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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/05/2024, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 189/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maena Savasta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2014 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO/I con il patrocinio dell'avv. RUIU Controparte_2
GRAZIANO elettivamente domiciliato in VIA ORISTANO N° 7 07041
ALGHERO presso il difensore avv. RUIU GRAZIANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Motivazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 07.01.2014, Pt_1
conveniva in giudizio il , dinanzi
[...] Controparte_3
all'intestato Tribunale, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, riconoscersi il credito della nella Parte_1
misura di € 15.454,27 che compensa l'importo residuo dovuto per capitale;
- condannarsi di conseguenza il al pagamento a favore di Controparte_4
della residua somma una volta detratto il residuo di capitale dovuto per i Parte_1
lavori di ristrutturazione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Eccepiva, infatti, l'opponente di essere creditrice nei confronti del CP_1
opposto della somma sopra indicata, in conseguenza dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà sia in passato che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Chiedeva, pertanto, la compensazione delle somme ancora dovute al con quelle da lei vantate per i danni subiti. CP_1
Si costituiva in giudizio il che contestava Controparte_3
gli assunti e le domande attoree e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed in via subordinata, chiedeva di accertare ed affermare che i danni lamentati dall'opponente fossero da attribuire all'
[...]
che aveva eseguito i lavori nello stabile nel 2012. Organizzazione_1
Parte convenuta chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Impresa. L'atto di citazione per chiamata in causa di terzo veniva notificato all' in data 16.10.2014. Organizzazione_1
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, Organizzazione_1
eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa perché pendente altro giudizio pagina 2 di 7 nanti il Giudice di Pace di Sassari radicato dalla società per ottenere la condanna del al pagamento di quanto ancora dovuto per i lavori eseguiti CP_1
nell'immobile di e perciò riguardante il medesimo Controparte_3
contratto di appalto. Nel merito chiedeva dichiararsi l'infondatezza delle domande avverse sia in fatto che in diritto e per l'effetto assolvere la
[...]
da ogni pretesa. Org_1
La causa veniva istruita con prove documentali ed orali ed una volta terminata la fase istruttoria e numerosi rinvii richiesti dalle parti a fini conciliativi, all'udienza del 5.10.2023, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda di parte opponente va parzialmente accolta per quanto si dirà in motivazione.
In primo luogo, sulla chiamata in causa della è bene Organizzazione_1
precisare che nel caso di specie trattasi di chiamata in garanzia propria, volta ad ottenere la manleva in caso di soccombenza e che ricorre in particolare nel caso in cui vi sia il diritto di un soggetto ad essere tenuto indenne a fronte di una eventuale diminuzione patrimoniale conseguente alla pretesa affermata da un terzo.
Fatta la necessaria premessa tale chiamata deve essere dichiarata ammissibile in assenza di litispendenza con la causa nanti il Giudice di Pace di Sassari (decreto ingiuntivo n° 801/13 RGAC 1414/13) poiché nel presente procedimento la
è stata chiamata in manleva per gli eventuali danni causati Org_1
nell'immobile di un singolo condomino durante i lavori di ristrutturazione dati all'impresa in appalto.
pagina 3 di 7 E' chiaro che sul garante chiamato in causa incomberà un onere di difesa, in quanto da una sua insufficiente difesa potrebbe derivare la soccombenza del garantito ed il conseguente obbligo del garante di tenerlo indenne;
egli assume la qualifica di parte, ma non diviene litisconsorte del chiamante.
Ora entrando nel merito della controversia, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore opponente quella di convenuto, rispetto alla pretesa creditoria spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito e l'eventuale maggior danno.
La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorchè privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
Nel caso che ci preme, il titolo su cui ha agito il per il recupero CP_1
delle spese straordinarie relative alla ristrutturazione dell'edificio di via
Principessa IO n. 5 in Sassari, è costituito dalle delibere condominiali del
13/01/2010 e 16/11/2010 on le quali l'assemblea condominiale approvava il preventivo relativo ai lavori straordinari di ristrutturazione dello stabile di via
P. IO n. 5 in Sassari, che integrano, da sole, idonea prova del credito (vedi doc. in atti procedimento monitorio).
pagina 4 di 7 Per quanto detto sopra, nella fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'onere di provare la sussistenza del credito grava sul - parte opposta;
grava CP_1
invece sul condòmino opponente l'onere di provare l'avvenuto pagamento.
Detto ciò emerge per tabulas che la ha effettuato bonifici per € Pt_1
14.500,00 e rispettivamente: doc. n. 2 del 21/09/2012 quale acconto lavori straordinari con quietanza rilasciata dall'allora amministratore condominio
[...]
doc. n. 3 del -24/09/12 con la causale rifacimenti tetto e CP_5
ristrutturazione condominio Principessa IO;
doc. n. 4 del 07/02/2013 causale terzo acconto per lavori ristrutturazione facciate e tetto condomino via
P. IO;
doc. n. 5 del 24/04/2013 con causale 4° acconto lavori di ristrutturazione condominio.
La somma ingiunta con il decreto ingiuntivo è pari ad 8.969,17 a titolo di quota partecipazione per lavori straordinari;
il in fase di CP_1
opposizione ha contestato in maniera del tutto generica i bonifici effettuati dall'opponente; dall'esame dei documenti in atti (vedi preventivo ripartizione per anagrafica delle spese del condominio opposto non presente tra l'altro nella fase monitoria) si evince che la avrebbe dovuto versare la somma pari Pt_1
ad € 15.969,17 a fronte della somma di € 14. 500,00 già versata.
Per qunto appena detto, il decreto ingiuntivo va pertanto revocato difatti: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione,
l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, pagina 5 di 7 è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo" (Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 22 maggio 2008, n.
13085);
Ora sulla domanda riconvenzionale come proposta dalla parte opponente, va detto che dall'esame dell'intera istruttoria non è emerso in maniera chiara ed univoca quali fossero i danni riportati nell'immobile della durante tutto Pt_1
il periodo antecedente l'inizio dei lavori di ristrutturazione de quibus (2005-
2011); né vi sono in atti i documenti di spesa relativi all'eliminazione di detti lavori (se non meri preventivi).
Ciò quanto meno fino all'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'edifico di via
Principessa IO ad opera della che ottenne il via libera e Org_1
l'incarico da parte del per eseguire la riparazione del tetto il 29 CP_1
ottobre 2012 ed eseguì detti lavori tra il novembre 2012 ed il dicembre 2012
(vedi delibere in atti).
Va detto, che l'esame orale ha dimostrato come a seguito dei lavori di rifacimento del tetto ad opera degli operai della questo è Organizzazione_1
rimasto privo di copertura durante una alluvione nel novembre del 2012 (vedi dichiarazioni dei testi sentiti all' udienza del 05/07/20217 e 02/11/2017).
In seguito a tale evento, l'immobile della ha subito danni ad alcuni Pt_1
arredi e corredi quantificabili in € 633,54, come da spese documentate in atti
(vedi fatture riparazione pc e pulizia tappeti); ebbene il committente è responsabile per il danno cagionato a terzi nell'esecuzione di un contratto pagina 6 di 7 d'appalto in quanto resta il custode dell'immobile consegnato all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera (vedi Suprema Corte cass. n. 6609/2021).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'attrice, condanna il in Sassari al Controparte_6
pagamento in favore di della somma di € 633,54; Parte_1
3) condanna il alla Controparte_7
rifusione, in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano € 662,00 in oltre iva cpa e 15 % spese generali .
4) In accoglimento della domanda di manleva, condanna
[...]
a tenere indenne il Org_1 Controparte_6
in Sassari di quanto tenuto a corrispondere all'attrice in virtù della
[...]
presente sentenza;
5) Compensa tra il Sassari e Controparte_7
le spese di lite. Parte_1
Cosi deciso in Sassari, 24 maggio 2024
Il G.on.
Dott.ssa Maena Savasta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maena Savasta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 189/2014 promossa da:
Parte_1
ATTORE/I contro
Controparte_1
CONVENUTO/I con il patrocinio dell'avv. RUIU Controparte_2
GRAZIANO elettivamente domiciliato in VIA ORISTANO N° 7 07041
ALGHERO presso il difensore avv. RUIU GRAZIANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 7 Motivazioni in fatto e diritto
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 07.01.2014, Pt_1
conveniva in giudizio il , dinanzi
[...] Controparte_3
all'intestato Tribunale, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
- revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, riconoscersi il credito della nella Parte_1
misura di € 15.454,27 che compensa l'importo residuo dovuto per capitale;
- condannarsi di conseguenza il al pagamento a favore di Controparte_4
della residua somma una volta detratto il residuo di capitale dovuto per i Parte_1
lavori di ristrutturazione;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Eccepiva, infatti, l'opponente di essere creditrice nei confronti del CP_1
opposto della somma sopra indicata, in conseguenza dei danni subiti dall'immobile di sua proprietà sia in passato che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione. Chiedeva, pertanto, la compensazione delle somme ancora dovute al con quelle da lei vantate per i danni subiti. CP_1
Si costituiva in giudizio il che contestava Controparte_3
gli assunti e le domande attoree e ne chiedeva il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed in via subordinata, chiedeva di accertare ed affermare che i danni lamentati dall'opponente fossero da attribuire all'
[...]
che aveva eseguito i lavori nello stabile nel 2012. Organizzazione_1
Parte convenuta chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Impresa. L'atto di citazione per chiamata in causa di terzo veniva notificato all' in data 16.10.2014. Organizzazione_1
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, Organizzazione_1
eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa perché pendente altro giudizio pagina 2 di 7 nanti il Giudice di Pace di Sassari radicato dalla società per ottenere la condanna del al pagamento di quanto ancora dovuto per i lavori eseguiti CP_1
nell'immobile di e perciò riguardante il medesimo Controparte_3
contratto di appalto. Nel merito chiedeva dichiararsi l'infondatezza delle domande avverse sia in fatto che in diritto e per l'effetto assolvere la
[...]
da ogni pretesa. Org_1
La causa veniva istruita con prove documentali ed orali ed una volta terminata la fase istruttoria e numerosi rinvii richiesti dalle parti a fini conciliativi, all'udienza del 5.10.2023, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda di parte opponente va parzialmente accolta per quanto si dirà in motivazione.
In primo luogo, sulla chiamata in causa della è bene Organizzazione_1
precisare che nel caso di specie trattasi di chiamata in garanzia propria, volta ad ottenere la manleva in caso di soccombenza e che ricorre in particolare nel caso in cui vi sia il diritto di un soggetto ad essere tenuto indenne a fronte di una eventuale diminuzione patrimoniale conseguente alla pretesa affermata da un terzo.
Fatta la necessaria premessa tale chiamata deve essere dichiarata ammissibile in assenza di litispendenza con la causa nanti il Giudice di Pace di Sassari (decreto ingiuntivo n° 801/13 RGAC 1414/13) poiché nel presente procedimento la
è stata chiamata in manleva per gli eventuali danni causati Org_1
nell'immobile di un singolo condomino durante i lavori di ristrutturazione dati all'impresa in appalto.
pagina 3 di 7 E' chiaro che sul garante chiamato in causa incomberà un onere di difesa, in quanto da una sua insufficiente difesa potrebbe derivare la soccombenza del garantito ed il conseguente obbligo del garante di tenerlo indenne;
egli assume la qualifica di parte, ma non diviene litisconsorte del chiamante.
Ora entrando nel merito della controversia, poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore opponente quella di convenuto, rispetto alla pretesa creditoria spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito e l'eventuale maggior danno.
La prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorchè privo di efficacia probatoria assoluta da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.
Nel caso che ci preme, il titolo su cui ha agito il per il recupero CP_1
delle spese straordinarie relative alla ristrutturazione dell'edificio di via
Principessa IO n. 5 in Sassari, è costituito dalle delibere condominiali del
13/01/2010 e 16/11/2010 on le quali l'assemblea condominiale approvava il preventivo relativo ai lavori straordinari di ristrutturazione dello stabile di via
P. IO n. 5 in Sassari, che integrano, da sole, idonea prova del credito (vedi doc. in atti procedimento monitorio).
pagina 4 di 7 Per quanto detto sopra, nella fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo, l'onere di provare la sussistenza del credito grava sul - parte opposta;
grava CP_1
invece sul condòmino opponente l'onere di provare l'avvenuto pagamento.
Detto ciò emerge per tabulas che la ha effettuato bonifici per € Pt_1
14.500,00 e rispettivamente: doc. n. 2 del 21/09/2012 quale acconto lavori straordinari con quietanza rilasciata dall'allora amministratore condominio
[...]
doc. n. 3 del -24/09/12 con la causale rifacimenti tetto e CP_5
ristrutturazione condominio Principessa IO;
doc. n. 4 del 07/02/2013 causale terzo acconto per lavori ristrutturazione facciate e tetto condomino via
P. IO;
doc. n. 5 del 24/04/2013 con causale 4° acconto lavori di ristrutturazione condominio.
La somma ingiunta con il decreto ingiuntivo è pari ad 8.969,17 a titolo di quota partecipazione per lavori straordinari;
il in fase di CP_1
opposizione ha contestato in maniera del tutto generica i bonifici effettuati dall'opponente; dall'esame dei documenti in atti (vedi preventivo ripartizione per anagrafica delle spese del condominio opposto non presente tra l'altro nella fase monitoria) si evince che la avrebbe dovuto versare la somma pari Pt_1
ad € 15.969,17 a fronte della somma di € 14. 500,00 già versata.
Per qunto appena detto, il decreto ingiuntivo va pertanto revocato difatti: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione,
l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, pagina 5 di 7 è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario
l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo" (Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 22 maggio 2008, n.
13085);
Ora sulla domanda riconvenzionale come proposta dalla parte opponente, va detto che dall'esame dell'intera istruttoria non è emerso in maniera chiara ed univoca quali fossero i danni riportati nell'immobile della durante tutto Pt_1
il periodo antecedente l'inizio dei lavori di ristrutturazione de quibus (2005-
2011); né vi sono in atti i documenti di spesa relativi all'eliminazione di detti lavori (se non meri preventivi).
Ciò quanto meno fino all'inizio dei lavori di ristrutturazione dell'edifico di via
Principessa IO ad opera della che ottenne il via libera e Org_1
l'incarico da parte del per eseguire la riparazione del tetto il 29 CP_1
ottobre 2012 ed eseguì detti lavori tra il novembre 2012 ed il dicembre 2012
(vedi delibere in atti).
Va detto, che l'esame orale ha dimostrato come a seguito dei lavori di rifacimento del tetto ad opera degli operai della questo è Organizzazione_1
rimasto privo di copertura durante una alluvione nel novembre del 2012 (vedi dichiarazioni dei testi sentiti all' udienza del 05/07/20217 e 02/11/2017).
In seguito a tale evento, l'immobile della ha subito danni ad alcuni Pt_1
arredi e corredi quantificabili in € 633,54, come da spese documentate in atti
(vedi fatture riparazione pc e pulizia tappeti); ebbene il committente è responsabile per il danno cagionato a terzi nell'esecuzione di un contratto pagina 6 di 7 d'appalto in quanto resta il custode dell'immobile consegnato all'appaltatore per l'esecuzione dell'opera (vedi Suprema Corte cass. n. 6609/2021).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'attrice, condanna il in Sassari al Controparte_6
pagamento in favore di della somma di € 633,54; Parte_1
3) condanna il alla Controparte_7
rifusione, in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano € 662,00 in oltre iva cpa e 15 % spese generali .
4) In accoglimento della domanda di manleva, condanna
[...]
a tenere indenne il Org_1 Controparte_6
in Sassari di quanto tenuto a corrispondere all'attrice in virtù della
[...]
presente sentenza;
5) Compensa tra il Sassari e Controparte_7
le spese di lite. Parte_1
Cosi deciso in Sassari, 24 maggio 2024
Il G.on.
Dott.ssa Maena Savasta
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