Sentenza 13 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2004, n. 7039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7039 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHEILLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ISIDE B. STORACE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 789/02 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 22/10/02 R.G.N. 615/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30/01/04 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato STORACE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l'appello proposto dall'INPS nei confronti dell'odierno ricorrente, ha ritenuto che la maggiorazione contributiva fino a sette anni concessa dall'art. 4 del d.l. 25 novembre 1995 n. 501, convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11,
per il pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario, sia rilevante solo per il diritto a pensione, non anche per la misura del trattamento pensionistico;
- che avverso questa decisione l'assicurato soccombente ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo, mentre l'INPS si limitato al deposito di procura;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995, conv. in l. n. 11/1996, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che, con detta norma, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata il Legislatore ha inteso riconoscere il duplice beneficio delle decorrenza anticipata della pensione e del correlativo incremento della sua misura, così come avvenuto nei casi di prepensionamento in altri settori lavorativi, ciò essendo desumibile dall'analisi letterale del primo comma dell'art. 4 citato, nonché dal rapporto di tale disposizione con quella del terzo comma dello stesso articolo, che invece prevede espressamente che il beneficio dei sette anni rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento;
- che il ricorso è meritevole di accoglimento, atteso che questa Corte (v. sentenze 24 novembre 2003 nn. 17822 e 17823 e successive conformi) ha già avuto modo di occuparsi della questione e, sulla base di argomenti che il Collegio condivide, è giunto a conclusioni favorevoli ai lavoratori, affermando il principio che la maggiorazione (o aumento convenzionale o figurativo) dell'anzianità contributiva concessa dall'art. 4, comma primo d.l. 25 novembre 1995 n. 501, convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11, in materia di prepensionamento degli autoferrotranvieri, rileva non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ma anche ai fini della misura della stessa;
- che l'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa - per nuovo esame ed anche per la disciplina delle spese del giudizio di Cassazione - alla Corte d'appello di Torino;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2004