Art. 8. 1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 , portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.
Nota all' art. 8:
La legge n. 801/1977 concerne: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".
Nota all' art. 8:
La legge n. 801/1977 concerne: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".