Articolo 95 del Codice di giustizia contabile
Articolo 94Articolo 96
Versione
7 ottobre 2016

Art. 95

(Disponibilita' e valutazione della prova)


1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equita' e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.


2. Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.


3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.


4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di causalita', considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
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