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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 26/10/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 952 per l'anno 2024, promossa da
( , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, presso lo studio dell'avv. Domenico Spanò sito in Locri (RC) alla Via Firenze n. 113, che la difende e rappresenta giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Domenico Spasari, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-APPELLATA
E Parte_2
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1072/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Vibo Valentia, in data 28.05.2024, depositata in data 30.05.2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa. pagina 1 di 9
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto nei Controparte_1 confronti di opposizione ex art 615 c.p.c. Controparte_3 avverso il ruolo esattoriale relativo alla cartella di pagamento n.
13920160004233058000, per omesso mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2011-2012, per un ammontare di € 1.009,85, presuntivamente notificata il 22.09.2016, ente creditore . Controparte_2
A fondamento della sua domanda chiedeva di accertare la mancata notifica degli atti presupposti e per l'effetto l'estinzione di ogni pretesa per intervenuta prescrizione.
Si costitutiva l' eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire nonchè il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria
Provinciale stante la natura di credito tributario;
nel merito eccepiva l'avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione ed insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Si costitutiva altresì la , eccependo il difetto di giurisdizione, Controparte_2
l'incompetenza per materia, il difetto di interesse ad agire e nel merito l'infondatezza della domanda.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 1072/2024 depositata in data
28.05.2024, in accoglimento della proposta opposizione, dopo aver dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, e dopo aver ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ha accolto il ricorso del contribuente, statuendo che non era stata fornita nessuna prova circa la notifica deglla cartella esattoriale né di successivi atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_3 seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in primo grado per carenza di interesse ad
pagina 2 di 9 agire, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia nonché, ancora, l'assoluta legittimità ed esigibilità delle somme portate dalla cartella di pagamento n.
13920160004233058000. In via gradata, riformare la sentenza appellata nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00, oltre esborsi ed accessori di legge. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costitutiva , deducendo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, per difetto di rappresentanza e di legitimatio ad processum.
Sempre preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché trattasi di sentenza pronunciata secondo equità. Nel merito ha contestato il calcolo degli interessi di mora, nonché la prescrizione della pretesa impositiva, stante la soggezione al termine triennale. Per tutti questi motivi ha chiesto di rigettare l'appello, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La , pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente Controparte_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva rinviata, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del
23.09.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata e riguardante il difetto di rappresentanza in giudizio da parte di avvocato del libero foro. Invero, sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale Controparte_4 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, pagina 3 di 9 in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la Pt_1 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019;
v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n.
4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911).
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Controparte_3 quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare Pt_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Controparte_3
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Controparte_3 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Alla luce dei predetti principi, deve ritenersi che del tutto legittimamente l'
[...]
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato Parte_3 del libero foro.
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione relativa alla nullità del mandato per non essere stata allegata la procura speciale, poiché quest'ultima risulta depositata pagina 4 di 9 unitamente all'atto di appello da parte di , rilasciata all'uopo da Controparte_3 parte del Dott. in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Controparte_5
Giudizio in data 04.06.2024 ( vedi allegato 1 , CP_2 Controparte_3 nonché la procura speciale dello stesso conferita dal Direttore dell' CP_3
( vedi allegato n. 10)
[...]
Tanto premesso, assorbente e dirimente rispetto a qualsiasi altra questione posta è il difetto di giurisdizione così come sollevato da , che determina Controparte_3
l'accoglimento dell'appello e la devoluzione della questione alla Commissione
Tributaria di Vibo Valentia.
Va richiamato all'uopo il principio stabilito dalla Cassazione a SS.UU per cui
“l'interpretazione dell'art. 37 c.p.c., in base al quale il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne
l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c., (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. ( in tal senso Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.4.2012, n. 5762 e Sezioni Unite
n. 24883/2008 e ss.)
pagina 5 di 9 Chiarito ciò, si deve rilevare che la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso
l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n.
11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (Tassa
Automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
pagina 6 di 9 Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione triennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente pagina 7 di 9 temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria -, maturata antecedentemente alla notifica della cartella impugnata ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920160004233058000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. pagina 8 di 9 Vibo Valentia, 26 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice, dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 952 per l'anno 2024, promossa da
( , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, presso lo studio dell'avv. Domenico Spanò sito in Locri (RC) alla Via Firenze n. 113, che la difende e rappresenta giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Domenico Spasari, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-APPELLATA
E Parte_2
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1072/2024 emessa dal Giudice di Pace di
Vibo Valentia, in data 28.05.2024, depositata in data 30.05.2024 e non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa. pagina 1 di 9
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto nei Controparte_1 confronti di opposizione ex art 615 c.p.c. Controparte_3 avverso il ruolo esattoriale relativo alla cartella di pagamento n.
13920160004233058000, per omesso mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2011-2012, per un ammontare di € 1.009,85, presuntivamente notificata il 22.09.2016, ente creditore . Controparte_2
A fondamento della sua domanda chiedeva di accertare la mancata notifica degli atti presupposti e per l'effetto l'estinzione di ogni pretesa per intervenuta prescrizione.
Si costitutiva l' eccependo, in via pregiudiziale, Controparte_3
l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire nonchè il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria
Provinciale stante la natura di credito tributario;
nel merito eccepiva l'avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione ed insisteva per il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Si costitutiva altresì la , eccependo il difetto di giurisdizione, Controparte_2
l'incompetenza per materia, il difetto di interesse ad agire e nel merito l'infondatezza della domanda.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia con sentenza n. 1072/2024 depositata in data
28.05.2024, in accoglimento della proposta opposizione, dopo aver dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, e dopo aver ritenuto ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ha accolto il ricorso del contribuente, statuendo che non era stata fornita nessuna prova circa la notifica deglla cartella esattoriale né di successivi atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Proponeva pertanto appello l' formulando le Parte_3 seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza appellata, accertare e dichiarare inammissibile l'opposizione proposta in primo grado per carenza di interesse ad
pagina 2 di 9 agire, nonché il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia nonché, ancora, l'assoluta legittimità ed esigibilità delle somme portate dalla cartella di pagamento n.
13920160004233058000. In via gradata, riformare la sentenza appellata nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.200,00, oltre esborsi ed accessori di legge. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costitutiva , deducendo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, per difetto di rappresentanza e di legitimatio ad processum.
Sempre preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché trattasi di sentenza pronunciata secondo equità. Nel merito ha contestato il calcolo degli interessi di mora, nonché la prescrizione della pretesa impositiva, stante la soggezione al termine triennale. Per tutti questi motivi ha chiesto di rigettare l'appello, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La , pur regolarmente citata, non si costituiva nel presente Controparte_2 giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente e veniva rinviata, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del
23.09.2025 per la rimessione della causa in decisione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata e riguardante il difetto di rappresentanza in giudizio da parte di avvocato del libero foro. Invero, sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre 2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la generale Controparte_4 facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, pagina 3 di 9 in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e Pt_1
l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e implicitamente la Pt_1 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019;
v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n.
4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911).
Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita , ha delineato un sistema nel Controparte_3 quale, impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare Pt_1 anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Controparte_3
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...] sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Controparte_3 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Alla luce dei predetti principi, deve ritenersi che del tutto legittimamente l'
[...]
si è avvalsa nel proporre l'atto di appello di un avvocato Parte_3 del libero foro.
Parimenti, non può essere accolta l'eccezione relativa alla nullità del mandato per non essere stata allegata la procura speciale, poiché quest'ultima risulta depositata pagina 4 di 9 unitamente all'atto di appello da parte di , rilasciata all'uopo da Controparte_3 parte del Dott. in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Controparte_5
Giudizio in data 04.06.2024 ( vedi allegato 1 , CP_2 Controparte_3 nonché la procura speciale dello stesso conferita dal Direttore dell' CP_3
( vedi allegato n. 10)
[...]
Tanto premesso, assorbente e dirimente rispetto a qualsiasi altra questione posta è il difetto di giurisdizione così come sollevato da , che determina Controparte_3
l'accoglimento dell'appello e la devoluzione della questione alla Commissione
Tributaria di Vibo Valentia.
Va richiamato all'uopo il principio stabilito dalla Cassazione a SS.UU per cui
“l'interpretazione dell'art. 37 c.p.c., in base al quale il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo (“asse portante della nuova lettura della norma”), della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli.
All'esito della nuova interpretazione della predetta disposizione, volta a delinearne
l'ambito applicativo in senso restrittivo e residuale, ne consegue che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 c.p.c., (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado;
2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione;
3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito. ( in tal senso Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 12.4.2012, n. 5762 e Sezioni Unite
n. 24883/2008 e ss.)
pagina 5 di 9 Chiarito ciò, si deve rilevare che la domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso
l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n.
11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (Tassa
Automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
pagina 6 di 9 Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione triennale, in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente pagina 7 di 9 temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria -, maturata antecedentemente alla notifica della cartella impugnata ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920160004233058000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
La riforma della sentenza di primo grado comporta anche la riforma delle spese di lite e sul punto si precisa che gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_3 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. pagina 8 di 9 Vibo Valentia, 26 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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