Articolo 34 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 33Articolo 35
Versione
15 gennaio 1954
Art. 34. Prescrizioni del contributo o dell'indennizzo concesso

I contributi e gli indennizzi non riscossi entro tre anni dalla data di comunicazione all'interessato dell'invio alla Tesoreria del titolo di pagamento sono prescritti.
Sono parimenti prescritte le semestralita' di contributo o di indennizzo e le annualita' di contributo non riscosse entro tre anni dalla scadenza.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954
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