Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/04/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8440/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8440/2023 promossa da:
(C.F. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28/11/1947 ed elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Galeazzo Alessi 2/17, presso e nello studio dell'Avv. CORRADI VITTORIO (C.F. , che la C.F._2 rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(GE) il 25/06/1967 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via alla Porta degli Archi
10/12, presso e nello studio dell'Avv. ALOI GABRIELE (C.F. ), C.F._4 che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma – P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura CP_ distrettuale rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli (c.f.
- (indirizzo pec: t), dall'avv. C.F._5 Email_1
Pietro Capurso (c.f.: ), dall'avv. Lilia Bonicioli (c.f.: C.F._6
, e dall'avv. Christian Lo Scalzo (c.f.: ), in C.F._7 C.F._8 virtù di mandato generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino (Rep. n. 37590)
CONCLUSIONI RICORRENTE: “affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia, previi gli incombenti di rito 1) attribuire alla ORa la quota di reversibilità Parte_1 dell'intero trattamento pensionistico spettante all'ex marito OR con i CP_4 relativi emolumenti, derivante dal decesso di quest'ultimo, per un importo da quantificarsi nella percentuale del 80% della quota di reversibilità dell'intero trattamento pensionistico dovuto alla superstite o in quella cifra, maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, con efficacia immediata e direttamente opponibile all'Ente pensionistico;
2) disporre che la ORa ha diritto Parte_1 alla quota di reversibilità con decorrenza dalla data del decesso del OR
[...]
(16 agosto 2023), assegnando pertanto alla stessa il diritto di richiedere anche CP_4 gli arretrati e gli interessi a decorrere dal giorno della domanda. Con vittoria di onorari e spese, oltre ad Iva e C.P.A. come per legge”.
CONCLUSIONI CONVENUTA: “Piaccia a Codesto On.le Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, nell'ambito della quota di reversibilità (60%) che la legge riconosce al coniuge superstite, calcolata sui trattamenti pensionistici complessivi percepiti dal IG. al momento del decesso, riconoscere alla ricorrente una quota di CP_4 reversibilità non superiore ad € 600 lordi per 12 mensilità, o la cifra superiore o minore ritenuta dal Giudice, salvo gravame, riconoscendo in favore della convenuta l'importo pari alla differenza tra il totale della quota di reversibilità dovuta al coniuge superstite e l'importo predetto riconosciuto in favore della ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
CONCLUSIONI “Voglia il Tribunale Ill.mo determinare la ripartizione della CP_3 pensione di reversibilità nella quota che sarà ritenuta equa fra la ricorrente ed il coniuge superstite, previo accertamento, da parte del Tribunale adito, dell'esistenza dei requisiti costitutivi del diritto vantato. Vinte le spese”.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova riconosca a parte ricorrente una quota del trattamento pensionistico di riversibilità nella misura del 50 per cento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 9 l. n. 898/1970 proposto in data 18/09/2023 la IG.ra ha chiesto che le sia attribuito l'80% della quota di Parte_1 reversibilità dell'intero trattamento pensionistico spettante all'ex defunto marito con decorrenza dalla data del decesso dello stesso (16 CP_4 agosto 2023), con assegnazione alla medesima del diritto di richiedere anche gli arretrati e gli interessi dal giorno della domanda.
Rilevato in particolare che:
a) con sentenza parziale n. 1280/2016 pubblicata il 12/04/2016 (R.G. n.
16330/2014) il Tribunale di Genova ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 27/08/1970 tra la IG.ra ed il IG. (nato a [...] il [...] ed Parte_1 CP_4 ivi deceduto in data 16/08/2023);
b) con successiva sentenza n. 3886/2016 pubbl. il 24/12/2016 (R.G.
16330/2014), il Tribunale di Genova ha disposto in favore della IG.ra
“l'assegno divorzile dell'importo di € 1.000,00 mensili, rivalutabile Pt_1 annualmente in base agli indici ISTAT”;
c) a seguito della suddetta separazione, il IG. ha contratto nuovo CP_4 matrimonio con la IG.ra in data 02/07/2016, mentre la Controparte_1
IG.ra non è passata a nuove nozze;
Pt_1
d) il IG. era beneficiario della pensione n. 082-3400- CP_4 CP_3
06101523 categoria (pensione di vecchiaia lorda pari ad € 7.935,83 per
13 mensilità) nonché della pensione n. 073-3402-01334957 CP_3
(pensione supplementare di vecchiaia pari ad € 566,08 per tredici mensilità);
e) la ricorrente mediante ricorso introduttivo del 18/09/2023 ha dedotto che:
• per quanto riguarda la determinazione del quantum debeatur riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l'ex coniuge, dovrebbe farsi riferimento al
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 criterio previsto dall'art. 9, co. 3 della legge 898/1970, relativo alla durata del rapporto matrimoniale, fatto salvo il ricorso ai criteri correttivi quali la durata effettiva della convivenza matrimoniale, l'entità dell'assegno divorzile, le condizioni economiche delle parti;
• nel caso di specie, il suo matrimonio con il IG. è durato CP_4 circa 46 anni (dal 27/08/1970 al 31/03/2016), con una convivenza effettiva di 42 anni (dalla data del matrimonio alla separazione dei coniugi omologata il 20/12/2011), mentre il secondo matrimonio
(quello con la IG.ra ) è durato 7 anni (dal 02/07/2016 al CP_1 decesso del IG. avvenuto il 16/08/2023). CP_4
In relazione alla propria capacità reddituale e patrimoniale la IG.ra ha Pt_1 poi evidenziato che la stessa:
• è titolare di una pensione di vecchiaia dell'importo CP_3 complessivo lordo di € 38.989,00 (pari a circa € 2.100,00 per tredici mensilità) per l'attività di farmacista precedentemente svolta;
• è proprietaria della casa ove abita in Genova, Piazza Leopardi 16A/9, con le relative pertinenze, nonché dell'usufrutto vitalizio sulla casa in montagna, sita in Comune di Sauze D'Oulx;
• è stata dichiarata invalida civile al 100% con decorrenza dal 29/06/2015 in quanto soggetto “ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88.124/98) grave 100%”, ma non percepisce alcuna indennità pensionistica per il suo stato di salute;
• ha goduto dell'assegno divorzile pari ad € 1.000,00 mensili. In definitiva, la ricorrente ha chiesto che l'intero trattamento pensionistico spettante al defunto ex marito IG. sia ripartito nella misura CP_4 dell'80% a favore della stessa, in qualità di moglie divorziata, e del 20% a favore della moglie superstite, IG.ra ; Controparte_1
f) parte resistente IG.ra costituendosi in data 20/12/2023 ha dedotto CP_1 che:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 • il periodo di convivenza prematrimoniale della stessa con il IG. presso l'immobile sito in Genova, in via G. Murtola 78/1 CP_4
è iniziato in realtà nel dicembre 2010 e, quindi, circa un anno prima rispetto all'omologa della separazione, proprio a causa della fine della comunione materiale spirituale intervenuta ben prima di tale omologa tra il IG. e l'ex coniuge;
CP_4
• la stessa è madre di un ragazzo minorenne, Persona_2 nato a [...] il [...] (C.F. ), figlio C.F._9 altresì del defunto e, pertanto, ha la necessità di CP_4 prendersi cura dello stesso e di far fronte ai bisogni tipici di un ragazzo adolescente ed ai relativi costi tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: i costi scolastici, i corsi sportivi e la relativa attrezzatura, i corsi musicali e la relativa attrezzatura, le vacanze estive ed invernali, le spese mediche;
• la presenza di un figlio minorenne superstite, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto-legge 636/1939, deve necessariamente guidare nella ripartizione delle quote di reversibilità. A tal proposito, il co.
2 del suddetto articolo, nel riconoscere il diritto al coniuge superstite e al figlio minorenne dispone che la pensione del defunto sia attribuita per il 60% al coniuge superstite e per il 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
• con provvedimento del 18/09/2023 l ha riconosciuto alla CP_3 stessa nonché al figlio l'80% della pensione di vecchiaia Per_2 del defunto IG. pari ad € 6.348,67 lordi per tredici CP_4 mensilità;
• analogamente, con il medesimo provvedimento l ha CP_3 riconosciuto agli stessi altresì l'80% della pensione supplementare di vecchiaia del defunto IG. pari ad € 452,87 per tredici CP_4 mensilità;
• con successiva comunicazione del 28/09/2023 l ha precisato CP_3 che in attesa dell'esito del giudizio e della ripartizione relativa avrebbe applicato una trattenuta cautelare del quinto sulla pensione di reversibilità dovuta alla stessa e al figlio Per_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 • alla luce di tali premesse, il presente giudizio potrà avere ad oggetto unicamente il 60% dovuto al coniuge superstite poiché l'ulteriore
20% spetta in ogni caso al figlio minore Pertanto, il 60% Per_2 del trattamento pensionistico complessivamente goduto dal defunto calcolato su entrambe le pensioni sopra citate è complessivamente pari ad € 5.101,13 lordi (4.761,49 + 339,64);
In relazione alle proprie condizioni personali ed economiche la IG.ra ha invece precisato che: CP_1
• la stessa è in possesso del solo diploma di liceo classico ed ha svolto in passato unicamente attività di segreteria per poi dedicarsi alla famiglia;
• nel tentativo di trovare reimpiego, la stessa ha ottenuto unicamente il contratto da baby sitter così come si evince dalla propria dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dalla quale risulta un reddito da lavoro pari ad € 5488 lordi per tale attività;
• tale contratto di baby sitter è cessato in data 19/10/2022 e la stessa, a decorrere dal 17/11/2022 ha percepito il trattamento di NASPI cessato in data 04/02/2024;
• la stessa potrebbe accettare al più un contratto part time per la mattina non potendo assentarsi tutto il giorno considerata la giovane età del figlio con lei convivente;
La convenuta in ordine ai suoi diritti reali su beni immobili ha precisato che:
• l'immobile presso cui la stessa risiede sito in Genova, Via Murtola 78/1, con le relative pertinenze (rappresentate da due posti auto) non è immobile di proprietà della stessa bensì di proprietà della madre che le ha concesso l'immobile con le relative pertinenze in usufrutto gratuito;
• l'immobile sito in Via Gaspare Murtola 78/3A, in proprietà, è stato posto in vendita successivamente al decesso del IG. per CP_4 una cifra pari ad € 75.000 e dalla cifra di vendita, presumibilmente più bassa (e ammesso che tale immobile venga effettivamente venduto nel corso del 2024) dovranno essere detratti i costi di agenzia ivi indicati, oltre ai costi per le pratiche di regolarizzazione catastale e ai costi relativi allo svuotamento dell'immobile;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 • l'immobile sito in Genova, Via Sapello n. 55 B è immobile sul quale grava mutuo a carico della stessa avente rateo mensile pari a circa € 385 che scadrà il 31 dicembre 2028 (come risulta dalla stima effettuata da agenzia immobiliare, tale immobile ha un valore di circa € 58.000);
• l'immobile sito in NT in categoria C/2 (trattasi di una cantina dalla superficie di 7 mq e dalla rendita di euro 17,71) non è più di proprietà della convenuta essendo stato venduto anni fa (si tratta, pertanto, di errore presente al catasto da poco rettificato come risulta dall'atto notarile e come si evince dal fatto che in dichiarazioni dei redditi sono in realtà inseriti unicamente gli altri due immobili presenti in tale località);
• gli ulteriori due immobili in NT (Località Cardini) sono due bilocali del valore compreso tra i 15.000 e i 18.000 euro come da stima di agenzia immobiliare, la quale ne ha sottolineato le difficoltà di vendita in forza della necessità di ristrutturazione, della lontananza dal centro del paese, nonché in forza della totale mancanza di servizi di prima necessità;
• in definitiva, tutti i beni sopra detti allo stato non generano redditi ma unicamente costi (quali amministrazione, IMU, imposta sui rifiuti e utenze);
• l'unica eccezione è rappresentata dall'immobile sito a Genova in via Sapello sopra citato, posto in locazione per un canone lordo annuale pari ad € 4.603 col quale stessa riesce a unicamente a far fronte al predetto mutuo che grava il medesimo immobile.
La IG.ra ha poi contestato quanto affermato dalla IG.ra in CP_1 Pt_1 relazione alla propria capacità reddituale e patrimoniale deducendo che:
• dai due immobili siti in Genova in Piazza Leopardi 16A/9 la IG.ra percepisce redditi da locazione;
Pt_1
• la IG.ra , in sede di separazione, oltre all'immobile predetto Pt_1 trasferito dal defunto in proprietà alla ricorrente, ha CP_4 ottenuto altresì l'assegnazione dell'allora casa coniugale sita in
Piazza Leopardi 16A/1, oltre all'importo di circa € 127.500 dalla
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 vendita dell'immobile e dei terreni siti in CA RI (AL) e ha mantenuto la casa di montagna sita in Crans NA
(Svizzera), acquistata con risorse proprie del IG. CP_4
• la IG.ra in sede di separazione è risultata essere in possesso Pt_1 di cospicui risparmi (€80.000).
In definitiva, la IG.ra ha sostenuto che alla IG.ra spetterebbe CP_1 Pt_1 il trattamento goduto quale assegno divorzile (ossia € 1000 euro) ridotto proporzionalmente e che pertanto, riproporzionando i 1000 € all'interno del trattamento di reversibilità dovuto al coniuge superstite (ossia € 5.101,13 lordi) risulterebbe una quota di reversibilità dovuta alla ricorrente al più pari ad € 600,00 lordi per 12 mensilità;
g) mediante memoria ex art. 473 bis 17 co. 1 c.p.c del 02/01/2024 la ricorrente in relazione alla propria situazione patrimoniale e reddituale ha precisato che:
• la pertinenza dell'immobile sito in Genova, Piazza Leopardi 16 A/9, è stato concesso in locazione per l'importo mensile di €
180,00, al lordo degli oneri fiscali, per far fronte – purtroppo solo parzialmente - alle spese di mutuo ammontanti ad € 393,44 mensili
(tale mutuo scadrà in data 1° giugno 2038 ed il residuo al 2024 ammontava ad € 60.327,9);
• a garanzia di detto finanziamento, è stata a suo tempo accesa ipoteca di primo grado sugli immobili di Genova, per l'importo complessivo di € 160.000,00;
• l'allora casa coniugale sita in Piazza Leopardi 16A/1, non è gravata da alcuna trascrizione di assegnazione (nonostante quanto previsto dal verbale di separazione) ed è comunque - da sempre - di proprietà dei figli IO e che l'hanno ricevuta per CP_5 testamento dalla nonna paterna;
• i suoi risparmi ammontano ad € 56.348,71 e sono quindi largamente inferiori ai debiti contratti medio tempore dalla stessa;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Mediante tale memoria la IG.ra ha, infine, chiesto alla controparte di Pt_1 meglio chiarare la propria situazione economica con particolare riferimento:
• alla somma complessiva di € 192.600,00 bonificata dal IG. sul conto corrente personale della IG.ra nel CP_4 CP_1 periodo compreso tra il 22/05/2013 ed il 31/12/2015;
• alla ulteriore somma di € 500.000,00 incassati dalla vendita della tenuta di CA RI di cui, in base agli accordi raggiunti in sede di separazione alla IG.ra sono pervenuti solo € Pt_1
127.500,00, a titolo risarcitorio;
h) mediante successiva memoria ex art. 473 bis 17 co. 2 c.p.c del 11/01/2024 la IG.ra ha precisato che: CP_1
• la somma complessiva di € 192.600,00 bonificata alla stessa da parte del IG. è stata utilizzata nel corso degli anni per le CP_4 eIGenze del nucleo familiare che dal 2010 contava già tre persone;
• la somma di € 500.000,00 ricavata dalla vendita dell'immobile di CA RI non è stata incassata dalla stessa ma dal IG. con la conseguenza che lo stesso ha speso tali importi come CP_4 meglio ha ritenuto;
• la stessa non detiene risparmi potendo contare unicamente sulla pensione di reversibilità del marito;
i) mediante memoria ultima ex art. 473 bis 17 co. 3 c.p.c del 15/01/2024 la
IG.ra Pt_1
• ha specificato che l'autoveicolo Volkswagen acquistato dalla stessa nel settembre 2023, del valore di € 26.500,00, è gravato da un finanziamento dell'importo di € 275,99 al mese, per la durata di
48 mesi e che alla fine del finanziamento residuerà un debito complessivo, nei confronti di VW Bank, di € 15.230,72;
• ha insistito affinchè le sia attribuita l'80% del 60% dell'intero trattamento pensionistico, tenuto conto del fatto che la stessa, in ragione del reddito pensionistico di cui già gode, subirà il taglio del
50% della pensione di reversibilità;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 j) all'udienza del 19/01/2024 la IG.ra ha affermato di aver trovato CP_1 un ricorso attestante che il IG. aveva lasciato sul c/c della IG.ra CP_4
1.094.000 euro;
Pt_1
k) in data 22/01/2024 l'Avv. Aloi, autorizzato dal dr. Domenico Pellegrini, depositava il documento in questione ritrovato dalla IG.ra ; CP_1
l) mediante ordinanza 473-bis.21 cpc del 06/06/2024 il Dr. Domenico
Pellegrini, al fine di verificare la veridicità di quanto prodotto in atti dall'Avv. Aloi, ha disposto l'acquisizione degli atti del procedimento
16330/2014 nonché indagini di PT;
m) in data 11/06/2024 è stato acquisito il fascicolo 16330/2014 relativo al procedimento di divorzio tra la IG.ra ed il IG. Pt_1 CP_4
n) in data 04/07/2024 la Guardia di Finanza, in ottemperanza a quanto richiesto dal Giudice Domenico Pellegrini, ha altresì trasmesso la documentazione richiesta;
o) all'udienza del 18/07/2024 il Giudice ha invitato le parti a produrre gli estratti c/c degli ultimi tre anni;
p) in data 27/08/2024 entrambi gli avvocati hanno provveduto a depositare la suddetta documentazione;
q) all'udienza del 11/09/2024 davanti al dr. Domenico Pellegrini:
• l'Avv. Aloi ha evidenziato che sono stati prodotti solo gli estratti di un c/c e che l'abitazione della IG.ra risulta essere abitata Pt_1 dal figlio.
• l'Avv. ha evidenziato che sono stati trasferiti 85.000 euro CP_4 su una prepagata e che manca un semestre nei c/c;
• la IG.ra ha dichiarato: “Preciso che il conto BNL non esiste, Pt_1 sono censita ma non capisco perché non sono mai stata cliente, il conto intesa in realtà è il mutuo e il conto wolkswagen bank in realtà è il finanziamento per l'auto. Ho scambiato la casa rispetto a mio figlio per motivi fiscali lasciando invariata la residenza”;
• la IG.ra ha dichiarato: “Io ho dovuto suddividere le somme CP_1 del c/c tra scheda prepagata e bancomat perché dovevo fare prelievi per curare mio marito. Ho dovuto curarlo per un anno spendendo per badanti e infermieri. La somma derivava dalla vendita di un mio immobile”.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Nel giudizio è intervenuta l che ha indicato le somme delle pensioni CP_3 percepite dal de cuius e la quota di reversibilità delle stesse.
Le parti hanno quindi diritto ad una quota della pensione di reversibilità: la IG.ra (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._3
GENOVA (GE) il 25/06/1967 perché vedova del IG. la IG.ra CP_4
(C.F. ) nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 28/11/1947Massa perché ex coniuge del IG. ercipiente però CP_4 assegno divorzile al momento del decesso dello stesso a decorrere dal divorzio.
Ai fini di determinare la ripartizione della pensione di reversibilità si deve innanzitutto fare riferimento alla durata del matrimonio.
Nel caso di specie nel caso di specie, il matrimonio della IG.ra con il Pt_1
IG. è durato circa 46 anni (dal 27/08/1970 al 31/03/2016), con una CP_4 convivenza effettiva di 42 anni (dalla data del matrimonio alla separazione dei coniugi omologata il 20/12/2011).
Il secondo matrimonio (quello con la IG.ra ) è durato invece 7 anni CP_1
(dal 02/07/2016 al decesso del IG. avvenuto il 16/08/2023): ma la CP_4 convivenza era già iniziata prima presso l'immobile sito in Genova, in via
G. Murtola 78/1, ossia dal dicembre 2010 quando il IG. lasciava CP_4
l'abitazione coniugale dopo aver confessato alla moglie l'esistenza della relazione con la IG.ra e l'avvenuta nascita del figlio avuto con CP_4 quest'ultima.
Il rapporto tra i due periodi matrimoniali è quindi di 1 a 3 (40 anni contro
13).
E' quindi indubbio che la durata del primo matrimonio sia rilevante ma non nei termini prospettati da parte ricorrente che ha sostenuto sussistere un rapporto di 1 a 6.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 Come noto, peraltro, l'elemento della durata del matrimonio va contemperato con altri elementi.
Va innanzitutto osservato che la seconda moglie ha seguito il marito nella parte terminale della vita, quando le condizioni di salute e di vita del marito imponevano sicuramente un maggior accudimento rispetto al periodo in cui lo stesso era più giovane ed era sposato con la IG.ra . Pt_1
E' pur vero che il IG. ha avuto una situazione clinica difficile fin CP_4 dall'età giovanile (come documentato da parte attrice era epilettico) e poi ha avuto un infarto quando aveva 56 anni: ma tali situazioni con l'età non possono che aggravarsi per cui se sicuramente anche la IG.ra ha dovuto Pt_1 accudire il marito per le sue condizioni di salute, a maggior ragione l'ha dovuto accudire la IG.ra quando quelle stesse condizioni di salute, CP_1 già deficitarie, si sono ovviamente aggravate con l'età.
Va poi considerata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Parte ricorrente ha evidenziato come, in corso di matrimonio, il tenore di vita goduto fosse estremamente alto: e ciò risulta confermato dalla sentenza nonché dalla documentazione del giudizio di divorzio, acquisito in atti, da cui risultano i redditi del IG. che erano utilizzati dalla prima CP_4 famiglia.
Peraltro la sentenza di divorzio del 2016 ha ritenuto sufficiente, con riferimento a tale tenore di vita, la previsione di un assegno divorzile di
1000,00 Euro in quanto la IG.ra aveva (ed ha in oggi) un assegno Pt_1 pensionistico di circa 2100.
Di fatto in oggi la IG.ra sta percependo un reddito (comprensivo Pt_1 dell'assegno divorzile) di circa 3100 Euro. Per mantenere tale reddito sarebbe sufficiente una percentuale del 20% del 60% della pensione del marito (tenuto conto che la pensione di reversibilità è pari al 60% della pensione del de cuius mentre al figlio spetta l'ulteriore 20% di tale pensione).
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12 Va poi evidenziato che la IG.ra , oltre a vivere in un appartamento di Pt_1 proprietà ha l'usufrutto di un altro appartamento di Salice D'Ulzio: in ordine al secondo immobile di Albaro ha invece sostenuto che trattasi di un immobile di proprietà dei figli.
La IG.ra invece svolge il lavoro di baby-sitter ed è proprietaria di CP_1 due immobili (il secondo locato) situati però non in Albaro ma in Genova
Prà di valore indubbiamente inferiore a quello della IG.ra situato in Pt_1 piazza Leopardi: con tutto quello che consegue in termini di differenza patrimoniale ove le parti volessero venderne la nuda proprietà.
Anche rispetto alle previsioni pensionistiche la IG.ra non avrà una CP_1 pensione analoga a quella della IG.ra ma dovrà contare soprattutto sul Pt_1 trattamento di reversibilità.
Se è indubbio che la IG.ra ha visto comunque peggiorare la sua Pt_1 situazione patrimoniale e reddituale con il divorzio analogamente la IG.ra ha visto nettamente peggiorare la propria situazione economica CP_1 rispetto a quella di cui godeva con il marito.
A ciò si aggiunge il mantenimento del figlio. Se è pur vero che questi ha diritto ad una quota di reversibilità (pari a circa 1500 Euro lordi) è anche vero che, durante la vita matrimoniale, il figlio poteva contare su un tenore di vita più elevato che gli permetteva di frequentare corsi di inglese o studiare violino. Si tratta di costi sicuramente coperti dalla quota di reversibilità laddove però la madre deve occuparsi del mantenimento ordinario.
Il verbale dell prodotto da controparte: si tratta di una patologia che in CP_3 passato aveva avuto delle pieghe tutt'altro che piacevoli. Ma è un verbale del
2015 e dal giudizio divorzile si vede che è una possibile ricaduta rispetto ad un melanoma operato anni addietro. E' stata riconosciuta l'invalidità ma la prima moglie vive una vita ordinaria.
Si deve poi presumere che entrambe le parti abbiano potuto beneficiare dei cospicui redditi del marito: la seconda moglie ha ottenuto un versamento di
192.000 Euro (che la stessa sostiene essere stati utilizzati per la vita familiare
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 13 laddove però, dopo il matrimonio, con la convivenza, il marito sicuramente provvedeva all'ulteriore mantenimento della moglie) mentre la prima moglie in sede di divorzio ha evidenziato come il marito versasse sul c/c familiare, in due anni, oltre 900.000 Euro di cui ne spendeva circa 370.000.
Nessuna delle due parti ha fornito esaurienti spiegazioni su dove siano finiti questi soldi: ma è logico presumere che il marito abbia di fatto aiutato entrambe.
Va infine considerato che la IG.ra ha una patologia da cui non è del Pt_1 tutto guarita e che sicuramente nel tempo potrebbe aggravarsi ed una invalidità riconosciuta del 100% che però non comporta l'attribuzione di una pensione di invalidità stanti i redditi da pensione ordinaria percepiti (però potrebbe permettere di ottenere una indennità di accompagnamento).
In conclusione ritiene questo Tribunale:
a) che una ripartizione del 60% delle due pensioni percepite dal de cuius non possa basarsi solo sulla durata del matrimonio;
b) che viceversa debba tenersi conto della situazione economica della IG.ra che è migliore di quella della IGnora nonché degli oneri per il Pt_1 CP_1 mantenimento del figlio che quest'ultima deve sopportare;
c) che peraltro le condizioni di salute della IG.ra impongono di Pt_1 attribuire alla stessa una percentuale di ripartizione della pensione che le permetta di migliorare il reddito percepito con l'assegno divorzile.
Di conseguenza va ritenuta prevalente la percentuale di ripartizione delle due pensioni da attribuire alla IG.ra rispetto a quella della IG.ra CP_1 Pt_1 stabilendo a favore della prima una percentuale del 66% della pensione di reversibilità e del 34% a favore della IG.ra . Pt_1
Pertanto, il 60% del trattamento pensionistico complessivamente goduto dal defunto calcolato su entrambe le pensioni sopra citate, pari complessivamente ad € 5.101,13 lordi (4.761,49 + 339,64) va suddiviso al
66% a favore della IG.ra e al 34% a favore della IG.ra . CP_1 Pt_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 14 Come già detto l'ulteriore 20% spetta già per legge al figlio minorenne del IG. nato a [...] il [...] CP_4 Persona_2
(C.F. ). C.F._9
Va infatti ricordato che con provvedimento del 18/09/2023 l ha CP_3 riconosciuto alla stessa nonché al figlio l'80% della pensione di Per_2 vecchiaia del defunto IG. pari ad € 6.348,67 lordi per tredici CP_4 mensilità; analogamente, con il medesimo provvedimento l' ha CP_3 riconosciuto agli stessi altresì l'80% della pensione supplementare di vecchiaia del defunto IG. pari ad € 452,87 per tredici mensilità. CP_4
Con successiva comunicazione del 28/09/2023 l ha precisato che in CP_3 attesa dell'esito del giudizio e della ripartizione relativa avrebbe applicato una trattenuta cautelare del quinto sulla pensione di reversibilità dovuta alla stessa e al figlio Per_2
L dovrà quindi corrispondere alla IG.ra il 34% della pensione di CP_3 Pt_1 reversibilità e il 66% alla IG.ra . Peraltro la maggiore somma che la CP_1 ricorrente ha diritto di percepire rispetto a quanto accantonato dall' non CP_3 dovrà essere versato direttamente dalla convenuta: dovrà essere l a CP_3 versare quanto dovuto alla ricorrente recuperando poi ratealmente le somme dai ratei di pensione futura dovuti alla convenuta.
Ed invero la giurisprudenza di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ritiene che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità fra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel testo di cui alla legge n. 74 del 1987, ha carattere costitutivo, precisando che secondo il principio risalente e consolidato, mentre le sentenze di accertamento hanno efficacia ex tunc, le sentenze costitutive hanno efficacia ex nunc, salvo che la legge non disponga diversamente. Tuttavia, “l'art. 9 della legge sul divorzio mentre ha inteso estendere al coniuge divorziato, in presenza di determinate condizioni, il diritto alla pensione di reversibilità, demandando al giudice la ripartizione di essa fra ex coniuge divorziato e coniuge superstite, non ne ha modificato la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 15 decorrenza, in quanto non avendo stabilito nulla al riguardo, essa è rimasta quella stabilita dalle singole leggi pensionistiche, da ritenersi implicitamente richiamate al riguardo. Ne deriva che la decorrenza del trattamento di reversibilità nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore, in conformità di quanto stabilito da tali leggi, alle quali deve conformarsi il disposto della sentenza che ripartisce detto trattamento. Nel caso di specie, trattandosi di pensione INPS, deve pertanto ritenersi che il richiamo implicito nell'art. 9 della legge sul divorzio sia fatto in relazione a1 disposto dell'art. 5 del D. Legsl. Luog. 18 gennaio 1945 n. 39, a norma del quale "la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato". (Cass. Sez. 1, sentenza n. 15837 del 2001).
La Corte di Cassazione ha consolidato tale orientamento a far data dalla pronuncia (Sez. 1, Sentenza n. 6272 del 2004) con la quale ha stabilito
“Ritiene il Collegio invece di dare continuità all'orientamento che ha attribuito la quota di reversibilità dal mese successivo al decesso (Casa.
7238/83; Cass. 3583/84), specie se si consideri che in base all'art. 9 della
Legge 898/70, come sostituito dall'art. 13 della Legge n. 74 del 1987, detta quota ha natura di credito pensionistico (Cass. 3092/89) e non può pertanto non uniformarsi, quanto alla decorrenza, alle relative norme che fanno riferimento appunto al primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato. Tale del resto è anche il più recente orientamento di questa
Corte (Cass. 15837/01). Nè a tali conclusioni si oppone, in presenza del richiamato quadro normativo, la natura costitutiva della decisione, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota”.
La giurisprudenza successiva della Corte ha avuto modo di riconoscere:
“a) che, in presenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità (L. n. 898 del 1970, ex art. 9, comma 3, nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 13) dell'ex coniuge deceduto non costituisce soltanto un diritto vantato nei confronti del coniuge superstite avente - in
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 16 quanto tale - natura e funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, ma costituisce un autonomo diritto (di natura previdenziale, al pari di quel diritto che si configura, invece, ai sensi del secondo comma del citato art. 9, allorché manchi un coniuge superstite il quale abbia i requisiti per la pensione di reversibilità) al trattamento di reversibilità, che l'ordinamento attribuisce al medesimo coniuge superstite, con la sola peculiarità per cui tale diritto è limitato, quantitativamente, dall'omologo diritto spettante all'anzidetto coniuge superstite, onde sia il coniuge divorziato sia il coniuge superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità (diritto autonomo e concorrente, in pari grado, qualificantesi per l'appunto come diritto ad una quota della pensione di reversibilità) ed il coniuge superstite non è più l'unico naturale destinatario della pensione di reversibilità spettante al coniuge sopravvissuto, laddove, anche nell'ipotesi in cui vi sia il concorso di più coniugi divorziati e del coniuge superstite, quel che viene diviso è l'unico trattamento di reversibilità spettante, in astratto, al coniuge superstite, non un diritto di quest'ultimo (Cass. Sezioni
Unite 12 gennaio 1998, n. 159);
b) che, nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, considerato che, in base alla L. n. 898 del 1970, art. 9, come sostituito dalla L. n. 74 del
1987, art. 13, detta quota ha natura di credito pensionistico, onde la relativa decorrenza, cui deve uniformarsi il disposto della sentenza la quale ripartisca tale trattamento, non può non corrispondere alle norme in materia là dove queste ultime facciano riferimento appunto al primo giorno del mese successivo a quello del decesso anzidetto (Cass. 14 dicembre 2001, n. 15837;
Cass. n. 6272/2004, cit.);
c) che ad una simile conclusione non si oppone, in presenza del richiamato quadro normativo, la natura costitutiva della decisione, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota di reversibilità (Cass. n. 6272/2004, cit.);
d) che la riferita decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso sopraindicato di concorso del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore (Cass. n. 15837/2001,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 17 cit), onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge”. (sez. 1, Sentenza
n. 2092 del 2007; sez. I, 19/9/2008 n. 23862; e successive conformi).
In osservanza a tali consolidati principi questo Collegio ritiene il carattere costitutivo della presente pronuncia e che sia al coniuge superstite sia all'ex coniuge spetta un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità: trattandosi di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, poiché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell'assicurato o del pensionato anche per il coniuge divorziato;
conseguentemente il soggetto tenuto all'adempimento della prestazione previdenziale non può essere che l'ente previdenziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità ), e CP_3 non l'assistito, nella specie la IGnora cui, in un primo momento, la CP_1 pensione è stata corrisposta al 80%; l' dovrà quindi pagare alla IGr.a CP_3
quelle a lei effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote Pt_1 stabilite con la presente sentenza, e potrà recuperare dalla stessa le CP_1 somme versatele in eccesso.
La natura della causa e la parziale soccombenza delle parti giustificano la compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
DICHIARA il diritto di (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 28/11/1947 e (C.F. Controparte_1
) nata a [...] il [...] all'attribuzione della C.F._3 reversibilità della pensioni del IGnor con CP_3 CP_4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 18 decorrenza dalla data del decesso dello stesso (16 agosto 2023) nella misura del 34% a favore della IG.ra e del 66% a favore della IG.ra Parte_1
a decorrere dal mese successivo a quello del decesso Controparte_1 con gli interessi nella misura legale dalla data delle singole scadenze al saldo
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Genova il giorno 21 marzo 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
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