Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RGL N. 319/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 319/22 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Enrico Zani Parte_1
ricorrente c o n t r o rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1 CP_2
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , titolare di omonima ditta individuale, propone opposizione alle ordinanze Parte_1
ingiunzione nn. OI-000018955, OI-000048567, OI-000059562, OI-000248143, emesse il 25.1.2022
e notificate il 7.2.2022, tutte relative a sanzioni conseguenti all'omesso versamento di ritenute previ- denziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni del personale dipendente, come da relativi atti di accertamento.
Premesso di non aver effettuato il versamento delle quote a carico a causa della crisi del settore dell'autotrasporto e di aver, comunque, con condotta riparatoria, eseguiti versamenti parziali dei de- biti contratti, il ricorrente non contesta le risultanze degli atti di accertamento, ma si duole dell'ecces- siva misura delle sanzioni applicate (oltre 170.000,00 euro a fronte di omissioni contributive pari a circa 5.000,00 euro), non proporzionalità che sarebbe stata sussistente anche nell'ipotesi in cui l' CP_1 avesse applicato le sanzioni nel minimo edittale di € 10.000,00 per ogni annualità, e chiede che il giudice, in virtù del potere di determinare l'ammontare della sanzione applicabile in concreto, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689 del 1981, dia corso al riconoscimento della continuazione di cui all'art. 8 della medesima legge, contenendo comunque la sanzione, in termini complessivi, nella misura di
12.300,00 euro.
Così conclude: «accogliere l'opposizione ed annullare le predette ordinanze-ingiunzione n.OI-
000018955 prot. 0200.25/01/2022.0018189, n.OI-000048567 prot. CP_1 CP_1
0200.25/01/2022.0018193, n.OI-000059562 prot. 0200.25/01/2022.0018195, n.OI-000248143 CP_1
belli n.34, C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore e notificate in data P.IVA_1
07/02/2022, nei confronti del ricorrente rideterminando alla somma non supe- Parte_1 riore ad euro 12.300,00, per le ragioni dedotte in narrativa ed avuto riguardo al disposto dell'art.8 co. 2 e 1 Legge n.689/1981, l'entità delle somme complessivamente dovute. Con vittoria di spese e compenso professionale o in mero subordine con spese e compenso professionale compensati».
Resiste l' che, ribadita la legittimità del proprio operato, e richiamata giurisprudenza di legitti- CP_1 mità circa l'inapplicabilità dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981 in caso di plurime violazioni com- messe con più azioni od omissioni, conclude per il rigetto del ricorso, con conferma delle ordinanze ingiunzione, o, in via subordinata, per la riduzione dell'ammontare dovuto, secondo le risultanze di causa.
Nel corso del processo l' , in applicazione della nuova disciplina sanzionatoria introdotta dall'art. CP_1
23 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 2023, ha rideterminato in misura decisamente più mite le sanzioni di cui alle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione.
II) Le sanzioni, in virtù della modificazione introdotta dall'art. 23 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 2023, sono state rideterminate dall' in misura, CP_1 da ritenersi congrua in ragione dell'entità delle violazioni commesse e della reiterazione della
[...]
per quattro annualità successive, variabile da un minimo di 417,17 euro ad un massimo di Pt_2
5.456,55 euro.
Secondo la Corte di cassazione, dal cui orientamento non vi è motivo per doversi discostare, «in tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giu- ridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa inten- zione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo» (sez. II, 22.6.2022, n. 20129).
Pertanto, trattandosi di plurime violazioni poste in essere con distinte condotte, non è applicabile l'istituto di cui all'art. 8 della legge n. 689 del 1981 e, in conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
III) Trattandosi dei primi casi di ricorso avverso ordinanze ingiunzione emesse a seguito della depe- nalizzazione operata con il D.Lgs. n. 8 del 2016 in tema di omissioni contributive, si stima equa la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pro- nunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Alessandria, 15 aprile 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio