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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7494/2018 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 26/11/2024 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CAPUANO STEFANIA e Parte_1
STORTI MARTA, come da procura in atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. VIGLIOTTA CARLA, Controparte_1 come da procura in atti;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nelle comparse conclusionali e di replica;
il
P.M. esprime parere favorevole alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo i provvedimenti già disposti, ivi compresa la revoca dell'assegno di
1 mantenimento, posto a carico del ricorrente, in favore del figlio . Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 12/09/2018, il ricorrente ha esposto: - di aver contratto matrimonio con la resistente in data 14/05/2001; - che dallo stesso sono nati due figli: (28/12/2000) e (17/10/2002); - che, con decreto di Per_2 Per_1 omologa del 28.11.2014, veniva pronunciata la separazione consensuale dei coniugi;
- che, da quando sono stati autorizzati a vivere separati, tra i coniugi non vi è stata più convivenza né è mai intervenuta una riconciliazione;
- di percepire una retribuzione mensile di € 1550,00, gravata da una trattenuta pari ad € 310,00, a causa di debiti precedentemente contratti.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- la previsione di un assegno di mantenimento a proprio carico ed in favore di ciascun figlio di una somma ridotta pari ad € 200,00; - nulla a titolo di mantenimento della resistente;
- la regolamentazione del diritto di visita del padre con i figli.
Si è costituita la resistente, la quale, contestato quanto dedotto dal ricorrente, ha esposto: - che, in circa 14 anni di matrimonio, si è sempre e solo dedicata alla famiglia, sia occupandosi della casa e dei figli, sia aiutando il marito nella gestione della macelleria di proprietà dello stesso, senza mai essere retribuita;
- che, il resistente nell'anno 2012 decideva di chiudere la predetta attività per svolgere lavoro come dipendente presso un supermercato;
- che, in sede di separazione, veniva prevista: l'assegnazione della casa coniugale al marito, con l'impegno della moglie di trasferirsi, unitamente ai figli, in altra abitazione condotta in locazione;
la previsione, a carico del marito, dell'obbligo di corrispondere alla moglie € 200,00 mensili a titolo di contributo al canone di locazione del predetto immobile, oltre ad un assegno di mantenimento per i figli pari ad € 500,00 mensili;
- che, a causa dell'assenza di esperienze lavorative e titoli di studio adeguati alle esigenze del mercato del lavoro, la stessa ha trovato lavoro come operaia, con un contratto part-time, percependo un esiguo guadagno mensile di circa € 439,00 mensili;
-
2 che, il resistente ha percepito per intero gli assegni familiari senza mai corrisponderle la quota ad essa spettante;
- che il ricorrente si è completamente disinteressato alla cura e crescita dei figli.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto: - porsi a carico del ricorrente un assegno divorzile pari ad € 250,00 mensili;
- aumentarsi ad € 300,00 mensili il contributo di mantenimento per ciascun figlio della coppia, oltre aumento ISTAT come per legge e
Assegni familiari da calcolarsi sulla busta paga della resistente che li percepirà per intero.
Con ordinanza del 21/01/2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale, il Presidente delegato ha confermato i provvedimenti già adottati in sede di separazione.
All'esito dell'udienza del 26/11/2024, il G.I. ha revocato, in via provvisoria,
l'obbligo di mantenimento previsto in favore del figlio , il quale non risiede più Per_1 stabilmente presso la madre, confermando per il resto la disciplina della separazione.
Ciò posto, nel presente giudizio non è stata svolta alcuna attività istruttoria e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
In via preliminare, con riguardo alle contestazioni formulate da parte resistente, occorre evidenziare che le difese formulate da parte ricorrente all'udienza del 26.11.2024 sono identiche a quelle già formulate nelle precedenti note di trattazione scritta.
Ciò posto, deve rilevarsi che la domanda si fonda sul disposto dell'art. 3 n. 2 lett.
b, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall' art. 5 della legge 74/87 e da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando, in caso di separazione consensuale la stessa si sia protratta per almeno 6 mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (disciplina applicabile, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa).
Nel caso di specie, ricorrono tutte le anzidette condizioni, dato che i coniugi risultano separati con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del
28/11/2014, depositato in data 4/12/2014, previa comparizione delle parti dinanzi al
3 Presidente del Tribunale.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
L'atteggiamento, anche processuale delle parti, conferma peraltro l'assoluta impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra le parti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nelle more del giudizio, entrambi i figli della coppia e sono Per_1 Per_2 divenuti maggiorenni.
Nulla, pertanto, va disposto in punto di affido, collocazione prevalente e diritto di visita.
Tanto premesso, nel corso del giudizio è stata disposta la revoca, in via provvisoria, del contributo di mantenimento a carico del padre ed in favore del figlio
, il quale vive e lavora a Miami, non risiedendo più stabilmente presso la madre Per_1
(cfr. verbale del 26/11/2024).
Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto, altresì, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico ed in favore della figlia Per_2
Invero, risulta incontestato tra le parti che quest'ultima svolge attività lavorativa, in un salone di parrucchieri.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato che lavora tutti i giorni presso Per_2 un salone di parrucchieri tranne la domenica e il lunedì e percepisce all'incirca
€400,00/500,00 mensili; mentre la resistente ha dichiarato che la figlia lavora come shampista, a chiamata, da circa un anno e guadagna soli € 300,00 mensili (cfr. dichiarazioni rese dalle parti in sede di libero interrogatorio all'udienza del 26/11/2024).
Sul tema la Cassazione è intervenuta recentemente: “In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di
4 lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. n.
40282/2021). Dunque, ai fini dell'eventuale revoca della corresponsione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne va considerata, in primo luogo, l'entità della retribuzione percepita. L'elemento retributivo deve essere qualificato dal carattere dell'“adeguatezza”, cioè, deve essere tale da assicurare all'individuo un'esistenza libera e dignitosa. Ciò significa che il solo fatto che un soggetto sia pagato, non significa necessariamente che sia indipendente.
Nel caso di specie, in assenza di documentazione reddituale relativa al reddito percepito dalla figlia maggiorenne, sulla sola base delle dichiarazioni di parte rese in corso di giudizio, il Tribunale ritiene che il rapporto di lavoro assunto dalla figlia non sia indice della piena autosufficienza economica della stessa, in ragione Per_2 dell'esiguità della retribuzione.
Per tali motivi, allo stato dell'attuale cognizione, la figlia non è da Per_2 considerarsi ancora economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, pertanto, ritiene congruo porre a carico del ricorrente un assegno a titolo di contributo di mantenimento in favore della figlia maggiorenne ma non Per_2 economicamente autosufficiente.
Per tali motivi, il ricorrente dovrà contribuire al mantenimento della figlia versando alla resistente la somma mensile di € 300,00, rivalutabile Per_2 annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tale importo è proporzionale al reddito dichiarato dal e documentato in Pt_1 atti.
La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile.
5 In merito, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018).
Sulla base di tale assunto, il giudice di legittimità ha sostenuto che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre, in primis, procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e, qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre accertarne rigorosamente le cause ovvero stabilire se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio (Cass. SS.UU. n.
18287 del 2018; Cass. n. 10782 del 2019).
Una volta accertate le predette condizioni, l'assegno divorzile va quantificato in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287 del 2018).
Applicando al caso di specie tali principi che il Collegio condivide e intende far propri, la domanda di assegno divorzile risulta infondata.
Invero, la resistente ha allegato la sola disparità reddituale tra i coniugi senza tuttavia fornire prova certa e tranquillizzante delle cause di siffatta condizione.
Invero, la ditta individuale del ricorrente, gestita dallo stesso, cui la resistente ha allegato di aver contribuito in costanza di matrimonio, è stata pacificamente chiusa prima della separazione, anche con una situazione debitoria di cui le stesse parti hanno dato atto nel ricorso per separazione consensuale.
Né può essere riconosciuto alla resistente un assegno divorzile con sola funzione
6 assistenziale.
Invero, dagli atti e allegazioni di causa è emerso che la resistente, a far data dal
02/05/2016 sino al 06/09/2021 e dal 17/04/2023 al 02/12/2024 ha prestato continuativamente la propria attività lavorativa presso una società come operaia, così dimostrando piena capacità lavorativa, anche in considerazione della giovane età della stessa (42 anni).
La domanda, pertanto, va rigettata.
Va, altresì, rigettata la domanda formulata da parte resistente al punto b) della comparsa conclusionale non sussistendone i presupposti.
Va dichiarata inammissibile, altresì, la domanda di cui al punto d) della comparsa conclusionale depositata da parte resistente in quanto non strettamente connessa al presente giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 7494/2018, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...]; Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice a Cancello
(CE) per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) (atto n°15, parte II, S.A, registro atti matrimonio anno
2001);
3. dispone che il ricorrente corrisponda alla resistente a titolo di contributo per il mantenimento della figlia della coppia, maggiorenne non Per_2 pienamente autosufficiente, la somma mensile di € 300,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
7 4. rigetta la domanda di assegno divorzile per le ragioni indicate in parte motiva;
5. rigetta la domanda di cui al punto b) della comparsa conclusionale, depositata da parte resistente;
6. dichiara inammissibile la domanda di cui al punto d) della comparsa conclusionale, depositata da parte resistente;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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