CASS
Sentenza 3 agosto 2022
Sentenza 3 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2022, n. 30624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30624 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA Nel processo nei confronti di: LU ND nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere UC ER;
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il PG chiede correggersi la sentenza della Corte di cassazione n. 4619/2022 mediante una decisione di annullamento senza rinvio per estinzione del reato a causa della morte del reo. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30624 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ER UC Data Udienza: 06/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 12 gennaio 2022 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da DR LU avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 settembre 2019 rappresentando che il ricorrente era deceduto il 21 marzo 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La Corte di cassazione - che si è pronunciata nei confronti di un imputato dopo la sua morte - ha il potere-dovere di revocare la propria decisione, anche di ufficio, con la procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. in quanto la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto, incombendo, su tutti i giudici penali un obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità; così Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562 - 01. L'esistenza in vita dell'imputato è uno dei presupposti essenziali del processo penale sicché la morte dell'imputato prima della pronuncia determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo. La sentenza del 12 gennaio 2022 della Corte di cassazione deve, pertanto, essere revocata;
quella emessa dalla Corte di appello di Ancona il 16 settembre 2019, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione della Corte, deve essere annullata senza rinvio perché estinti i reati per morte dell'imputato, limitatamente alla posizione di DR LU.
P.Q.M.
Revoca la sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 12 gennaio 2022 nei confronti di LU DR e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 settembre 2019 limitatamente a LU DR per essere i reati ascrittigli estinti per morte dell'imputato. Così deciso il 06/07/2022.
lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il PG chiede correggersi la sentenza della Corte di cassazione n. 4619/2022 mediante una decisione di annullamento senza rinvio per estinzione del reato a causa della morte del reo. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30624 Anno 2022 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: ER UC Data Udienza: 06/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 12 gennaio 2022 con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da DR LU avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 settembre 2019 rappresentando che il ricorrente era deceduto il 21 marzo 2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La Corte di cassazione - che si è pronunciata nei confronti di un imputato dopo la sua morte - ha il potere-dovere di revocare la propria decisione, anche di ufficio, con la procedura di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. in quanto la tardiva conoscenza di tale evento è equiparabile ad un errore materiale o di fatto, incombendo, su tutti i giudici penali un obbligo, non codificato ma permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato come condizione di procedibilità; così Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562 - 01. L'esistenza in vita dell'imputato è uno dei presupposti essenziali del processo penale sicché la morte dell'imputato prima della pronuncia determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte del reo. La sentenza del 12 gennaio 2022 della Corte di cassazione deve, pertanto, essere revocata;
quella emessa dalla Corte di appello di Ancona il 16 settembre 2019, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione della Corte, deve essere annullata senza rinvio perché estinti i reati per morte dell'imputato, limitatamente alla posizione di DR LU.
P.Q.M.
Revoca la sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 12 gennaio 2022 nei confronti di LU DR e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona del 16 settembre 2019 limitatamente a LU DR per essere i reati ascrittigli estinti per morte dell'imputato. Così deciso il 06/07/2022.