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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 691/2021
All'udienza del 18.02.2025, davanti al giudice dott.ssa Valentina Giasi, è presente per parte appellante l'Avv. Iolanda Pestillo in sostituzione dell'Avv. Patrizia
Ferraro, la quale si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento dell'atto di appello.
Per parte appellata compare l'Avv. Silvia Botta, la quale richiama la documentazione prodotta e le eccezioni sollevate ed insiste per il rigetto dell'appello.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra e sentita una breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 691 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ferraro, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Sfragano e dall'Abg. Silvia Botta, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO Il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 282 emessa dal giudice di pace di in Pt_1 data 06.11.2020, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da avverso il verbale di CP_1 accertamento n. 00016504 redatto dalla Polizia
Municipale del relativo alla Parte_1 violazione dell'art. 173, c. 2 e 3-bis, C.d.S. con compensazione delle spese di lite. L'appellante ha eccepito la illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 4, c. 1, L. n. 65/1986, deducendo la correttezza dell'attività svolta dagli agenti accertatori, nonché la illogicità e la erroneità della
2 motivazione per travisamento di un fatto decisivo per la controversia. Ha quindi chiesto di annullare la sentenza n. 282/2020 resa dal giudice di pace di Pt_1 Così ha concluso: “l'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione e concessione del termine per la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione, in accoglimento del presente appello, Voglia, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
1) Riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dal sig. CP_1 avverso il verbale n. 16504/N dell'11/12/2019,
[...] elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di
Pt_1 2) Condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPDEL”.
, costituendosi ritualmente in giudizio, ha CP_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 348-bis c.p.c., nonché la inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello dalla parte appellante rimasta contumace nel giudizio di primo grado e nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
1. In via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello introduttivo del presente giudizio per la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione così come previsti dall'art. 342 c.p.c. e per tutte le motivazioni sopra riportate.
2. In via principale rigettare in toto le domande attoree proposte nell'atto di appello in quanto nulle e/o inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n°282/2020 emessa dal Giudice di Pace di in Pt_1 data 09.09.2020 e depositata in data 06.11.2020. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Il giudizio era assegnato alla scrivente in data
05.09.2024 a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 18.02.2025, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e
437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
3 decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata per la violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Si aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Nel caso in esame correttamente la parte appellante ha formulato puntuali doglianze avverso la sentenza impugnata, indicando la parte della motivazione oggetto di contestazione e precisando in che parte e con quale contenuto la sentenza di primo grado dovrebbe - secondo la tesi di parte- essere riformata.
Sempre in via preliminare si rileva che la parte appellata ha eccepito la inammissibilità della produzione documentale in appello ex art. 345 c.p.c. della parte appellante, rimasta contumace in primo grado. L'appellata in particolare ha rappresentato che nel giudizio di primo grado l'Amministrazione non si era costituita ed era rimasta contumace, con conseguente inammissibilità della produzione documentale allegata dal all'atto di appello. Pt_1
Sul punto si osserva che nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981), non
4 prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal comma 5 del cit. art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza). Di conseguenza l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, comma 2, l. cit., in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica alcuna decadenza, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (ex multis Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 26362 del 20/12/2016; Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 31108 del 02/11/2021). Pertanto ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - anche se le modalità della produzione non corrispondono a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (ex multis Cass., sez. V, 15 ottobre 2010, n. 21309; Cass., sez. V, 24 febbraio 2015, n.
3661; Cass., sez. V, 30 novembre 2016, n. 24398;
Cass., sez. VI-5, 19 dicembre 2017, n. 30537; Cass., sez. V, 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., sez. VI-5, 25 giugno 2018, n. 16652). Ciò comporta che i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado devono essere esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice purché depositati entro il termine perentorio previsto per la costituzione in giudizio
(Cass. civ. ordinanza 06 novembre 2020, n. 24895).
Tanto premesso, esaminando la documentazione prodotta dalla parte appellante emerge che il Pt_1 ha dato prova di essersi correttamente costituito nel giudizio di primo grado per effetto dell'apposizione del timbro di avvenuto deposito dell'atto in cancelleria in data 10.08.2020 (cfr. copia fascicolo di primo grado parte appellante). Invero, esaminando il fascicolo d'ufficio relativo al
5 giudizio di primo grado ritualmente acquisito al presente giudizio, si evince che il giudice di pace aveva fissato ex officio l'udienza del 15.04.2020 per la comparizione delle parti;
tale udienza veniva differita d'ufficio alla data del 20.05.2020 e poi ulteriormente differita all'udienza del 09.09.2020 per la discussione della causa.
All'udienza di discussione pertanto l'Amministrazione era ritualmente costituita, con conseguente erronea dichiarazione di contumacia.
Ne consegue che, facendo applicazione dei principi in precedenza richiamati, deve ritenersi che la documentazione prodotta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado sia ammissibile ed utilizzabile nel giudizio d'appello.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 00016504, ritenendo che “la rilevazione della infrazione è stata effettuata da vigili urbani “in borghese”, il che comporta (…) l'illegittimità dell'accertamento”. La parte appellante ha invece censurato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'opposizione e nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima l'attività di accertamento effettuata dai vigili urbani “in borghese”. Il costituendosi nel presente Parte_1 giudizio, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per violazione dell'art. 4 n. 1 della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65 del 7 marzo 1986, la quale riconosce agli agenti della Polizia locale la possibilità di svolgere attività in abiti civili quando ciò sia strettamente necessario e sia stato autorizzato. Secondo la tesi di parte appellante l'attività posta in essere dagli agenti di polizia municipale in abito civile dovrebbe qualificata come legittima, in quanto, come da documentazione depositata in atti, è stata svolta nel rispetto delle prescrizioni normative, ovvero come strettamente necessaria al fine di svolgere controlli mirati sul territorio comunale e previamente autorizzata con ordine di servizio prot. n. 71178/I dell'11.12.2019.
Sul punto si osserva in via preliminare che ai sensi dell'art. 12, c. 5, C.d.S., rubricato “Espletamento dei servizi di polizia stradale”, “i soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,
6 quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento”. L'art. 4 L. 65/1986, rubricato “Regolamento comunale del servizio di polizia municipale”, stabilisce che “I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme;
possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
(…)”. Ne consegue che, come è stato chiarito dalla Suprema
Corte, gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi degli artt. 57 c.p.p. e 5 l. n. 65 del 1986, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio ove operano e limitatamente al tempo in cui sono in servizio. Essi, pertanto, possono accertare ogni violazione in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale, purché si trovino nell'ambito dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio, a differenza dei componenti di altri corpi, quali la
Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., che agiscono su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio (ex multis Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 2748 del 30/01/2019). Tanto premesso, in data 11.12.2019 gli agenti di polizia municipale, impegnati nello svolgimento di servizi di polizia stradale in abiti civili per la tutela ed il controllo sull'uso della strada, accertavano la violazione dell'art. 173, c. 2 e 3-bis, C.d.S. da parte di presso il CP_1 Pa territorio del Comune (cfr. all. semplice Pt_1 fascicolo di primo grado).
Non vi è contestazione e risulta provato che l'accertamento espletato dagli agenti della polizia municipale sia stato svolto in ambiti civili, durante l'orario di servizio, nel territorio del Comune di e Pt_1 nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 12, c. 5, C.d.S.
Possono dunque ritenersi validamente integrati tutti i presupposti legittimanti la redazione di un verbale di accertamento da agenti in borghese previsti ex lege.
Inoltre, parte appellata non ha provato né ha chiesto di provare l'omesso utilizzo di segnali distintivi da parte degli agenti nel corso dello svolgimento dell'attività ispettiva, non avendo formulato alcuna valida ed
7 ammissibile istanza di prova al riguardo. Viceversa è la stessa parte appellata a descrivere una condotta degli agenti secondo le prescrizioni di legge. Valutato tale materiale istruttorio ed applicati i principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi provata che l'attività svolta dagli agenti di polizia municipale in abiti civili fosse regolarmente autorizzata e svolta per l'espletamento del servizio di controllo della strada.
Ritiene quindi il Tribunale che le ipotesi di accertamento eseguite dagli agenti accertatori “in abiti civili” nei confronti della parte appellata possano considerarsi pienamente legittime, perché sussumibili nella fattispecie prevista ex lege nell'art. 12, c. 5 C.d.S. e nell'art. 4 della L. 65/1986. Tenuto conto della legittimità dell'attività di accertamento svolta dagli agenti accertatori in abiti civili, nonché della documentazione allegata nel giudizio di primo grado sull'ordine di servizio giornaliero del 11.12.2019, come sopra descritti, deve concludersi che ricorre nel caso di specie una legittima ipotesi di accertamento da parte degli agenti di polizia municipale in abiti civili ex lege prevista.
La sentenza del giudice di pace deve quindi essere riformata.
Ne consegue che l'appello è fondato e che, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata l'opposizione formulata da avverso il CP_1 verbale di accertamento n. 00016504 redatto dalla
Polizia Municipale del Comune di con cui Pt_1 veniva accertata la violazione dell'art. 173, c. 2 e 3-bis, C.d.S.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione resa dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale, tenuto conto della complessità degli accertamenti e della difficoltà gravante su parte opponente di fornire prova contraria rispetto ai rilievi svolti in sede amministrativa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
8 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n.
282/2020 emessa dal giudice di pace di in data Pt_1
06.11.2020, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
avverso il verbale di accertamento n. 00016504,
[...] redatto dal Comando della Polizia Locale del Comune di Pt_1
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Latina, 18.02.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
9
Sezione Seconda Civile
Verbale di udienza
R.G. n. 691/2021
All'udienza del 18.02.2025, davanti al giudice dott.ssa Valentina Giasi, è presente per parte appellante l'Avv. Iolanda Pestillo in sostituzione dell'Avv. Patrizia
Ferraro, la quale si riporta agli scritti difensivi ed insiste per l'accoglimento dell'atto di appello.
Per parte appellata compare l'Avv. Silvia Botta, la quale richiama la documentazione prodotta e le eccezioni sollevate ed insiste per il rigetto dell'appello.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra e sentita una breve discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice decide come da separato provvedimento.
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 691 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA (P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Ferraro, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Sfragano e dall'Abg. Silvia Botta, come da procura in atti;
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO Il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 282 emessa dal giudice di pace di in Pt_1 data 06.11.2020, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da avverso il verbale di CP_1 accertamento n. 00016504 redatto dalla Polizia
Municipale del relativo alla Parte_1 violazione dell'art. 173, c. 2 e 3-bis, C.d.S. con compensazione delle spese di lite. L'appellante ha eccepito la illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 4, c. 1, L. n. 65/1986, deducendo la correttezza dell'attività svolta dagli agenti accertatori, nonché la illogicità e la erroneità della
2 motivazione per travisamento di un fatto decisivo per la controversia. Ha quindi chiesto di annullare la sentenza n. 282/2020 resa dal giudice di pace di Pt_1 Così ha concluso: “l'Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di discussione e concessione del termine per la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione, in accoglimento del presente appello, Voglia, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
1) Riformare in toto la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta dal sig. CP_1 avverso il verbale n. 16504/N dell'11/12/2019,
[...] elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di
Pt_1 2) Condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre CPDEL”.
, costituendosi ritualmente in giudizio, ha CP_1 eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342, 348-bis c.p.c., nonché la inammissibilità dei documenti nuovi prodotti in appello dalla parte appellante rimasta contumace nel giudizio di primo grado e nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis:
1. In via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello introduttivo del presente giudizio per la mancata indicazione dei motivi specifici di impugnazione così come previsti dall'art. 342 c.p.c. e per tutte le motivazioni sopra riportate.
2. In via principale rigettare in toto le domande attoree proposte nell'atto di appello in quanto nulle e/o inammissibili e/o infondate in fatto e diritto per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n°282/2020 emessa dal Giudice di Pace di in Pt_1 data 09.09.2020 e depositata in data 06.11.2020. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
Il giudizio era assegnato alla scrivente in data
05.09.2024 a seguito di trasferimento presso altro ufficio giudiziario del giudice precedentemente assegnatario.
Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 18.02.2025, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e
437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
3 decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata per la violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata.
Si aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Nel caso in esame correttamente la parte appellante ha formulato puntuali doglianze avverso la sentenza impugnata, indicando la parte della motivazione oggetto di contestazione e precisando in che parte e con quale contenuto la sentenza di primo grado dovrebbe - secondo la tesi di parte- essere riformata.
Sempre in via preliminare si rileva che la parte appellata ha eccepito la inammissibilità della produzione documentale in appello ex art. 345 c.p.c. della parte appellante, rimasta contumace in primo grado. L'appellata in particolare ha rappresentato che nel giudizio di primo grado l'Amministrazione non si era costituita ed era rimasta contumace, con conseguente inammissibilità della produzione documentale allegata dal all'atto di appello. Pt_1
Sul punto si osserva che nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il modello processuale prefigurato dal legislatore, governato dal principio dispositivo (temperato dai poteri officiosi del giudice, ex art. 23, comma 6, della l. n. 689 del 1981), non
4 prevede particolari sanzioni processuali (salvo quella, a carico dell'opponente, stabilita dal comma 5 del cit. art. 23) per omissioni o ritardi di attività delle parti, né inficia di nullità eventuali deviazioni dal modello stesso, poste in essere dal giudice (salvo quella della pronuncia della sentenza mediante lettura del dispositivo in udienza). Di conseguenza l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione (fissato, dall'art. 23, comma 2, l. cit., in dieci giorni prima dell'udienza di comparizione), indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica alcuna decadenza, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare (ex multis Cass. Sez. 2 -
, Sentenza n. 26362 del 20/12/2016; Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 31108 del 02/11/2021). Pertanto ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - anche se le modalità della produzione non corrispondono a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (ex multis Cass., sez. V, 15 ottobre 2010, n. 21309; Cass., sez. V, 24 febbraio 2015, n.
3661; Cass., sez. V, 30 novembre 2016, n. 24398;
Cass., sez. VI-5, 19 dicembre 2017, n. 30537; Cass., sez. V, 7 marzo 2018, n. 5429; Cass., sez. VI-5, 25 giugno 2018, n. 16652). Ciò comporta che i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado devono essere esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale giudice purché depositati entro il termine perentorio previsto per la costituzione in giudizio
(Cass. civ. ordinanza 06 novembre 2020, n. 24895).
Tanto premesso, esaminando la documentazione prodotta dalla parte appellante emerge che il Pt_1 ha dato prova di essersi correttamente costituito nel giudizio di primo grado per effetto dell'apposizione del timbro di avvenuto deposito dell'atto in cancelleria in data 10.08.2020 (cfr. copia fascicolo di primo grado parte appellante). Invero, esaminando il fascicolo d'ufficio relativo al
5 giudizio di primo grado ritualmente acquisito al presente giudizio, si evince che il giudice di pace aveva fissato ex officio l'udienza del 15.04.2020 per la comparizione delle parti;
tale udienza veniva differita d'ufficio alla data del 20.05.2020 e poi ulteriormente differita all'udienza del 09.09.2020 per la discussione della causa.
All'udienza di discussione pertanto l'Amministrazione era ritualmente costituita, con conseguente erronea dichiarazione di contumacia.
Ne consegue che, facendo applicazione dei principi in precedenza richiamati, deve ritenersi che la documentazione prodotta dalla parte appellante nel giudizio di primo grado sia ammissibile ed utilizzabile nel giudizio d'appello.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato.
Il giudice di pace ha accolto l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 00016504, ritenendo che “la rilevazione della infrazione è stata effettuata da vigili urbani “in borghese”, il che comporta (…) l'illegittimità dell'accertamento”. La parte appellante ha invece censurato l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto l'opposizione e nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto illegittima l'attività di accertamento effettuata dai vigili urbani “in borghese”. Il costituendosi nel presente Parte_1 giudizio, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per violazione dell'art. 4 n. 1 della legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65 del 7 marzo 1986, la quale riconosce agli agenti della Polizia locale la possibilità di svolgere attività in abiti civili quando ciò sia strettamente necessario e sia stato autorizzato. Secondo la tesi di parte appellante l'attività posta in essere dagli agenti di polizia municipale in abito civile dovrebbe qualificata come legittima, in quanto, come da documentazione depositata in atti, è stata svolta nel rispetto delle prescrizioni normative, ovvero come strettamente necessaria al fine di svolgere controlli mirati sul territorio comunale e previamente autorizzata con ordine di servizio prot. n. 71178/I dell'11.12.2019.
Sul punto si osserva in via preliminare che ai sensi dell'art. 12, c. 5, C.d.S., rubricato “Espletamento dei servizi di polizia stradale”, “i soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis,
6 quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento”. L'art. 4 L. 65/1986, rubricato “Regolamento comunale del servizio di polizia municipale”, stabilisce che “I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
1) che le attività vengano svolte in uniforme;
possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
(…)”. Ne consegue che, come è stato chiarito dalla Suprema
Corte, gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi degli artt. 57 c.p.p. e 5 l. n. 65 del 1986, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio ove operano e limitatamente al tempo in cui sono in servizio. Essi, pertanto, possono accertare ogni violazione in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale, purché si trovino nell'ambito dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio, a differenza dei componenti di altri corpi, quali la
Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., che agiscono su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio (ex multis Cass. Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 2748 del 30/01/2019). Tanto premesso, in data 11.12.2019 gli agenti di polizia municipale, impegnati nello svolgimento di servizi di polizia stradale in abiti civili per la tutela ed il controllo sull'uso della strada, accertavano la violazione dell'art. 173, c. 2 e 3-bis, C.d.S. da parte di presso il CP_1 Pa territorio del Comune (cfr. all. semplice Pt_1 fascicolo di primo grado).
Non vi è contestazione e risulta provato che l'accertamento espletato dagli agenti della polizia municipale sia stato svolto in ambiti civili, durante l'orario di servizio, nel territorio del Comune di e Pt_1 nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 12, c. 5, C.d.S.
Possono dunque ritenersi validamente integrati tutti i presupposti legittimanti la redazione di un verbale di accertamento da agenti in borghese previsti ex lege.
Inoltre, parte appellata non ha provato né ha chiesto di provare l'omesso utilizzo di segnali distintivi da parte degli agenti nel corso dello svolgimento dell'attività ispettiva, non avendo formulato alcuna valida ed
7 ammissibile istanza di prova al riguardo. Viceversa è la stessa parte appellata a descrivere una condotta degli agenti secondo le prescrizioni di legge. Valutato tale materiale istruttorio ed applicati i principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi provata che l'attività svolta dagli agenti di polizia municipale in abiti civili fosse regolarmente autorizzata e svolta per l'espletamento del servizio di controllo della strada.
Ritiene quindi il Tribunale che le ipotesi di accertamento eseguite dagli agenti accertatori “in abiti civili” nei confronti della parte appellata possano considerarsi pienamente legittime, perché sussumibili nella fattispecie prevista ex lege nell'art. 12, c. 5 C.d.S. e nell'art. 4 della L. 65/1986. Tenuto conto della legittimità dell'attività di accertamento svolta dagli agenti accertatori in abiti civili, nonché della documentazione allegata nel giudizio di primo grado sull'ordine di servizio giornaliero del 11.12.2019, come sopra descritti, deve concludersi che ricorre nel caso di specie una legittima ipotesi di accertamento da parte degli agenti di polizia municipale in abiti civili ex lege prevista.
La sentenza del giudice di pace deve quindi essere riformata.
Ne consegue che l'appello è fondato e che, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata l'opposizione formulata da avverso il CP_1 verbale di accertamento n. 00016504 redatto dalla
Polizia Municipale del Comune di con cui Pt_1 veniva accertata la violazione dell'art. 173, c. 2 e 3-bis, C.d.S.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella interpretazione resa dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale, tenuto conto della complessità degli accertamenti e della difficoltà gravante su parte opponente di fornire prova contraria rispetto ai rilievi svolti in sede amministrativa.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
8 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n.
282/2020 emessa dal giudice di pace di in data Pt_1
06.11.2020, rigetta l'opposizione proposta da CP_1
avverso il verbale di accertamento n. 00016504,
[...] redatto dal Comando della Polizia Locale del Comune di Pt_1
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Latina, 18.02.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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