Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 12/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2639/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2639/2021 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Pugi Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Irene Cecchi, elettivamente domiciliato in Prato, via F. Ferrucci n. 57 presso lo studio dei difensori;
ATTORE
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Calò Parte_2 C.F._2
Carducci, elettivamente domiciliato in Prato, via Pomeria n. 75/A;
CONVENUTO
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Attore: Voglia l'Ecc.mo Giudice del Tribunale di Prato, disattesa ogni contraria istanza, accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto inter partes: In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la consistenza dei danni cagionati da al Sig. Parte_2 Parte_1 come dedotti nel presente atto e per l'effetto condannare il ricorrente opposto al pagamento in favore dell'odierno opponente Sig. il relativo importo (Euro 15.000,00) e/o la maggiore o Pt_1
minor somma che sarà ritenuta di giustizia;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, ivi compresa la refusione di contributo unificato e spese forfettarie, oltre Iva,
Cap e accessori come per legge. pagina 1 di 11
comparsa in riassunzione notificata tramite pec in data 18/10/2021. Con vittoria delle anticipazioni e delle competenze professionali.
FATTO E DIRITTO ha riassunto con citazione dinanzi a questo Tribunale la causa relativa alla Parte_1
domanda riconvenzionale dal medesimo proposta davanti al Giudice di Pace di Prato nel giudizio n. 741/2021 r.g., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2630/2020, emesso in favore di
, formulando conclusioni analoghe a quelle sopra trascritte. Parte_2
Con il ricorso per ingiunzione accolto dal Giudice di Pace il sig. , titolare dell'omonima Pt_2 impresa individuale, aveva chiesto il pagamento di € 3.520,00, oltre agli interessi moratori, in relazione alla fattura n. 10 del 6/08/2020, emessa a fronte di lavori d'imbiancatura all'interno dell'appartamento del sig. Pt_1
Il Giudice di Pace, dopo essersi dichiarato incompetente per valore sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dall'opponente, con la sentenza n. 617/2021 del 10/11/2021, ha rigettato l'opposizione, accertando la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera, assumendo che quest'ultima fosse stata terminata il
3/09/2020 e che la prima denuncia del sig. fosse stata comunicata in data 12/10/2020. Pt_1
Avverso tale sentenza è stato proposto appello dinanzi a questo Tribunale che, secondo quanto riferito dalle parti, risulta ancora pendente.
A fondamento della domanda, ha esposto quanto segue: nel 2019 venne progettata Parte_1
la ristrutturazione del proprio immobile sito in Prato, via Grandi n. 2, al piano terra di uno stabile condominiale, sotto la direzione dell'arch. che indicò, per le opere Persona_1
d'imbiancatura, l'impresa individuale il sig. presentò un preventivo in Parte_2 Pt_2
data 18/03/2020, ma a causa della pandemia le opere murarie venne avviate nel maggio 2020 e quelle di imbiancatura nel luglio 2020; il sig. più volte sbagliò nel realizzare i colori Pt_2
richiesti dal committente, ricevendo le contestazioni della compagna e convivente del sig.
sebbene le opere non fossero ancora terminate, l'imbianchino premeva per Pt_1 Persona_2
ottenere il pagamento del corrispettivo, rifiutato dalla sig.ra il 6/08/2020 quest'ultima Per_2
chiese al sig. di eseguire alcuni interventi, necessari per completare i lavori, senza Pt_2 ricevere obiezioni dall'imbianchino il quale, tuttavia, sebbene l'opera non fosse stata accettata, in pari data emise la fattura;
il sig. alla presenza del muratore , del Pt_1 Controparte_1 direttore dei lavori arch. e della compagna, contestò all' il lavoro eseguito, sia Per_1 Pt_2
pagina 2 di 11 quanto ai colori applicati alle pareti, diversi da quelli indicati dal committente, sia quanto alle modalità di esecuzione;
infatti, nel terrazzo della prima camera l'imbiancatura era stata eseguita solo per metà parete, in altezza, e non completata, e il lavoro venne terminato solo a settembre su richiesta dell'attore; i caloriferi vennero trattati solo nelle parti visibili, sebbene fossero stati rimossi dalla parete;
nella sala open space, dove era stata eliminata una parete, era stato applicato dello stucco sul soffitto per uniformare le due zone preesistenti, senza prima eseguire la rasatura o eseguendola non a regola dell'arte, così creando un visibile dislivello;
infine nei due bagni era stata eseguita la stuccatura senza la previa rasatura;
a luglio il direttore dei lavori arch. convocò l'imbianchino per contestargli la cattiva esecuzione del lavoro e il sig. Per_1 Pt_2 riconobbe l'errore; il sig. rinunciò alle colorazioni delle stanze commissionate e accettò Pt_1
che il sig. si limitasse a scurire il colore della sala e a tinteggiare nuovamente tutte le Pt_2
camere del medesimo colore grigio chiaro;
venne completata l'imbiancatura della parete della terrazza, ma i termosifoni rimasero non tinteggiati;
il sig. intervenne a settembre Pt_2
peggiorando la situazione perché rimasero ben visibili sulle pareti delle strisce di colorazione biancastra, verosimilmente a causa dell'utilizzo di un prodotto scadente oppure di una percentuale troppo elevata di acqua;
i difetti di tale ulteriore intervento vennero denunciati dal sig. il 10/09/2020, sia personalmente che alla presenza e per il tramite dell'arch. il Pt_1 Per_1
quale propose di concludere bonariamente la vicenda con il pagamento di un corrispettivo simbolico, che però il sig. non accettò; le contestazioni vennero ribadite dal sig. Pt_2 Pt_1 con PEC del 12/10/2020 al difensore del sig. ; l'arch. ha fatto visionare gli Pt_2 Per_1
interventi a un'altra impresa di imbiancature e stuccature, la quale ha preventivato in circa €
8.500,00 la spesa per il ripristino dei luoghi e l'esecuzione delle opere così come originariamente richieste dal sig. Pt_1
Sulla scorta di queste premesse fattuali, l'attore ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto concluso con il sig. per inadempimento di Pt_2 quest'ultimo e per condannarlo al risarcimento dei danni patiti, avuto riguardo alle spese per le opere di ripristino (€ 7.830,00 + Iva 10%), ai costi per lo smontaggio e lo sgombero della mobilia presente nell'immobile, alle spese per il trasferimento della famiglia in altro Pt_1
immobile per il periodo di durata dei lavori di ripristino, ai disagi derivanti da tale trasferimento.
Si è costituito in giudizio formulando conclusioni analoghe a quelle sopra Parte_2
trascritte.
Il convenuto, allegando che i lavori terminarono il 3/08/2024 e che il 3/09/2020 vennero eseguiti solo piccoli ritocchi, ha eccepito l'avvenuta accettazione dell'opera da parte di per Parte_1
pagina 3 di 11 il tramite della convivente delegata al controllo dell'esecuzione dell'opera e a Persona_2 tenere i rapporti con il sig. , quantomeno in forma tacita, ai sensi dell'art. 2226 c.c., e in Pt_2
ogni caso la tardività della denuncia dei vizi: quanto alla prima eccezione, ha rilevato che in data
6/08/2020 la sig.ra autorizzò il sig. ad emettere la fattura di € 3.200,00 oltre IVA;
Per_2 Pt_2 riguardo alla seconda eccezione, ha rimarcati che, siccome senz'altro in data 3 settembre i lavori erano terminati, la denuncia avrebbe dovuto essere effettuata non oltre l'11 settembre, ma è stata comunicata per la prima volta il 12/10/2020, in risposta alla missiva del legale del sig. Pt_2
del 7/10/2020.
ha altresì contestato l'opponibilità, nei suoi confronti, della relazione dell'arch. Parte_2
e ha eccepito che, in ogni caso, nella stessa sono evidenziate solo alcune spennellature Per_1
residuate sugli intonaci interni, senza far menzione alcuna di tutti gli ulteriori vizi e difetti oggi allegati dall'attore.
La causa è stata istruita con l'assunzione delle prove dedotte dall'attore, in particolare con la prova per testi, l'interrogatorio formale di , l'ordine di esibizione a Fastweb s.p.a., Parte_2
che però ha avuto esito negativo, e con una c.t.u. [«0) descriva lo stato dei luoghi, accertando, ove possibile, se siano intervenute modificazioni alle parti dell'immobile interessate dall'opera di , rispetto all'epoca dei fatti;
1) accerti se le lavorazioni descritte nel preventivo Parte_2
di del 18/03/2020 presso l'immobile di siano state seguite a regola Parte_2 Parte_1
d'arte o se presentino i vizi e le difformità lamentate dall'attore nella citazione e descritte nella memoria dell'arch. del 4/01/2021; 2) accerti e descriva gli interventi Persona_1
necessari a eliminare i vizi e le difformità dell'opera eventualmente riscontrati e ne quantifichi i costi;
3) dica se durante l'esecuzione degli interventi di cui al punto 2), la famiglia del sig. debba trasferirsi altrove e per quanto tempo;
in caso affermativo stimi la spesa per il Pt_1
trasferimento e il soggiorno in altro alloggio, anche valutando la congruità dei preventivi di
Accademia Residence;
4) tenti la conciliazione delle parti e formuli una proposta conciliativa»].
La causa è stata infine trattenuta in decisione, previa riduzione a trenta giorni del termine per il deposito della comparsa conclusionale.
***
1. Preliminarmente dev'essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità o inammissibilità della domanda formulata dal convenuto.
Secondo il sig. la domanda risarcitoria dell'attore non potrebbe essere trattata in questo Pt_2
giudizio, a meno di violare il principio del ne bis in idem, in quanto fondata sull'inadempimento del convenuto, questione che è stata già accertata (negativamente) nel giudizio di opposizione a pagina 4 di 11 decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Prato, definito con la sentenza n. 617/2021 depositata il 10/11/2021, con cui il decreto è stato revocato limitatamente al motivo di opposizione circa l'illegittimità degli interessi, condannando il sig. al pagamento Pt_1
dell'intera somma portata dalla fattura n. 10/2020.
L'eccezione non è fondata.
La sentenza sopra richiamata non risulta essere passata in giudicato, talché alcun vincolo giuridico discende da tale pronuncia.
Né potrebbe imporsi la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non solo e non tanto perché il giudizio sulla domanda di adempimento proposta da è (secondo quanto Parte_2
dichiarato dalle parti) attualmente pendente in grado di appello (talché si potrebbe discettare, tutt'al più, di una sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c.), ma in quanto la sospensione necessaria del giudizio ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia, come nel caso all'esame, sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cass., 15/05/2019, n. 12999).
2. Ancora in via preliminare si rileva che l'attore, con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 9/12/2024, ha modificato le conclusioni formulate nella citazione, tra l'altro, con l'aggiunta di una domanda di accertamento incidentale dell'avvenuta risoluzione del contratto
(«accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto inter partes»): tale modifica è inammissibile e preclusa dalle decadenze maturate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c.. La domanda di risoluzione del contratto del sig. è peraltro oggetto del giudizio di Pt_1
appello sopra richiamato n. 1242/2022 r.g., all'esito del quale potrebbe essere emessa, se del caso, una pronuncia costitutiva, talché sarebbe in questa sede comunque negativo l'accertamento di una già «avvenuta» risoluzione.
3. Nel merito, la domanda dell'attore è parzialmente fondata e può essere accolta per quanto di ragione.
4. È pacifica tra le parti la conclusione di un contratto tra in qualità di Parte_1
committente, e in qualità di prestatore d'opera, per la tinteggiatura Parte_2 dell'appartamento di proprietà dell'attore che, dal maggio 2020, fu oggetto di ristrutturazione.
pagina 5 di 11 Il contratto dev'essere qualificato come opera e non come appalto, essendo stato accertato che il lavoro commissionato venne eseguito dal titolare dell'impresa individuale Insinna con l'apporto, neppure continuativo, di una sola persona, il sig. il quale, all'udienza Parte_3 dell'11/01/2023, sentito come testimone, ha dichiarato di avere «dato una mano» al convenuto nel mese di luglio 2020, senza neppure tornare a settembre: pertanto, come previsto dall'art. 2222 c.c., ha eseguito l'opera con lavoro prevalentemente proprio. Parte_2
5. L'eccezione sollevata dal convenuto di accettazione dell'opera da parte del committente, con conseguente liberazione del prestatore dalla responsabilità per difformità o per vizi dell'opera, ai sensi del primo comma dell'art. 2226 c.c., non è fondata. ravvisa l'accettazione nella risposta inviata da compagna Parte_2 Persona_2
convivente del sig. al sig. in data 6/08/2020: a fronte della richiesta Pt_1 Pt_2 dell'imbianchino di autorizzazione a emettere la fattura («Allora procedo con fattura di €.
3.200,00 + IVA?»), formulata tramite messaggio Whatsapp, la sig.ra rispose con Per_2
l'emoticon del pollice alzato, in senso affermativo (cfr. doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. del convenuto).
Tuttavia, non è contestato che il 3/09/2020 , su richiesta dal direttore dei lavori Parte_2
arch. intervenne nuovamente per eseguire alcuni «ritocchi» e «riprese». La Persona_1 teste e il teste sentiti all'udienza del 24/01/2023, hanno confermato la propria Per_2 Per_1
presenza il 3 settembre e hanno affermato di avere mostrato al convenuto le ombreggiature, le stuccature e i residui di vernice presenti su quasi tutte le pareti, affinché intervenisse. Queste circostanze sono incompatibili con un'accettazione espressa o tacita dell'opera, che può essere anche tacita o implicita, purché il comportamento da cui discende abbia un significato univoco.
Inoltre, la condotta del prestatore d'opera che, a fronte delle contestazioni e della specifica istanza della rappresentante del committente e del direttore dei lavori, acconsentì a Persona_2
eseguire interventi di ripristino, costituisce riconoscimento dei vizi, quantomeno di quelli esistenti fino al 3/09/2020, per i quali è pertanto esclusa la necessità di una formale denuncia
(cfr. Cass., n. 4908 del 11/03/2015 secondo cui, in tema di contratto di prestazione d'opera, sebbene l'art. 2226 c.c. non ne faccia richiamo, è applicabile la disciplina dettata, con riguardo al contratto di appalto, dall'art. 1667 c.c. in ordine alla garanzia per i vizi, secondo cui la denuncia dei vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, conseguendone che l'impegno di provvedere alla eliminazione dei difetti o vizi dell'opera dà vita ad un nuovo rapporto che si sostituisce a quello originario ed è fonte di un'autonoma obbligazione, che si prescrive nel termine ordinario decorrente dalla data di assunzione dell'impegno stesso).
pagina 6 di 11 6. Va respinta anche l'eccezione di decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia dei vizi e delle difformità dell'opera, per essere stata quest'ultima effettuata in data 12/10/2020, ossia oltre otto giorni dopo la consegna, avvenuta in data 3/09/2020.
Che i ritocchi dell'imbiancatura siano stati terminati da in data 3/09/2020 non è Parte_2 stato specificamente contestato dall'attore ed è comunque provato dalla corrispondenza via
Whatsapp intercorsa tra la sig.ra e il direttore dei lavori arch. nei giorni 3 e 4 Per_2 Per_1 settembre: alle ore 20:44 del 3 settembre l'arch. chiede alla compagna del sig. se il Per_1 Pt_1
sig. ha terminato e la sig.ra risponde alle ore 8:00 del 4 settembre, confermando Pt_2 Per_2 che l'imbianchino ha finito «ma non è che abbia fatto un bel lavoro» (doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'attore).
Dalla testimonianza dell'arch. è però emerso che intorno al 9 settembre – il teste ha Per_1
precisato di non ricordare il giorno preciso – il tecnico effettuò un primo sopralluogo, constatò che le riprese non erano state eseguite a regola d'arte e contattò il sig. contestandogli la Pt_2
circostanza («contattai per dire che non andavano bene le riprese, in quanto non aveva Pt_2
fatto le riprese di stuccatura o intonaco, ed in quelle che aveva fatto, limitate alla tinta, si vedevano le macchie»).
Il teste è apparso attendibile perché, sebbene in precedenza sia stato legato all'attore da un rapporto professionale come progettista e direttore dei lavori della ristrutturazione eseguita nel maggio 2020, è privo di un interesse nella causa, anche solo di fatto. Inoltre, l'effettuazione del sopralluogo sopra indicato trova conferma nella conversazione Whatsapp tra la sig.ra e Per_2
l'arch. del 7/09/2020 in cui quest'ultimo preannuncia una visita per il giorno successivo Per_1
(doc. 11 sopra citato): l'efficacia probatoria dello screenshot non è stata utilmente contestata dal convenuto il quale, nelle note scritte del 27/05/2024, ha richiamato proprio quel documento a supporto della propria tesi, avvalendosene come prova.
È quindi accertato che, anche dopo il 3 settembre, il direttore dei lavori contestò al sig. Pt_2
l'esecuzione dell'opera non a regola d'arte.
È vero che la contestazione effettuata dal solo direttore dei lavori, in quanto sprovvisto del potere di compiere atti giuridici per conto del committente, non vale ad assolvere l'onere di tempestiva denunzia, ma il fatto dimostra, da un lato, che solo in quella data – intorno al 9 settembre – vi fu un accertamento dei vizi tale da far decorrere il termine di decadenza previsto dall'art. 2226, comma 2 c.c. (Cass., n. 11854 del 08/09/2000) e, dall'altro lato, che il committente non era soddisfatto dell'opera e non l'aveva accettata, né espressamente né tacitamente.
pagina 7 di 11 Inoltre, è logicamente compatibile con il (e consequenziale al) contenuto della testimonianza del teste la circostanza, riferita dalla teste che il 10/09/2020 – quindi subito dopo il Per_1 Per_2
sopralluogo del direttore dei lavori - il sig. avesse telefonato al sig. per Pt_1 Pt_2 denunciare formalmente l'esecuzione dell'imbiancatura non a regola d'arte.
La deposizione testimoniale di è attendibile, sebbene la teste sia legata all'attore da Persona_2
una relazione affettiva e di convivenza: in primo luogo, le dichiarazioni rese sono precise, circostanziate e intrinsecamente coerenti;
in secondo luogo, come appena rilevato, esse trovano riscontro nelle dichiarazioni del teste estraneo alla causa. Per_1
La teste ha riferito che il sig. in sua presenza, effettuò una telefonata in vivavoce Per_2 Pt_1 al sig. in data 10/09/2020 denunciando i vizi dell'opera d'imbiancatura, per la presenza Pt_2
di visibili pennellate, stuccature non uniformi e parti non terminate, chiedendo al convenuto un ulteriore intervento per eliminare i difetti riscontrati;
richiesta alla quale il sig. rispose di Pt_2 non voler impiegare ulteriore tempo nell'appartamento dell'attore.
Considerata la scoperta dei vizi in data 9/09/2020 o comunque in una data successiva al 3 settembre, in coincidenza con il sopralluogo del direttore dei lavori, la denuncia effettuata con la telefonata del 10 settembre è idonea a evitare la decadenza dalla garanzia. Alla stessa conclusione si perverrebbe se il dies a quo del termine di otto giorni di cui all'art. 2226, comma
2, c.c. coincidesse con il 3 settembre.
7. Accertato il diritto dell'attore alla garanzia, può essere esaminata la relazione di c.t.u. redatta dal geom. Elisa Bacci.
In estrema sintesi il CTU ha accertato l'effettiva presenza dei vizi lamentati dall'attore, descritti nel dettaglio nella memoria dell'arch. del 4/01/2021 (doc.
2.II allegato alla citazione), Per_1
consistenti in porzioni di muratura con imbiancatura non uniforme ed evidenza di stacchi sulle porzioni di muratura oggetto dei lavori edili eseguiti, oltre alla non corretta tinteggiatura dei termosifoni, ma ha ritenuto che l'opera commissionata a sia stata eseguita a Parte_2 regola d'arte sul presupposto che il contratto non prevedesse né l'esecuzione della completa rasatura delle pareti dell'unità immobiliare, ma solo un unico strato di uniformante, né la ritinteggiatura dei termosifoni.
Posto che quest'ultima considerazione ha carattere giuridico ed è sottratta all'indagine del CTU, il dato dal quale prendere le mosse, non specificamente contestato né dal convenuto né dal suo
CTP, è che la tinteggiatura delle pareti non appare uniforme a causa della «mancanza della lavorazione edile di base inerente l'esecuzione di una rasatura complessiva di tutte le pareti interne».
pagina 8 di 11 Il preventivo del convenuto datato 18/03/2020 (doc. 17 allegato alla memoria ex art. 183, comma
6, n. 2, c.pc. dell'attore), pacificamente accettato dal sig. ha ad oggetto l'imbiancatura Pt_1
interna (€ 2.000,00), eventuali rasature di tracce dei muratori e varie (somma forfettaria non specificata) e una mano di fondo uniformante (€ 3,00/mq), comprese le stuccature e le raschiature, nonché la copertura con teli e nylon.
Il contratto d'opera, pertanto, non escludeva affatto l'esecuzione di una completa rasatura di tutte le pareti perché il preventivo reca una formula aperta – eventuali rasature di tracce di muratori e varie – che sta indicare la variabilità della prestazione dell'imbianchino in base alle condizioni delle superfici da tinteggiare al momento dell'esecuzione dell'opera, imprevedibile al momento della consegna del preventivo perché i lavori edili di ristrutturazione non erano stati ancora eseguiti;
coerentemente con questa impostazione, il preventivo non indica, per la rasatura, un corrispettivo già determinato.
Il convenuto, pertanto, si era obbligato a eseguire le rasature necessarie a preparare pareti idonee a essere tinteggiate, affinché l'opera d'imbiancatura potesse essere eseguita a regola d'arte.
La circostanza trova conferma nella testimonianza di , imprenditore edile Controparte_1 che curò l'esecuzione delle opere in muratura, il quale all'udienza del 24/01/2024 ha dichiarato che, all'esito del sopralluogo del 15/07/2020, egli offrì il proprio aiuto al sig. per la Pt_2
rasatura delle pareti, sebbene avesse già terminato le opere edili, ma il convenuto rispose che avrebbe provveduto autonomamente e che non doveva preoccuparsi.
In ogni caso, ove anche si ritenesse che si fosse obbligato a eseguire soltanto Parte_2
rasature circoscritte, in corrispondenza di eventuali tracce, egli avrebbe dovuto autonomamente verificare e constatare l'inidoneità delle pareti ai fini di una corretta tinteggiatura e quindi non eseguire il lavoro, chiedendo al committente di intervenire preventivamente con una rasatura completa che garantisse poi il buon esito dell'opera dell'imbianchino, in mancanza assumendo il rischio di un risultato difforme dalle regole dell'arte: la decisione di imbiancare le pareti così come si presentavano determina, in ogni caso, la responsabilità del prestatore d'opera.
Quanto ai termosifoni, invece, mancando la prova che la tinteggiatura di essi fosse oggetto del contratto – il preventivo nulla prevede sul punto e la causale della fattura non vi fa riferimento - non può essere addebitata al convenuto la mancata esecuzione dell'opera.
8. Tutto ciò considerato, l'attore ha diritto al risarcimento dei danni derivati dai vizi dell'opera, stante il rinvio del terzo comma dell'art. 2226 c.c. all'art. 1668 c.c..
I danni patrimoniali consistono, anzitutto, nelle spese da sostenere per eliminare i vizi dell'opera.
pagina 9 di 11 Al riguardo si rileva che né le parti né i rispettivi CTP hanno mosso contestazioni circa la quantificazione operata dal CTU a pagina 6 della relazione, correttamente operata in base al
Prezziario Lavori della Regione Toscana, che, pertanto, può essere recepita.
Non dà luogo, tuttavia, a un danno risarcibile il costo della rasatura completa delle pareti perché si tratta di esborso che il sig. avrebbe dovuto sostenere anche qualora l'opera fosse stata Pt_1 eseguita a regola d'arte (ché, altrimenti, si attribuirebbe all'attore un'ingiusta locupletazione perché, nella sostanza, non pagherebbe alcunché per un intervento necessario). Sul presupposto che sia dovuto al convenuto il corrispettivo di cui alla fattura n. 10 del 6/08/2020, devono essere invece considerati, per intero, i costi della preparazione del fondo da tinteggiare mediante raschiatura e scartavetratura (€ 2.935,209) e i costi della verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, con idropittura a tempera murale fine (€ 3.292,832), per un totale di €
6.228,04.
Non essendovi prova del fatto che l'attore abbia già sostenuto questi esborsi, il danno deve intendersi liquidato all'attualità, senza la previsione della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi.
Determina un danno patrimoniale – futuro, ma di verificazione altamente probabile - anche l'esborso da sostenere da parte dell'attore per procurarsi una sistemazione abitativa durante il tempo occorrente per eseguire le lavorazioni necessarie a eliminare i vizi dell'opera, avendo il
CTU valutato, senza alcuna osservazione critica dei CTP o delle parti, che la famiglia del sig. dovrà lasciare l'immobile e trasferirsi altrove per quindici giorni, ritenendo altresì Pt_1
congrua la spesa ricavabile dal preventivo della struttura alberghiera Accademia Residence prodotto dall'attore (doc. 16 e 16b allegati alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), che indica, per due settimane di soggiorno per quattro persone (cfr. stato di famiglia di Parte_1 doc. 9 ibidem) in appartamento, l'importo di € 1.278,00 (€ 90,00 a notte + € 4,50 a persona per la tassa di soggiorno per quattro persone, per quattordici notti).
Anche in questo caso il danno è da intendersi già liquidato all'attualità.
Non danno luogo a danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. i disagi correlati allo spostamento della famiglia nella struttura alberghiera, in linea con l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui non sono meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunto ed ansie concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana e che ogni persona, inserita nel contesto sociale, deve accettare in ragione di un grado minimo di tolleranza (cfr. ex plurimis: Cass., n.
3720 dell'8/02/2019): l'attore, infatti, non ha allegato specifici pregiudizi, diversi dal mero pagina 10 di 11 fastidio di doversi spostare con i propri familiari in un altro appartamento per un periodo limitato.
In definitiva, dev'essere condannato a risarcire il danno a liquidato Parte_2 Parte_1 in € 7.506,04, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
9. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico del convenuto.
I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n.
55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
L'attore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per remunerare il CTU, documentate per complessivi € 931,31 (cfr. fatture allegate alla memoria di replica), ma non delle spese di CTP, in quanto i preventivi del geom. prodotti non dimostrano un effettivo esborso. CP_2
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto, ferma la solidarietà delle parti in favore dell'ausiliare.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna al risarcimento del danno in favore di che liquida Parte_2 Parte_1 in € 7.506,04, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in € 1.476,31 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge;
3) pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del convento, ferma la solidarietà delle parti in favore dell'ausiliare.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 12/02/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
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