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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta nel registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 al numero 2109, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. GENNARO PAGANO;
parte opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE SALVIUOLO;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da note delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società Controparte_1
[...] affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 233/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.10.2023, la società si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 21.05.2025 (celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), le parti deducevano di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal
Giudicante con ordinanza depositata 06.11.2024.
Tale proposta conciliativa prevede che “previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, le parti rinunciano alle domande ed eccezioni. Spese compensate”.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 Pertanto, alla luce dell'accoglimento della proposta conciliativa, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, a tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo
l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n. 12844 del 3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite si intendono compensate tra le parti alla luce di quanto indicato nell'ordinanza depositata 06.11.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 233/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2