Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/03/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
121/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIAN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere PP Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l’atto introduttivo del giudizio;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;
Uditi all’udienza tenuta in data 02/02/2026 con l’assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l’Avv. IN OS LE per la ricorrente, non intervenuto il difensore dell’INPS;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 79987 del registro di Segreteria, promosso dalla sig.ra XX, nata a omissis (omissis) il omissis, ivi residente in Via omissis, omissis Cod. Fisc.
omissis, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. PP UC C.F. CCIGPP47T22I321A (Pec: studio.iucci@pec.it) e dall’Avv.
IN OS LE C.F. [...](Pec:
carmine.miele@pec-avvocatiteramo.it), entrambi del Foro di Cassino (FR), elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo difensore (Avv. IN C. LE), in Aquino (FR), via G. Bonanni n. 2;
Contro INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudiIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 zio dall’Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale:
[...], P.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.
FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe la ricorrente – ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla pensione di reversibilità, a seguito del decesso della sorella YY Cod. Fisc. omissis , avvenuto il omissis, con ratei arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.
Parte attrice ha, preliminarmente, rappresentato che:
• in data omissis veniva a mancare la sorella YY, con lei convivente, dipendente del Ministero di ZI e ST quale cancelliere A2-F4 in servizio presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Tempio Pausania;
• avendo i prescritti requisiti, per essere invalida al 75% nonché portatrice di handicap ai sensi della L. 104/1992 al momento del decesso della sorella e successivamente, a seguito di aggravamento al 100%, sì da costrinIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 gerla ad essere ospitata presso una RSA, produceva in data 27/09/2018, istanza di pensione indiretta di reversibilità assunta al prot. n. 099201800002463;
• in data 30/10/2022 con nota protocollo n.
INPS. 7300.27/10/2022.0304303 del 27/10/2022 l’Inps – Direzione Provinciale di Sassari, comunicava "che la sua istanza non può essere accolta per i motivi di seguito specificati, Note: DOMANDA INCONGRUENTE CON MOTIVO DI CESSAZIONE POSIZIONE NON CERTIFICATA DAL MINISTERO";
• produceva a mezzo Patronato EPACA, ricorso amministrativo avverso la comunicazione di mancato accoglimento evidenziandone la manifesta illegittimità, senza ricevere riscontro.
Nel merito la ricorrente ha sostenuto che e’ in possesso di tutti i requisiti di legge per la concessione della pensione indiretta di reversibilita’:
a) al momento del decesso, la sorella aveva ampiamente maturato i 15 anni di assicurazione e di contribuzione, essendo stata assunta dal Ministero di ZI e ST e destinata come segretaria presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania, sin dal lontano 1996;
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 b) al momento del decesso della sorella, l'odierna ricorrente era inabile al lavoro e non titolare di alcuna pensione. Sin dall'anno 2014 era stata riconosciuta invalida al 75% nonché portatrice di handicap ai sensi della L.104/1992 e, successivamente, a seguito di aggravamento, invalida al 100% sì da costringerla ad essere ricoverata presso una RSA con retta, non essendo titolare di alcuna pensione, interamente a suo carico;
c) la stessa ricorrente, come da certificazione del comune di residenza, era convivente con la defunta che, abitualmente la sosteneva economicamente.
2. L’INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto la legittimità del dinego, evidenziando che:
• in primo luogo, la domanda di pensione, formulata quale “istanza di pensione indiretta privilegiata” non poteva essere accolta in carenza di documentazione del requisito della cessazione del dante causa per infermità dipendente da causa di servizio;
• la domanda non poteva essere accolta neanche ove fosse considerata quale istanza di pensione indiretta ordinaria in quanto per il riconoscimento del beneficio richiesto occorre la coesistenza del duplice requisito sanitario e reddituale, entrambi In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 ritenuti non provati.
L’Istituto ha quindi concluso per la reiezione del ricorso e, in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei ex 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295.
3.Con ordinanza n.48/2024 è stata disposta l’acquisizione di motivato parere a cura del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, in ordine alla sussistenza della condizione di inabilità della ricorrente intesa ex art 8 della legge n.
222/1984, quale “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, in relazione alla data del omissis di decesso della sorella.
3.1 Il consulente incaricato con nota del 22 settembre 2025 ha dato riscontro all’incombente istruttorio.
4.A conclusione dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO:
1.Il ricorso è fondato.
In tal senso rileva il parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell’interessata, e dall’attenta disamina In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del carteggio ha tratto logici argomenti per un giudizio medico legale da ritenere corretto e completo.
Il consulente incaricato ha preliminarmente rilevato che la ricorrente XX “… attualmente settantacinquenne e 69nne all’atto dell’istanza
(27/09/18), fosse affetta, già da tempo, da un complesso di patologie tali da ridurne significativamente la capacità lavorativa generica.
Esplorando la storia medico legale a carico della YY è possibile verificare che la stessa, già 4 anni prima la scomparsa del dante causa, così come riconosciuto dalla Commissione Medico Legale INPS di Frosinone in data 08/10/14, fosse in possesso di una percentuale di invalidità in misura del 75% ai sensi dell’art. 13 L.118/71.Tale giudizio medico legale, emesso a valle di precedente verifica (visita medico legale Commissione ASL Cassino in data 29/9/2014) che considerava la YY portatore di Handicap (comma 1 art. 3) era correlato al giudizio diagnostico:
- “Artrite reumatoide con impegno funzionale articolazioni mani e piedi in soggetto con AN AB antinucleo presenti, VES elevata, PCR e fattore reumatoide positivi.
- Insufficienza venosa grave arti inferiori con In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 presenza di ulcere”.
Come richiesto dal disposto normativo, il requisito di inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa deve essere sussistente al momento del decesso del dante causa, che nello specifico è avvenuto in data 30/01/18.
Orbene appare di palmare evidenza che apparrebbero essere due le condizioni di patologia tali da rendere impossibilitato il soggetto a ricoprire all’atto degli accertamenti condotti, una posizione mansionale continuativa e remunerativa, anche tenendo in debita considerazione l’età della stessa, che all’atto della verifica collegiale, come detto, era 69enne.
Già nel 2014 la YY presentava importanti stigmate di inabilità mansionale e ciò è facilmente estrapolabile dal verbale ASL della Commissione di Cassino, che descrive all’esame obiettivo una gravissima insufficienza venosa agli arti inferiori con presenza di numerose ulcere e una deformazione delle mani correlata all’artrite reumatoide e tale da essere causa di un deficit prensile bilaterale.
A ciò occorre aggiungere, mancando la funzione di presa e di opponibilità del primo dito di entrambe le mani, che il soggetto all’epoca presentava una deambulazione cauta con ausilio di appoggio monolaIn caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 terale, ovviamente reso ancora più difficoltoso dal deficit di presa su menzionato. Soltanto tale profilo a parere dello scrivente è in grado, in combinato con l’età della paziente all’epoca della verifica di interesse, di giustificare l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ovviamente tali condizioni di inabilità erano maggiormente costanti alle verifiche successive e satelliti al periodo di interesse ai fini della fruizione del beneficio, di modo che è possibile confermare che la YY non era all’epoca in grado di deambulare con autonomia neppure minimale se non accompagnata.
Resta allora difficoltoso per la terna di Collegio pensare che, una siffatta tipologia di paziente, fosse in possesso a 69 anni, di quei requisiti di validità abile, tali da potersi la stessa dedicare a qualsiasi lavoro che avesse potuto costituire una stabile fonte di reddito di modo da assicurare in maniera continuativa, mezzi bastevoli per l’appagamento dei [normali bisogni della vita]. Tale requisito va valutato in termini assoluti e non pregiudizievoli della dignità umana di modo che al quadro di patologia invalidante residuata venga correlata l’età, già di per sé patologia anche In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 nell’individuo considerabile quale sano.
A valle di quanto argomentato questa Sezione speciale (IV) del Collegio Medico Legale della Difesa presso la Corte dei conti esprime parere che le corrette diagnosi in capo alla ricorrente, presenti ed invalidanti già all’atto della verifica condotta nel 2014 siano quelle ricomprese al presente GIUDIZIO DIAGNOSTICO e che per loro natura esse siano particolarmente invalidanti circa la performance lavorativa, da attendersi quale continuativa, remunerativa e rispettosa della dignità umana.
Sul ricorrente insiste sin dalla data della presentazione dell’istanza (2018) ed antecedentemente
(2014) come da invalidità complessiva già valutata da INPS, la condizione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, richiesta ed utile ai fini della concessione della pensione di reversibilità goduta in vita dal dante causa. Per completezza di trattazione si aggiunge che il successivo aggravamento delle condizioni generali occorse in data 28/11/2019, (a 9 mesi dall’istanza prodotta) a causa di un ictus emorragico che la rese emiparetica a destra con presa ipostenica e manualità del tutto compromessa”, concludendo nel senso che
“la ricorrente XX SI trovava, all’epoca In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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52, c. 3 D.Lgs.
196/03 del decesso della sorella (30.01.18) ed anche antecedentemente (2014), in una condizione clinica complessiva che la rendeva inabile a qualsiasi attività lavorativa e pertanto utile e rispondente al dettato di legge circa la reversibilità del titolo pensionistico”.
Alla luce del motivato parere del consulente incaricato -condiviso per il rigore logico-scientifico espresso- la pretesa pensionistica della ricorrente è da ritenere meritevole di accoglimento e per l’effetto, va dichiarato il diritto alla pensione di reversibilità, a seguito del decesso della sorella YY Cod. Fisc. omissis, avvenuto il omissis, con ratei arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Le spese di lite, poste a carico dell’Inps ed a favore dei difensori antistatari del ricorrente, avvocati Carmine OS LE e PP UC, sono liquidate In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 in euro 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla per le spese del giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Co-dice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2026.
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03
IL GIUDICE
PP DI ET
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ES VINICOLA CORTE DEI CONTI 20.03.2026 13:29:30 GMT+01:00