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15 marzo 1990
15 marzo 1990
Art. 8. 1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 , portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.
Nota all' art. 8:
La legge n. 801/1977 concerne: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".
Nota all' art. 8:
La legge n. 801/1977 concerne: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".
Commentario • 1
- 1. L’art. 4 bis della Legge n. 110 del 1975: riflessioni normative e prospettive applicative di polizia per la prevenzione dei reati di criminalità diffusa tramite…Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 11 febbraio 2025 · 1
Abstract L'art. 4 del c.d. “Decreto Caivano”; L'art. 4-bis della Legge n. 110 del 1975 “Porto di armi per cui non è ammessa licenza”; “Armi per cui non è ammessa licenza” un inquadramento giuridico e giurisprudenziale, anche in raffronto all'art. 707 c.p. ; L'art. 4 bis. commesso dal minore. Brevi cenni de iure condendo. Abstract Il presente contributo si sofferma sull'art. 4 – bis del c.d. “Decreto Caivano”, ossia il decreto-legge 15 settembre 2023, convertito con modifiche in legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”. La …
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