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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
RG n. 422/2025
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2025 nella causa civile ex artt.
1168 c.c. e 703 c.p.c. tra:
, con l'avv.to Brigitta Sarasso Parte_1
ricorrente
Contro
, con l'avv.to Luigi Marzi Controparte_1
resistente rilevato che chiedeva al Tribunale adito: nel merito, dato atto che il sig. Parte_1
ha spogliato la ricorrente nel possesso del fosso in terra Controparte_1
insistente sul terreno iscritto al NCT del Comune di Crescentino al Fg. 20, mapp. 3
(proprietà ) e posto in corrispondenza del confine con il terreno iscritto al Fg. 20, Pt_1
mapp. 32 (proprietà ) e al contempo ha ampliato la strada campestre Persona_1
insistente sul predetto confine, ricoprendo il fosso tombinato, a danno della ricorrente:
- disporre ai sensi dell'art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso del fosso come sopra identificato;
- conseguentemente condannare il sig. a ripristinare lo stato Controparte_1
dei luoghi, eliminando la tombinatura del fosso e la corrispondente porzione di strada sovrastante, nei termini e nei modi descritti nella relazione 5 marzo 2025, a firma del geom. ovvero nei modi che codesto Tribunale riterrà opportuni ai sensi Controparte_2 dell'art. 669 duodecies c.p.c.;
- condannare il sig. al pagamento delle spese del giudizio, oltre Controparte_1
maggiorazione per spese generali, CPA e Iva se dovuta. Con riserva di chiedere il risarcimento;
1 che resisteva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“preliminarmente: dato atto che il giudizio è stato introdotto dopo il decorso del termine annuale di cui all'art. 1168, 1° comma, Cod. civ., dichiarare l'intervenuta decadenza di dalla possibilità di esercitare l'azione possessoria e conseguentemente Parte_1
dichiarare improcedibile la domanda attorea;
in subordine, previa ammissione delle prove dedotte, dato atto che l'azione attuata dal resistente non integra violazione del possesso della ricorrente con riferimento al bene immobile oggetto di giudizio, per l'effetto respingere ogni domanda formulata;
col favore delle spese di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori previdenziali e fiscali;
rilevato che la ricorrente nel ricorso deduce che “agli inizi del mese di aprile 2024, la sig.ra
era informata dal proprio affittuario che il sig. - figlio dei Pt_1 Controparte_1 signori e – stava eseguendo dei lavori sulla proprietà Parte_2 Parte_3
, che apparivano di ampliamento della strada posta sul confine fra le particelle n. 3 Pt_1
( ) e 32 ( ). In data 18 aprile 2024, recatasi in loco, la sig.ra Pt_1 Persona_2 Pt_1 ha appreso l'effettiva consistenza dei lavori eseguiti, dal , sulla Controparte_1 proprietà della stessa (v. doc. 5)”; Pt_1
rilevato che dalla pec del 10.05.2024 (doc. 6 parte ricorrente), inviata per conto di Pt_1
dai legali allora incaricati, indirizzata a e , risulta
[...] Parte_2 Parte_3
una circostanza parzialmente diversa, ossia che la ricorrente era a conoscenza o avrebbe potuto esserlo con l'ordinaria diligenza del fatto che il fosso adduttore posto sul fondo di sua proprietà già “verso la fine di marzo” era stato tombinato e poi ricoperto con ghiaione e altro materiale”: “ci viene riferito che verso la fine di marzo sia stata da Voi arbitrariamente tombinato e poi ricoperto con ghiaione e altro materiale il fosso adduttore sul terreno di proprietà della nostra cliente, il tutto la fine di ampliare la preesistente strada”; rilevato infatti che dalla perizia di parte ricorrente le opere risultano essere state realizzate successivamente al 21.07.2023; che la ricorrente non ha contestato che i lavori in questione risalgono al dicembre 2023 (come dedotto dalla controparte), affermando tuttavia di avere avuto consapevolezza della loro effettiva consistenza solo in data
18.04.2025; richiamata e condivisa la Giurisprudenza della Suprema Corte in un caso analogo secondo cui (Cass. ord. 23870/2021): in caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia
2 stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, nel caso di spoglio clandestino del possesso di una servitù di passaggio a favore di un terreno concesso in affitto, la decorrenza del termine annuale per l'esercizio dell'azione di reintegra non era impedita per il solo fatto che il passaggio fosse effettuato dall'affittuario, anziché dalla proprietaria del terreno)”; ritenuto che, alla luce delle incongruenze sopra rilevate e dei principi di diritto sopra enunciati, la ricorrente non prova e deduce la data certa della scoperta del denunciato spoglio clandestino, risultando anzi evidente dalla predetta corrispondenza che in data ben antecedente ai primi di aprile 2024 essa era a conoscenza o quantomeno poteva avvedersi, usando l'ordinaria diligenza, dell'effettuazione delle suddette opere integranti l'asserito spoglio, trattandosi di opere apparenti e visibili ed essendo irrilevante di per sé che il fondo fosse condotto in affitto;
che, per i medesimi motivi, il termine annuale dell'azione ex art. 1168 c.c. non può decorrere dal 18.04.2024, ossia dalla consapevolezza dell'effettiva consistenza dei lavori (avendo avuto notizia della loro effettuazione in data antecedente); ritenuto che, per le motivazioni sopra dette, eventuali prove orali sarebbero esplorative, in difetto della allegazione della data certa e delle circostanze di tempo in cui la ricorrente si
è trovata per potersi effettivamente accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio, del sofferto spoglio, non potendo i poteri officiosi del giudice colmare le lacune di allegazione e prova delle parti;
ritenuto, pertanto, che difetta la prova della tempestività del presente ricorso cautelare;
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire il principio della soccombenza: richiamata l'applicazione della tariffa professionale vigente per i procedimenti cautelari, risulta equo liquidare euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D. M. 55/2014, oltre accessori di legge, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della bassa complessità delle questioni trattate (con esclusione della fase istruttoria/trattazione);
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
, che liquida in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
3 rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Vercelli, 9.06.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili
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SEZIONE CIVILE
RG n. 422/2025
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2025 nella causa civile ex artt.
1168 c.c. e 703 c.p.c. tra:
, con l'avv.to Brigitta Sarasso Parte_1
ricorrente
Contro
, con l'avv.to Luigi Marzi Controparte_1
resistente rilevato che chiedeva al Tribunale adito: nel merito, dato atto che il sig. Parte_1
ha spogliato la ricorrente nel possesso del fosso in terra Controparte_1
insistente sul terreno iscritto al NCT del Comune di Crescentino al Fg. 20, mapp. 3
(proprietà ) e posto in corrispondenza del confine con il terreno iscritto al Fg. 20, Pt_1
mapp. 32 (proprietà ) e al contempo ha ampliato la strada campestre Persona_1
insistente sul predetto confine, ricoprendo il fosso tombinato, a danno della ricorrente:
- disporre ai sensi dell'art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. l'immediata reintegrazione della ricorrente nel possesso del fosso come sopra identificato;
- conseguentemente condannare il sig. a ripristinare lo stato Controparte_1
dei luoghi, eliminando la tombinatura del fosso e la corrispondente porzione di strada sovrastante, nei termini e nei modi descritti nella relazione 5 marzo 2025, a firma del geom. ovvero nei modi che codesto Tribunale riterrà opportuni ai sensi Controparte_2 dell'art. 669 duodecies c.p.c.;
- condannare il sig. al pagamento delle spese del giudizio, oltre Controparte_1
maggiorazione per spese generali, CPA e Iva se dovuta. Con riserva di chiedere il risarcimento;
1 che resisteva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“preliminarmente: dato atto che il giudizio è stato introdotto dopo il decorso del termine annuale di cui all'art. 1168, 1° comma, Cod. civ., dichiarare l'intervenuta decadenza di dalla possibilità di esercitare l'azione possessoria e conseguentemente Parte_1
dichiarare improcedibile la domanda attorea;
in subordine, previa ammissione delle prove dedotte, dato atto che l'azione attuata dal resistente non integra violazione del possesso della ricorrente con riferimento al bene immobile oggetto di giudizio, per l'effetto respingere ogni domanda formulata;
col favore delle spese di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori previdenziali e fiscali;
rilevato che la ricorrente nel ricorso deduce che “agli inizi del mese di aprile 2024, la sig.ra
era informata dal proprio affittuario che il sig. - figlio dei Pt_1 Controparte_1 signori e – stava eseguendo dei lavori sulla proprietà Parte_2 Parte_3
, che apparivano di ampliamento della strada posta sul confine fra le particelle n. 3 Pt_1
( ) e 32 ( ). In data 18 aprile 2024, recatasi in loco, la sig.ra Pt_1 Persona_2 Pt_1 ha appreso l'effettiva consistenza dei lavori eseguiti, dal , sulla Controparte_1 proprietà della stessa (v. doc. 5)”; Pt_1
rilevato che dalla pec del 10.05.2024 (doc. 6 parte ricorrente), inviata per conto di Pt_1
dai legali allora incaricati, indirizzata a e , risulta
[...] Parte_2 Parte_3
una circostanza parzialmente diversa, ossia che la ricorrente era a conoscenza o avrebbe potuto esserlo con l'ordinaria diligenza del fatto che il fosso adduttore posto sul fondo di sua proprietà già “verso la fine di marzo” era stato tombinato e poi ricoperto con ghiaione e altro materiale”: “ci viene riferito che verso la fine di marzo sia stata da Voi arbitrariamente tombinato e poi ricoperto con ghiaione e altro materiale il fosso adduttore sul terreno di proprietà della nostra cliente, il tutto la fine di ampliare la preesistente strada”; rilevato infatti che dalla perizia di parte ricorrente le opere risultano essere state realizzate successivamente al 21.07.2023; che la ricorrente non ha contestato che i lavori in questione risalgono al dicembre 2023 (come dedotto dalla controparte), affermando tuttavia di avere avuto consapevolezza della loro effettiva consistenza solo in data
18.04.2025; richiamata e condivisa la Giurisprudenza della Suprema Corte in un caso analogo secondo cui (Cass. ord. 23870/2021): in caso di spoglio clandestino del possesso, incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia
2 stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, nel caso di spoglio clandestino del possesso di una servitù di passaggio a favore di un terreno concesso in affitto, la decorrenza del termine annuale per l'esercizio dell'azione di reintegra non era impedita per il solo fatto che il passaggio fosse effettuato dall'affittuario, anziché dalla proprietaria del terreno)”; ritenuto che, alla luce delle incongruenze sopra rilevate e dei principi di diritto sopra enunciati, la ricorrente non prova e deduce la data certa della scoperta del denunciato spoglio clandestino, risultando anzi evidente dalla predetta corrispondenza che in data ben antecedente ai primi di aprile 2024 essa era a conoscenza o quantomeno poteva avvedersi, usando l'ordinaria diligenza, dell'effettuazione delle suddette opere integranti l'asserito spoglio, trattandosi di opere apparenti e visibili ed essendo irrilevante di per sé che il fondo fosse condotto in affitto;
che, per i medesimi motivi, il termine annuale dell'azione ex art. 1168 c.c. non può decorrere dal 18.04.2024, ossia dalla consapevolezza dell'effettiva consistenza dei lavori (avendo avuto notizia della loro effettuazione in data antecedente); ritenuto che, per le motivazioni sopra dette, eventuali prove orali sarebbero esplorative, in difetto della allegazione della data certa e delle circostanze di tempo in cui la ricorrente si
è trovata per potersi effettivamente accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio, del sofferto spoglio, non potendo i poteri officiosi del giudice colmare le lacune di allegazione e prova delle parti;
ritenuto, pertanto, che difetta la prova della tempestività del presente ricorso cautelare;
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire il principio della soccombenza: richiamata l'applicazione della tariffa professionale vigente per i procedimenti cautelari, risulta equo liquidare euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D. M. 55/2014, oltre accessori di legge, tenuto conto del valore indeterminato della controversia e della bassa complessità delle questioni trattate (con esclusione della fase istruttoria/trattazione);
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1
, che liquida in euro 2.500,00 per compenso professionale, oltre Controparte_1
3 rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Vercelli, 9.06.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili
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