Art. 34. Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso
I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla Tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti.
Sono parimenti prescritte le semestralita' di contributo o di indennizzo e le annualita' di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.
I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla Tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti.
Sono parimenti prescritte le semestralita' di contributo o di indennizzo e le annualita' di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.