditore lo autorizza comunque, fino al 31.12.2008, a passare sul tratto di cortile a monte della restante sua abitazione interno 3 (attuale proprietà dei coniugi per cui è causa). Se alla Controparte_5
suddetta data, non pervenisse autorizzazione da parte dell'ente competente, il venditore troverà alternativa al passaggio carrabile”; 4) in adempimento al preliminare, i coniugi Per_2
con due distinti atti del Notaio di Fondi entrambi del 25.05.2006,
[...] Persona_1
acquistavano, sempre dallo porzione di fabbricato urbano (quarta parte del villino CP_3
quadrifamiliare) sita al piano rialzato, catastalmente piano terra, di vani 4,5, con annessa corte esclusiva, il tutto censito al NCEU del Comune di Sperlonga al Foglio 12, part. 10, sub. 11 (atto di compravendita Rep. 34704, racc. 6165); nonché appezzamento di terreno non agricolo, urbanisticamente classificato come Zona “G” Verde Privato, censito nel NCT del Comune di
Sperlonga al foglio 12, part. 589 (atto di compravendita Rep. n. 34706, Racc. n. 6167);5) infine, i coniugi il 11.02.2011 acquistavano da e Persona_3 CP_3 CP_6
a rogito Notaio appezzamento di terreno non agricolo, Parte_3 Persona_1
urbanisticamente classificato come Zona “G” sottozona G1 Parco Pubblico e G4 Verde Privato
Vincolato, censito nel NCEU del Comune di Sperlonga al foglio 12, particelle 1063/1 e 1064;
pagina 4 di 26 nonché appezzamento di terreno non agricolo, urbanisticamente classificato come Zona “G” sottozona G1 Parco Pubblico e G4 Verde Privato Vincolato, censito nel NCT del Comune di
Sperlonga al foglio 12, particelle 545 (atto di compravendita Rep. n. 37193, Racc. n. 7480); 6) deducevano i convenuti che tale ultima compravendita era estranea alla vicenda oggetto di causa, essendo intervenuta in data 11.02.2011 per motivi e scopi personali (cura e raccolta delle olive) e non per accedere alla particella 10 sub. 11 come aveva artatamente sostenuto la controparte.
Rappresentavano la pacifica servitù di passaggio pedonale e carrabile di cui godevano e la piena fiducia nell'adempimento da parte dello dell'obbligo a suo tempo assunto nella scrittura CP_3
privata, data l'impossibilità materiale e giuridica per i convenuti di realizzare un diverso accesso carrabile;
7) sostenevano che nel mese di Novembre 2013, durante le trattative tra e i CP_3
coniugi per la vendita dell'ultima porzione di sua proprietà del villino, lo Controparte_5
con l'intento di non voler formalizzare l'accesso pedonale e carrabile concesso fino ad CP_3
allora ai coniugi altrimenti impossibilitati ad accedere alla loro proprietà, con Persona_3
raccomandata A/R li diffidava ad adempiere all'obbligo assunto nella scrittura privata del
01.09.2005 con la realizzazione di uno stradello che doveva partire dalla Via Flacca, oppure con la realizzazione di una strada sul terreno acquistato con atto Notaio dell'11.02.2011 Persona_1
Rep. 37193, Racc. 7480; 8) ritenevano, infatti, che l'obbligo assunto nella scrittura privata del
01.09.2005 ineriva alle proprietà oggetto della stessa e, ovviamente, a quelle oggetto dei consequenziali contratti definitivi conclusi tra lo e i coniugi in data CP_3 Persona_3
25.05.2006 (Rep. n. 34704, Racc. n. 6165 e Rep. n. 34706, Racc. n. 6167), e non ad un terreno acquistato nel 2011. In ogni caso, a dimostrazione di quanto dedotto, richiamavano la scrittura privata 01.09.2005 in cui detta obbligazione era stata pattuita, scrittura nella quale si leggeva testualmente “… sull'area adiacente a quella cui compravenduta come rappresentato nell'allegata planimetria, il venditore dovrà realizzare un garage e l'ubicazione dello stesso potrà avvenire anche a distanza di metri lineari 1 (uno) dal nuovo confine..” con ciò confermando senza dubbio che l'obbligo convenuto non riguardava minimamente l'area adiacente la particella 10 sub 11, ovvero il terreno acquisito nel 2011 di cui alle particelle 1063,
1064 e 545, foglio 12 del NCEU e NCT del Comune di Sperlonga sul quale lo aveva in CP_3
progetto di realizzare opere edilizie (ovvero garage) ma che successivamente aveva venduto agli odierni convenuti per scopi che prescindono dalla vicenda oggetto di giudizio;
9) in diritto, preliminarmente, eccepivano l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio carrabile e pagina 5 di 26 pedonale, esercitata seguendo il percorso sul fondo di proprietà dei coniugi , Controparte_5
distinto al foglio 12, sulla part. 10 sub. 13 con ad essa accorpata la particella 1065, per l'utilità del proprio fondo confinante distinto al foglio 12, part. 10 sub. 11. Deducevano che il diritto di transito era stato esercitato per oltre vent'anni dal precedente proprietario , il quale CP_3
aveva adibito tale passaggio al transito di persone e veicoli dalla via pubblica al proprio fondo distinto in catasto al foglio 12 particella a 10 sub 11 (oggi proprietà . Evidenziavano CP_1
l'esistenza di opere visibili e permanenti allo scopo dello in quanto il percorso in CP_3
questione era sempre stato asfaltato in perfetta manutenzione e delimitato da piante e recinzioni come da foto allegate. Essendo quindi servitù apparente, ben poteva essere acquisito per usucapione, essendo i convenuti subentrati nel possesso del loro dante causa che esercitava tali diritti da tempo immemorabile;
10) deducevano che il terreno costituente le particelle catastali
1063, 1064 e 545 non consisteva in una strada, bensì in un uliveto e che la presunta strada che gli attori assumevano esistente e conducente sino alla proprietà altro non era che Persona_3
uno stradello sterrato che consentiva l'attraversamento dell'uliveto senza tuttavia arrivare al confine con l'appartamento di proprietà dei convenuti, fermandosi in piena salita, essendo finalizzato a consentire l'accesso per effettuare la coltivazione degli ulivi;
11) evidenziavano che la classificazione delle particelle 1063, 1064, e 545 quale “Parco Pubblico “ e “Verde Privato
Vincolato “, sottoposte ad innumerevoli vincoli, rendeva i convenuti immuni da qualsivoglia responsabilità vista l'impossibilità della prestazione richiesta. Inoltre, per la realizzazione del preteso percorso carrabile alternativo all'attuale si sarebbero resi necessari lavori che rientravano nella definizione di “nuova costruzione” di cui all'art. 3, I comma, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, resi impossibili e inattuabili dalla classificazione dei terreni interessati nelle sottozone Gl e G4.
Ribadivano di non essersi mai obbligati, né nei confronti dello né nei confronti dei CP_3 coniugi – , alla realizzazione di una strada di accesso sul terreno sopra descritto;
Pt_1 Pt_2
di conseguenza, l'unico accesso all'abitazione dei convenuti era costituito dal passaggio oggetto di causa;
12) assumevano che i terreni su cui, stando alla scrittura privata del 01.09.2005, gravava l'obbligo di realizzare una strada idonea a garantire un accesso anche carrabile all'abitazione e al terreno di cui alla particella 10 sub. 11 di proprietà andavano individuati nella corte CP_1
antistante l'abitazione int. 4 del villino quadrifamiliare sito in Sperlonga Loc. Angolo (sempre particella 10 sub. 11), e nell'appezzamento di terreno adibito alla coltivazione di alberi di limoni censito al foglio 12, particella 589, anch'esso acquistato, con separato atto, il 25 Maggio 2006 in pagina 6 di 26 ossequio alla intervenuta promessa di vendita. E il preteso adempimento dell'obbligazione di cui sopra risultava impossibile da realizzarsi, trattandosi, anche in tal caso, di area soggetta a vincoli la cui inosservanza avrebbe reso gli odierni convenuti passibili di sanzioni amministrative e penali;
13) in ordine, invece, alla particella 10 sub. 13, specificatamente alla corte antistante l'abitazione, anch'essa gravata da vicoli paesaggistici, idrogeologici ecc., l'intervento in parola non poteva essere realizzato in quanto avrebbe comportato la rimozione di alcuni alberi di ulivo e la realizzazione dei muri di sostegno sui terrazzamenti esistenti dell'uliveto a contenimento della strada stessa e della scarpata esistente in prossimità di via Casolare;
14) anche per quanto riguardava la particella 10 sub 11, stante lo stato dei luoghi, risultava evidente l'impossibilità di effettuare lavori di demolizione di parte della struttura edificata, un corposo rinterro, la costruzione di muri di sostegno al tracciato, e opere di cementazione e asfaltatura sulla detta particella. Tali lavori si sarebbero posti in aperto contrasto con quanto statuito dall'art. 1051 Cod.
Civ., il quale escludeva che il proprietario di un fondo senza uscita sulla via pubblica potesse essere sottoposto a un eccessivo dispendio o disagio al fine di procurarsela. Quindi, i convenuti ribadivano la loro necessità materiale e giuridica, di esercitare e godere della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 10 sub. 13 di proprietà degli attori, in quanto unico possibile accesso veicolare all'abitazione di cui al foglio 12, particella 10 sub. 11.
Alla luce di tutto quanto suesposto, deducevano che il terreno distinto al foglio 12, particella 10, subalterno 11, presentava le caratteristiche proprie del “fondo intercluso” ex art. 1051 c.c., non avendo uscita sulla via pubblica né la possibilità di procurarsela senza eccessivo disagio.
Rilevavano, poi, che su parte del fondo (particella 10 sub. 11) vegetavano diversi ulivi quasi centenari, e su altra parte un limoneto;
colture che necessitavano di continue e costanti cure da attuarsi spesso con mezzi meccanici per cui appariva palese l'interclusione del fondo in parola e il conseguente diritto dei coniugi di vedersi riconoscere un passaggio carrabile Controparte_7
che permettesse l'accesso alla loro proprietà; 15) in tali premesse, i convenuti proponevano domanda riconvenzionale affinché, qualora non fosse stata accertata l'intervenuta usucapione, gli venisse riconosciuto il diritto di accedere alla loro proprietà (particella 10 sub. 11) attraverso la proprietà dei coniugi (particella 10 sub. 13) sulla quale già esisteva una comoda Controparte_5
strada cementata da innumerevoli anni a tal fine destinata, mediante la costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale e carrabile. Nella denegata ipotesi, chiedevano riconoscersi coattivamente una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 10 sub. 13 (N.C.E.U.
pagina 7 di 26 Comune di Sperlonga foglio 12), ai sensi dell'art. 1052 Cod. Civ..; 16) da ultimo, con riferimento alla condotta tenuta da nel corso degli anni e, in particolare all'inosservanza della CP_3
garanzia promessa, nonché all'inadempimento dell'obbligo assunto, nella scrittura privata del
01.09.2005, formulavano Istanza di chiamata in causa del terzo ex art 269 cpc.
Quindi, i convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: -in via preliminare istruttoria, autorizzare la chiamata in causa del Sig. al fine di tenere indenne, garantire e/o manlevare i coniugi CP_3 Controparte_7
odierni convenuti, da ogni pretesa, richiesta ed eccezione sollevata da parte attrice e, comunque, accertare la responsabilità dello stesso per i fatti di causa, per tutto quanto innanzi esposto e argomentato e, per l'effetto, condannare il medesimo alla liquidazione di tutti i CP_3
danni subiti e subendi dagli odierni convenuti a seguito ed a causa della presente controversia;
- in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta eccepita usucapione, in virtù della quale i coniugi sono titolari della servitù di passaggio pedonale e Controparte_7
carrabile, esercitata seguendo il percorso con le modalità di cui in narrativa sul fondo di proprietà dei coniugi sito nel Comune di Sperlonga, distinto al Catasto Parte_4
Terreni al Foglio 12, particella 10, sub. 13, per l'utilità del proprio fondo confinate distinto al
Catasto Terreni al Foglio 12, Particella 10, sub. 11; -nel merito, rigettare tutte le domande e le pretese artatamente avanzate dai coniugi perché palesemente infondate in fatto Controparte_5
e in diritto ed assolutamente non provate, come già ampiamente eccepito e dimostrato in narrativa - che qui si considera integralmente trascritto - e, di conseguenza, rigettare, sia la richiesta di inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio, in quanto assolutamente inveritiera, illegittima, invalida ed infondata, sia la richiesta di risarcimento danni in quanto infondata in fatto ed in diritto, assolutamente sfornita del più minimo giuridico fondamento e non provata;
-in via principale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare integrati i requisiti dell'art. 1051 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 1052 c.c. e, per l'effetto, riconoscere il diritto dei coniugi alla costituzione coattiva in favore del proprio fondo, Controparte_7
distinto in Catasto del Comune di Sperlonga al foglio 12 particella 10 sub. 11, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 10 sub. 13 di proprietà degli odierni attori, nonché l'ammontare dell'indennità; -in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il Sig. tenuto a garantire e manlevare i coniugi CP_3
contro le conseguenze del suddetto eventuale accoglimento e, per l'effetto, Controparte_7
pagina 8 di 26 condannarlo al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei coniugi;
nonché, in solido con gli attori, al risarcimento Controparte_5
di tutti i danni subiti e subendi dai coniugi che sono da quantificarsi Controparte_7
equitativamente ex art. 1226 Cod. Civ.; -Con vittoria, in ogni caso, delle spese, competenze ed onorari di lite”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta
, il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato CP_3
ricorso alla procedura di mediazione. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda proposta dai coniugi nei suoi confronti. Infatti, sostenendo questi ultimi di essere titolari di una CP_1
servitù di passaggio gravante sulla proprietà dei coniugi per avvenuta usucapione Pt_1
maturata grazie al possesso del loro dante causa che lo aveva esercitato da tempo immemorabile, la questione interessava esclusivamente i coniugi ed i coniugi lo si era Pt_1 CP_1 CP_3
limitato a vendere a costoro le rispettive proprietà. Sosteneva che erroneamente i coniugi avevano chiesto di essere manlevati dallo stesso in considerazione della sua Persona_3
mancata ottemperanza all'impegno assunto con la scrittura privata del 01.09.2005, quando, invece, la suddetta obbligazione era posta esclusivamente a carico dei coniugi In realtà, CP_1
sosteneva che dalla data della predetta scrittura non era mai stata presentata al Comune di
Sperlonga alcuna istanza intesa ad ottenere la richiesta autorizzazione e tale circostanza era stata più volte rappresentata ai coniugi dal Geom. , espressamente CP_1 Persona_4
incaricato in tal senso dallo come risultava anche dalla PEC del 19.05.2016 allegata in CP_3
atti. Ciononostante, i convenuti principali non avevano dato seguito all'invito, ritenendo che la costituzione di una strada di accesso alla particella 10 sub 11 risultava impossibile, trattandosi di area soggetta a vincoli.
Evidenziava che la vendita operata da con atto dell'11.02.2011 Notar Rep. CP_3 Persona_1
37193 era stata effettuata proprio “al fine di favorire la realizzazione di detto accesso”, così come chiaramente enunciato nella racc.ta a/r in data 11.11.2013, prodotta in atti, circostanza mai contestata ed anzi confermata con racc.ta a/r del 25.11.2013 e, prima, con missiva del 03.11.2013
a firma dello stesso Quindi, sosteneva il terzo chiamato che l'acquisto era avvenuto CP_3
proprio allo scopo di realizzare un comodo accesso pedonale e carrabile a favore del fondo dei coniugi In tali premesse, concludeva chiedendo al Tribunale di Latina:”1) CP_1
preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato ricorso alla procedura
pagina 9 di 26 di mediazione;
2) nel merito e senza che ciò costituisca rinuncia alla precedente eccezione, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
3) condannare i coniugi e al pagamento delle CP_1 Controparte_2 spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con la prima memoria istruttoria i convenuti spiegavano altresì domanda di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., e così modificavano le proprie conclusioni: “in via preliminare istruttoria, autorizzata la chiamata in causa del sig. al fine di tenere indenne, garantire e/o CP_3
manlevare i coniugi odierni convenuti, da ogni pretesa, richiesta ed eccezione Persona_3
sollevata da parte attrice e, comunque, accertare la responsabilità dello stesso per i fatti di causa, per tutto quanto innanzi esposto e argomentato e, per l'effetto, condannare il medesimo CP_3
alla liquidazione di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni convenuti a seguito ed a
[...]
causa della presente controversia;
- in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta eccepita usucapione, in virtù della quale i coniugi sono titolari Persona_3
della servitù di passaggio pedonale e carrabile, esercitata seguendo il percorso con le modalità di cui in narrativa sul fondo di proprietà dei coniugi sito nel Comune di Parte_4
Sperlonga, distinto al Catasto Terreni al Foglio 12, particella 10, sub. 13, per l'utilità del proprio fondo confinate distinto al Catasto Terreni al Foglio 12, Particella 10, sub. 11; - nel merito, rigettare tutte le domande e le pretese artatamente avanzate dai coniugi perché Controparte_5
palesemente infondate in fatto e in diritto ed assolutamente non provate, come già ampiamente eccepito e dimostrato in narrativa - che qui si considera integralmente trascritto - e, di conseguenza, rigettare, sia la richiesta di inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio, in quanto assolutamente inveritiera, illegittima, invalida ed infondata, sia la richiesta di risarcimento danni in quanto infondata in fatto ed in diritto, assolutamente sfornita del più minimo giuridico fondamento e non provata;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'acquisto da parte dei coniugi della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. Persona_3
1062 c.c. sul fondo di proprietà dei coniugi sito nel Comune di Sperlonga, Parte_4
distinto al Catasto Terreni al Foglio 12, particella 10, sub. - in via principale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare integrati i requisiti dell'art. 1051 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 1052 c.c. e, per l'effetto, riconoscere il diritto dei coniugi Per_2
alla costituzione coattiva in favore del proprio fondo, distinto in Catasto del Comune di
[...]
pagina 10 di 26 Sperlonga al foglio 12 particella 10 sub. 11, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 10 sub. 13 di proprietà degli odierni attori, nonché l'ammontare dell'indennità; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il sig.
tenuto a garantire e manlevare i coniugi contro le conseguenze CP_3 Persona_3
del suddetto eventuale accoglimento e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei coniugi Pt_5
; nonché, in solido con gli attori, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai
[...]
coniugi che sono da quantificarsi equitativamente ex art. 1226 Cod. Civ. - Con Parte_6
vittoria, in ogni caso, delle spese, competenze ed onorari di lite”.
Quindi, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti e del terzo chiamato in causa e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more, in data 28.7.2023 il processo veniva interrotto per il decesso di , e riassunto dagli attori con ricorso depositato il 6.10.2023; infine, CP_3
dichiarata la contumacia degli eredi di , la causa veniva rinviata per la precisazione CP_3
delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024 e assunta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, il presente giudizio ha ad oggetto l'esistenza ovvero la sussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio a carico della proprietà degli attori, censita nel Catasto del Comune di Sperlonga al foglio 12, particella 10 sub 13 con ad essa accorpata la particella 1065, a favore della particella 10 sub 11, di proprietà dei convenuti.
Procedendo con ordine, le unità immobiliari oggetto di causa sono così costituite: i coniugi e odierni attori, sono proprietari per atto del Notaio Parte_1 Parte_2
del 27.12.2013 rep. n. 37.940 di un'abitazione con terreno pertinenziale esclusivo di Persona_1
circa mq 300, sito in Sperlonga, alla via Casolare o via d'Angolo, riportato in catasto al foglio 12, particella 10 sub 13, con accorpata particella 1065. Detta unità immobiliare è sovrapposta ad altra unità immobiliare già in precedenza acquistata dai coniugi con atto del Pt_1 Persona_1
18.02.1999 rep. n. 24.295 con antistante area giardinata, il tutto riportato nel catasto urbano al
Foglio 12 mappale n. 10 sub 1 (abitazione) e sub 6 (l'area cortilizia). Nell'atto di compravendita
18.02.1999, sull'unità immobiliare venduta ai coniugi veniva “costituita servitù Controparte_5
di passaggio pedonale e carrabile a carico del mappale 10 subalterni 1-6 a favore delle restanti proprietà del venditore riportate coi mappali n.10 subalterni 2 – 4 - 7 e particelle 446 e CP_3
pagina 11 di 26 541 del foglio 12 di proprietà del venditore, da esercitarsi sulla sorgente strada della larghezza di circa metri lineari quattro virgola cinquanta (4,50) che collega la strada privata che sbocca sulla strada statale Flacca alla proprietà qui compravenduta ai coniugi ”. Controparte_5
Gli immobili acquistati in due tempi (1999-2013) dagli attori confinano verso est con altrettanti due appartamenti (piano seminterrato e terra-rialzato) entrambi di proprietà dei coniugi Per_2
per averli acquistati anch'essi da . Insieme a detti immobili con cortile,
[...] CP_3
con lo stesso atto di acquisto (Notaio rep. n. 25.314 del 24.11.1999), i coniugi Persona_1
acquistavano anche il confinante locale garage con corte annessa posto allo stesso livello CP_1
individuato catastalmente al foglio 12 mappale n.446. Le dette unità immobiliari con corte mappale 10 sub 1-7 e 446 venivano acquistate con la attiva servitù di passaggio carrabile esistente sulla corte sub 6 di proprietà dei coniugi come convenuto nell'atto stipulato dal Pt_1
Notaio in data 18.02.1999. Persona_1
Quindi, con atto del 24.11.1999 Addessi acquistava da il terreno distinto in Catasto al CP_3
foglio 12, particelle 10 sub 2 e 7 e particella 446 e gli subentrava nella titolarità della preesistente servitù che gravava, come detto, sul terreno di cui al foglio 12, mappale 1-6.
Successivamente, con contratto preliminare del 01.09.2005, prometteva di vendere ad CP_3
la porzione di fabbricato mappale 10 sub 4 con parte della corte sub 8 (oggi CP_1
catastalmente indicato nel mappale n.10 sub 11) e il terreno mappale 589 ex 541.
Inoltre, con il citato preliminare del 01.09.2005, le parti stabilivano che l'acquirente avrebbe provveduto a proprie spese a realizzare, tra l'altro, “l'accesso carrabile all'abitazione, mappale
10/11, partendo dalla strada comunale, nei pressi del cancello sulla via Flacca o come meglio crederà opportuno, sul terreno di sua proprietà, a seguito di approvazione da parte degli enti preposti. − Il venditore lo autorizza comunque, fino al 31/12/2008 a passare sul tratto di cortile
a monte della restante sua abitazione interno 3 (catastalmente mappale n. 10 sub 13). Se alla suddetta data non pervenisse autorizzazione da parte dell'Ente competente, il venditore troverà alternativa al passaggio carrabile per arrivare all'appartamento 10/11”.
Infine, facendo seguito a quanto previsto nel preliminare, le parti stipulavano il 25.05.2006 due separati atti di compravendita a rogito Notaio rep. 34704 e rep. 34706. Infine, Persona_1
Addessi con atto del 11.02.2011 rep. 37193, acquistava sempre da terreno non agricolo di CP_3
cui alla particella 1063/1 e 1064 oltre al terreno di cui alla part. 545.
pagina 12 di 26 Tanto chiarito in ordine alle rispettive unità immobiliari come acquistate dal venditore, è possibile procedere all'esame delle domande spiegate da e Parte_1 [...]
Parte_2
Gli attori hanno agito per far dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio a carico del villino con terreno pertinenziale esclusivo di loro proprietà, distinto in Catasto al F.12, p.lla 10 sub 13, con ad esso accorpata la p.lla 1065, a favore della particella 10 sub 11, di proprietà Per_2
e la cessazione di ogni turbativa al legittimo esercizio della loro proprietà.
[...]
Sotto il primo profilo, dunque, la domanda spiegata si inquadra nell'ambito della c.d. actio negatoria servitutis, disciplinata dall'art. 949 c.c., a mente del quale il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio, potendo altresì domandare che si ordini la cessazione di eventuali turbative o molestie.
L'actio negatoria servitutis, dunque, è ravvisabile sia in caso di domanda diretta al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, sia qualora la domanda sia volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dai terzi.
Ciò posto, giova altresì precisare che l'azione negatoria servitutis, con cui l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, si differenzia nettamente dall'azione di rivendicazione, per mezzo della quale l'attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione (Cass. Civ., sez. II,
14.07.2021, n. 20068): pertanto, mentre l'attore in rivendica è tenuto a fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica), tale onere probatorio non è richiesto ai fini del valido esperimento dell'actio negatoria servitutis, per cui risulta sufficiente che l'attore dimostri, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che “In tema di
“actio negatoria servitutis”, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva
e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare
l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha
l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un
pagina 13 di 26 valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte”
(Cass. Civ., sez. II, 23.01.2023, n.1905). Ebbene, nel caso di specie gli odierni attori hanno adeguatamente assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, mediante la produzione in giudizio degli atti di acquisto della proprietà degli immobili siti in Sperlonga rappresentati, quanto a quelli distinti in Catasto al foglio 12, mappale 10 sub 1 e sub 6, dall'atto di compravendita Notaio del 18.02.1999, rep. 24.295 (all. 7 atto di citazione) e, per gli Persona_1
altri, distinti al foglio 12, part. 10 sub 13 con ad essa accorpata la particella 1065 (attuale sub 13), dall'atto di compravendita del 27.12.2013, a rogito del Notaio rep. n. 37.940 (all. 1 Persona_1
atto di citazione).
Di contro, i convenuti Addessi-Iannucci, assumono che il fondo da loro acquistato con atto del
25.05.2006 (part. 10 sub 11 e terreno part. 589) risulterebbe intercluso, in quanto non avrebbe uscita sulla via pubblica, né potrebbe procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. In tale premessa, hanno spiegato plurime domande riconvenzionali, sostenendo di aver usucapito il diritto di servitù di passaggio sul fondo degli attori, ovvero di averlo acquistato per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., o comunque di avere diritto alla costituzione coattiva della detta servitù in favore del proprio fondo e a carico del fondo dei coniugi Parte_4
Dunque, traendo le mosse dall'eccepita usucapione, i convenuti invocano il principio dell'accessione nel possesso, ex art. 1146 c.c., sostenendo che il diritto di transito era stato esercitato per ben oltre vent'anni dal precedente proprietario , il quale aveva CP_3
adibito tale passaggio al transito di persone e veicoli dalla via pubblica al proprio fondo distinto in catasto al foglio 12 particella 10 sub 11, acquistato dai coniugi nel 2006. CP_1
Giova quindi rammentare che, in tema di acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per effetto di usucapione, l'accessione al possesso del dante causa, prevista dall'art. 1146 c.c. presuppone l'identità del contenuto e del tipo di possesso esercitato dal successore a titolo particolare (Cass. II, n. 13695/2003). In particolare, mentre il primo comma dell'art. 1146 stabilisce la continuazione del possesso del de cuius in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della norma citata prevede, per il successore a titolo particolare (tanto inter vivos quanto mortis causa), la facoltà di unire il proprio pagina 14 di 26 possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra ipso facto nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'accessio possessionis, il semplice diritto a possedere (Cass. II, n. 24175/2021; Cass. II, n. 742/2000).
Ebbene, nel caso di specie ritiene il giudicante che l'usucapione, invocata dai convenuti, non possa reputarsi integrata. Infatti, fino al 2006, quando il sub 11 è stato venduto agli il CP_1
transito veniva esercitato dallo su beni che erano interamente di sua proprietà, essendo CP_3
egli titolare sia del sub 11 che del sub 13; quindi, i convenuti non possono pretendere di invocare, ai fini dell'usucapione, il possesso che in passato lo esercitava su beni di sua stessa CP_3
proprietà.
In aggiunta, con il contratto preliminare del 1.9.2005, i cui patti venivano confermati dalle parti contestualmente alla stipula del rogito notarile del 25.5.2006, lo autorizzava gli CP_3
acquirenti ad esercitare il transito sulla particella di cui al sub 13 (all'epoca ancora di sua proprietà) in via meramente provvisoria sino al 31.12.2008. Dunque, la provvisorietà del transito, unitamente alla previsione dell'obbligo degli acquirenti di procurarsi altro accesso alla pubblica via, sono in quanto tale idonei ad escludere i presupposti necessari ai fini dell'invocata usucapione. Deve infatti ritenersi che, quantomeno fino al 31.12.2008, il possesso della servitù sia stato esercitato dai convenuti per tolleranza di colui che, all'epoca, era titolare del fondo servente, con conseguente applicazione della regola generale sancita dall'art. 1141 c.c., in forza del quale gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento per l'acquisto del possesso.
Eventualmente, dunque, il possesso esercitato dai coniugi potrebbe risultare idoneo CP_1
all'acquisto per usucapione esclusivamente dal 31.12.2008, sicché il termine ventennale risulta essere stato interrotto dall'instaurazione del presente giudizio.
La domanda di usucapione, pertanto, non può essere accolta.
Quanto, invece, al preteso acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., va in primo luogo rilevato che tale domanda, benché proposta dai convenuti con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., deve reputarsi ammissibile, in quanto integrante mera emendatio libelli.
pagina 15 di 26 Sul punto, occorre richiamare la nota distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati. In particolare, per “diritti autodeterminati” si intendono i diritti individuabili e in base alla “sola indicazione del relativo contenuto quale rappresentato dal bene che ne forma
l'oggetto” (cfr. Cass. n. 4681/2017): appartengono a tale categoria la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, con l'effetto processuale che la causa petendi delle relative azioni si identifica con il diritto stesso, e non con il titolo che ne costituisce la fonte. Essi si distinguono dai diritti eterodeterminati, quali i diritti relativi e di credito, per la cui individuazione sono necessari sia l'indicazione del petitum, sia l'indicazione della causa petendi.
In particolare, in materia di diritti autodeterminati la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “Nelle azioni relative a diritti autodeterminati, come la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l'acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell'individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Ne consegue che la deduzione da parte dell'attore di un fatto o di un atto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda non viola il divieto dello ius novorum in appello” (Cass. Civ., Sez. II, 17.11.2014, n. 24400).
Ne consegue che “l'allegazione nel giudizio di appello (nel nostro caso nella memoria ex art. 183
c.p.c, n. 1) di un fatto costitutivo diverso, rispetto a quello dedotto in primo grado, integra una mera emendatio libelli, non vietata” (Cass. civ., sez. VI, n. 11331/2013).
Appurata l'ammissibilità della domanda, nel merito la stessa è infondata.
Invero, ai sensi dell'art. 1062 c.c., la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. La costituzione per destinazione, limitata alle servitù apparenti (v. art. 1061 c.c.) è il risultato di una somma di svariati atti, che si susseguono nel tempo, non preordinati alla costituzione della servitù, la quale è l'effetto giuridico del compimento di essi.
La costituzione per destinazione non è dalla legge ricollegata ad una manifestazione di volontà negoziale ma avviene automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di pagina 16 di 26 servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria.
Al contempo, la giurisprudenza ha precisato che “la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù” (Cass. II, n. 4872/2018; Cass. II, n. 13534/2011; Cass. civ., n. 8000/2008;
Cass. II, n. 6520/2008; Cass. II, n. 5312/1998; Cass. II, n. 6183/1994; Cass. II, n. 4647/1991).
Orbene, nel caso di specie, la volontà contraria del proprietario dei due fondi risulta inequivocabilmente dal contratto preliminare del 01.09.2005, in forza del quale il venditore autorizzava i coniugi a passare sul tratto di cortile a monte della restante sua abitazione CP_1
interno 3 (catastalmente mappale n. 10 sub 13) fino al 31.12.2008, prevedendosi che, qualora alla suddetta data non fossero state rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente competente, il venditore avrebbe dovuto trovare un'alternativa al passaggio carrabile. Tale clausola, dunque, è evidentemente incompatibile con la volontà dello originario proprietario di entrambi i CP_3
fondi, di mantenere la situazione di fatto nello stato da cui sarebbe derivata la costituzione della servitù.
In tali premesse, quindi, la domanda non può essere accolta.
Resta da esaminare, quindi, l'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, tesa ad ottenere una pronuncia costitutiva della servitù di passaggio, alternativamente ex art. 1051 o 1052
c.c.
Come è noto, l'art. 1051 c.c. prevede al comma 1 che “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha il diritto di ottenere il passaggio sul fondo del vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”. Come si evince dalla formulazione letterale della norma, il diritto di ottenere una servitù coattiva di passaggio sorge a vantaggio di un fondo che abbisogna imprescindibilmente, per poter essere coltivato e convenientemente utilizzato, di un'uscita sulla pagina 17 di 26 via pubblica della quale risulta privo, o perché l'accesso alla via pubblica è reso del tutto impossibile dalla circostanza che esso è interamente circondato da fondi altrui (c.d. interclusione assoluta) o perché l'accesso alla via pubblica, che pure sarebbe teoricamente possibile procurargli, comporterebbe un dispendio o un disagio eccessivo (c.d. interclusione relativa).
Sotto il profilo probatorio, “il proprietario di un fondo intercluso, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, nel convenire in giudizio il proprietario del fondo finitimo, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, della costituenda “servitus viae”, attesi i criteri (di cui all'art. 1051 c.c.) della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica (avuto riguardo non solo alla maggiore o minore lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo “status” giuridico e materiale dei fondi interessati) e del minor aggravio per il fondo servente (sancito, oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo della indennità da corrispondere, commisurata, appunto, al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente), entrambi da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del “minimo mezzo”, inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile” (cfr. Cass. Civ., sez. II,
16.4.2008, n. 10045; Cass. Civ., sez. II, 22.10.2021, n. 29579).
Il codice civile non adotta, quindi, una concezione rigida di interclusione, ma tiene nel debito conto le ragionevoli esigenze inerenti all'utilizzazione del medesimo fondo. In tale contesto, l'art. 1052 c.c. consente la costituzione della servitù di passaggio anche nella diversa ipotesi in cui, pur in mancanza di una vera e propria interclusione, il passaggio esistente risulti insufficiente ed inadeguato ai bisogni del fondo.
Sulla distinzione tra le due fattispecie, di cui all'art. 1051 e 1052 c.c., la S.C. ha precisato che “In tema di servitù coattive l'articolo 1051 c.c. prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo e a carico dei fondi
pagina 18 di 26 intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente. L'articolo 1052 contempla, invece, l'ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento.
Anche in questa situazione è possibile l'imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale 167/1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato a una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che permea di sé anche lo statuto dei beni e i rapporti patrimoniali in generale” (Cass. Civ., Sez. II, 3.11.2021, n. 31242).
Ebbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistano i presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passaggio, essendo emerso che il fondo di proprietà dei convenuti, censito in catasto al foglio 12, part. 10, sub. 11, versa in una condizione di interclusione relativa, non potendo procurarsi l'accesso alla pubblica via se non in forza di eccessivo dispendio o disagio.
In proposito, occorre richiamare gli esiti della consulenza tecnica espletata a cura dell'ing.
le cui risultanze hanno confermato l'impossibilità per gli odierni convenuti di Per_5
procurarsi un accesso alternativo alla pubblica via al fondo sub. 11, passando attraverso gli altri terreni di loro proprietà anziché sul fondo facente capo agli attori.
Il tecnico incaricato, infatti, previa descrizione e rilievo planimetrico dello stato dei luoghi, ha proceduto ad individuare l'esatta consistenza, ubicazione ed identificazione catastale dei luoghi e della strada interpoderale per mezzo della quale risulterebbe esercitata la servitù di passaggio oggetto di contesa tra le parti.
In primo luogo, in merito a quanto convenuto nel preliminare del 1.9.2005, con cui i coniugi si impegnavano a realizzare la servitù “partendo dalla strada comunale, nei pressi del CP_1
cancello sulla Via Flacca o, come meglio crederà opportuno, sul terreno di sua proprietà”, il consulente ha appurato che “l'immobile sub 11 al momento dell'atto notarile non aveva strada di accesso carrabile fino al suo confine…. Alla data suddetta del 31/12/2008 i coniugi non CP_1
avevano realizzato alcun accesso carrabile all'immobile 10 sub 11 né dall'alto di via Casolare
pagina 19 di 26 nei pressi della via Flacca né dal basso sulle particelle 10 sub 7, n.446 e n.589 e ciò sicuramente perché non erano riusciti ad avere le autorizzazioni necessarie. Infatti, la realizzazione dell'accesso con strada carrabile sul terreno acquistato, in conseguenza di tutti i vincoli esistenti sull'area, era cosa difficile da ottenere se non per opere realizzabili senza opere murarie e movimento di terreno che non fossero opere stradali di urbanizzazione ma solo opere di miglioramento fondiario per la coltivazione dei terreni” (pagg. 27 e 28 ctu). Ciò trova conferma anche nella Relazione espletata dal geom. su incarico dei convenuti (all. 16 alla Per_6
comparsa di costituzione, richiamata nella ctu), ove è stato rilevato che l'area interessata dall'intervento era destinata dal P.R.G. a sottozona G4, verde privato vincolato, nonché da fascia di rispetto stradale;
poi, il PTPR individuava l'area in zona come Paesaggio Agrario di valore;
Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri;
ambito di recupero e valorizzazione paesistica;
infine, sull'area esisterebbe vincolo di panoramicità di particolare interesse nonché il vincolo idrogeologico aree o punti di visuale. Sempre il geom. ha ritenuto che la creazione di una nuova strada carrabile di accesso all'immobile Per_6
degli dalla via Casolare, considerato che essa doveva essere realizzata con nuovi muri di CP_1
contenimento, avrebbe costituito una nuova costruzione ai sensi del DPR 380/01 poiché la realizzazione della strada avrebbe comportato la trasformazione in via permanente di suolo inedificato. Tali circostanze sono state confermate dal geometra sentito in qualità di teste all'udienza del 24.06.2021, affermando nell'occasione che “A mio parere le opere commissionate dagli Addessi non sono realizzabili”.
Il CTU continua affermando che “Successivamente i sig. vendono i restanti Persona_7
terreni a confine con il terreno Addessi mappale 10 sub 11 fino alla strada comunale Casolare comprendendo le particelle di terreno agricolo mappali 1063 sub 1 e 545 su cui è già esistente una stradina interpoderale in terra battuta su cui tutti gli interessati (attori, convenuti e terzo chiamato in causa) sono d'accordo che può essere utilizzata per accedere al mappale 10 sub 11 ma la stessa non risolve definitivamente l'accesso carrabile fino ai pressi dell'ingresso dell'unità abitativa del mappale 10 sub 11” (pag. 28 ctu).
Il perito, quindi, ha riscontrato che l'appartamento acquistato dai coniugi non ha di fatto CP_1
un accesso carrabile dalla via pubblica che lo porti al cortile pavimentato di accesso dell'abitazione sub 11.
pagina 20 di 26 Quindi, la soluzione individuata dal perito consisterebbe nell'utilizzo della strada che attraversa le particelle di terreno n. 545 e 1.063, partendo dalla via Casolare a quota 28,50 s.l.m. per raggiungere il piazzaletto distante dall'accesso all'abitazione dei coniugi circa 60 metri. CP_1
Tuttavia, tale strada nello stato in cui si trova non è consona per essere adibita a servizio di un'abitazione. In particolare, afferma il CTU “nei giorni piovosi quando la macchina si sporca e le persone devono lasciare la stessa sul piazzale e camminare per una distanza di oltre 60 metri fino all'ingresso alla stessa su terreno bagnato e scivoloso per le pendenze del viottolo pedonale ancora oggi non meglio identificato in sito”. Aggiunge, poi, che “per consentire un idoneo uso di detta strada, insistente sul mappale 1063/1, a servizio dell'abitazione sul mappale 10 sub 11 sarà necessario pavimentarla con lastre di pietra a secco con giunti inerbati dopo aver provveduto a recuperare le acque piovane a monte della strada ed appositamente incanalarle in modo che le acque fangose non attraversino più la stessa strada a cielo aperto. Stessa cosa va fatta ed eseguita per il piazzaletto di sosta e manovra esistente” (pag. 20-21 ctu).
Ed ancora, “La strada sterrata nell'uliveto è utilizzabile per la sua percorrenza con macchine agricole, furgoni, automobili ma solo a senso unico alternato ed ai soli fini agricoli di coltivazione del terreno ad uliveto. Per poterla utilizzare come avvicinamento alla corte della villetta n.10 sub 11 e per l'uso costante giornaliero dei residenti, la stessa necessita di opere di sistemazione del calpestio stradale con realizzazione di pavimentazione in lastre di pietra a secco con inerbimento delle giunture di accostamento, previa raccolta e incanalamento delle acque piovane nonché di opere di illuminazione del viale, dell'ingresso e del piazzale di sosta.
Dal piazzale dell'uliveto al cortile della villa può essere realizzato un sentiero pedonale. Detto sentiero si realizzerà sistemando le macere dei terrazzamenti proseguendo sul terreno degli stessi con piccoli raccordi che dovranno anch'essi, per l'utilizzo degli abitanti della villa, essere sistemati e pavimentati in terra battuta con sovrastante pavimentazione in lastre di pietra inerbita” (pag. 24 ctu).
Per realizzare quanto sopra, dal punto di vista amministrativo accorerebbe solo un'autorizzazione per la manutenzione della strada e dello slargo esistente;
invece, dal punto di vista delle opere da realizzarsi occorrerebbe una spesa che il Tecnico quantifica in € 35.000 oltre IVA.
Orbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo pagina 21 di 26 di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Deve concludersi, dunque, che l'ipotesi prospettata dal ctu per la realizzazione di un diverso accesso all'abitazione, oltre a non essere risolutiva, in quanto implicherebbe comunque la necessità per i coniugi di percorrere uno stradello pedonale di circa 50/60metri all'andata CP_1
e al ritorno per raggiungere la propria abitazione, richiederebbe per la sua esecuzione un notevole esborso economico.
Ne consegue che in virtù del principio per cui il diritto di ottenere una servitù coattiva di passaggio sorge a vantaggio del fondo che non ha sbocchi su pubblica strada o perché interamente intercluso da altri fondi (c.d. 'interclusione assoluta') o perché, pur essendo astrattamente possibile un accesso alla via pubblica, ciò comporterebbe un disagio o un dispendio eccessivo (c.d. 'interclusione relativa'), la domanda va accolta.
Ed infatti, se è vero che il fondo oggetto di causa risulta posto a confine con altri fondi appartenenti al medesimo proprietario, le indagini peritali condotte hanno consentito di appurare che tali fondi non sono dotabili di accesso alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio: il dispendio, in particolare, si ravvisa nell'esborso economico quantificato dal CTU per realizzare il passaggio, mentre il disagio consisterebbe nella necessità di percorrere a piedi i 60 metri di distanza tra l'abitazione dei convenuti e il piazzale ove termina la strada interpoderale.
Peraltro, anche a voler considerare come non intercluso il fondo oggetto di causa, nemmeno in via relativa, troverebbe comunque applicazione il principio di cui all'art. 1052 c.c., giacché il passaggio esistente – attraverso le particelle 1063 e 545 – non è assolutamente idoneo ad essere posto al servizio di un'abitazione, essendo ormai pacifico in giurisprudenza che la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione. L'art. 1052 c.c., del resto, fa riferimento all'ipotesi in cui l'accesso alla pubblica via, pur esistente, risulti “inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”; ebbene, tale è la situazione venente in rilievo nel caso di specie, ove il passaggio esistente risulta del tutto inadatto alle esigenze abitative, salvo il compimento delle onerose opere individuate dal CTU, che si sostanzierebbero non già nel mero ampliamento del passaggio esistente, richiedendo piuttosto la realizzazione di nuovo tracciato.
pagina 22 di 26 Deve pertanto disporsi la costituzione coattiva in favore del fondo, distinto in Catasto del
Comune di Sperlonga al foglio 12 particella 10 sub 11, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo, distinto in Catasto del Comune di Sperlonga al foglio 12, particella 10 sub
13, di proprietà degli attori.
Neppure osta, a tale conclusione, la circostanza che il fondo servente sia adibito a corte residenziale, giacché la norma di cui all'art. 1051, comma 4 – che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 – non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree (Cass. II, n. 12340/2008).
Pertanto, la medesima esenzione opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse;
la norma indicata non trova, invece, applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili (Cass. II, n. 17156/2019).
Nel caso di specie, non essendo emersa la sussistenza di passaggi alternativi idonei a consentire l'accesso alla particella sub. 11, il rispetto dell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. non permetterebbe di porre rimedio allo stato di interclusione del fondo.
Da ultimo, va evidenziato che, benché l'art. 1053 c.c. sancisca il diritto all'indennità a favore del titolare del fondo servente, nel caso di specie nulla deve disporsi sul punto in quanto parte attrice non ha formulato alcuna specifica domanda volta al conseguimento dell'indennità.
Infatti, “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio” (Cass. Civ., Sez. II, 21.6.2010, n. 14922).
Risulta dunque del tutto irrilevante che parte convenuta nelle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione, abbia richiamato detta indennità, in quanto grava sul solo titolare del fondo servente fare apposita richiesta in tal senso, in sede processuale.
pagina 23 di 26 L'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti determina il rigetto della domanda attorea, tanto sotto il profilo dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù quanto sotto il profilo risarcitorio.
Resta invece assorbita la domanda di manleva dei coniugi nei confronti del terzo CP_1
chiamato, in quanto spiegata solo in via subordinata per il caso di accoglimento delle pretese attoree.
Infine, va rilevata l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata dal difensore del terzo chiamato, , depositata a seguito della dichiarazione del decesso del proprio CP_3
assistito e della riassunzione del giudizio ad opera di parte attrice per essere la stessa irrituale, senza debita procura ad litem, considerata la contumacia degli eredi non costituiti nel giudizio riassunto.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, tenuto conto del rigetto della domanda attorea e delle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti di usucapione e costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù, si ravvisano i presupposti della soccombenza parziale reciproca, tali da giustificare la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di ½. Il restante ½ delle spese segue la soccombenza prevalente degli attori, ed è liquidato in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri.
Quanto alle spese di lite nei confronti del terzo chiamato , va rammentato il CP_3 principio per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass.
Civ. Sez. III, 7.3.2024, n. 6144).
pagina 24 di 26 Nel caso di specie, dunque, le spese sostenute dal terzo seguono la soccombenza di parte attrice, giacché la chiamata in causa del terzo è stata richiesta dai convenuti in conseguenza della domanda, risultata infondata, spiegata in loro confronto dagli attori. Ed invero, sebbene la domanda di manleva sia risultata assorbita in conseguenza dell'accoglimento della riconvenzionale dei convenuti, non può ritenersi che la chiamata in causa del terzo abbia costituito da parte dei convenuti un esercizio abusivo e palesemente arbitrario del diritto di difesa.
Ciò posto, stante il decesso di avvenuto in corso di causa, dichiarato dal difensore CP_3
con conseguente interruzione del processo, a seguito della quale non si costituivano gli eredi, possono essere liquidate esclusivamente le spese legali in relazione alle attività espletate per la difesa in giudizio del terzo chiamato sino alla dichiarazione di interruzione del giudizio, limitatamente cioè alle fase di studio, introduttiva e di istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisionale.
Nulla deve invece disporsi sulle spese quanto agli eredi di , non costituitisi in CP_3
seguito alla riassunzione del processo.
Le spese di CTU, resasi necessaria per ricostruire lo stato dei luoghi, vanno poste definitivamente a carico degli attori e dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dagli attori e;
Parte_1 Parte_2
- rigetta le domande riconvenzionali di usucapione e costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia proposte dai convenuti e;
CP_1 Controparte_2
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ex art. 1051 c.c., dispone la costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore della particella di proprietà dei convenuti e censita in CP_1 Controparte_2
Catasto al Comune di Sperlonga al foglio 12 particella 10 sub 11, a carico della particella di proprietà di e censita in Catasto al Comune di Parte_1 Parte_2
Sperlonga al foglio 12 sulla particella 10 sub 13;
- dichiara assorbita la domanda di manleva spiegata dai convenuti nei confronti di CP_3
[...]
- compensa nella misura di ½ le spese di lite tra gli attori e i convenuti;
pagina 25 di 26 - condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento di ½ delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida per l'intero in € 518,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3
che liquida in € 4.711,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge, da distrarsi in favore dell'avv. Padula, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico degli attori e dei convenuti in solido tra loro.
Latina, 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1466/2017 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'Avv. Florindo Biasucci ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso il suo studio in Cassino, Piazza S. Giovanni n. 47, giusta procura in atti;
ATTORI
Contro
(c.f. e Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Guido Addessi e
[...] C.F._4
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Linda d'Andrea, ed elettivamente domiciliati preso lo studio del primo sito in Fondi, via XXIV Maggio, 3, giusta procura in atti;
CONVENUTI
Nonché
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe CP_3 C.F._5
Padula (c.f. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina C.F._6
C.so Matteotti n.61, giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
E
(c.f. ) Controparte_4 C.F._5
TERZI CHIAMATI CONTUMACI DOPO LA RIASSUNZIONE
Oggetto: servitù.
pagina 1 di 26 CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio Addessi e esponendo Controparte_1 Controparte_2
che: 1) con atto del 27.12.2013 a rogito del Notaio di Fondi (Rep. 37940, Racc. Persona_1
8010), avevano acquistato la piena proprietà del villino adibito ad abitazione su un unico livello, costituito da sei vani e mezzo catastali a piano terra, con terreno pertinenziale esclusivo adibito ad area giardinata e di sosta esteso circa mq. 300, sito in Sperlonga alla Via Casolare Contrada
Angolo, riportato in catasto al f.12, p.lla 10 sub 13, con ad esso accorpata la p.lla 1065, piano T, cat. A/7, classe 7, vani 6,5, con rendita di € 822,46, a confine con ulteriore immobile abitativo
(già di proprietà degli stessi acquirenti per precedente rogito del 18.02.1999 sempre per notar
, con strada comunale via Casolare e con proprietà dei coniugi Persona_1 CP_1
e ; 2) la confinante porzione immobiliare di proprietà
[...] Controparte_2
dei coniugi e censita in Catasto al F. 12 mapp. 10 sub. 11 con corte esclusiva di CP_1 CP_2
circa mq. 733, era stata da questi acquistata con atto per notar del 25 maggio 2006 Persona_1
(Rep. 34704 Racc. 6165); 3) con missiva del 11.5.2016, i coniugi lamentavano condotte CP_1
dei coniugi limitative e turbative dell'esercizio di un asseritamente vantato diritto di Pt_1
servitù di passaggio pedonale e carrabile, a carico della p.lla 10 sub 13 con accorpata la p.lla
1065 di proprietà ed a vantaggio della loro abitazione censita alla p.lla 10 sub. 11; 4) i Pt_1
coniugi contestavano, con nota 28.06.2016, l'esistenza di qualsiasi servitù di passaggio a Pt_1
carico dell'area cortilizia della loro abitazione censita al mapp. 10 sub. 13 e p.lla 1065 ed in favore dell'abitazione censita alla p.lla 10 sub. 11, invitando dunque questi ultimi a CP_1
formalizzare il riconoscimento dell'assenza del preteso diritto reale;
5) con raccomandata del
21.07.2016 i coniugi convenuti ribadivano di esser succeduti nel possesso e titolarità della servitù, sin dal citato loro acquisto immobiliare del 2006, al sig. loro dante causa, CP_3
evidenziando altresì che, diversamente, la loro abitazione alla p.lla 10 sub. 11 non avrebbe goduto di alcun accesso dalla via pubblica;
6) deducevano gli attori l'infondatezza fattuale e giuridica delle affermazioni dei coniugi ed evidenziavano come la loro abitazione (posta CP_1
al primo piano) fosse unita o, comunque, confinante con la ulteriore porzione immobiliare (posta pagina 2 di 26 al piano terra) da essi acquistata il 24.11.1999 e che la stessa godeva di comodo accesso carrabile dalla via pubblica. Rilevavano che i convenuti avevano acquistato con atto notarile del
11.02.2011, oltre ad un uliveto di are 13,70 al NCT censito alla p.lla 545 per il prezzo di €
15.000,00, un ulteriore appezzamento di terreno censito al NCEU al F. 12 p.lle 1063 sub 1 e
1064, di are 16,58 per il prezzo di € 20.000,00 e sostenevano che detto terreno era in sostanza una strada che con un comodo cancello aprente sulla “strada d'angolo” conduceva sino alla p.lla 10 sub. 11; 7) nel merito, deducevano che la servitù di passaggio pretesa dai coniugi in CP_1
favore della loro abitazione alla p.lla 10 sub. 11 non risultava costituita nel relativo atto di compravendita del 25.05.2006; così come non risultava costituita a carico dell'abitazione Pt_1
alla p.lla 10 sub. 13 con accorpata la p.lla 1065 nel relativo atto di compravendita del 27.12.2013; né risultava altrimenti costituita.
In tali premesse, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente domanda: - dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio a carico del villino con terreno pertinenziale esclusivo adibito ad area giardinata di circa mq. 300, di proprietà dei coniugi – , in Sperlonga Pt_1 Pt_2
alla Via Casolare Contrada Angolo, in Catasto al F.12, p.lla 10 sub 13, con ad esso accorpata la
p.lla 1065, in favore del latistante immobile abitativo di proprietà dei convenuti coniugi CP_1
- censita in Catasto al F. 12 mapp. 10 sub. 11 e per l'effetto ordinare la cessazione di CP_2
qualsivoglia turbativa da parte dei convenuti al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori. - condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli attori per l'illegittima pretesa dei convenuti nella misura che ci si riserva di specificare in corso di causa, se del caso anche ex art. 1226 Cod. Civ. - Condannare infine i convenuti al pagamento delle spese di lite”.
Si costituivano in giudizio i convenuti, deducendo che: 1) in data 18.02.1999, con atto di compravendita Rep. n. 245 Racc. n. 4118 a rogito Notar di Fondi, i coniugi - Persona_1 Pt_1
avevano acquistato da in Sperlonga località Casolare, abitazione al Pt_2 CP_3
piano terra catastalmente primo piano seminterrato di vani 5, con antistante area pertinenziale giardinata esclusiva, il tutto censito nel N.C.E.U. del Comune di Sperlonga al foglio 12 mapp. 10 sub. 1 e 6 (rispettivamente abitazione e corte esclusiva); 2) successivamente, con atto di compravendita del 24.11.99, Rep. n. 25314, Racc. n. 4317, a rogito Notar di Fondi, Persona_1
acquistavano da in Sperlonga località Casolare: A) abitazione al piano terra CP_3
pagina 3 di 26 catastalmente primo piano seminterrato di vani 4,5, con antistante area pertinenziale giardinata esclusiva, il tutto censito nel NCEU del Comune di Sperlonga al foglio 12 mappale 10 subalterni
2 e 7 (rispettivamente abitazione e corte esclusiva); B) locale uso autorimessa al piano terra con antistante corte pertinenziale esclusiva, il tutto censito nel NCEU del Comune di Sperlonga al foglio 12 mappale 446. Inoltre, sostenevano i convenuti che, trattandosi di fondo altrimenti intercluso, subentravano allo nella titolarità della preesistente servitù di passaggio CP_3
pedonale e carrabile gravante sulla porzione (foglio 12 mappale 10 sub 1-6) del villino di proprietà degli odierni attori, istituita a suo tempo nel relativo atto di compravendita (Rep. n.
24295, Raccolta 4118); 3) con successiva scrittura privata del 01/09/2005 i coniugi - CP_1
e lo stipulavano preliminare di compravendita della porzione di villino censita CP_2 CP_3
al catasto del Comune di Sperlonga al foglio 12 particella 10 sub 11 nonché di una porzione della particella 589 (ex particella 541), foglio 12 del NCEU di Sperlonga;
nella stessa scrittura privata le suddette parti, trattandosi anche in questo caso di fondo intercluso, convenivano che
“l'acquirente dovrà provvedere a realizzare l'accesso carrabile all'abitazione, partendo dalla strada comunale, nei pressi del cancello sulla via Flacca o, come meglio crederà opportuno, sul terreno di sua proprietà, a seguito di approvazione da parte degli enti competenti…Il venditore lo autorizza comunque, fino al 31.12.2008, a passare sul tratto di cortile a monte della restante sua abitazione interno 3 (attuale proprietà dei coniugi per cui è causa). Se alla Controparte_5
suddetta data, non pervenisse autorizzazione da parte dell'ente competente, il venditore troverà alternativa al passaggio carrabile”; 4) in adempimento al preliminare, i coniugi Per_2
con due distinti atti del Notaio di Fondi entrambi del 25.05.2006,
[...] Persona_1
acquistavano, sempre dallo porzione di fabbricato urbano (quarta parte del villino CP_3
quadrifamiliare) sita al piano rialzato, catastalmente piano terra, di vani 4,5, con annessa corte esclusiva, il tutto censito al NCEU del Comune di Sperlonga al Foglio 12, part. 10, sub. 11 (atto di compravendita Rep. 34704, racc. 6165); nonché appezzamento di terreno non agricolo, urbanisticamente classificato come Zona “G” Verde Privato, censito nel NCT del Comune di
Sperlonga al foglio 12, part. 589 (atto di compravendita Rep. n. 34706, Racc. n. 6167);5) infine, i coniugi il 11.02.2011 acquistavano da e Persona_3 CP_3 CP_6
a rogito Notaio appezzamento di terreno non agricolo, Parte_3 Persona_1
urbanisticamente classificato come Zona “G” sottozona G1 Parco Pubblico e G4 Verde Privato
Vincolato, censito nel NCEU del Comune di Sperlonga al foglio 12, particelle 1063/1 e 1064;
pagina 4 di 26 nonché appezzamento di terreno non agricolo, urbanisticamente classificato come Zona “G” sottozona G1 Parco Pubblico e G4 Verde Privato Vincolato, censito nel NCT del Comune di
Sperlonga al foglio 12, particelle 545 (atto di compravendita Rep. n. 37193, Racc. n. 7480); 6) deducevano i convenuti che tale ultima compravendita era estranea alla vicenda oggetto di causa, essendo intervenuta in data 11.02.2011 per motivi e scopi personali (cura e raccolta delle olive) e non per accedere alla particella 10 sub. 11 come aveva artatamente sostenuto la controparte.
Rappresentavano la pacifica servitù di passaggio pedonale e carrabile di cui godevano e la piena fiducia nell'adempimento da parte dello dell'obbligo a suo tempo assunto nella scrittura CP_3
privata, data l'impossibilità materiale e giuridica per i convenuti di realizzare un diverso accesso carrabile;
7) sostenevano che nel mese di Novembre 2013, durante le trattative tra e i CP_3
coniugi per la vendita dell'ultima porzione di sua proprietà del villino, lo Controparte_5
con l'intento di non voler formalizzare l'accesso pedonale e carrabile concesso fino ad CP_3
allora ai coniugi altrimenti impossibilitati ad accedere alla loro proprietà, con Persona_3
raccomandata A/R li diffidava ad adempiere all'obbligo assunto nella scrittura privata del
01.09.2005 con la realizzazione di uno stradello che doveva partire dalla Via Flacca, oppure con la realizzazione di una strada sul terreno acquistato con atto Notaio dell'11.02.2011 Persona_1
Rep. 37193, Racc. 7480; 8) ritenevano, infatti, che l'obbligo assunto nella scrittura privata del
01.09.2005 ineriva alle proprietà oggetto della stessa e, ovviamente, a quelle oggetto dei consequenziali contratti definitivi conclusi tra lo e i coniugi in data CP_3 Persona_3
25.05.2006 (Rep. n. 34704, Racc. n. 6165 e Rep. n. 34706, Racc. n. 6167), e non ad un terreno acquistato nel 2011. In ogni caso, a dimostrazione di quanto dedotto, richiamavano la scrittura privata 01.09.2005 in cui detta obbligazione era stata pattuita, scrittura nella quale si leggeva testualmente “… sull'area adiacente a quella cui compravenduta come rappresentato nell'allegata planimetria, il venditore dovrà realizzare un garage e l'ubicazione dello stesso potrà avvenire anche a distanza di metri lineari 1 (uno) dal nuovo confine..” con ciò confermando senza dubbio che l'obbligo convenuto non riguardava minimamente l'area adiacente la particella 10 sub 11, ovvero il terreno acquisito nel 2011 di cui alle particelle 1063,
1064 e 545, foglio 12 del NCEU e NCT del Comune di Sperlonga sul quale lo aveva in CP_3
progetto di realizzare opere edilizie (ovvero garage) ma che successivamente aveva venduto agli odierni convenuti per scopi che prescindono dalla vicenda oggetto di giudizio;
9) in diritto, preliminarmente, eccepivano l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio carrabile e pagina 5 di 26 pedonale, esercitata seguendo il percorso sul fondo di proprietà dei coniugi , Controparte_5
distinto al foglio 12, sulla part. 10 sub. 13 con ad essa accorpata la particella 1065, per l'utilità del proprio fondo confinante distinto al foglio 12, part. 10 sub. 11. Deducevano che il diritto di transito era stato esercitato per oltre vent'anni dal precedente proprietario , il quale CP_3
aveva adibito tale passaggio al transito di persone e veicoli dalla via pubblica al proprio fondo distinto in catasto al foglio 12 particella a 10 sub 11 (oggi proprietà . Evidenziavano CP_1
l'esistenza di opere visibili e permanenti allo scopo dello in quanto il percorso in CP_3
questione era sempre stato asfaltato in perfetta manutenzione e delimitato da piante e recinzioni come da foto allegate. Essendo quindi servitù apparente, ben poteva essere acquisito per usucapione, essendo i convenuti subentrati nel possesso del loro dante causa che esercitava tali diritti da tempo immemorabile;
10) deducevano che il terreno costituente le particelle catastali
1063, 1064 e 545 non consisteva in una strada, bensì in un uliveto e che la presunta strada che gli attori assumevano esistente e conducente sino alla proprietà altro non era che Persona_3
uno stradello sterrato che consentiva l'attraversamento dell'uliveto senza tuttavia arrivare al confine con l'appartamento di proprietà dei convenuti, fermandosi in piena salita, essendo finalizzato a consentire l'accesso per effettuare la coltivazione degli ulivi;
11) evidenziavano che la classificazione delle particelle 1063, 1064, e 545 quale “Parco Pubblico “ e “Verde Privato
Vincolato “, sottoposte ad innumerevoli vincoli, rendeva i convenuti immuni da qualsivoglia responsabilità vista l'impossibilità della prestazione richiesta. Inoltre, per la realizzazione del preteso percorso carrabile alternativo all'attuale si sarebbero resi necessari lavori che rientravano nella definizione di “nuova costruzione” di cui all'art. 3, I comma, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, resi impossibili e inattuabili dalla classificazione dei terreni interessati nelle sottozone Gl e G4.
Ribadivano di non essersi mai obbligati, né nei confronti dello né nei confronti dei CP_3 coniugi – , alla realizzazione di una strada di accesso sul terreno sopra descritto;
Pt_1 Pt_2
di conseguenza, l'unico accesso all'abitazione dei convenuti era costituito dal passaggio oggetto di causa;
12) assumevano che i terreni su cui, stando alla scrittura privata del 01.09.2005, gravava l'obbligo di realizzare una strada idonea a garantire un accesso anche carrabile all'abitazione e al terreno di cui alla particella 10 sub. 11 di proprietà andavano individuati nella corte CP_1
antistante l'abitazione int. 4 del villino quadrifamiliare sito in Sperlonga Loc. Angolo (sempre particella 10 sub. 11), e nell'appezzamento di terreno adibito alla coltivazione di alberi di limoni censito al foglio 12, particella 589, anch'esso acquistato, con separato atto, il 25 Maggio 2006 in pagina 6 di 26 ossequio alla intervenuta promessa di vendita. E il preteso adempimento dell'obbligazione di cui sopra risultava impossibile da realizzarsi, trattandosi, anche in tal caso, di area soggetta a vincoli la cui inosservanza avrebbe reso gli odierni convenuti passibili di sanzioni amministrative e penali;
13) in ordine, invece, alla particella 10 sub. 13, specificatamente alla corte antistante l'abitazione, anch'essa gravata da vicoli paesaggistici, idrogeologici ecc., l'intervento in parola non poteva essere realizzato in quanto avrebbe comportato la rimozione di alcuni alberi di ulivo e la realizzazione dei muri di sostegno sui terrazzamenti esistenti dell'uliveto a contenimento della strada stessa e della scarpata esistente in prossimità di via Casolare;
14) anche per quanto riguardava la particella 10 sub 11, stante lo stato dei luoghi, risultava evidente l'impossibilità di effettuare lavori di demolizione di parte della struttura edificata, un corposo rinterro, la costruzione di muri di sostegno al tracciato, e opere di cementazione e asfaltatura sulla detta particella. Tali lavori si sarebbero posti in aperto contrasto con quanto statuito dall'art. 1051 Cod.
Civ., il quale escludeva che il proprietario di un fondo senza uscita sulla via pubblica potesse essere sottoposto a un eccessivo dispendio o disagio al fine di procurarsela. Quindi, i convenuti ribadivano la loro necessità materiale e giuridica, di esercitare e godere della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 10 sub. 13 di proprietà degli attori, in quanto unico possibile accesso veicolare all'abitazione di cui al foglio 12, particella 10 sub. 11.
Alla luce di tutto quanto suesposto, deducevano che il terreno distinto al foglio 12, particella 10, subalterno 11, presentava le caratteristiche proprie del “fondo intercluso” ex art. 1051 c.c., non avendo uscita sulla via pubblica né la possibilità di procurarsela senza eccessivo disagio.
Rilevavano, poi, che su parte del fondo (particella 10 sub. 11) vegetavano diversi ulivi quasi centenari, e su altra parte un limoneto;
colture che necessitavano di continue e costanti cure da attuarsi spesso con mezzi meccanici per cui appariva palese l'interclusione del fondo in parola e il conseguente diritto dei coniugi di vedersi riconoscere un passaggio carrabile Controparte_7
che permettesse l'accesso alla loro proprietà; 15) in tali premesse, i convenuti proponevano domanda riconvenzionale affinché, qualora non fosse stata accertata l'intervenuta usucapione, gli venisse riconosciuto il diritto di accedere alla loro proprietà (particella 10 sub. 11) attraverso la proprietà dei coniugi (particella 10 sub. 13) sulla quale già esisteva una comoda Controparte_5
strada cementata da innumerevoli anni a tal fine destinata, mediante la costituzione coattiva di una servitù di passaggio pedonale e carrabile. Nella denegata ipotesi, chiedevano riconoscersi coattivamente una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 10 sub. 13 (N.C.E.U.
pagina 7 di 26 Comune di Sperlonga foglio 12), ai sensi dell'art. 1052 Cod. Civ..; 16) da ultimo, con riferimento alla condotta tenuta da nel corso degli anni e, in particolare all'inosservanza della CP_3
garanzia promessa, nonché all'inadempimento dell'obbligo assunto, nella scrittura privata del
01.09.2005, formulavano Istanza di chiamata in causa del terzo ex art 269 cpc.
Quindi, i convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: -in via preliminare istruttoria, autorizzare la chiamata in causa del Sig. al fine di tenere indenne, garantire e/o manlevare i coniugi CP_3 Controparte_7
odierni convenuti, da ogni pretesa, richiesta ed eccezione sollevata da parte attrice e, comunque, accertare la responsabilità dello stesso per i fatti di causa, per tutto quanto innanzi esposto e argomentato e, per l'effetto, condannare il medesimo alla liquidazione di tutti i CP_3
danni subiti e subendi dagli odierni convenuti a seguito ed a causa della presente controversia;
- in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta eccepita usucapione, in virtù della quale i coniugi sono titolari della servitù di passaggio pedonale e Controparte_7
carrabile, esercitata seguendo il percorso con le modalità di cui in narrativa sul fondo di proprietà dei coniugi sito nel Comune di Sperlonga, distinto al Catasto Parte_4
Terreni al Foglio 12, particella 10, sub. 13, per l'utilità del proprio fondo confinate distinto al
Catasto Terreni al Foglio 12, Particella 10, sub. 11; -nel merito, rigettare tutte le domande e le pretese artatamente avanzate dai coniugi perché palesemente infondate in fatto Controparte_5
e in diritto ed assolutamente non provate, come già ampiamente eccepito e dimostrato in narrativa - che qui si considera integralmente trascritto - e, di conseguenza, rigettare, sia la richiesta di inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio, in quanto assolutamente inveritiera, illegittima, invalida ed infondata, sia la richiesta di risarcimento danni in quanto infondata in fatto ed in diritto, assolutamente sfornita del più minimo giuridico fondamento e non provata;
-in via principale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare integrati i requisiti dell'art. 1051 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 1052 c.c. e, per l'effetto, riconoscere il diritto dei coniugi alla costituzione coattiva in favore del proprio fondo, Controparte_7
distinto in Catasto del Comune di Sperlonga al foglio 12 particella 10 sub. 11, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 10 sub. 13 di proprietà degli odierni attori, nonché l'ammontare dell'indennità; -in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il Sig. tenuto a garantire e manlevare i coniugi CP_3
contro le conseguenze del suddetto eventuale accoglimento e, per l'effetto, Controparte_7
pagina 8 di 26 condannarlo al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei coniugi;
nonché, in solido con gli attori, al risarcimento Controparte_5
di tutti i danni subiti e subendi dai coniugi che sono da quantificarsi Controparte_7
equitativamente ex art. 1226 Cod. Civ.; -Con vittoria, in ogni caso, delle spese, competenze ed onorari di lite”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta
, il quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato CP_3
ricorso alla procedura di mediazione. Nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda proposta dai coniugi nei suoi confronti. Infatti, sostenendo questi ultimi di essere titolari di una CP_1
servitù di passaggio gravante sulla proprietà dei coniugi per avvenuta usucapione Pt_1
maturata grazie al possesso del loro dante causa che lo aveva esercitato da tempo immemorabile, la questione interessava esclusivamente i coniugi ed i coniugi lo si era Pt_1 CP_1 CP_3
limitato a vendere a costoro le rispettive proprietà. Sosteneva che erroneamente i coniugi avevano chiesto di essere manlevati dallo stesso in considerazione della sua Persona_3
mancata ottemperanza all'impegno assunto con la scrittura privata del 01.09.2005, quando, invece, la suddetta obbligazione era posta esclusivamente a carico dei coniugi In realtà, CP_1
sosteneva che dalla data della predetta scrittura non era mai stata presentata al Comune di
Sperlonga alcuna istanza intesa ad ottenere la richiesta autorizzazione e tale circostanza era stata più volte rappresentata ai coniugi dal Geom. , espressamente CP_1 Persona_4
incaricato in tal senso dallo come risultava anche dalla PEC del 19.05.2016 allegata in CP_3
atti. Ciononostante, i convenuti principali non avevano dato seguito all'invito, ritenendo che la costituzione di una strada di accesso alla particella 10 sub 11 risultava impossibile, trattandosi di area soggetta a vincoli.
Evidenziava che la vendita operata da con atto dell'11.02.2011 Notar Rep. CP_3 Persona_1
37193 era stata effettuata proprio “al fine di favorire la realizzazione di detto accesso”, così come chiaramente enunciato nella racc.ta a/r in data 11.11.2013, prodotta in atti, circostanza mai contestata ed anzi confermata con racc.ta a/r del 25.11.2013 e, prima, con missiva del 03.11.2013
a firma dello stesso Quindi, sosteneva il terzo chiamato che l'acquisto era avvenuto CP_3
proprio allo scopo di realizzare un comodo accesso pedonale e carrabile a favore del fondo dei coniugi In tali premesse, concludeva chiedendo al Tribunale di Latina:”1) CP_1
preliminarmente dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato ricorso alla procedura
pagina 9 di 26 di mediazione;
2) nel merito e senza che ciò costituisca rinuncia alla precedente eccezione, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
3) condannare i coniugi e al pagamento delle CP_1 Controparte_2 spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., con la prima memoria istruttoria i convenuti spiegavano altresì domanda di costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., e così modificavano le proprie conclusioni: “in via preliminare istruttoria, autorizzata la chiamata in causa del sig. al fine di tenere indenne, garantire e/o CP_3
manlevare i coniugi odierni convenuti, da ogni pretesa, richiesta ed eccezione Persona_3
sollevata da parte attrice e, comunque, accertare la responsabilità dello stesso per i fatti di causa, per tutto quanto innanzi esposto e argomentato e, per l'effetto, condannare il medesimo CP_3
alla liquidazione di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni convenuti a seguito ed a
[...]
causa della presente controversia;
- in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta eccepita usucapione, in virtù della quale i coniugi sono titolari Persona_3
della servitù di passaggio pedonale e carrabile, esercitata seguendo il percorso con le modalità di cui in narrativa sul fondo di proprietà dei coniugi sito nel Comune di Parte_4
Sperlonga, distinto al Catasto Terreni al Foglio 12, particella 10, sub. 13, per l'utilità del proprio fondo confinate distinto al Catasto Terreni al Foglio 12, Particella 10, sub. 11; - nel merito, rigettare tutte le domande e le pretese artatamente avanzate dai coniugi perché Controparte_5
palesemente infondate in fatto e in diritto ed assolutamente non provate, come già ampiamente eccepito e dimostrato in narrativa - che qui si considera integralmente trascritto - e, di conseguenza, rigettare, sia la richiesta di inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio, in quanto assolutamente inveritiera, illegittima, invalida ed infondata, sia la richiesta di risarcimento danni in quanto infondata in fatto ed in diritto, assolutamente sfornita del più minimo giuridico fondamento e non provata;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare l'acquisto da parte dei coniugi della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia ex art. Persona_3
1062 c.c. sul fondo di proprietà dei coniugi sito nel Comune di Sperlonga, Parte_4
distinto al Catasto Terreni al Foglio 12, particella 10, sub. - in via principale, in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare integrati i requisiti dell'art. 1051 c.c., ovvero, in subordine, dell'art. 1052 c.c. e, per l'effetto, riconoscere il diritto dei coniugi Per_2
alla costituzione coattiva in favore del proprio fondo, distinto in Catasto del Comune di
[...]
pagina 10 di 26 Sperlonga al foglio 12 particella 10 sub. 11, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla particella 10 sub. 13 di proprietà degli odierni attori, nonché l'ammontare dell'indennità; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il sig.
tenuto a garantire e manlevare i coniugi contro le conseguenze CP_3 Persona_3
del suddetto eventuale accoglimento e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore dei coniugi Pt_5
; nonché, in solido con gli attori, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai
[...]
coniugi che sono da quantificarsi equitativamente ex art. 1226 Cod. Civ. - Con Parte_6
vittoria, in ogni caso, delle spese, competenze ed onorari di lite”.
Quindi, la causa veniva istruita con l'interrogatorio formale dei convenuti e del terzo chiamato in causa e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, dopodiché veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nelle more, in data 28.7.2023 il processo veniva interrotto per il decesso di , e riassunto dagli attori con ricorso depositato il 6.10.2023; infine, CP_3
dichiarata la contumacia degli eredi di , la causa veniva rinviata per la precisazione CP_3
delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024 e assunta in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, il presente giudizio ha ad oggetto l'esistenza ovvero la sussistenza dei presupposti per la costituzione di una servitù di passaggio a carico della proprietà degli attori, censita nel Catasto del Comune di Sperlonga al foglio 12, particella 10 sub 13 con ad essa accorpata la particella 1065, a favore della particella 10 sub 11, di proprietà dei convenuti.
Procedendo con ordine, le unità immobiliari oggetto di causa sono così costituite: i coniugi e odierni attori, sono proprietari per atto del Notaio Parte_1 Parte_2
del 27.12.2013 rep. n. 37.940 di un'abitazione con terreno pertinenziale esclusivo di Persona_1
circa mq 300, sito in Sperlonga, alla via Casolare o via d'Angolo, riportato in catasto al foglio 12, particella 10 sub 13, con accorpata particella 1065. Detta unità immobiliare è sovrapposta ad altra unità immobiliare già in precedenza acquistata dai coniugi con atto del Pt_1 Persona_1
18.02.1999 rep. n. 24.295 con antistante area giardinata, il tutto riportato nel catasto urbano al
Foglio 12 mappale n. 10 sub 1 (abitazione) e sub 6 (l'area cortilizia). Nell'atto di compravendita
18.02.1999, sull'unità immobiliare venduta ai coniugi veniva “costituita servitù Controparte_5
di passaggio pedonale e carrabile a carico del mappale 10 subalterni 1-6 a favore delle restanti proprietà del venditore riportate coi mappali n.10 subalterni 2 – 4 - 7 e particelle 446 e CP_3
pagina 11 di 26 541 del foglio 12 di proprietà del venditore, da esercitarsi sulla sorgente strada della larghezza di circa metri lineari quattro virgola cinquanta (4,50) che collega la strada privata che sbocca sulla strada statale Flacca alla proprietà qui compravenduta ai coniugi ”. Controparte_5
Gli immobili acquistati in due tempi (1999-2013) dagli attori confinano verso est con altrettanti due appartamenti (piano seminterrato e terra-rialzato) entrambi di proprietà dei coniugi Per_2
per averli acquistati anch'essi da . Insieme a detti immobili con cortile,
[...] CP_3
con lo stesso atto di acquisto (Notaio rep. n. 25.314 del 24.11.1999), i coniugi Persona_1
acquistavano anche il confinante locale garage con corte annessa posto allo stesso livello CP_1
individuato catastalmente al foglio 12 mappale n.446. Le dette unità immobiliari con corte mappale 10 sub 1-7 e 446 venivano acquistate con la attiva servitù di passaggio carrabile esistente sulla corte sub 6 di proprietà dei coniugi come convenuto nell'atto stipulato dal Pt_1
Notaio in data 18.02.1999. Persona_1
Quindi, con atto del 24.11.1999 Addessi acquistava da il terreno distinto in Catasto al CP_3
foglio 12, particelle 10 sub 2 e 7 e particella 446 e gli subentrava nella titolarità della preesistente servitù che gravava, come detto, sul terreno di cui al foglio 12, mappale 1-6.
Successivamente, con contratto preliminare del 01.09.2005, prometteva di vendere ad CP_3
la porzione di fabbricato mappale 10 sub 4 con parte della corte sub 8 (oggi CP_1
catastalmente indicato nel mappale n.10 sub 11) e il terreno mappale 589 ex 541.
Inoltre, con il citato preliminare del 01.09.2005, le parti stabilivano che l'acquirente avrebbe provveduto a proprie spese a realizzare, tra l'altro, “l'accesso carrabile all'abitazione, mappale
10/11, partendo dalla strada comunale, nei pressi del cancello sulla via Flacca o come meglio crederà opportuno, sul terreno di sua proprietà, a seguito di approvazione da parte degli enti preposti. − Il venditore lo autorizza comunque, fino al 31/12/2008 a passare sul tratto di cortile
a monte della restante sua abitazione interno 3 (catastalmente mappale n. 10 sub 13). Se alla suddetta data non pervenisse autorizzazione da parte dell'Ente competente, il venditore troverà alternativa al passaggio carrabile per arrivare all'appartamento 10/11”.
Infine, facendo seguito a quanto previsto nel preliminare, le parti stipulavano il 25.05.2006 due separati atti di compravendita a rogito Notaio rep. 34704 e rep. 34706. Infine, Persona_1
Addessi con atto del 11.02.2011 rep. 37193, acquistava sempre da terreno non agricolo di CP_3
cui alla particella 1063/1 e 1064 oltre al terreno di cui alla part. 545.
pagina 12 di 26 Tanto chiarito in ordine alle rispettive unità immobiliari come acquistate dal venditore, è possibile procedere all'esame delle domande spiegate da e Parte_1 [...]
Parte_2
Gli attori hanno agito per far dichiarare l'inesistenza di servitù di passaggio a carico del villino con terreno pertinenziale esclusivo di loro proprietà, distinto in Catasto al F.12, p.lla 10 sub 13, con ad esso accorpata la p.lla 1065, a favore della particella 10 sub 11, di proprietà Per_2
e la cessazione di ogni turbativa al legittimo esercizio della loro proprietà.
[...]
Sotto il primo profilo, dunque, la domanda spiegata si inquadra nell'ambito della c.d. actio negatoria servitutis, disciplinata dall'art. 949 c.c., a mente del quale il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio, potendo altresì domandare che si ordini la cessazione di eventuali turbative o molestie.
L'actio negatoria servitutis, dunque, è ravvisabile sia in caso di domanda diretta al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, sia qualora la domanda sia volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dai terzi.
Ciò posto, giova altresì precisare che l'azione negatoria servitutis, con cui l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi, si differenzia nettamente dall'azione di rivendicazione, per mezzo della quale l'attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione (Cass. Civ., sez. II,
14.07.2021, n. 20068): pertanto, mentre l'attore in rivendica è tenuto a fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario (c.d. probatio diabolica), tale onere probatorio non è richiesto ai fini del valido esperimento dell'actio negatoria servitutis, per cui risulta sufficiente che l'attore dimostri, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che “In tema di
“actio negatoria servitutis”, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva
e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare
l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha
l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un
pagina 13 di 26 valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte”
(Cass. Civ., sez. II, 23.01.2023, n.1905). Ebbene, nel caso di specie gli odierni attori hanno adeguatamente assolto all'onere probatorio sugli stessi gravante, mediante la produzione in giudizio degli atti di acquisto della proprietà degli immobili siti in Sperlonga rappresentati, quanto a quelli distinti in Catasto al foglio 12, mappale 10 sub 1 e sub 6, dall'atto di compravendita Notaio del 18.02.1999, rep. 24.295 (all. 7 atto di citazione) e, per gli Persona_1
altri, distinti al foglio 12, part. 10 sub 13 con ad essa accorpata la particella 1065 (attuale sub 13), dall'atto di compravendita del 27.12.2013, a rogito del Notaio rep. n. 37.940 (all. 1 Persona_1
atto di citazione).
Di contro, i convenuti Addessi-Iannucci, assumono che il fondo da loro acquistato con atto del
25.05.2006 (part. 10 sub 11 e terreno part. 589) risulterebbe intercluso, in quanto non avrebbe uscita sulla via pubblica, né potrebbe procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio. In tale premessa, hanno spiegato plurime domande riconvenzionali, sostenendo di aver usucapito il diritto di servitù di passaggio sul fondo degli attori, ovvero di averlo acquistato per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., o comunque di avere diritto alla costituzione coattiva della detta servitù in favore del proprio fondo e a carico del fondo dei coniugi Parte_4
Dunque, traendo le mosse dall'eccepita usucapione, i convenuti invocano il principio dell'accessione nel possesso, ex art. 1146 c.c., sostenendo che il diritto di transito era stato esercitato per ben oltre vent'anni dal precedente proprietario , il quale aveva CP_3
adibito tale passaggio al transito di persone e veicoli dalla via pubblica al proprio fondo distinto in catasto al foglio 12 particella 10 sub 11, acquistato dai coniugi nel 2006. CP_1
Giova quindi rammentare che, in tema di acquisto del diritto di proprietà o di altro diritto reale per effetto di usucapione, l'accessione al possesso del dante causa, prevista dall'art. 1146 c.c. presuppone l'identità del contenuto e del tipo di possesso esercitato dal successore a titolo particolare (Cass. II, n. 13695/2003). In particolare, mentre il primo comma dell'art. 1146 stabilisce la continuazione del possesso del de cuius in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della norma citata prevede, per il successore a titolo particolare (tanto inter vivos quanto mortis causa), la facoltà di unire il proprio pagina 14 di 26 possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra ipso facto nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, se pur distinto, a quello fra la cosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'accessio possessionis, il semplice diritto a possedere (Cass. II, n. 24175/2021; Cass. II, n. 742/2000).
Ebbene, nel caso di specie ritiene il giudicante che l'usucapione, invocata dai convenuti, non possa reputarsi integrata. Infatti, fino al 2006, quando il sub 11 è stato venduto agli il CP_1
transito veniva esercitato dallo su beni che erano interamente di sua proprietà, essendo CP_3
egli titolare sia del sub 11 che del sub 13; quindi, i convenuti non possono pretendere di invocare, ai fini dell'usucapione, il possesso che in passato lo esercitava su beni di sua stessa CP_3
proprietà.
In aggiunta, con il contratto preliminare del 1.9.2005, i cui patti venivano confermati dalle parti contestualmente alla stipula del rogito notarile del 25.5.2006, lo autorizzava gli CP_3
acquirenti ad esercitare il transito sulla particella di cui al sub 13 (all'epoca ancora di sua proprietà) in via meramente provvisoria sino al 31.12.2008. Dunque, la provvisorietà del transito, unitamente alla previsione dell'obbligo degli acquirenti di procurarsi altro accesso alla pubblica via, sono in quanto tale idonei ad escludere i presupposti necessari ai fini dell'invocata usucapione. Deve infatti ritenersi che, quantomeno fino al 31.12.2008, il possesso della servitù sia stato esercitato dai convenuti per tolleranza di colui che, all'epoca, era titolare del fondo servente, con conseguente applicazione della regola generale sancita dall'art. 1141 c.c., in forza del quale gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento per l'acquisto del possesso.
Eventualmente, dunque, il possesso esercitato dai coniugi potrebbe risultare idoneo CP_1
all'acquisto per usucapione esclusivamente dal 31.12.2008, sicché il termine ventennale risulta essere stato interrotto dall'instaurazione del presente giudizio.
La domanda di usucapione, pertanto, non può essere accolta.
Quanto, invece, al preteso acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c., va in primo luogo rilevato che tale domanda, benché proposta dai convenuti con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., deve reputarsi ammissibile, in quanto integrante mera emendatio libelli.
pagina 15 di 26 Sul punto, occorre richiamare la nota distinzione tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati. In particolare, per “diritti autodeterminati” si intendono i diritti individuabili e in base alla “sola indicazione del relativo contenuto quale rappresentato dal bene che ne forma
l'oggetto” (cfr. Cass. n. 4681/2017): appartengono a tale categoria la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, con l'effetto processuale che la causa petendi delle relative azioni si identifica con il diritto stesso, e non con il titolo che ne costituisce la fonte. Essi si distinguono dai diritti eterodeterminati, quali i diritti relativi e di credito, per la cui individuazione sono necessari sia l'indicazione del petitum, sia l'indicazione della causa petendi.
In particolare, in materia di diritti autodeterminati la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “Nelle azioni relative a diritti autodeterminati, come la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l'acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell'individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Ne consegue che la deduzione da parte dell'attore di un fatto o di un atto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda non viola il divieto dello ius novorum in appello” (Cass. Civ., Sez. II, 17.11.2014, n. 24400).
Ne consegue che “l'allegazione nel giudizio di appello (nel nostro caso nella memoria ex art. 183
c.p.c, n. 1) di un fatto costitutivo diverso, rispetto a quello dedotto in primo grado, integra una mera emendatio libelli, non vietata” (Cass. civ., sez. VI, n. 11331/2013).
Appurata l'ammissibilità della domanda, nel merito la stessa è infondata.
Invero, ai sensi dell'art. 1062 c.c., la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati. La costituzione per destinazione, limitata alle servitù apparenti (v. art. 1061 c.c.) è il risultato di una somma di svariati atti, che si susseguono nel tempo, non preordinati alla costituzione della servitù, la quale è l'effetto giuridico del compimento di essi.
La costituzione per destinazione non è dalla legge ricollegata ad una manifestazione di volontà negoziale ma avviene automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di pagina 16 di 26 servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria.
Al contempo, la giurisprudenza ha precisato che “la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù” (Cass. II, n. 4872/2018; Cass. II, n. 13534/2011; Cass. civ., n. 8000/2008;
Cass. II, n. 6520/2008; Cass. II, n. 5312/1998; Cass. II, n. 6183/1994; Cass. II, n. 4647/1991).
Orbene, nel caso di specie, la volontà contraria del proprietario dei due fondi risulta inequivocabilmente dal contratto preliminare del 01.09.2005, in forza del quale il venditore autorizzava i coniugi a passare sul tratto di cortile a monte della restante sua abitazione CP_1
interno 3 (catastalmente mappale n. 10 sub 13) fino al 31.12.2008, prevedendosi che, qualora alla suddetta data non fossero state rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente competente, il venditore avrebbe dovuto trovare un'alternativa al passaggio carrabile. Tale clausola, dunque, è evidentemente incompatibile con la volontà dello originario proprietario di entrambi i CP_3
fondi, di mantenere la situazione di fatto nello stato da cui sarebbe derivata la costituzione della servitù.
In tali premesse, quindi, la domanda non può essere accolta.
Resta da esaminare, quindi, l'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, tesa ad ottenere una pronuncia costitutiva della servitù di passaggio, alternativamente ex art. 1051 o 1052
c.c.
Come è noto, l'art. 1051 c.c. prevede al comma 1 che “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha il diritto di ottenere il passaggio sul fondo del vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”. Come si evince dalla formulazione letterale della norma, il diritto di ottenere una servitù coattiva di passaggio sorge a vantaggio di un fondo che abbisogna imprescindibilmente, per poter essere coltivato e convenientemente utilizzato, di un'uscita sulla pagina 17 di 26 via pubblica della quale risulta privo, o perché l'accesso alla via pubblica è reso del tutto impossibile dalla circostanza che esso è interamente circondato da fondi altrui (c.d. interclusione assoluta) o perché l'accesso alla via pubblica, che pure sarebbe teoricamente possibile procurargli, comporterebbe un dispendio o un disagio eccessivo (c.d. interclusione relativa).
Sotto il profilo probatorio, “il proprietario di un fondo intercluso, legittimato ad ottenere il passaggio sul fondo vicino verso la pubblica via onde realizzare una più conveniente utilizzazione del bene, nel convenire in giudizio il proprietario del fondo finitimo, ha il solo onere di provare lo stato di interclusione, assoluta o relativa, del proprio terreno, spettando al giudice di merito l'accertamento e la determinazione del luogo di esercizio, in concreto, della costituenda “servitus viae”, attesi i criteri (di cui all'art. 1051 c.c.) della maggior brevità dell'accesso alla via pubblica (avuto riguardo non solo alla maggiore o minore lunghezza del percorso, ma anche alla sua onerosità in rapporto allo “status” giuridico e materiale dei fondi interessati) e del minor aggravio per il fondo servente (sancito, oltre che nell'interesse del proprietario di detto fondo, anche in quello dello stesso proprietario del fondo intercluso, sotto il profilo della indennità da corrispondere, commisurata, appunto, al danno che l'assoggettamento al passaggio comporta per il potenziale fondo servente), entrambi da applicarsi, contemporaneamente ed armonicamente, secondo il più generale principio del “minimo mezzo”, inteso nel senso che la servitù dovrà costituirsi, da un lato, in modo che ne risulti garantita la libera esplicazione per l'utilità e la comodità del fondo dominante e, dall'altro, in modo che la condizione del fondo servente sia aggravata nel minor grado possibile” (cfr. Cass. Civ., sez. II,
16.4.2008, n. 10045; Cass. Civ., sez. II, 22.10.2021, n. 29579).
Il codice civile non adotta, quindi, una concezione rigida di interclusione, ma tiene nel debito conto le ragionevoli esigenze inerenti all'utilizzazione del medesimo fondo. In tale contesto, l'art. 1052 c.c. consente la costituzione della servitù di passaggio anche nella diversa ipotesi in cui, pur in mancanza di una vera e propria interclusione, il passaggio esistente risulti insufficiente ed inadeguato ai bisogni del fondo.
Sulla distinzione tra le due fattispecie, di cui all'art. 1051 e 1052 c.c., la S.C. ha precisato che “In tema di servitù coattive l'articolo 1051 c.c. prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa), disponendo la necessaria costituzione della servitù di passaggio a vantaggio di detto fondo e a carico dei fondi
pagina 18 di 26 intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente. L'articolo 1052 contempla, invece, l'ipotesi in cui il fondo, pur non essendo intercluso, si trovi nella condizione di essere munito di un accesso inadatto o insufficiente, oltre che insuscettibile di ampliamento.
Anche in questa situazione è possibile l'imposizione coattiva di passaggio, nella ricorrenza dei requisiti previsti dalla stessa norma in termini di bisogni del fondo che non possano essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso esistente, e che non sono più soltanto le esigenze dell'agricoltura o dell'industria espressamente contemplate dalla norma, ma anche quelle abitative, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale 167/1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato a una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che permea di sé anche lo statuto dei beni e i rapporti patrimoniali in generale” (Cass. Civ., Sez. II, 3.11.2021, n. 31242).
Ebbene, ritiene il Tribunale che nel caso di specie sussistano i presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passaggio, essendo emerso che il fondo di proprietà dei convenuti, censito in catasto al foglio 12, part. 10, sub. 11, versa in una condizione di interclusione relativa, non potendo procurarsi l'accesso alla pubblica via se non in forza di eccessivo dispendio o disagio.
In proposito, occorre richiamare gli esiti della consulenza tecnica espletata a cura dell'ing.
le cui risultanze hanno confermato l'impossibilità per gli odierni convenuti di Per_5
procurarsi un accesso alternativo alla pubblica via al fondo sub. 11, passando attraverso gli altri terreni di loro proprietà anziché sul fondo facente capo agli attori.
Il tecnico incaricato, infatti, previa descrizione e rilievo planimetrico dello stato dei luoghi, ha proceduto ad individuare l'esatta consistenza, ubicazione ed identificazione catastale dei luoghi e della strada interpoderale per mezzo della quale risulterebbe esercitata la servitù di passaggio oggetto di contesa tra le parti.
In primo luogo, in merito a quanto convenuto nel preliminare del 1.9.2005, con cui i coniugi si impegnavano a realizzare la servitù “partendo dalla strada comunale, nei pressi del CP_1
cancello sulla Via Flacca o, come meglio crederà opportuno, sul terreno di sua proprietà”, il consulente ha appurato che “l'immobile sub 11 al momento dell'atto notarile non aveva strada di accesso carrabile fino al suo confine…. Alla data suddetta del 31/12/2008 i coniugi non CP_1
avevano realizzato alcun accesso carrabile all'immobile 10 sub 11 né dall'alto di via Casolare
pagina 19 di 26 nei pressi della via Flacca né dal basso sulle particelle 10 sub 7, n.446 e n.589 e ciò sicuramente perché non erano riusciti ad avere le autorizzazioni necessarie. Infatti, la realizzazione dell'accesso con strada carrabile sul terreno acquistato, in conseguenza di tutti i vincoli esistenti sull'area, era cosa difficile da ottenere se non per opere realizzabili senza opere murarie e movimento di terreno che non fossero opere stradali di urbanizzazione ma solo opere di miglioramento fondiario per la coltivazione dei terreni” (pagg. 27 e 28 ctu). Ciò trova conferma anche nella Relazione espletata dal geom. su incarico dei convenuti (all. 16 alla Per_6
comparsa di costituzione, richiamata nella ctu), ove è stato rilevato che l'area interessata dall'intervento era destinata dal P.R.G. a sottozona G4, verde privato vincolato, nonché da fascia di rispetto stradale;
poi, il PTPR individuava l'area in zona come Paesaggio Agrario di valore;
Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri;
ambito di recupero e valorizzazione paesistica;
infine, sull'area esisterebbe vincolo di panoramicità di particolare interesse nonché il vincolo idrogeologico aree o punti di visuale. Sempre il geom. ha ritenuto che la creazione di una nuova strada carrabile di accesso all'immobile Per_6
degli dalla via Casolare, considerato che essa doveva essere realizzata con nuovi muri di CP_1
contenimento, avrebbe costituito una nuova costruzione ai sensi del DPR 380/01 poiché la realizzazione della strada avrebbe comportato la trasformazione in via permanente di suolo inedificato. Tali circostanze sono state confermate dal geometra sentito in qualità di teste all'udienza del 24.06.2021, affermando nell'occasione che “A mio parere le opere commissionate dagli Addessi non sono realizzabili”.
Il CTU continua affermando che “Successivamente i sig. vendono i restanti Persona_7
terreni a confine con il terreno Addessi mappale 10 sub 11 fino alla strada comunale Casolare comprendendo le particelle di terreno agricolo mappali 1063 sub 1 e 545 su cui è già esistente una stradina interpoderale in terra battuta su cui tutti gli interessati (attori, convenuti e terzo chiamato in causa) sono d'accordo che può essere utilizzata per accedere al mappale 10 sub 11 ma la stessa non risolve definitivamente l'accesso carrabile fino ai pressi dell'ingresso dell'unità abitativa del mappale 10 sub 11” (pag. 28 ctu).
Il perito, quindi, ha riscontrato che l'appartamento acquistato dai coniugi non ha di fatto CP_1
un accesso carrabile dalla via pubblica che lo porti al cortile pavimentato di accesso dell'abitazione sub 11.
pagina 20 di 26 Quindi, la soluzione individuata dal perito consisterebbe nell'utilizzo della strada che attraversa le particelle di terreno n. 545 e 1.063, partendo dalla via Casolare a quota 28,50 s.l.m. per raggiungere il piazzaletto distante dall'accesso all'abitazione dei coniugi circa 60 metri. CP_1
Tuttavia, tale strada nello stato in cui si trova non è consona per essere adibita a servizio di un'abitazione. In particolare, afferma il CTU “nei giorni piovosi quando la macchina si sporca e le persone devono lasciare la stessa sul piazzale e camminare per una distanza di oltre 60 metri fino all'ingresso alla stessa su terreno bagnato e scivoloso per le pendenze del viottolo pedonale ancora oggi non meglio identificato in sito”. Aggiunge, poi, che “per consentire un idoneo uso di detta strada, insistente sul mappale 1063/1, a servizio dell'abitazione sul mappale 10 sub 11 sarà necessario pavimentarla con lastre di pietra a secco con giunti inerbati dopo aver provveduto a recuperare le acque piovane a monte della strada ed appositamente incanalarle in modo che le acque fangose non attraversino più la stessa strada a cielo aperto. Stessa cosa va fatta ed eseguita per il piazzaletto di sosta e manovra esistente” (pag. 20-21 ctu).
Ed ancora, “La strada sterrata nell'uliveto è utilizzabile per la sua percorrenza con macchine agricole, furgoni, automobili ma solo a senso unico alternato ed ai soli fini agricoli di coltivazione del terreno ad uliveto. Per poterla utilizzare come avvicinamento alla corte della villetta n.10 sub 11 e per l'uso costante giornaliero dei residenti, la stessa necessita di opere di sistemazione del calpestio stradale con realizzazione di pavimentazione in lastre di pietra a secco con inerbimento delle giunture di accostamento, previa raccolta e incanalamento delle acque piovane nonché di opere di illuminazione del viale, dell'ingresso e del piazzale di sosta.
Dal piazzale dell'uliveto al cortile della villa può essere realizzato un sentiero pedonale. Detto sentiero si realizzerà sistemando le macere dei terrazzamenti proseguendo sul terreno degli stessi con piccoli raccordi che dovranno anch'essi, per l'utilizzo degli abitanti della villa, essere sistemati e pavimentati in terra battuta con sovrastante pavimentazione in lastre di pietra inerbita” (pag. 24 ctu).
Per realizzare quanto sopra, dal punto di vista amministrativo accorerebbe solo un'autorizzazione per la manutenzione della strada e dello slargo esistente;
invece, dal punto di vista delle opere da realizzarsi occorrerebbe una spesa che il Tecnico quantifica in € 35.000 oltre IVA.
Orbene, ritiene il giudicante, di condividere le conclusioni cui è pervenuto il consulente, in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo pagina 21 di 26 di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni.
Deve concludersi, dunque, che l'ipotesi prospettata dal ctu per la realizzazione di un diverso accesso all'abitazione, oltre a non essere risolutiva, in quanto implicherebbe comunque la necessità per i coniugi di percorrere uno stradello pedonale di circa 50/60metri all'andata CP_1
e al ritorno per raggiungere la propria abitazione, richiederebbe per la sua esecuzione un notevole esborso economico.
Ne consegue che in virtù del principio per cui il diritto di ottenere una servitù coattiva di passaggio sorge a vantaggio del fondo che non ha sbocchi su pubblica strada o perché interamente intercluso da altri fondi (c.d. 'interclusione assoluta') o perché, pur essendo astrattamente possibile un accesso alla via pubblica, ciò comporterebbe un disagio o un dispendio eccessivo (c.d. 'interclusione relativa'), la domanda va accolta.
Ed infatti, se è vero che il fondo oggetto di causa risulta posto a confine con altri fondi appartenenti al medesimo proprietario, le indagini peritali condotte hanno consentito di appurare che tali fondi non sono dotabili di accesso alla via pubblica senza eccessivo dispendio o disagio: il dispendio, in particolare, si ravvisa nell'esborso economico quantificato dal CTU per realizzare il passaggio, mentre il disagio consisterebbe nella necessità di percorrere a piedi i 60 metri di distanza tra l'abitazione dei convenuti e il piazzale ove termina la strada interpoderale.
Peraltro, anche a voler considerare come non intercluso il fondo oggetto di causa, nemmeno in via relativa, troverebbe comunque applicazione il principio di cui all'art. 1052 c.c., giacché il passaggio esistente – attraverso le particelle 1063 e 545 – non è assolutamente idoneo ad essere posto al servizio di un'abitazione, essendo ormai pacifico in giurisprudenza che la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione. L'art. 1052 c.c., del resto, fa riferimento all'ipotesi in cui l'accesso alla pubblica via, pur esistente, risulti “inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”; ebbene, tale è la situazione venente in rilievo nel caso di specie, ove il passaggio esistente risulta del tutto inadatto alle esigenze abitative, salvo il compimento delle onerose opere individuate dal CTU, che si sostanzierebbero non già nel mero ampliamento del passaggio esistente, richiedendo piuttosto la realizzazione di nuovo tracciato.
pagina 22 di 26 Deve pertanto disporsi la costituzione coattiva in favore del fondo, distinto in Catasto del
Comune di Sperlonga al foglio 12 particella 10 sub 11, di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo, distinto in Catasto del Comune di Sperlonga al foglio 12, particella 10 sub
13, di proprietà degli attori.
Neppure osta, a tale conclusione, la circostanza che il fondo servente sia adibito a corte residenziale, giacché la norma di cui all'art. 1051, comma 4 – che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 – non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree (Cass. II, n. 12340/2008).
Pertanto, la medesima esenzione opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse;
la norma indicata non trova, invece, applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili (Cass. II, n. 17156/2019).
Nel caso di specie, non essendo emersa la sussistenza di passaggi alternativi idonei a consentire l'accesso alla particella sub. 11, il rispetto dell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. non permetterebbe di porre rimedio allo stato di interclusione del fondo.
Da ultimo, va evidenziato che, benché l'art. 1053 c.c. sancisca il diritto all'indennità a favore del titolare del fondo servente, nel caso di specie nulla deve disporsi sul punto in quanto parte attrice non ha formulato alcuna specifica domanda volta al conseguimento dell'indennità.
Infatti, “Il riconoscimento dell'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio deve formare oggetto di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente, che può essere comunque proposta anche in separato giudizio” (Cass. Civ., Sez. II, 21.6.2010, n. 14922).
Risulta dunque del tutto irrilevante che parte convenuta nelle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione, abbia richiamato detta indennità, in quanto grava sul solo titolare del fondo servente fare apposita richiesta in tal senso, in sede processuale.
pagina 23 di 26 L'accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti determina il rigetto della domanda attorea, tanto sotto il profilo dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di servitù quanto sotto il profilo risarcitorio.
Resta invece assorbita la domanda di manleva dei coniugi nei confronti del terzo CP_1
chiamato, in quanto spiegata solo in via subordinata per il caso di accoglimento delle pretese attoree.
Infine, va rilevata l'inammissibilità della comparsa conclusionale depositata dal difensore del terzo chiamato, , depositata a seguito della dichiarazione del decesso del proprio CP_3
assistito e della riassunzione del giudizio ad opera di parte attrice per essere la stessa irrituale, senza debita procura ad litem, considerata la contumacia degli eredi non costituiti nel giudizio riassunto.
Da ultimo, quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, tenuto conto del rigetto della domanda attorea e delle domande riconvenzionali spiegate dai convenuti di usucapione e costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di costituzione coattiva della servitù, si ravvisano i presupposti della soccombenza parziale reciproca, tali da giustificare la compensazione parziale delle spese di lite, nella misura di ½. Il restante ½ delle spese segue la soccombenza prevalente degli attori, ed è liquidato in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri.
Quanto alle spese di lite nei confronti del terzo chiamato , va rammentato il CP_3 principio per cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass.
Civ. Sez. III, 7.3.2024, n. 6144).
pagina 24 di 26 Nel caso di specie, dunque, le spese sostenute dal terzo seguono la soccombenza di parte attrice, giacché la chiamata in causa del terzo è stata richiesta dai convenuti in conseguenza della domanda, risultata infondata, spiegata in loro confronto dagli attori. Ed invero, sebbene la domanda di manleva sia risultata assorbita in conseguenza dell'accoglimento della riconvenzionale dei convenuti, non può ritenersi che la chiamata in causa del terzo abbia costituito da parte dei convenuti un esercizio abusivo e palesemente arbitrario del diritto di difesa.
Ciò posto, stante il decesso di avvenuto in corso di causa, dichiarato dal difensore CP_3
con conseguente interruzione del processo, a seguito della quale non si costituivano gli eredi, possono essere liquidate esclusivamente le spese legali in relazione alle attività espletate per la difesa in giudizio del terzo chiamato sino alla dichiarazione di interruzione del giudizio, limitatamente cioè alle fase di studio, introduttiva e di istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisionale.
Nulla deve invece disporsi sulle spese quanto agli eredi di , non costituitisi in CP_3
seguito alla riassunzione del processo.
Le spese di CTU, resasi necessaria per ricostruire lo stato dei luoghi, vanno poste definitivamente a carico degli attori e dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande proposte dagli attori e;
Parte_1 Parte_2
- rigetta le domande riconvenzionali di usucapione e costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia proposte dai convenuti e;
CP_1 Controparte_2
- in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti ex art. 1051 c.c., dispone la costituzione coattiva della servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore della particella di proprietà dei convenuti e censita in CP_1 Controparte_2
Catasto al Comune di Sperlonga al foglio 12 particella 10 sub 11, a carico della particella di proprietà di e censita in Catasto al Comune di Parte_1 Parte_2
Sperlonga al foglio 12 sulla particella 10 sub 13;
- dichiara assorbita la domanda di manleva spiegata dai convenuti nei confronti di CP_3
[...]
- compensa nella misura di ½ le spese di lite tra gli attori e i convenuti;
pagina 25 di 26 - condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento di ½ delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida per l'intero in € 518,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di CP_3
che liquida in € 4.711,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge, da distrarsi in favore dell'avv. Padula, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico degli attori e dei convenuti in solido tra loro.
Latina, 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 26 di 26