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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/08/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4878/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da esproprio
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Santacroce Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Controparte_1
Colarieti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 18.07.2016 esponeva che i Parte_1
propri genitori e Controparte_2 Controparte_3 acquistarono l'immobile individuato nel NCT al folio 26 p.lla 940 con atto di compravendita per Notaio del 24/10/1979 repertorio Persona_1
n. 268683 registrato a Castellammare di Stabia in data 13.11.1979 al numero 4535 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno in data
14.11.1979 ai numeri 26906 e 23656 e che detto immobile, a seguito del decesso del , avvenuto in data 31.01.1998, era stato Controparte_2
lasciato in eredità alla moglie e ai quattro figli, fino a che, con atto di donazione – divisione in data 28.11.2002, Rep. 6739 raccolta 2360, divenne di proprietà esclusiva di essa Allegava che Parte_1
successivamente, in data 03.06.2005, era stato notificato un decreto di asservimento di porzione della suddetta p.lla 940 indirizzato al deceduto proveniente dalla Italespro Espropriazioni s.n.c. per Controparte_2
conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario delegato per l'emergenza Sarno (ord. 3270/2003) per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Sant'Antonio Abate/Scafati e che a seguito del frazionamento della p.lla 940 del folio 26 la stessa era stata smembrata in due particelle, la 1588 di mq 421 confinante per la sua lunghezza con il fiume, che doveva essere oggetto di asservimento, e la 1587 quale residua e maggioritaria parte della ex p.lla 940, che sarebbe dovuta rimanere nella disponibilità di essa attrice. Succedeva che a seguito di visura catastale, essa era venuta a conoscenza che sia la p.lla 1587, sia la p.lla CP_2
1588 erano state volturate d'ufficio per effetto dell'esproprio in favore del
Allegava che l'ente espropriante Controparte_4
aveva, infatti, provveduto al pagamento dell'indennità di esproprio solo per la p.lla 1588 e che non risulta esservi stata nessuna dichiarazione di pubblica utilità e consequenzialmente nessun decreto di esproprio per la porzione di p.lla 940 oggi corrispondente alla p.lla 1587, che sarebbe dovuta rimanere nella disponibilità dell'attrice e che invece era stata volturata in catasto in capo alla Evidenziava che Controparte_1
mancando per la p.lla 1587 del tutto la dichiarazione di P.U. e qualsiasi atto autoritativo che facesse emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato, la giurisdizione della controversia era del giudice ordinario come da Cass. Civ. SS.UU. Ord. 27.05.2015 N. 10879 e C. di S. sez. IV, 12.03.2015 n. 1318 e che il dies a quo dell'illecito coincideva con l'avvenuta illecita trascrizione della particella nei registri immobiliari, manifestandosi come illecito permanente, con la conseguenza che l'azione tesa al risarcimento dei danni non era soggetta a prescrizione. Aggiungeva che il fondo in questione, per effetto della realizzazione del depuratore del fiume Sarno, aveva subito notevoli trasformazioni rimanendo soggetto a complete e frequenti inondazioni che ne avevano determinato la inutilizzabilità per qualsiasi scopo agricolo. Deduceva che con missiva del
03.06.2015, inviata a mezzo pec alla aveva Controparte_1
provveduto a costituire in mora la stessa per il risarcimento dei danni determinati dalla illecita perdita della proprietà di detta particella 1587 e che la aveva provveduto a rispondere con nota prot Controparte_1
2015.0467217 del 06.07.2015 a firma del dirigente Dott. , in Per_2
cui asseriva che, seppure la era proprietaria Controparte_1
dell'impianto di depurazione, le procedure di esproprio erano state affidate alla RC. La predetta nota di risposta veniva riscontrata in data
10.07.2015, con la quale l'attrice aveva ribadito la richiesta di risarcimento dei danni, precisando che l'RC non aveva nessuna legittimazione passiva nella vicenda. Con nota del 22.09.2015 l'RC
(agenzia regionale campana per la difesa del suolo) aveva poi ammesso che la p.lla 1587 del folio 26 del NCT del Comune di Scafati era stata erroneamente intestata al L'attrice Controparte_4
argomentava che nel caso di specie la particella 1587 di mq 1310, seppure ricavata a seguito dello scorporo della ex p.lla 940 di complessivi mq
1731, doveva rimanere nella disponibilità dell'attrice, non essendo stata contemplata dalla dichiarazione di pubblica utilità, né dal successivo decreto di esproprio, né da una cessione volontaria del fondo. Nonostante ciò, la p.lla 1587 risultava essere stata trasferita coattivamente in capo alla che, quale ente espropriante, era l'unica legittimata Controparte_1
passiva in un giudizio avente ad oggetto la restituzione del bene ovvero la richiesta di risarcimento dei danni, quale soggetto che aveva promosso la procedura espropriativa e che era stata beneficiaria dell'illecito trasferimento del bene, come risultava da visure catastali, anche se il tutto era avvenuto attraverso il commissario di governo nominato per l'emergenza Sarno e la società Italespro, che aveva curato la procedura espropriativa.
L'attrice deduceva di aver diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. e che il danno derivante dall'abusiva espropriazione poteva essere provato anche con presunzioni semplici di cui all'art. 2727
c.c.
Rilevava che, comunque, il danno risultava incontrovertibilmente dalle visure catastali prodotte, consistendo nella perdita del diritto di proprietà, che costituisce diritto fondamentale dell'uomo riconosciuto dall'art. 1 del protocollo addizionale della CEDU.
L'attrice, come danno conseguenza, non aveva potuto utilizzare per fini agricoli il fondo in quanto lo stesso era soggetto a continue inondazioni di acqua, che si verificavano per effetto delle opere pubbliche realizzate, che ne precludevano qualsivoglia coltivazione.
Inoltre, essa attrice non aveva potuto nell'anno 2014 fittare il fondo per la installazione di antenne per la telefonia mobile. In altri termini precisava che l'utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti: il primo attinente alla perdita definitiva della proprietà, il secondo riguardante la mancata utilizzazione del bene o del suo corrispondente valore monetario.
Rilevava che il danno per la perdita definitiva della proprietà era quantificabile in misura pari al valore venale del fondo oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e che per i terreni posti in area limitrofa il in nome e per conto del Commissario Controparte_5
delegato per l'emergenza del bacino idrografico del fiume Sarno, Per_3
aveva proposto di corrispondere agli espropriati una indennità
[...]
calcolata su un valore venale di €.76,17 al mq., per cui, stante l'estensione complessiva della p.lla 1587 di mq 1310, il valore venale del detto fondo era di mq 1310 X € 76,17= € 99.782,70. Pe tali motivi l'attrice conveniva in giudizio la chiedendo al giudice di accertare Controparte_1
l'illecita apprensione del fondo certificata anche con la trascrizione nei registri immobiliari e per l'effetto dichiarare la responsabilità da illecito civile della e condannarla di conseguenza al Controparte_1 risarcimento dei danni quantificati per la perdita del diritto di proprietà in euro 99.782,70 nonché ai danni prodotti per il mancato godimento del bene.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, come allegato e documentato dalla stessa attrice, la proprietà della part.lla 1587 era stata erroneamente volturata in capo ad essa convenuta, per effetto di un mero errore commesso dalla RC, delegata per le procedure di esproprio in sostituzione del Commissario Straordinario delegato per l'emergenza del bacino idrografico del fiume Sarno.
Evidenziava che ciò risultava dalle note n. 10638 e n. 10639 del
22.09.2015 inviate dall'RC.
Sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, tentata dal giudice una conciliazione tra le parti, non andata a buon fine, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Le domande attoree, per come proposte, seppure rientranti nella giurisdizione del G.O., non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Invero è pacifico e incontestato tra le parti che oggetto di procedura di esproprio sia stata, sin dall'inizio, la sola particella n. 1588 di mq 421 e non anche la particella n. 1587 di mq. 1310, la quale ultima non fu contemplata né dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, né di successivo decreto di esproprio, né di indennizzo. In effetti solo per un mero errore commesso da RC, la particella 1587 fu oggetto di una mera voltura catastale, che, sempre erroneamente, indicava il decreto di esproprio come titolo di trasferimento della proprietà in capo alla CP_1
[...]
Invero la voltura catastale, come già opportunamente aveva rilevato il precedente giudice assegnatario del procedimento, non è prova del trasferimento della proprietà. Occorre sempre che vi sia un legittimo titolo che lo giustifichi e nella vicenda de qua tale titolo traslativo non vi è mai stato. La proprietà della particella n. 1587 è rimasta sempre in capo all'attrice, la quale avrebbe potuto chiedere alla convenuta l'accertamento della proprietà e la rettifica dell'errore commesso in sede di voltura catastale. Nulla di questo ha chiesto, sebbene la stessa convenuta e l'RC avessero ammesso l'errore di voltura.
Peraltro il possesso della particella n. 1587, nella sua estensione di mq.
1310, non è stato mai perso dalla , mai essendovi stato, neanche CP_2
di fatto, una sua occupazione, anche temporanea, da parte dell'Autorità espropriante o un coinvolgimento anche parziale o indiretto del fondo nell'esecuzione dell'opera pubblica, rimasta rigorosamente confinata nell'ambito del 421 mq della particella n. 1588, regolarmente espropriata e indennizzata.
Quindi, essendo ancora oggi, a tutti gli effetti, l'attrice proprietaria della particella n. 1587, non avendone mai perso la proprietà sin dall'atto di donazione – divisione del 28.11.2002, ella non ha alcun diritto al controvalore in denaro del fondo, nè a titolo di indennizzo da esproprio, né a titolo di risarcimento danni da occupazione/acquisizione usurpativa, né a titolo di mancata disponibilità del bene e di perdita di chance di affittarlo a terzi.
Quanto ai presunti danni da inondazioni del Sarno, manca del tutto la prova che le inondazioni derivino da condotte illecite attribuibili alla
Controparte_1
La complessità interpretativa della normativa succedutasi nel tempo e gli stessi orientamenti oscillanti della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore il 06.08.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4878/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da esproprio
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Santacroce Parte_1
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Controparte_1
Colarieti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 18.07.2016 esponeva che i Parte_1
propri genitori e Controparte_2 Controparte_3 acquistarono l'immobile individuato nel NCT al folio 26 p.lla 940 con atto di compravendita per Notaio del 24/10/1979 repertorio Persona_1
n. 268683 registrato a Castellammare di Stabia in data 13.11.1979 al numero 4535 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Salerno in data
14.11.1979 ai numeri 26906 e 23656 e che detto immobile, a seguito del decesso del , avvenuto in data 31.01.1998, era stato Controparte_2
lasciato in eredità alla moglie e ai quattro figli, fino a che, con atto di donazione – divisione in data 28.11.2002, Rep. 6739 raccolta 2360, divenne di proprietà esclusiva di essa Allegava che Parte_1
successivamente, in data 03.06.2005, era stato notificato un decreto di asservimento di porzione della suddetta p.lla 940 indirizzato al deceduto proveniente dalla Italespro Espropriazioni s.n.c. per Controparte_2
conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissario delegato per l'emergenza Sarno (ord. 3270/2003) per la realizzazione dell'impianto di depurazione di Sant'Antonio Abate/Scafati e che a seguito del frazionamento della p.lla 940 del folio 26 la stessa era stata smembrata in due particelle, la 1588 di mq 421 confinante per la sua lunghezza con il fiume, che doveva essere oggetto di asservimento, e la 1587 quale residua e maggioritaria parte della ex p.lla 940, che sarebbe dovuta rimanere nella disponibilità di essa attrice. Succedeva che a seguito di visura catastale, essa era venuta a conoscenza che sia la p.lla 1587, sia la p.lla CP_2
1588 erano state volturate d'ufficio per effetto dell'esproprio in favore del
Allegava che l'ente espropriante Controparte_4
aveva, infatti, provveduto al pagamento dell'indennità di esproprio solo per la p.lla 1588 e che non risulta esservi stata nessuna dichiarazione di pubblica utilità e consequenzialmente nessun decreto di esproprio per la porzione di p.lla 940 oggi corrispondente alla p.lla 1587, che sarebbe dovuta rimanere nella disponibilità dell'attrice e che invece era stata volturata in catasto in capo alla Evidenziava che Controparte_1
mancando per la p.lla 1587 del tutto la dichiarazione di P.U. e qualsiasi atto autoritativo che facesse emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato, la giurisdizione della controversia era del giudice ordinario come da Cass. Civ. SS.UU. Ord. 27.05.2015 N. 10879 e C. di S. sez. IV, 12.03.2015 n. 1318 e che il dies a quo dell'illecito coincideva con l'avvenuta illecita trascrizione della particella nei registri immobiliari, manifestandosi come illecito permanente, con la conseguenza che l'azione tesa al risarcimento dei danni non era soggetta a prescrizione. Aggiungeva che il fondo in questione, per effetto della realizzazione del depuratore del fiume Sarno, aveva subito notevoli trasformazioni rimanendo soggetto a complete e frequenti inondazioni che ne avevano determinato la inutilizzabilità per qualsiasi scopo agricolo. Deduceva che con missiva del
03.06.2015, inviata a mezzo pec alla aveva Controparte_1
provveduto a costituire in mora la stessa per il risarcimento dei danni determinati dalla illecita perdita della proprietà di detta particella 1587 e che la aveva provveduto a rispondere con nota prot Controparte_1
2015.0467217 del 06.07.2015 a firma del dirigente Dott. , in Per_2
cui asseriva che, seppure la era proprietaria Controparte_1
dell'impianto di depurazione, le procedure di esproprio erano state affidate alla RC. La predetta nota di risposta veniva riscontrata in data
10.07.2015, con la quale l'attrice aveva ribadito la richiesta di risarcimento dei danni, precisando che l'RC non aveva nessuna legittimazione passiva nella vicenda. Con nota del 22.09.2015 l'RC
(agenzia regionale campana per la difesa del suolo) aveva poi ammesso che la p.lla 1587 del folio 26 del NCT del Comune di Scafati era stata erroneamente intestata al L'attrice Controparte_4
argomentava che nel caso di specie la particella 1587 di mq 1310, seppure ricavata a seguito dello scorporo della ex p.lla 940 di complessivi mq
1731, doveva rimanere nella disponibilità dell'attrice, non essendo stata contemplata dalla dichiarazione di pubblica utilità, né dal successivo decreto di esproprio, né da una cessione volontaria del fondo. Nonostante ciò, la p.lla 1587 risultava essere stata trasferita coattivamente in capo alla che, quale ente espropriante, era l'unica legittimata Controparte_1
passiva in un giudizio avente ad oggetto la restituzione del bene ovvero la richiesta di risarcimento dei danni, quale soggetto che aveva promosso la procedura espropriativa e che era stata beneficiaria dell'illecito trasferimento del bene, come risultava da visure catastali, anche se il tutto era avvenuto attraverso il commissario di governo nominato per l'emergenza Sarno e la società Italespro, che aveva curato la procedura espropriativa.
L'attrice deduceva di aver diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. e che il danno derivante dall'abusiva espropriazione poteva essere provato anche con presunzioni semplici di cui all'art. 2727
c.c.
Rilevava che, comunque, il danno risultava incontrovertibilmente dalle visure catastali prodotte, consistendo nella perdita del diritto di proprietà, che costituisce diritto fondamentale dell'uomo riconosciuto dall'art. 1 del protocollo addizionale della CEDU.
L'attrice, come danno conseguenza, non aveva potuto utilizzare per fini agricoli il fondo in quanto lo stesso era soggetto a continue inondazioni di acqua, che si verificavano per effetto delle opere pubbliche realizzate, che ne precludevano qualsivoglia coltivazione.
Inoltre, essa attrice non aveva potuto nell'anno 2014 fittare il fondo per la installazione di antenne per la telefonia mobile. In altri termini precisava che l'utilizzazione senza titolo di un bene di proprietà privata comporta, normalmente, due distinti danni, i quali vanno entrambi risarciti: il primo attinente alla perdita definitiva della proprietà, il secondo riguardante la mancata utilizzazione del bene o del suo corrispondente valore monetario.
Rilevava che il danno per la perdita definitiva della proprietà era quantificabile in misura pari al valore venale del fondo oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria e che per i terreni posti in area limitrofa il in nome e per conto del Commissario Controparte_5
delegato per l'emergenza del bacino idrografico del fiume Sarno, Per_3
aveva proposto di corrispondere agli espropriati una indennità
[...]
calcolata su un valore venale di €.76,17 al mq., per cui, stante l'estensione complessiva della p.lla 1587 di mq 1310, il valore venale del detto fondo era di mq 1310 X € 76,17= € 99.782,70. Pe tali motivi l'attrice conveniva in giudizio la chiedendo al giudice di accertare Controparte_1
l'illecita apprensione del fondo certificata anche con la trascrizione nei registri immobiliari e per l'effetto dichiarare la responsabilità da illecito civile della e condannarla di conseguenza al Controparte_1 risarcimento dei danni quantificati per la perdita del diritto di proprietà in euro 99.782,70 nonché ai danni prodotti per il mancato godimento del bene.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che, come allegato e documentato dalla stessa attrice, la proprietà della part.lla 1587 era stata erroneamente volturata in capo ad essa convenuta, per effetto di un mero errore commesso dalla RC, delegata per le procedure di esproprio in sostituzione del Commissario Straordinario delegato per l'emergenza del bacino idrografico del fiume Sarno.
Evidenziava che ciò risultava dalle note n. 10638 e n. 10639 del
22.09.2015 inviate dall'RC.
Sulla base dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, tentata dal giudice una conciliazione tra le parti, non andata a buon fine, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Le domande attoree, per come proposte, seppure rientranti nella giurisdizione del G.O., non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Invero è pacifico e incontestato tra le parti che oggetto di procedura di esproprio sia stata, sin dall'inizio, la sola particella n. 1588 di mq 421 e non anche la particella n. 1587 di mq. 1310, la quale ultima non fu contemplata né dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, né di successivo decreto di esproprio, né di indennizzo. In effetti solo per un mero errore commesso da RC, la particella 1587 fu oggetto di una mera voltura catastale, che, sempre erroneamente, indicava il decreto di esproprio come titolo di trasferimento della proprietà in capo alla CP_1
[...]
Invero la voltura catastale, come già opportunamente aveva rilevato il precedente giudice assegnatario del procedimento, non è prova del trasferimento della proprietà. Occorre sempre che vi sia un legittimo titolo che lo giustifichi e nella vicenda de qua tale titolo traslativo non vi è mai stato. La proprietà della particella n. 1587 è rimasta sempre in capo all'attrice, la quale avrebbe potuto chiedere alla convenuta l'accertamento della proprietà e la rettifica dell'errore commesso in sede di voltura catastale. Nulla di questo ha chiesto, sebbene la stessa convenuta e l'RC avessero ammesso l'errore di voltura.
Peraltro il possesso della particella n. 1587, nella sua estensione di mq.
1310, non è stato mai perso dalla , mai essendovi stato, neanche CP_2
di fatto, una sua occupazione, anche temporanea, da parte dell'Autorità espropriante o un coinvolgimento anche parziale o indiretto del fondo nell'esecuzione dell'opera pubblica, rimasta rigorosamente confinata nell'ambito del 421 mq della particella n. 1588, regolarmente espropriata e indennizzata.
Quindi, essendo ancora oggi, a tutti gli effetti, l'attrice proprietaria della particella n. 1587, non avendone mai perso la proprietà sin dall'atto di donazione – divisione del 28.11.2002, ella non ha alcun diritto al controvalore in denaro del fondo, nè a titolo di indennizzo da esproprio, né a titolo di risarcimento danni da occupazione/acquisizione usurpativa, né a titolo di mancata disponibilità del bene e di perdita di chance di affittarlo a terzi.
Quanto ai presunti danni da inondazioni del Sarno, manca del tutto la prova che le inondazioni derivino da condotte illecite attribuibili alla
Controparte_1
La complessità interpretativa della normativa succedutasi nel tempo e gli stessi orientamenti oscillanti della giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Spese compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore il 06.08.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo