TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 8198
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto che la procura alle liti, rilasciata all'estero, debba essere disciplinata dalla legge processuale italiana. Ai sensi dell'art. 83 c.p.c., applicabile al processo amministrativo, la procura speciale deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il rilascio all'estero richiede la legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o l'apostille per gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja. Il Bangladesh non aveva aderito alla Convenzione dell'Aja alla data di notifica del ricorso, pertanto era richiesta la legalizzazione consolare. La procura in atti non risulta legalizzata. La sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025 ha chiarito che l'art. 182, secondo comma, c.p.c. non è applicabile al giudizio amministrativo, e che la procura deve sempre precedere la redazione e notifica del ricorso. Nonostante il rinvio concesso al ricorrente per sanare il vizio, la procura legalizzata non è stata depositata. Pertanto, la sottoscrizione del difensore non è sufficiente a soddisfare i requisiti di autenticazione e validità della procura, comportando la carenza di un elemento fattuale giuridicamente qualificabile come 'sottoscrizione' del ricorso. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., per essere stato sottoscritto da un difensore non munito di valida procura alle liti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 8198
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8198
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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