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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6655/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Viale Xxiv Maggio - Pal. K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. DI PAG n. 03420249009660214000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3039/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.9.2024 ad Agenzia Entrate Riscossione, indi depositato in data 14.10.24, il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) ,nato il Data di nascita_1 a Luogo_1 e residente a [...], impugnava un sollecito di pagamento della somma di € 321,65, portata da una cartella di pagamento rimasta inadempiuta, notificata in data 14.7.22, avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2016.
Eccepiva il ricorrente : - la nullità del sollecito di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento sottesa;
-la prescrizione del credito azionato e la decadenza dell'agente riscossore dal potere di esigerne il pagamento. Deduceva ,altresì, la responsabilità dell'agente della riscossione per condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede, chiedendone la condanna per responsabilità aggravata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
*Costituitasi Agenzia Entrate Riscossione, essa eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 comma 3 del D.Lgs. n.546/92,non rientrando - a suo dire - il sollecito di pagamento tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria;
in subordine, chiedeva dichiararsi la legittimità dell'atto opposto e respingersi le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
*In data 30.11.25 il ricorrente depositava memoria illustrativa ,con la quale, contestate le avverse deduzioni, insisteva nei motivi di ricorso.
*All'udienza camerale del 12 dicembre 2025, fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da Agenzia Entrate Riscossione, sulla scorta della ritenuta non impugnabilità del sollecito di pagamento.
La Suprema Corte ha,infatti, ritenuto impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia pure in via facoltativa, tutti quegli atti con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto.
Tale principio è stato ribadito con la recente sentenza Cass. Civ. 35019/2025,che testualmente ha affermato
:“Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche (...) , senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n.31630)”.
*Passando all'esame dei motivi di ricorso, ritiene questo Giudice che esso vada accolto , non avendo parte resistente dato prova della notifica della cartella di pagamento, richiamata nel sollecito impugnato ed essendo altresì maturata la eccepita prescrizione.
Invero la omessa notifica della previa cartella di pagamento ,posta a fondamento del sollecito, rileva sotto due profili :
a)quello della correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria ,che e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullita' dell'atto consequenziale notificato;
b)quello della estinzione del diritto per prescrizione, trattandosi di tassa automobilistica asseritamente dovuta per l'anno 2016 e non risultando dagli atti, stante l'omessa produzione della cartella di pagamento, che sia stato rispettato , con la notifica di eventuali atti prodromici, il termine triennale di cui all'art. 5 d.l. 953/82 , come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 ,secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
*Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disattendendosi tuttavia la domanda di condanna della resistente per responsabilità aggravata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone,oltre alla soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio nonchè la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente;
e nessuna prova in tal senso ha fornito parte ricorrente.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez.8, accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, con distrazione ove richiesta, liquidandole in euro 188,00, oltre accessori come per legge. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6655/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Viale Xxiv Maggio - Pal. K2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL. DI PAG n. 03420249009660214000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3039/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 15.9.2024 ad Agenzia Entrate Riscossione, indi depositato in data 14.10.24, il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1) ,nato il Data di nascita_1 a Luogo_1 e residente a [...], impugnava un sollecito di pagamento della somma di € 321,65, portata da una cartella di pagamento rimasta inadempiuta, notificata in data 14.7.22, avente ad oggetto la tassa automobilistica dovuta per l'anno 2016.
Eccepiva il ricorrente : - la nullità del sollecito di pagamento per mancata notifica della cartella di pagamento sottesa;
-la prescrizione del credito azionato e la decadenza dell'agente riscossore dal potere di esigerne il pagamento. Deduceva ,altresì, la responsabilità dell'agente della riscossione per condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede, chiedendone la condanna per responsabilità aggravata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
*Costituitasi Agenzia Entrate Riscossione, essa eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 comma 3 del D.Lgs. n.546/92,non rientrando - a suo dire - il sollecito di pagamento tra gli atti impugnabili innanzi alla Commissione Tributaria;
in subordine, chiedeva dichiararsi la legittimità dell'atto opposto e respingersi le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto.
*In data 30.11.25 il ricorrente depositava memoria illustrativa ,con la quale, contestate le avverse deduzioni, insisteva nei motivi di ricorso.
*All'udienza camerale del 12 dicembre 2025, fissata per la trattazione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da Agenzia Entrate Riscossione, sulla scorta della ritenuta non impugnabilità del sollecito di pagamento.
La Suprema Corte ha,infatti, ritenuto impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia pure in via facoltativa, tutti quegli atti con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto.
Tale principio è stato ribadito con la recente sentenza Cass. Civ. 35019/2025,che testualmente ha affermato
:“Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche (...) , senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass. 09/12/2024, n.31630)”.
*Passando all'esame dei motivi di ricorso, ritiene questo Giudice che esso vada accolto , non avendo parte resistente dato prova della notifica della cartella di pagamento, richiamata nel sollecito impugnato ed essendo altresì maturata la eccepita prescrizione.
Invero la omessa notifica della previa cartella di pagamento ,posta a fondamento del sollecito, rileva sotto due profili :
a)quello della correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria ,che e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullita' dell'atto consequenziale notificato;
b)quello della estinzione del diritto per prescrizione, trattandosi di tassa automobilistica asseritamente dovuta per l'anno 2016 e non risultando dagli atti, stante l'omessa produzione della cartella di pagamento, che sia stato rispettato , con la notifica di eventuali atti prodromici, il termine triennale di cui all'art. 5 d.l. 953/82 , come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 ,secondo cui “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
*Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, disattendendosi tuttavia la domanda di condanna della resistente per responsabilità aggravata anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Invero la condanna per responsabilità aggravata per colpa grave o dolo presuppone,oltre alla soccombenza dell'avversario, la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio nonchè la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subìto a causa della condotta temeraria della parte soccombente;
e nessuna prova in tal senso ha fornito parte ricorrente.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sez.8, accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, con distrazione ove richiesta, liquidandole in euro 188,00, oltre accessori come per legge. Il Giudice monocratico Concetta Lucia Filomia