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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14709 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 55643/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio del 22 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55643/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...] il [...], per sé e in qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori nato in [...] il 22 Persona_1 giugno 2009 e nato in [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliati in Lentini (SR) Via Termini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Ludovica Amenta, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Luca Amenta;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
'…voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice nominato, 1. accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai sensi dell'art.1, legge n.
91/92, i sigg. CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]_1 C.F._1
Paulo/SP il giorno 17/05/1973, residente in [...] - App.to 155,
CEP [CAP]: per te stesso e in quanto titolare della C.F._2 Controparte_3 responsabilità genitoriale di sui minori CPF: Persona_1 C.F._3
[...
, nato il São Paulo/SP, il giorno 22/06/2009 e CPF: Parte_2
, nato il São Paulo/SP, il giorno 12/03/2015 […]
2. per l'effetto, ordinare al C.F._4
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3. rigettare ogni contraria istanza e deduzione avversaria […] con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino italiano Persona_2 nato nel Comune di Sora (FR) il 29 aprile 1886, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dal costituito per violazione dell'art. 281 duodecies, comma quarto, cod. CP_4 proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare deve affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti nella presente sede giurisdizionale.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia invero che la linea di discendenza dall'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente,
e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in CP_1 tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317).
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc.
4 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_1
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 22 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano
Agozzino, decorso il termine perentorio del 22 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 55643/2024 del Ruolo Generale e promossa da
nato in [...] il [...], per sé e in qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori nato in [...] il 22 Persona_1 giugno 2009 e nato in [...] il [...], elettivamente Parte_2 domiciliati in Lentini (SR) Via Termini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Ludovica Amenta, che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Luca Amenta;
- ricorrenti -
nei confronti di
(C.F. ), in persona del in carica pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti Per parte ricorrente:
'…voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice nominato, 1. accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai sensi dell'art.1, legge n.
91/92, i sigg. CPF [Codice Fiscale]: , nato a [...]_1 C.F._1
Paulo/SP il giorno 17/05/1973, residente in [...] - App.to 155,
CEP [CAP]: per te stesso e in quanto titolare della C.F._2 Controparte_3 responsabilità genitoriale di sui minori CPF: Persona_1 C.F._3
[...
, nato il São Paulo/SP, il giorno 22/06/2009 e CPF: Parte_2
, nato il São Paulo/SP, il giorno 12/03/2015 […]
2. per l'effetto, ordinare al C.F._4
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3. rigettare ogni contraria istanza e deduzione avversaria […] con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite';
fatto e diritto
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da cittadino italiano Persona_2 nato nel Comune di Sora (FR) il 29 aprile 1886, successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, che sia dichiarata Controparte_1
l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dal costituito per violazione dell'art. 281 duodecies, comma quarto, cod. CP_4 proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dai ricorrenti unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare deve affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti nella presente sede giurisdizionale.
L'esame dei documenti prodotti evidenzia invero che la linea di discendenza dall'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale, circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente,
e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n. 30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova
Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Considerato che il principio da ultimo espresso è venuto a delinearsi esclusivamente per effetto di interventi giurisprudenziali e non è mai stato recepito da specifiche previsioni normative, resta esclusa la possibilità di agire in sede amministrativa per il riconoscimento dello status di cittadino italiano, il che giustifica di per sé l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o estintivi (in CP_1 tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317).
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, fino a giungere ai predetti ricorrenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc.
4 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_1
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che gli istanti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 22 ottobre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino