Versione
7 ottobre 2016
7 ottobre 2016
Art. 95
(Disponibilita' e valutazione della prova)
1. Nel decidere sulla causa il giudice pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equita' e pone a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonche' i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite.
2. Il giudice puo' tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
3. Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento e puo' desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo.
4. Il giudice, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del nesso di causalita', considera, ove prodotti in causa, anche i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali, nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
Commentari • 61
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LANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Osservazioni di ANAC in relazione all' Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 19: "Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici" (articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78) Premessa Questioni di particolare rilievo Indice del documento 1. Il ripristino dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (articolo 23) 4 2. La necessità di non depotenziare la disciplina del conflitto di interessi (articolo 16) 8 3. Criticità degli affidamenti diretti, o con procedura negoziata senza bando, dei …
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Giurisprudenza • 145
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