Versione
15 gennaio 1954
15 gennaio 1954
Art. 34. Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso
I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla Tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti.
Sono parimenti prescritte le semestralita' di contributo o di indennizzo e le annualita' di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.
I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla Tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti.
Sono parimenti prescritte le semestralita' di contributo o di indennizzo e le annualita' di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2022, n. 8117Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ettore Capizzi Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere relatore Dott. Nicola Saracino Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 14/12/2022 svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 23, 1° comma, del DL n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020 e prorogato dall'art. 6 del DL 228/21 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 8455 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 14/12/2022, vertente TRA …Leggi di più...
- art. 7 c.p.a.·
- potere autoritativo PA·
- contributo unificato·
- giurisdizione amministrativa·
- decadenza indennità danni di guerra·
- correzione errore materiale·
- art. 103 Cost.·
- interesse legittimo