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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2577/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr. Francesca Vullo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2577/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR, 5, Parte_1 C.F._1
MONZA, presso lo studio dell'avv. GIORGIA GATTO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
TONALE N. 32/M, BRUGHERIO, presso lo studio dell'avv. FABIO POLONI (C.F.
), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._3
APPELLATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per APPERTI: Pt_1
pagina 1 di 16 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1999/2024 del 12/07/24 pubblicata il
15/02/2024 (nel giudizio RG n. 9720/2021) emessa dal Tribunale di Monza, sez. 2^ civile, Giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone e notificata in data 16 luglio 2024 così giudicare
A. NEL MERITO
1. Riformare la sentenza n. 1999/2024 del 12/07/24 pubblicata il 15/02/2024 (nel giudizio RG n.
9720/2021) emessa dal Tribunale di Monza, sez. 2^ civile, Giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone e per
l'effetto, accogliere le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dagli attori nel giudizio di primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e pertanto:
a) in via principale: accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo ed in ogni caso non dovuto l'importo richiesto e per l'effetto annullare, revocare, e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.3893/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 11.10.21 e notificato in data 16.10.21 per tutte le ragioni indicate in atti e provate in corso di causa condannando la alla restituzione della somma versata Controparte_1
dall'attrice in forza della provvisoria esecuzione concessa dal Giudice di primo grado;
In via subordinata: ridurre l'ingiunzione e/o le somme pretese dall'opposta per tutte le ragioni in atti, per le opere non eseguite e per i vizi e le difformità ai sensi dell'art. 1668 c.c e per l'effetto condannare la alla restituzione dell'importo così determinato versato dalla sigra Controparte_1
in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la piena ed esclusiva responsabilità della società per la violazione degli obblighi contrattualmente assunti e la non esecuzione a regola CP_1
d'arte dei lavori eseguiti, condannare al risarcimento del danno derivato Controparte_1
all'esponente da liquidarsi nella misura che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa;
Nel merito, in via subordinata
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettare e/o comunque respingere tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni – principali e subordinate – proposte dalla convenuta nei confronti degli attori - poiché assolutamente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti assolvendo gli attori stessi da ogni avversa domanda e/o pretesa.
In via istruttoria
− Ammettere e disporre una integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio d'ufficio svolta in corso di causa, disponendo che il Consulente Tecnico d'Ufficio, in particolare, esamini integralmente la
pagina 2 di 16 documentazione prodotta da parte opponente e verifichi le opere non eseguite da che CP_1
avrebbe dovuto eseguire in forza dell'appalto, quantificandone il valore e determinando la congruità delle fatture pagare dalla committente per terminare i lavori omessi da nonché accerti la CP_1
non corretta esecuzione delle opere, i danni arrecati e i vizi tutti quantificando correttamente la misura per loro eliminazione e quanto ai vizi e difformità già sistemate indicando la congruità delle fatture in atti
− Ammettere e disporre altresì prova per testi sui capitoli di prova come richiesti e dedotta dall'opponente nella memoria ex art. 183 n. 2 comma sesto nonché a prova contraria diretta e indiretta come richiesta dedotta nella memoria ex art. 183 cpc n. 3 da intendersi di seguito integralmente ritrascritti
In ogni caso in punto spese di lite
4) anche in riforma della sentenza n. 1999/2024 del 12/07/24 pubblicata il 15/02/2024 (nel giudizio
RG n. 9720/2021) emessa dal Tribunale di Monza, sez. 2^ civile, Giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone nella parte qua condannare al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio in favore esponente e condannare l'avv. Poloni Fabio ( per conto di
in forza di delega all'incasso a rifondere all'odierna appellante la somma Controparte_1
complessiva di euro 5.067,45 versati in ottemperanza alla sentenza impugnata ( doc n. 3 appello) ovvero la diversa minore somma che sarà ritenuta da Codesto nonché la somma di euro 3.968,80 versata al CTU Dott. ( Doc n. 3 fascicolo di appello) in ottemperanza al decreto di Per_1
liquidazione emesso dal Giudice di primo grado
5) Emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso”.
Sempre In ogni caso
- Condannare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio Controparte_1
in favore degli odierni appellanti
- Emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- rigettare l'appello avversario ed ogni domanda con esso formulato, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi in atti, adottando ogni consequenziale provvedimento;
pagina 3 di 16 - confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Monza n.
1999/2024 del 12.07.2024 RG 9720/2021 e tutte le statuizioni in essa contenute.
- confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la signora , (C.F. Parte_1
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]
n. 13, al pagamento in favore di delle somme di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
stesso;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- rigettare l'azione avversaria ed ogni domanda con essa formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
condannare , (C.F. , nata a Milano in [...] 31 marzo Parte_1 C.F._1
1985 e residente in [...], per tutte le motivazioni di cui in atti, al pagamento in favore di dell'importo di €. 25.477,54 ovvero di quella Controparte_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura al saldo.
IN OGNI CASO:
- Rigettare comunque ogni domanda e/o istanza, anche svolta in via istruttoria, ex adverso reiterata in sede di appello in quanto assolutamente inammissibile e/o infondata per i motivi tutti ampiamente esposti in atto.
- Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso svolte per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado ha ottenuto dal Tribunale di Monza un decreto ingiuntivo per €25.477,54 oltre interessi CP_1 nei confronti di per lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti presso l'immobile di Parte_1 proprietà dell'ingiunta, ubicato in Monza. In particolare, la fattura azionata in via monitoria, n. 6/2021, reca le causali “-Opere a saldo previste da contratto;
-Opere extra concordate tra le parti eseguite presso il vs. Immobile sito in Monza via Oslavia 13 coma da SCIA n. 80/2020”.
La parte ingiunta ha proposto opposizione eccependo la presenza di vizi e difformità e la mancata esecuzione di parte delle opere oggetto dell'incarico ed ha dedotto di aver fatto ricorso a terzi per rimediare ai difetti denunciati e per completare i lavori non eseguiti. Ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'arch. , progettista e D.L. e, nel merito, in via CP_2
pagina 4 di 16 principale, di accertare l'inesistenza del credito di con conseguente revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
in subordine, la riduzione del corrispettivo in misura corrispondente alle opere non eseguite;
in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni. CP_1
La parte opposta si è costituita contestando le pretese dell'opponente.
Il giudice, con ordinanza del 17 marzo 2022, ha rigettato l'istanza di chiamata in causa del terzo CP_2
e concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 30 luglio 2022, il tribunale ha rigettato l'istanza di prova orale proposta dall'opponente mentre ha disposto consulenza tecnica per identificare e valutare le opere Pt_1
eseguite da La relazione è stata successivamente integrata al fine di ottenere una valutazione CP_1
delle opere eseguite parametrata ai prezzi correnti di mercato anziché ai prezzi unitari indicati in contratto.
Infine, il tribunale, con sentenza n. 1999/2024 del 12/07/2024, pubblicata il 15/07/2024, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
L'appello
I. Il procedimento
La sentenza è stata impugnata da che ha rimproverato al tribunale di avere mal Parte_1
valutato le risultanze istruttorie, affermando, contrariamente al vero, che aveva portato a CP_1
termine le opere appaltate e che essa appellante le aveva accettate, e di aver errato nella identificazione e qualificazione delle domande proposte, avendo affermato persino che non era stata proposta domanda di riduzione del corrispettivo. si è doluta del rigetto della domanda risarcitoria proposta in via Pt_1 riconvenzionale, in contrasto con quanto accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, ed ha chiesto, in riforma integrale della sentenza appellata, l'accoglimento delle difese e domande svolte nel giudizio di primo grado, eventualmente previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta del procedimento, la causa è stata assunta in decisione il 27 marzo 2025 e la sentenza deliberata nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
II. La decisione
II. 1 Il rito
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c., poiché la lettura dell'atto di appello consente di enucleare con sufficiente chiarezza gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito, risultando facilmente identificabili i capi pagina 5 di 16 della sentenza di primo grado che si è inteso censurare e gli errori contestati al primo giudice sia con riferimento alla ricostruzione dei fatti che all'applicazione delle norme.
Sempre in via preliminare, va chiarito che, contrariamente a quanto riferito da parte appellata, Pt_1
in questa sede, non si è in alcun modo doluta della mancata autorizzazione, da parte del primo giudice, della chiamata in causa del terzo coerentemente, del resto, con la regola secondo la quale “Il CP_2
provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (così, Cass. n. 2331/202). Al contrario, la a pagina 5 del proprio atto di appello, riferisce di aver intrapreso nei confronti del Pt_1
a seguito al rigetto dell'istanza di integrazione del contraddittorio, un diverso procedimento CP_2
avanti il Tribunale di Monza (R.G. n. 2767/2022).
II.2 Il merito
In fatto, può ritenersi pacifico perché documentalmente provato e non specificamente contestato:
- che nel mese di giugno 2020 commissionò a la ristrutturazione del Parte_1 CP_1
proprio appartamento. Le opere da eseguire furono (sommariamente) descritte nel capitolato prodotto dall'opponente come doc. 21; il corrispettivo fu concordato in €26.206,15, di cui €2.750,00 per pratiche edilizie;
- che in data 24 novembre 2020 le parti sottoscrissero un documento denominato “riepilogo e contabilità” (doc. n. 8 , che dava conto delle opere contrattuali eseguite fino a quel Pt_1
momento e dei lavori extra-contratto eseguiti o ancora da eseguire. Da tale riepilogo emerge che il valore delle opere contrattuali fino a quel momento eseguite e non ancora pagate ammontava ad
€6.254,15. Le opere extra, eseguite e non, furono stimate in €16.518,25. Il totale dovuto a saldo risultava pari, al netto dell'iva, ad €23.161,40 (€ 6.254,15 + € 16.518,25), cioè la somma richiesta in via monitoria (maggiorata di iva), sempre oltre i 2.750 euro pattuiti per le pratiche amministrative;
- che, per l'esecuzione dei lavori idraulici ed elettrici, si avvalse di subappaltatori, in CP_1
particolare, della ditta individuale Teo Impianti per la parte idraulica e di Fev elettrica s.a.s. per l'impianto elettrico (si veda atto di citazione in opposizione, pag. 4); 1 Si trattava: della creazione di una scala di collegamento tra l'unità immobiliare ed il lastrico solare con la realizzazione di un vano tecnico (sbarco), dello spostamento della cucina con conseguenti opere murarie, del rifacimento dell'impianto idrico sanitario (con esclusione dei sanitari) e dell'impianto elettrico. pagina 6 di 16 - che, diversamente da quanto ha ripetutamente affermato dal Tribunale di Monza, non CP_1 portò a termine i lavori di ristrutturazione dell'appartamento dell' entrambe le parti, infatti, Pt_1
hanno riferito che da gennaio 2021 decise di sostituire con Parte_1 CP_1 [...]
C
che furono incaricate dell'ultimazione dei lavori (cfr. comparsa di Controparte_3 CP_5
risposta nel giudizio di primo grado, pag. 6) e, a detta di anche della riparazione e CP_1 Pt_1 rifacimento delle opere eseguite da non a regola d'arte (v. doc. 9 . CP_1 Pt_1
La sentenza appellata, come giustamente denunciato dalla risulta quindi palesemente errata Pt_1
nella parte in cui:
1. ha ritenuto che avesse dato integrale esecuzione al contratto di appalto, essendo vero CP_1
l'esatto contrario, ed ha considerato la presa in carico delle opere eseguite da da parte CP_1 della committente e la sostituzione dell'appaltatrice con altra impresa (con l'incarico di portare a termine la ristrutturazione) come accettazione;
2. ha ritenuto applicabile alla fattispecie gli artt. 1667 e ss. c.c., giungendo finanche ad affermare la decadenza della parte opponente dalla garanzia per vizi, disapplicando la regola secondo la quale
“nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e
1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”, così, ex multis, Cass. n. 4511/2019; Cass. n. 9198 /2018; Cass. n. 1186/2015; Cass. n. 13983/2011);
3. ha ritenuto che l'esecuzione non a regola d'arte delle opere da parte dei subappaltatori non possa essere addebitata alla società appaltatrice dalla committente -che pure a detti subappaltatori non è legata da alcun vincolo negoziale - escludendo, solo per questo motivo, la responsabilità di CP_1 per l'inadeguatezza, accertata dal consulente d'ufficio, degli impianti elettrici.
A ciò si aggiunga che, come ha ancora una volta giustamente denunciato l'appellante, non è vero che l'unica domanda proposta da avesse ad oggetto l'accertamento di un credito Parte_1
pagina 7 di 16 risarcitorio da opporre in compensazione a e non è vero – a dispetto di quanto affermato dal CP_1
primo giudice – che la committente non avesse domandato la riduzione del corrispettivo.
L'opponente, infatti, fin dall'atto introduttivo, aveva contestato la pretesa creditoria di CP_1 nell'an, e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, di “ridurre
l'ingiunzione e/o le somme pretese dall'opposta per tutte le ragioni in atti per le opere non eseguite”, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento di tutti i danni subiti2.
Le domande dell'appellante devono essere perciò oggetto di nuovo esame in questa sede, non già in quanto la sentenza sia nulla, non essendo motivo di nullità l'erronea individuazione delle norme applicabili alla fattispecie, comprese quelle che disciplinano il riparto dell'onere della prova, ma in quanto il ragionamento del primo giudice poggia senza alcun dubbio sul fraintendimento di alcune, decisive, circostanze allegate dalle parti e delle loro domande, oltre che sull'errata applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2967 c.c. Occorre quindi in questa sede accertare se -nei CP_1
limiti in cui il contratto ha avuto esecuzione- abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni a suo carico, eseguendo con diligenza e a regola d'arte le lavorazioni oggetto dell'appalto, e quindi se abbia diritto ad ottenere il pagamento richiesto nella misura richiesta;
ove poi dovesse emergere l'inadempimento inesatto della società appellata, occorrerà verificare se ne sia stata in Parte_1
concreto danneggiata e se abbia dimostrato i danni che pretende le siano risarciti. Nel far ciò, si deve ricordare, quanto all'atteggiarsi dell'onere della prova, che ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento semplicemente per sottrarsi alla richiesta della controparte, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione;
quando, invece, l'esistenza di vizi e difformità sia dedotta come fatto costitutivo di una pretesa – qual è anche quella risarcitoria – spetta al committente dimostrare l'esistenza di tali vizi e delle conseguenze dannose lamentate, tanto più ove sia il committente ad avere abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera, in ossequio al principio di vicinanza della prova, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa (così Cass. n. 1701/2025). Con la precisazione, nel caso di specie, che l'esatta ricostruzione di quanto accaduto tra le parti presenta obiettive difficoltà, considerato che, come rimarcato dal consulente tecnico d'ufficio, il capitolato allegato al preventivo accettato (cfr. doc. 2) si presenta a dir poco approssimativo nell'individuazione 2 Domanda, questa, che veniva poi circoscritta, a seguito del rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo (il progettista e D.L. ), al solo accertamento “dell'inadempimento contestato alla CP_2 ditta appaltatrice circa l'esecuzione dei lavori appaltati non a regola d'arte e in ordine alla CP_1 riduzione del corrispettivo per lavori mai realizzati” (memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.) pagina 8 di 16 della tipologia delle opere, della loro misura e dei materiali da utilizzare e che manca il giornale cantiere;
inoltre, tenuto conto che, dopo l'estromissione di vi è stato il pacifico intervento di CP_1
altre imprese in cantiere, senza che sia stato preventivamente proposto un procedimento di accertamento tecnico preventivo e senza che sia stata eseguita una ricognizione in contraddittorio dello stato delle opere al momento della cessazione del rapporto. Ai fini della decisione, infine, sono pienamente utilizzabili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che non vi è motivo di rinnovare
-ciò che si dice anche con riferimento al secondo motivo di appello-, dal momento che il consulente ha esaminato analiticamente la documentazione prodotta ed ispezionato le opere con zelo e nel contraddittorio delle parti, motivando in modo logico le proprie conclusioni, tenuto di tutte le numerose osservazioni del perito di parte Permangono, indubbiamente, delle incertezze, soprattutto con Pt_1
riferimento alle ragioni di alcuni interventi disposti dalla committente dopo il recesso. Tali incertezze, tuttavia, non derivano da (non segnalati) errori metodologici del consulente d'ufficio o da un suo travisamento dei fatti, ma dalla già evidenziata scarsità del materiale probatorio, che non potrebbe essere arricchito neppure dalla assunzione delle prove testimoniali, le quali, ove non vertono su circostanze pacifiche, sono in buona parte inammissibili perché dirette a far esprimere ai testimoni giudizi agli stessi non consentiti.
Le eccezioni e domande di riesaminate alla luce di tali premesse ed alla stregua dei Parte_1 rammentati principi in materia di riparto dell'onere probatorio, devono essere parzialmente accolte.
A. Il corrispettivo spettante a CP_1
Come si è detto, ha agito in via monitoria chiedendo il pagamento del saldo nella misura CP_1 indicata nel documento denominato “riepilogo e contabilità”, datato 24.11.2020 e prodotto come documento 8 da Il documento è sottoscritto da entrambe le parti e dà conto delle opere Parte_1
contrattuali fino a quel momento eseguite da con indicazione del corrispettivo ancora dovuto CP_1
(€ 6.254,15) e di quelle extra-contrattuali -eseguite ed ancora da eseguire- per le quali, invece, le parti hanno concordato un corrispettivo €16.518,25 (tutto al netto dell'iva).
Il riepilogo è frutto di una verifica effettuata dai contraenti nel contraddittorio;
dunque, fotografa la situazione al 24 novembre 2020 e costituisce, dal lato della TI, un riconoscimento di debito.
Il consulente d'ufficio, inoltre, ha accertato:
- che, rispetto alle lavorazioni indicate, non sono state ultimate opere per un valore pari, sulla base dei prezzi contrattuali, ad €1.500 (si tratta del “cappotto parte inferiore del vano tecnico (10/15 cm
pagina 9 di 16 circa)” e della “rasatura e tinteggiatura cappotto del vano tecnico” – cfr. pag. 9 prima relazione
CTU);
- la presenza di interventi eseguiti non a regola d'arte3, stimando l'incidenza dei vizi accertati in complessivi €4.273,00 (compresi 120 euro per la scossalina di cui al punto H della prima relazione del consulente d'ufficio), tenuto conto, in alcuni casi, dei costi necessari per il ripristino a valori di mercato, in altri, del deprezzamento complessivo dell'impianto, laddove ha ritenuto il vizio non emendabile (v. pag. 9 dell'integrazione all'elaborato peritale).
Il corrispettivo per l'appalto ancora dovuto a dedotti gli importi indicati (€ 1.500,00 + € CP_1
4.273,00 = € 5.773,00), ammonta quindi a complessivi €17.388,40 (€ 23.161,40 – € 5.773,00), oltre iva.
Detto importo dovrà essere maggiorato, come richiesto da degli interessi al tasso di cui all'art. CP_1
1284, primo comma, c.c. dalla data di scadenza della fattura azionata in via monitoria (02.02.2021) fino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (così Cass. ord. n. 13145/2021) e da questa data fino al saldo effettivo al tasso previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c.
In conclusione, il decreto ingiuntivo, emesso per un importo in parte non dovuto, deve essere revocato e condannata al pagamento del minor importo di cui sopra. Parte_1
B. I danni ha dedotto di aver sostenuto una serie di spese per rimediare ai danni patiti a cagione, Parte_1 in parte, dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e, in parte, delle insufficienti cautele adottate dall'appaltatrice nel corso dei lavori;
ciò, in particolar modo, con riferimento all'inadeguata copertura del tetto da parte di che ha comportato il verificarsi di plurime infiltrazioni negli CP_1
appartamenti sottostanti in occasione di piogge.
Le diverse voci di danno dedotte dalla committente possono, per comodità, essere suddivise in quattro macrocategorie: spese sostenute per rimediare ai danni arrecati alle parti comuni, spese sostenute per rimediare alle infiltrazioni d'acqua, spese sostenute per l'esecuzione di lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti dall'appaltatrice ed “altri costi”. 3 “• impianto elettrico non conforme a norma CEI 64-08. Non risultano nemmeno rispettati i requisiti minimi del Livello 1 – base;
• lampada bagno non centrata sulla “colonna”; • scatolette di derivazione elettriche posate non correttamente (orizzontalità non rispettata); • interruttori elettrici posati non correttamente (orizzontalità non rispettata); • parquet camere non posato a regola d'arte; • cavillatura controparete soggiorno – gesso rivestito;
n. 1 calorifero posato ad altezza differente dagli altri;
• adeguamento scossaline copertura” (pag. da 12 a 15 prima relazione del CTU). pagina 10 di 16 Con riferimento alle prime -cioè alle spese sostenute per rimediare ai danni arrecati alle parti comuni – (cfr. citazione in opposizione, par. 2), la documentazione prodotta da non suffraga Pt_1
l'assunto.
Ed invero:
- il doc. 23 consiste in una fattura, la n. 5 dell'impresa AH AM FA AH, che è stata emessa per “lavori di ripristino della scala condominiale” in data 26.03.2021, quindi in epoca successiva all'estromissione di dal cantiere, con affidamento dei lavori ad una nuova CP_1 impresa. Il documento di per sé non dimostra che la spesa (di €250 più iva) sia stata sostenuta per rimediare ad un danneggiamento addebitabile a e non alla nuova impresa incaricata CP_1 dell'ultimazione dei lavori, tanto più che dalle e-mail del direttore dei lavori alla il 4 CP_2 Pt_1 ed il 14 dicembre 2020 emerge che si era fatta carico della sbeccatura dell'intonaco, CP_1
incaricando la ditta IL IA di porvi rimedio (doc. 6 . Si aggiunga che la descrizione Pt_1 delle opere in fattura è generica e che anche il consulente di parte ha riconosciuto che “non Pt_1
avendo specifiche tecniche di dettaglio delle quantità delle superficie compromesse e della modalità dei danni è difficile dare una stima esatta a posteriori” (pag. 17 relazione del ctu). Il capitolo 26) delle prove testimoniali (“confermo che la sig.ra ha versato l'importo di euro Pt_1
305,00 per la sistemazione della scala condominiale”) è meramente confermativo dell'avvenuto pagamento, ma non aiuta a ricostruire l'oggetto dei lavori svolti né chiarisce se la loro esecuzione sia da mettere in relazione con l'operato della società appaltatrice;
- il doc. n. 24 consiste in un verbale d'assemblea condominiale, che, pur dando conto del danneggiamento da parte di alla passatoia condominiale, e della necessaria sua CP_1
sostituzione, non dimostra che abbia poi provveduto a tale sostituzione, di aver sostenuto le Pt_1
relative spese e, se sì, per quale importo. Non vi è in atti alcun documento contabile inerente a detta spesa, né l'appellante ha prodotto il riparto delle spese condominiali da cui emerga un addebito a questo titolo tra le spese personali. Il capitolo 27) delle prove orali, con il quale la TI vorrebbe dimostrare di aver “versato l'importo di euro 1000,00 per la sostituzione della passatoia”, è palesemente inammissibile, così come tempestivamente eccepito da con la memoria ex art. CP_1
183, sesto comma, n. 3, c.p.c., poiché la prova dei pagamenti non può essere fornita mediante prova testimoniale.
Non possono infine riconoscersi all'appellante nemmeno i 400 euro richiesti per la sistemazione della tappezzeria condominiale ed i 120 euro per lo sfiatamento dell'impianto caloriferi condominiale,
pagina 11 di 16 trattandosi di problematiche non menzionate nell'atto di citazione, segnalate dal consulente di parte al consulente d'ufficio nel corso delle operazioni peritali, ed allegate per la prima volta con la comparsa conclusione (p. 21), vale a dire in maniera tardiva.
È fondata, invece, la pretesa di di ottenere il rimborso delle spese sostenute per Parte_1 rimediare alle infiltrazioni nell'appartamento proprio ed in quello vicino. I danni cagionati dalle piogge verificatesi nell'inverno 2020 e dall'inadeguatezza delle protezioni collocate dall'appaltatrice sono stati riconosciuti dall'arch. direttore dei lavori e legale rappresentante di (v. doc. CP_2 CP_1
6). L'assunto dell'odierna parte appellata, secondo la quale al 24.11.2020 le opere rimediali erano già state eseguite, è smentita dalle e-mail del del 4 e del 14 dicembre 2020, che contengono, oltre CP_2
che una chiara assunzione di responsabilità, la promessa di esecuzione dei necessari ripristini (doc. 6
in particolare, la mail inviata in data 4 dicembre alle ore 09:21, punti 1 e 5). Nella comparsa di Pt_1 risposta del giudizio di primo grado, a pag. 10, ha anche riconosciuto che “rimanevano non CP_1 risolti asseriti danni all'appartamento adiacente in quanto la proprietaria non ha mai consentito
l'ingresso”. Il riepilogo del 24.11.2020 è un documento contabile riassuntivo delle opere eseguite e da eseguire da in esecuzione dell'incarico negoziale e dell'ammontare del credito fino a quel CP_1
momento maturato in dipendenza del contratto, sì che non stupisce che non dia conto dell'ulteriore impegno assunto dall'appaltatrice in relazione ai danni cagionati alla committenza in occasione di particolari eventi atmosferici.
In punto quantum, la TI ha riferito di aver sostenuto i seguenti costi:
1. € 980,00, oltre iva al 10%, per totali €1.078,00, per l'imbiancatura dell'appartamento di fianco (sig.
causa infiltrazione (doc. n. 26, fattura n. 137-FE, del 15.06.2021); Pt_2
2. €1.550,00 + €380,00 per il ripristino delle parti ammalorate del proprio appartamento (allagamento causa mancata protezione apertura del foro scala - doc. n. 25, fattura n. 6 del 12.04.2021, prime due voci), per totali €2.123,00 (comprensivi d'iva al 10%).
Si tratta di importi che questa Corte giudica congrui in quanto in linea -ex notorio- con i prezzi di mercato per lavorazioni simili e, quanto all'immobile con la superficie complessiva dell'unità Pt_1
immobiliare (di circa 110 mq. – cfr. doc. 2 ; del resto, che pure è un operatore Pt_1 CP_1
economico specializzato nel settore edile, non ha svolto specifiche contestazioni in ordine alla necessarietà degli specifici interventi in relazione ai quali sono state emesse le due fatture ed alla congruità dei prezzi applicati rispetto alle tariffe correnti, sebbene, con specifico riferimento all'appartamento della parte appellante, le lavorazioni eseguite siano state descritte in fattura in modo pagina 12 di 16 estremamente dettagliato. Sarebbe infine del tutto irragionevole immaginare che si sia Parte_1 fatta carico del ripristino dell'appartamento in misura maggiore di quanto strettamente necessario Pt_2
a rimediare al danno.
TI, quindi, ha diritto ad ottenere da complessivi €3.201,00 (€ 1.078,00 + € 2.123,00). CP_1
Trattandosi di obbligazione risarcitoria, la somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalle date delle fatture (da presumersi essere la data del pagamento in assenza di diversa indicazione ed in quanto pagabili a vista) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non spettano invece alla appellante interessi compensativi e corrispettivi, perché non richiesti (si vedano Cass., ord. 17 aprile 2024, n. 10376, per l'affermazione del principio in base al quale “sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati - purché in presenza di specifica domanda - gli interessi c.d. "compensativi", con decorrenza dal momento dell'illecito”, nonché, Cass. 15 febbraio 2023, n. 4938; quanto agli interessi corrispettivi, Cass. 25 novembre 2021, n. 36659 e Cass., 17 settembre 2003, n. 13666).
Venendo alle spese (in tesi) sostenute in luogo dell'appaltatrice, ha riferito innanzitutto di Pt_1
aver acquistato, sostituendosi a placche b-ticino serie living per €1.200, come dimostrato da CP_1
un ordine trasmesso a OY ME del 27.11.2020, prodotto come documento n. 38. Tuttavia, mentre con il contratto di appalto, le parti avevano previsto, alla voce n. 31, anche la fornitura di “placche
bTicino serie light e /o living” (doc. 2 , la “fornitura frutti e placche” fu espressamente esclusa Pt_1 dalle “opere elettricista” concordate il 24.11.2020 (doc. 8). L'ordine OY ME, successivo al perfezionamento di tale secondo accordo, deve essere dunque ragionevolmente riferito a materiali necessari alle “opere elettricista” di cui sopra, sì che la pretesa di addossarne i costi all'appaltatore, in contrasto con l'intesa raggiunta solo tre giorni prima, è priva di qualsivoglia logica e fondamento, mentre i capitoli di prova dedotti sul punto (in particolare, i capitoli 32 e 33) sono generici e valutativi e nulla aggiungono alla ricostruzione delle vicenda.
Valgono considerazioni simili per i 1.320 euro pagati in acconto a per la posa delle CP_6
piastrelle nel mese di dicembre 2020 (cfr. fattura n. 140 del 06.12.2020 - doc. 27 . Come si è Pt_1
detto, per individuare le opere eseguite e da eseguire al 24 novembre 2020 occorre far riferimento alla contabilità sottoscritta dalle parti in quella data e la posa di piastrelle non rientra tra le opere menzionate in quel documento come da eseguire da parte di Non vi sono elementi dunque per CP_1 affermare che l'incarico a -a distanza di meno di un mese dalla sottoscrizione del “riepilogo” e CP_6 prima del recesso dall'appalto da parte della committente- sia stato conferito per ovviare pagina 13 di 16 all'inadempimento di anziché in conformità con gli accordi conclusi il 24 novembre. CP_1
Inconferenti, al riguardo, sono i capitoli 30 e 31 che non dimostrano l'esistenza di un'obbligazione rimasta inadempiuta4.
TI, infine, ha sostenuto di aver pagato €1.250 al subappaltatore Fev elettrica per supplire al mancato pagamento da parte di Il bonifico prodotto è relativo alla fattura n. 48 del CP_1
25.03.2021, emessa, genericamente, per ristrutturazione edilizia (doc. 39 . Il documento prova Pt_1
l'avvenuto pagamento, ma non che la specifica fattura in questione, emessa circa due mesi dopo l'estromissione dell'appaltatrice dal cantiere, sia riferita ad interventi commissionati all'elettricista da o comunque previsti contrattualmente a suo carico. Non giovano a i CP_1 Parte_1
capitoli 34 e 35 delle prove testimoniali, perché generici e valutativi5.
Quanto a tutti gli altri costi che riferisce di aver sostenuto (quelli, ad esempio, per la Pt_1 sistemazione dell'altezza dei gradini, dello scarico della vasca, dell'errato posizionamento degli attacchi del rubinetto a pavimento della vasca e dello scarico della lavastoviglie, nonché per l'acquisto di nuovi sanitari, per il controsoffitto del vano tecnico, e così via) non può che ribadirsi quanto evidenziato dal consulente d'ufficio ossia che l'intervento di altre imprese, senza aver previamente documentato lo stato di avanzamento dei lavori e la situazione del cantiere, non consente di affermare con sufficiente grado di certezza che dette ulteriori spese, ancorché indubbiamente sostenute dalla sono servite per rimediare ai difetti presenti nelle opere eseguite da e non sono Pt_1 CP_1
dovute, invece, a scelte della committenza, tanto più in considerazione della mancanza, ab origine, di chiare indicazioni progettuali, sì che la fisionomia dell'opera di è delineata man mano, in corso d'opera. Con la precisazione, ancora una volta, che non è possibile valersi delle prove orali dedotte da che, in taluni casi, vertono su fatti negativi (si veda, ad esempio, il capitolo 45, con cui Pt_1
l'appellante vorrebbe dimostrare l'omessa esecuzione da parte di della “porta blindata CP_1
quantificata al punto n. 23 del capitolato (doc n. 2), [del]la porzione rinforzata ripostiglio in quota compreso sportelli quantificato al punto n. 24 del capitolato, [del]la rasatura a gesso delle pareti la 4 Cap.30. “a fronte di un preventivo accettato e di un aumento successivo del prezzo di 5 euro al metro quadro per la posa di un formato maggiore (da 60X120 a 75X150), si rifiuta di procedere CP_1 con la posa delle piastrelle sostenendo che l'intervento sarebbe stato sotto costo”; 31. Cap. “le piastrelle sono state posate in parte da ( doc n. 27 e in parte dalla ditta Adriatica”. CP_6 posa degli zoccolini”), in altri, vertono su circostanze non congruenti rispetto ai fatti che si vorrebbero dimostrare (ad esempio, così il capitolo 38 in relazione al completamento dell'impianto del gas ed all'acquisto di un boiler)6, in altri ancora, sono del tutto generiche e valutative (si vedano, a titolo di esempio, il capitolo 29) in relazione alla sistemazione altezza gradini, ed il capitolo 43) relativamente alle spese per la sistemazione scarico vasca, scarico lavastoviglie e acquisto nuovi sanitari).
Le spese
In punto spese, occorre dar seguito alla regola secondo la quale, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, oltre che a provvedere, ovviamente, alla disciplina di quelle del secondo grado, tenendo conto dell'esito globale della lite.
Nella fattispecie in esame, il permanere, comunque, della prevalente soccombenza dell'TI, che vede sì ora accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma ridimensionato in maniera non significativa il proprio debito nei confronti di e che, inoltre, vede accolta la propria domanda risarcitoria CP_1
limitatamente a due sole voci di danno, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura di un terzo;
i restanti due terzi gravano su TI e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di ctu gravano definitivamente su e nella stessa misura. Pt_1 CP_1
Le restituzioni
(e non certo il suo procuratore avvocato Poloni) dovrà restituire a Controparte_1 Pt_1
la differenza tra quanto incassato in esecuzione del provvedimento monitorio e della sentenza
[...]
di primo grado per capitale, interessi e spese e quanto accertato come dovuto in questa sede, oltre gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n. 1999/2024 del Tribunale Parte_1
di Monza, pubblicata il 15 luglio 2024 ed in riforma della stessa:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3893/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 11/10/2021;
2) condanna a corrispondere a , €17.388,40, oltre iva ed Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dal 2 febbraio 2021 al deposito del 6Cap. 38 “l'idraulico di ha eseguito lo spostamento della caldaia e la predisposizione di un CP_1 nuovo impianto gas senza poi rilasciare la dichiarazione di conformità (Di.co) per omesso pagamento di ( v. doc n. 7 a contestazione avv. Gatto)”. CP_1 pagina 15 di 16 ricorso per decreto ingiuntivo ed al tasso previsto dall'art. 1284 comma quarto c.c. da questa data fino al saldo effettivo;
3) condanna a corrispondere a €3.201, oltre Controparte_1 Parte_1
rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, come indicato in motivazione;
4) dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura di un terzo e condanna a Parte_1
rifondere a i restanti due terzi delle stesse che determina (detti due Controparte_1
terzi), per il giudizio di primo grado, in €3.330 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge e per l'appello in €3.250 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in causa, definitivamente a carico di per un terzo e di per due terzi;
Controparte_1 Parte_1
6) condanna a restituire a la (eventuale) differenza tra quanto incassato in CP_1 Parte_1
esecuzione del provvedimento monitorio e della sentenza di primo grado per capitale, interessi e spese e quanto accertato come dovuto in questa sede (sempre per capitale, interessi e spese), oltre gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Milano il 2 aprile 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Anna Mantovani
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Cap. 34 “l'impianto elettrico è stato eseguito da (ex DFG sas ora Fev Controparte_7 CP_3
che lamentava di non essere stato pagato dalla;
Cap. 35 “per montare le placche b
[...] CP_1 ticino nel mese di marzo 2021 di Prima ha voluto il pagamento da ( doc n. 39) CP_7 Pt_1 negando in mancanza ogni intervento;
pagina 14 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. dr. Francesca Vullo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2577/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA CAVOUR, 5, Parte_1 C.F._1
MONZA, presso lo studio dell'avv. GIORGIA GATTO (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
TONALE N. 32/M, BRUGHERIO, presso lo studio dell'avv. FABIO POLONI (C.F.
), che la rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._3
APPELLATA
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per APPERTI: Pt_1
pagina 1 di 16 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1999/2024 del 12/07/24 pubblicata il
15/02/2024 (nel giudizio RG n. 9720/2021) emessa dal Tribunale di Monza, sez. 2^ civile, Giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone e notificata in data 16 luglio 2024 così giudicare
A. NEL MERITO
1. Riformare la sentenza n. 1999/2024 del 12/07/24 pubblicata il 15/02/2024 (nel giudizio RG n.
9720/2021) emessa dal Tribunale di Monza, sez. 2^ civile, Giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone e per
l'effetto, accogliere le domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate dagli attori nel giudizio di primo grado, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, e pertanto:
a) in via principale: accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo ed in ogni caso non dovuto l'importo richiesto e per l'effetto annullare, revocare, e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.3893/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 11.10.21 e notificato in data 16.10.21 per tutte le ragioni indicate in atti e provate in corso di causa condannando la alla restituzione della somma versata Controparte_1
dall'attrice in forza della provvisoria esecuzione concessa dal Giudice di primo grado;
In via subordinata: ridurre l'ingiunzione e/o le somme pretese dall'opposta per tutte le ragioni in atti, per le opere non eseguite e per i vizi e le difformità ai sensi dell'art. 1668 c.c e per l'effetto condannare la alla restituzione dell'importo così determinato versato dalla sigra Controparte_1
in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto Parte_1
in via riconvenzionale: accertata e dichiarata la piena ed esclusiva responsabilità della società per la violazione degli obblighi contrattualmente assunti e la non esecuzione a regola CP_1
d'arte dei lavori eseguiti, condannare al risarcimento del danno derivato Controparte_1
all'esponente da liquidarsi nella misura che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa;
Nel merito, in via subordinata
Previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, rigettare e/o comunque respingere tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni – principali e subordinate – proposte dalla convenuta nei confronti degli attori - poiché assolutamente infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti assolvendo gli attori stessi da ogni avversa domanda e/o pretesa.
In via istruttoria
− Ammettere e disporre una integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio d'ufficio svolta in corso di causa, disponendo che il Consulente Tecnico d'Ufficio, in particolare, esamini integralmente la
pagina 2 di 16 documentazione prodotta da parte opponente e verifichi le opere non eseguite da che CP_1
avrebbe dovuto eseguire in forza dell'appalto, quantificandone il valore e determinando la congruità delle fatture pagare dalla committente per terminare i lavori omessi da nonché accerti la CP_1
non corretta esecuzione delle opere, i danni arrecati e i vizi tutti quantificando correttamente la misura per loro eliminazione e quanto ai vizi e difformità già sistemate indicando la congruità delle fatture in atti
− Ammettere e disporre altresì prova per testi sui capitoli di prova come richiesti e dedotta dall'opponente nella memoria ex art. 183 n. 2 comma sesto nonché a prova contraria diretta e indiretta come richiesta dedotta nella memoria ex art. 183 cpc n. 3 da intendersi di seguito integralmente ritrascritti
In ogni caso in punto spese di lite
4) anche in riforma della sentenza n. 1999/2024 del 12/07/24 pubblicata il 15/02/2024 (nel giudizio
RG n. 9720/2021) emessa dal Tribunale di Monza, sez. 2^ civile, Giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone nella parte qua condannare al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio in favore esponente e condannare l'avv. Poloni Fabio ( per conto di
in forza di delega all'incasso a rifondere all'odierna appellante la somma Controparte_1
complessiva di euro 5.067,45 versati in ottemperanza alla sentenza impugnata ( doc n. 3 appello) ovvero la diversa minore somma che sarà ritenuta da Codesto nonché la somma di euro 3.968,80 versata al CTU Dott. ( Doc n. 3 fascicolo di appello) in ottemperanza al decreto di Per_1
liquidazione emesso dal Giudice di primo grado
5) Emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso”.
Sempre In ogni caso
- Condannare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio Controparte_1
in favore degli odierni appellanti
- Emettere ogni altra statuizione e/o provvidenza e/o declaratoria del caso”.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- rigettare l'appello avversario ed ogni domanda con esso formulato, in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi in atti, adottando ogni consequenziale provvedimento;
pagina 3 di 16 - confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Monza n.
1999/2024 del 12.07.2024 RG 9720/2021 e tutte le statuizioni in essa contenute.
- confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando la signora , (C.F. Parte_1
, nata a [...] in data [...] e residente in [...]
n. 13, al pagamento in favore di delle somme di cui al decreto ingiuntivo Controparte_1
stesso;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
- rigettare l'azione avversaria ed ogni domanda con essa formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
condannare , (C.F. , nata a Milano in [...] 31 marzo Parte_1 C.F._1
1985 e residente in [...], per tutte le motivazioni di cui in atti, al pagamento in favore di dell'importo di €. 25.477,54 ovvero di quella Controparte_1
somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalla data di scadenza della fattura al saldo.
IN OGNI CASO:
- Rigettare comunque ogni domanda e/o istanza, anche svolta in via istruttoria, ex adverso reiterata in sede di appello in quanto assolutamente inammissibile e/o infondata per i motivi tutti ampiamente esposti in atto.
- Con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge.
Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande ex adverso svolte per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado ha ottenuto dal Tribunale di Monza un decreto ingiuntivo per €25.477,54 oltre interessi CP_1 nei confronti di per lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti presso l'immobile di Parte_1 proprietà dell'ingiunta, ubicato in Monza. In particolare, la fattura azionata in via monitoria, n. 6/2021, reca le causali “-Opere a saldo previste da contratto;
-Opere extra concordate tra le parti eseguite presso il vs. Immobile sito in Monza via Oslavia 13 coma da SCIA n. 80/2020”.
La parte ingiunta ha proposto opposizione eccependo la presenza di vizi e difformità e la mancata esecuzione di parte delle opere oggetto dell'incarico ed ha dedotto di aver fatto ricorso a terzi per rimediare ai difetti denunciati e per completare i lavori non eseguiti. Ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'arch. , progettista e D.L. e, nel merito, in via CP_2
pagina 4 di 16 principale, di accertare l'inesistenza del credito di con conseguente revoca del decreto CP_1
ingiuntivo opposto;
in subordine, la riduzione del corrispettivo in misura corrispondente alle opere non eseguite;
in via riconvenzionale, la condanna di al risarcimento dei danni. CP_1
La parte opposta si è costituita contestando le pretese dell'opponente.
Il giudice, con ordinanza del 17 marzo 2022, ha rigettato l'istanza di chiamata in causa del terzo CP_2
e concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza del 30 luglio 2022, il tribunale ha rigettato l'istanza di prova orale proposta dall'opponente mentre ha disposto consulenza tecnica per identificare e valutare le opere Pt_1
eseguite da La relazione è stata successivamente integrata al fine di ottenere una valutazione CP_1
delle opere eseguite parametrata ai prezzi correnti di mercato anziché ai prezzi unitari indicati in contratto.
Infine, il tribunale, con sentenza n. 1999/2024 del 12/07/2024, pubblicata il 15/07/2024, ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
L'appello
I. Il procedimento
La sentenza è stata impugnata da che ha rimproverato al tribunale di avere mal Parte_1
valutato le risultanze istruttorie, affermando, contrariamente al vero, che aveva portato a CP_1
termine le opere appaltate e che essa appellante le aveva accettate, e di aver errato nella identificazione e qualificazione delle domande proposte, avendo affermato persino che non era stata proposta domanda di riduzione del corrispettivo. si è doluta del rigetto della domanda risarcitoria proposta in via Pt_1 riconvenzionale, in contrasto con quanto accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio, ed ha chiesto, in riforma integrale della sentenza appellata, l'accoglimento delle difese e domande svolte nel giudizio di primo grado, eventualmente previa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta del procedimento, la causa è stata assunta in decisione il 27 marzo 2025 e la sentenza deliberata nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
II. La decisione
II. 1 Il rito
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta da ai sensi CP_1 dell'art. 342 c.p.c., poiché la lettura dell'atto di appello consente di enucleare con sufficiente chiarezza gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito, risultando facilmente identificabili i capi pagina 5 di 16 della sentenza di primo grado che si è inteso censurare e gli errori contestati al primo giudice sia con riferimento alla ricostruzione dei fatti che all'applicazione delle norme.
Sempre in via preliminare, va chiarito che, contrariamente a quanto riferito da parte appellata, Pt_1
in questa sede, non si è in alcun modo doluta della mancata autorizzazione, da parte del primo giudice, della chiamata in causa del terzo coerentemente, del resto, con la regola secondo la quale “Il CP_2
provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (così, Cass. n. 2331/202). Al contrario, la a pagina 5 del proprio atto di appello, riferisce di aver intrapreso nei confronti del Pt_1
a seguito al rigetto dell'istanza di integrazione del contraddittorio, un diverso procedimento CP_2
avanti il Tribunale di Monza (R.G. n. 2767/2022).
II.2 Il merito
In fatto, può ritenersi pacifico perché documentalmente provato e non specificamente contestato:
- che nel mese di giugno 2020 commissionò a la ristrutturazione del Parte_1 CP_1
proprio appartamento. Le opere da eseguire furono (sommariamente) descritte nel capitolato prodotto dall'opponente come doc. 21; il corrispettivo fu concordato in €26.206,15, di cui €2.750,00 per pratiche edilizie;
- che in data 24 novembre 2020 le parti sottoscrissero un documento denominato “riepilogo e contabilità” (doc. n. 8 , che dava conto delle opere contrattuali eseguite fino a quel Pt_1
momento e dei lavori extra-contratto eseguiti o ancora da eseguire. Da tale riepilogo emerge che il valore delle opere contrattuali fino a quel momento eseguite e non ancora pagate ammontava ad
€6.254,15. Le opere extra, eseguite e non, furono stimate in €16.518,25. Il totale dovuto a saldo risultava pari, al netto dell'iva, ad €23.161,40 (€ 6.254,15 + € 16.518,25), cioè la somma richiesta in via monitoria (maggiorata di iva), sempre oltre i 2.750 euro pattuiti per le pratiche amministrative;
- che, per l'esecuzione dei lavori idraulici ed elettrici, si avvalse di subappaltatori, in CP_1
particolare, della ditta individuale Teo Impianti per la parte idraulica e di Fev elettrica s.a.s. per l'impianto elettrico (si veda atto di citazione in opposizione, pag. 4); 1 Si trattava: della creazione di una scala di collegamento tra l'unità immobiliare ed il lastrico solare con la realizzazione di un vano tecnico (sbarco), dello spostamento della cucina con conseguenti opere murarie, del rifacimento dell'impianto idrico sanitario (con esclusione dei sanitari) e dell'impianto elettrico. pagina 6 di 16 - che, diversamente da quanto ha ripetutamente affermato dal Tribunale di Monza, non CP_1 portò a termine i lavori di ristrutturazione dell'appartamento dell' entrambe le parti, infatti, Pt_1
hanno riferito che da gennaio 2021 decise di sostituire con Parte_1 CP_1 [...]
C
che furono incaricate dell'ultimazione dei lavori (cfr. comparsa di Controparte_3 CP_5
risposta nel giudizio di primo grado, pag. 6) e, a detta di anche della riparazione e CP_1 Pt_1 rifacimento delle opere eseguite da non a regola d'arte (v. doc. 9 . CP_1 Pt_1
La sentenza appellata, come giustamente denunciato dalla risulta quindi palesemente errata Pt_1
nella parte in cui:
1. ha ritenuto che avesse dato integrale esecuzione al contratto di appalto, essendo vero CP_1
l'esatto contrario, ed ha considerato la presa in carico delle opere eseguite da da parte CP_1 della committente e la sostituzione dell'appaltatrice con altra impresa (con l'incarico di portare a termine la ristrutturazione) come accettazione;
2. ha ritenuto applicabile alla fattispecie gli artt. 1667 e ss. c.c., giungendo finanche ad affermare la decadenza della parte opponente dalla garanzia per vizi, disapplicando la regola secondo la quale
“nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.1453 e
1455 cod. civ., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”, così, ex multis, Cass. n. 4511/2019; Cass. n. 9198 /2018; Cass. n. 1186/2015; Cass. n. 13983/2011);
3. ha ritenuto che l'esecuzione non a regola d'arte delle opere da parte dei subappaltatori non possa essere addebitata alla società appaltatrice dalla committente -che pure a detti subappaltatori non è legata da alcun vincolo negoziale - escludendo, solo per questo motivo, la responsabilità di CP_1 per l'inadeguatezza, accertata dal consulente d'ufficio, degli impianti elettrici.
A ciò si aggiunga che, come ha ancora una volta giustamente denunciato l'appellante, non è vero che l'unica domanda proposta da avesse ad oggetto l'accertamento di un credito Parte_1
pagina 7 di 16 risarcitorio da opporre in compensazione a e non è vero – a dispetto di quanto affermato dal CP_1
primo giudice – che la committente non avesse domandato la riduzione del corrispettivo.
L'opponente, infatti, fin dall'atto introduttivo, aveva contestato la pretesa creditoria di CP_1 nell'an, e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, di “ridurre
l'ingiunzione e/o le somme pretese dall'opposta per tutte le ragioni in atti per le opere non eseguite”, oltre che, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento di tutti i danni subiti2.
Le domande dell'appellante devono essere perciò oggetto di nuovo esame in questa sede, non già in quanto la sentenza sia nulla, non essendo motivo di nullità l'erronea individuazione delle norme applicabili alla fattispecie, comprese quelle che disciplinano il riparto dell'onere della prova, ma in quanto il ragionamento del primo giudice poggia senza alcun dubbio sul fraintendimento di alcune, decisive, circostanze allegate dalle parti e delle loro domande, oltre che sull'errata applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 2967 c.c. Occorre quindi in questa sede accertare se -nei CP_1
limiti in cui il contratto ha avuto esecuzione- abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni a suo carico, eseguendo con diligenza e a regola d'arte le lavorazioni oggetto dell'appalto, e quindi se abbia diritto ad ottenere il pagamento richiesto nella misura richiesta;
ove poi dovesse emergere l'inadempimento inesatto della società appellata, occorrerà verificare se ne sia stata in Parte_1
concreto danneggiata e se abbia dimostrato i danni che pretende le siano risarciti. Nel far ciò, si deve ricordare, quanto all'atteggiarsi dell'onere della prova, che ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento semplicemente per sottrarsi alla richiesta della controparte, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione;
quando, invece, l'esistenza di vizi e difformità sia dedotta come fatto costitutivo di una pretesa – qual è anche quella risarcitoria – spetta al committente dimostrare l'esistenza di tali vizi e delle conseguenze dannose lamentate, tanto più ove sia il committente ad avere abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera, in ossequio al principio di vicinanza della prova, a garanzia dell'effettività del diritto di difesa (così Cass. n. 1701/2025). Con la precisazione, nel caso di specie, che l'esatta ricostruzione di quanto accaduto tra le parti presenta obiettive difficoltà, considerato che, come rimarcato dal consulente tecnico d'ufficio, il capitolato allegato al preventivo accettato (cfr. doc. 2) si presenta a dir poco approssimativo nell'individuazione 2 Domanda, questa, che veniva poi circoscritta, a seguito del rigetto dell'istanza di chiamata in causa del terzo (il progettista e D.L. ), al solo accertamento “dell'inadempimento contestato alla CP_2 ditta appaltatrice circa l'esecuzione dei lavori appaltati non a regola d'arte e in ordine alla CP_1 riduzione del corrispettivo per lavori mai realizzati” (memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.) pagina 8 di 16 della tipologia delle opere, della loro misura e dei materiali da utilizzare e che manca il giornale cantiere;
inoltre, tenuto conto che, dopo l'estromissione di vi è stato il pacifico intervento di CP_1
altre imprese in cantiere, senza che sia stato preventivamente proposto un procedimento di accertamento tecnico preventivo e senza che sia stata eseguita una ricognizione in contraddittorio dello stato delle opere al momento della cessazione del rapporto. Ai fini della decisione, infine, sono pienamente utilizzabili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che non vi è motivo di rinnovare
-ciò che si dice anche con riferimento al secondo motivo di appello-, dal momento che il consulente ha esaminato analiticamente la documentazione prodotta ed ispezionato le opere con zelo e nel contraddittorio delle parti, motivando in modo logico le proprie conclusioni, tenuto di tutte le numerose osservazioni del perito di parte Permangono, indubbiamente, delle incertezze, soprattutto con Pt_1
riferimento alle ragioni di alcuni interventi disposti dalla committente dopo il recesso. Tali incertezze, tuttavia, non derivano da (non segnalati) errori metodologici del consulente d'ufficio o da un suo travisamento dei fatti, ma dalla già evidenziata scarsità del materiale probatorio, che non potrebbe essere arricchito neppure dalla assunzione delle prove testimoniali, le quali, ove non vertono su circostanze pacifiche, sono in buona parte inammissibili perché dirette a far esprimere ai testimoni giudizi agli stessi non consentiti.
Le eccezioni e domande di riesaminate alla luce di tali premesse ed alla stregua dei Parte_1 rammentati principi in materia di riparto dell'onere probatorio, devono essere parzialmente accolte.
A. Il corrispettivo spettante a CP_1
Come si è detto, ha agito in via monitoria chiedendo il pagamento del saldo nella misura CP_1 indicata nel documento denominato “riepilogo e contabilità”, datato 24.11.2020 e prodotto come documento 8 da Il documento è sottoscritto da entrambe le parti e dà conto delle opere Parte_1
contrattuali fino a quel momento eseguite da con indicazione del corrispettivo ancora dovuto CP_1
(€ 6.254,15) e di quelle extra-contrattuali -eseguite ed ancora da eseguire- per le quali, invece, le parti hanno concordato un corrispettivo €16.518,25 (tutto al netto dell'iva).
Il riepilogo è frutto di una verifica effettuata dai contraenti nel contraddittorio;
dunque, fotografa la situazione al 24 novembre 2020 e costituisce, dal lato della TI, un riconoscimento di debito.
Il consulente d'ufficio, inoltre, ha accertato:
- che, rispetto alle lavorazioni indicate, non sono state ultimate opere per un valore pari, sulla base dei prezzi contrattuali, ad €1.500 (si tratta del “cappotto parte inferiore del vano tecnico (10/15 cm
pagina 9 di 16 circa)” e della “rasatura e tinteggiatura cappotto del vano tecnico” – cfr. pag. 9 prima relazione
CTU);
- la presenza di interventi eseguiti non a regola d'arte3, stimando l'incidenza dei vizi accertati in complessivi €4.273,00 (compresi 120 euro per la scossalina di cui al punto H della prima relazione del consulente d'ufficio), tenuto conto, in alcuni casi, dei costi necessari per il ripristino a valori di mercato, in altri, del deprezzamento complessivo dell'impianto, laddove ha ritenuto il vizio non emendabile (v. pag. 9 dell'integrazione all'elaborato peritale).
Il corrispettivo per l'appalto ancora dovuto a dedotti gli importi indicati (€ 1.500,00 + € CP_1
4.273,00 = € 5.773,00), ammonta quindi a complessivi €17.388,40 (€ 23.161,40 – € 5.773,00), oltre iva.
Detto importo dovrà essere maggiorato, come richiesto da degli interessi al tasso di cui all'art. CP_1
1284, primo comma, c.c. dalla data di scadenza della fattura azionata in via monitoria (02.02.2021) fino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (così Cass. ord. n. 13145/2021) e da questa data fino al saldo effettivo al tasso previsto dall'art. 1284, comma quarto, c.c.
In conclusione, il decreto ingiuntivo, emesso per un importo in parte non dovuto, deve essere revocato e condannata al pagamento del minor importo di cui sopra. Parte_1
B. I danni ha dedotto di aver sostenuto una serie di spese per rimediare ai danni patiti a cagione, Parte_1 in parte, dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e, in parte, delle insufficienti cautele adottate dall'appaltatrice nel corso dei lavori;
ciò, in particolar modo, con riferimento all'inadeguata copertura del tetto da parte di che ha comportato il verificarsi di plurime infiltrazioni negli CP_1
appartamenti sottostanti in occasione di piogge.
Le diverse voci di danno dedotte dalla committente possono, per comodità, essere suddivise in quattro macrocategorie: spese sostenute per rimediare ai danni arrecati alle parti comuni, spese sostenute per rimediare alle infiltrazioni d'acqua, spese sostenute per l'esecuzione di lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti dall'appaltatrice ed “altri costi”. 3 “• impianto elettrico non conforme a norma CEI 64-08. Non risultano nemmeno rispettati i requisiti minimi del Livello 1 – base;
• lampada bagno non centrata sulla “colonna”; • scatolette di derivazione elettriche posate non correttamente (orizzontalità non rispettata); • interruttori elettrici posati non correttamente (orizzontalità non rispettata); • parquet camere non posato a regola d'arte; • cavillatura controparete soggiorno – gesso rivestito;
n. 1 calorifero posato ad altezza differente dagli altri;
• adeguamento scossaline copertura” (pag. da 12 a 15 prima relazione del CTU). pagina 10 di 16 Con riferimento alle prime -cioè alle spese sostenute per rimediare ai danni arrecati alle parti comuni – (cfr. citazione in opposizione, par. 2), la documentazione prodotta da non suffraga Pt_1
l'assunto.
Ed invero:
- il doc. 23 consiste in una fattura, la n. 5 dell'impresa AH AM FA AH, che è stata emessa per “lavori di ripristino della scala condominiale” in data 26.03.2021, quindi in epoca successiva all'estromissione di dal cantiere, con affidamento dei lavori ad una nuova CP_1 impresa. Il documento di per sé non dimostra che la spesa (di €250 più iva) sia stata sostenuta per rimediare ad un danneggiamento addebitabile a e non alla nuova impresa incaricata CP_1 dell'ultimazione dei lavori, tanto più che dalle e-mail del direttore dei lavori alla il 4 CP_2 Pt_1 ed il 14 dicembre 2020 emerge che si era fatta carico della sbeccatura dell'intonaco, CP_1
incaricando la ditta IL IA di porvi rimedio (doc. 6 . Si aggiunga che la descrizione Pt_1 delle opere in fattura è generica e che anche il consulente di parte ha riconosciuto che “non Pt_1
avendo specifiche tecniche di dettaglio delle quantità delle superficie compromesse e della modalità dei danni è difficile dare una stima esatta a posteriori” (pag. 17 relazione del ctu). Il capitolo 26) delle prove testimoniali (“confermo che la sig.ra ha versato l'importo di euro Pt_1
305,00 per la sistemazione della scala condominiale”) è meramente confermativo dell'avvenuto pagamento, ma non aiuta a ricostruire l'oggetto dei lavori svolti né chiarisce se la loro esecuzione sia da mettere in relazione con l'operato della società appaltatrice;
- il doc. n. 24 consiste in un verbale d'assemblea condominiale, che, pur dando conto del danneggiamento da parte di alla passatoia condominiale, e della necessaria sua CP_1
sostituzione, non dimostra che abbia poi provveduto a tale sostituzione, di aver sostenuto le Pt_1
relative spese e, se sì, per quale importo. Non vi è in atti alcun documento contabile inerente a detta spesa, né l'appellante ha prodotto il riparto delle spese condominiali da cui emerga un addebito a questo titolo tra le spese personali. Il capitolo 27) delle prove orali, con il quale la TI vorrebbe dimostrare di aver “versato l'importo di euro 1000,00 per la sostituzione della passatoia”, è palesemente inammissibile, così come tempestivamente eccepito da con la memoria ex art. CP_1
183, sesto comma, n. 3, c.p.c., poiché la prova dei pagamenti non può essere fornita mediante prova testimoniale.
Non possono infine riconoscersi all'appellante nemmeno i 400 euro richiesti per la sistemazione della tappezzeria condominiale ed i 120 euro per lo sfiatamento dell'impianto caloriferi condominiale,
pagina 11 di 16 trattandosi di problematiche non menzionate nell'atto di citazione, segnalate dal consulente di parte al consulente d'ufficio nel corso delle operazioni peritali, ed allegate per la prima volta con la comparsa conclusione (p. 21), vale a dire in maniera tardiva.
È fondata, invece, la pretesa di di ottenere il rimborso delle spese sostenute per Parte_1 rimediare alle infiltrazioni nell'appartamento proprio ed in quello vicino. I danni cagionati dalle piogge verificatesi nell'inverno 2020 e dall'inadeguatezza delle protezioni collocate dall'appaltatrice sono stati riconosciuti dall'arch. direttore dei lavori e legale rappresentante di (v. doc. CP_2 CP_1
6). L'assunto dell'odierna parte appellata, secondo la quale al 24.11.2020 le opere rimediali erano già state eseguite, è smentita dalle e-mail del del 4 e del 14 dicembre 2020, che contengono, oltre CP_2
che una chiara assunzione di responsabilità, la promessa di esecuzione dei necessari ripristini (doc. 6
in particolare, la mail inviata in data 4 dicembre alle ore 09:21, punti 1 e 5). Nella comparsa di Pt_1 risposta del giudizio di primo grado, a pag. 10, ha anche riconosciuto che “rimanevano non CP_1 risolti asseriti danni all'appartamento adiacente in quanto la proprietaria non ha mai consentito
l'ingresso”. Il riepilogo del 24.11.2020 è un documento contabile riassuntivo delle opere eseguite e da eseguire da in esecuzione dell'incarico negoziale e dell'ammontare del credito fino a quel CP_1
momento maturato in dipendenza del contratto, sì che non stupisce che non dia conto dell'ulteriore impegno assunto dall'appaltatrice in relazione ai danni cagionati alla committenza in occasione di particolari eventi atmosferici.
In punto quantum, la TI ha riferito di aver sostenuto i seguenti costi:
1. € 980,00, oltre iva al 10%, per totali €1.078,00, per l'imbiancatura dell'appartamento di fianco (sig.
causa infiltrazione (doc. n. 26, fattura n. 137-FE, del 15.06.2021); Pt_2
2. €1.550,00 + €380,00 per il ripristino delle parti ammalorate del proprio appartamento (allagamento causa mancata protezione apertura del foro scala - doc. n. 25, fattura n. 6 del 12.04.2021, prime due voci), per totali €2.123,00 (comprensivi d'iva al 10%).
Si tratta di importi che questa Corte giudica congrui in quanto in linea -ex notorio- con i prezzi di mercato per lavorazioni simili e, quanto all'immobile con la superficie complessiva dell'unità Pt_1
immobiliare (di circa 110 mq. – cfr. doc. 2 ; del resto, che pure è un operatore Pt_1 CP_1
economico specializzato nel settore edile, non ha svolto specifiche contestazioni in ordine alla necessarietà degli specifici interventi in relazione ai quali sono state emesse le due fatture ed alla congruità dei prezzi applicati rispetto alle tariffe correnti, sebbene, con specifico riferimento all'appartamento della parte appellante, le lavorazioni eseguite siano state descritte in fattura in modo pagina 12 di 16 estremamente dettagliato. Sarebbe infine del tutto irragionevole immaginare che si sia Parte_1 fatta carico del ripristino dell'appartamento in misura maggiore di quanto strettamente necessario Pt_2
a rimediare al danno.
TI, quindi, ha diritto ad ottenere da complessivi €3.201,00 (€ 1.078,00 + € 2.123,00). CP_1
Trattandosi di obbligazione risarcitoria, la somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT dalle date delle fatture (da presumersi essere la data del pagamento in assenza di diversa indicazione ed in quanto pagabili a vista) fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Non spettano invece alla appellante interessi compensativi e corrispettivi, perché non richiesti (si vedano Cass., ord. 17 aprile 2024, n. 10376, per l'affermazione del principio in base al quale “sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati - purché in presenza di specifica domanda - gli interessi c.d. "compensativi", con decorrenza dal momento dell'illecito”, nonché, Cass. 15 febbraio 2023, n. 4938; quanto agli interessi corrispettivi, Cass. 25 novembre 2021, n. 36659 e Cass., 17 settembre 2003, n. 13666).
Venendo alle spese (in tesi) sostenute in luogo dell'appaltatrice, ha riferito innanzitutto di Pt_1
aver acquistato, sostituendosi a placche b-ticino serie living per €1.200, come dimostrato da CP_1
un ordine trasmesso a OY ME del 27.11.2020, prodotto come documento n. 38. Tuttavia, mentre con il contratto di appalto, le parti avevano previsto, alla voce n. 31, anche la fornitura di “placche
bTicino serie light e /o living” (doc. 2 , la “fornitura frutti e placche” fu espressamente esclusa Pt_1 dalle “opere elettricista” concordate il 24.11.2020 (doc. 8). L'ordine OY ME, successivo al perfezionamento di tale secondo accordo, deve essere dunque ragionevolmente riferito a materiali necessari alle “opere elettricista” di cui sopra, sì che la pretesa di addossarne i costi all'appaltatore, in contrasto con l'intesa raggiunta solo tre giorni prima, è priva di qualsivoglia logica e fondamento, mentre i capitoli di prova dedotti sul punto (in particolare, i capitoli 32 e 33) sono generici e valutativi e nulla aggiungono alla ricostruzione delle vicenda.
Valgono considerazioni simili per i 1.320 euro pagati in acconto a per la posa delle CP_6
piastrelle nel mese di dicembre 2020 (cfr. fattura n. 140 del 06.12.2020 - doc. 27 . Come si è Pt_1
detto, per individuare le opere eseguite e da eseguire al 24 novembre 2020 occorre far riferimento alla contabilità sottoscritta dalle parti in quella data e la posa di piastrelle non rientra tra le opere menzionate in quel documento come da eseguire da parte di Non vi sono elementi dunque per CP_1 affermare che l'incarico a -a distanza di meno di un mese dalla sottoscrizione del “riepilogo” e CP_6 prima del recesso dall'appalto da parte della committente- sia stato conferito per ovviare pagina 13 di 16 all'inadempimento di anziché in conformità con gli accordi conclusi il 24 novembre. CP_1
Inconferenti, al riguardo, sono i capitoli 30 e 31 che non dimostrano l'esistenza di un'obbligazione rimasta inadempiuta4.
TI, infine, ha sostenuto di aver pagato €1.250 al subappaltatore Fev elettrica per supplire al mancato pagamento da parte di Il bonifico prodotto è relativo alla fattura n. 48 del CP_1
25.03.2021, emessa, genericamente, per ristrutturazione edilizia (doc. 39 . Il documento prova Pt_1
l'avvenuto pagamento, ma non che la specifica fattura in questione, emessa circa due mesi dopo l'estromissione dell'appaltatrice dal cantiere, sia riferita ad interventi commissionati all'elettricista da o comunque previsti contrattualmente a suo carico. Non giovano a i CP_1 Parte_1
capitoli 34 e 35 delle prove testimoniali, perché generici e valutativi5.
Quanto a tutti gli altri costi che riferisce di aver sostenuto (quelli, ad esempio, per la Pt_1 sistemazione dell'altezza dei gradini, dello scarico della vasca, dell'errato posizionamento degli attacchi del rubinetto a pavimento della vasca e dello scarico della lavastoviglie, nonché per l'acquisto di nuovi sanitari, per il controsoffitto del vano tecnico, e così via) non può che ribadirsi quanto evidenziato dal consulente d'ufficio ossia che l'intervento di altre imprese, senza aver previamente documentato lo stato di avanzamento dei lavori e la situazione del cantiere, non consente di affermare con sufficiente grado di certezza che dette ulteriori spese, ancorché indubbiamente sostenute dalla sono servite per rimediare ai difetti presenti nelle opere eseguite da e non sono Pt_1 CP_1
dovute, invece, a scelte della committenza, tanto più in considerazione della mancanza, ab origine, di chiare indicazioni progettuali, sì che la fisionomia dell'opera di è delineata man mano, in corso d'opera. Con la precisazione, ancora una volta, che non è possibile valersi delle prove orali dedotte da che, in taluni casi, vertono su fatti negativi (si veda, ad esempio, il capitolo 45, con cui Pt_1
l'appellante vorrebbe dimostrare l'omessa esecuzione da parte di della “porta blindata CP_1
quantificata al punto n. 23 del capitolato (doc n. 2), [del]la porzione rinforzata ripostiglio in quota compreso sportelli quantificato al punto n. 24 del capitolato, [del]la rasatura a gesso delle pareti la 4 Cap.30. “a fronte di un preventivo accettato e di un aumento successivo del prezzo di 5 euro al metro quadro per la posa di un formato maggiore (da 60X120 a 75X150), si rifiuta di procedere CP_1 con la posa delle piastrelle sostenendo che l'intervento sarebbe stato sotto costo”; 31. Cap. “le piastrelle sono state posate in parte da ( doc n. 27 e in parte dalla ditta Adriatica”. CP_6 posa degli zoccolini”), in altri, vertono su circostanze non congruenti rispetto ai fatti che si vorrebbero dimostrare (ad esempio, così il capitolo 38 in relazione al completamento dell'impianto del gas ed all'acquisto di un boiler)6, in altri ancora, sono del tutto generiche e valutative (si vedano, a titolo di esempio, il capitolo 29) in relazione alla sistemazione altezza gradini, ed il capitolo 43) relativamente alle spese per la sistemazione scarico vasca, scarico lavastoviglie e acquisto nuovi sanitari).
Le spese
In punto spese, occorre dar seguito alla regola secondo la quale, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali del primo grado, oltre che a provvedere, ovviamente, alla disciplina di quelle del secondo grado, tenendo conto dell'esito globale della lite.
Nella fattispecie in esame, il permanere, comunque, della prevalente soccombenza dell'TI, che vede sì ora accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma ridimensionato in maniera non significativa il proprio debito nei confronti di e che, inoltre, vede accolta la propria domanda risarcitoria CP_1
limitatamente a due sole voci di danno, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura di un terzo;
i restanti due terzi gravano su TI e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di ctu gravano definitivamente su e nella stessa misura. Pt_1 CP_1
Le restituzioni
(e non certo il suo procuratore avvocato Poloni) dovrà restituire a Controparte_1 Pt_1
la differenza tra quanto incassato in esecuzione del provvedimento monitorio e della sentenza
[...]
di primo grado per capitale, interessi e spese e quanto accertato come dovuto in questa sede, oltre gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'appello proposto da contro la sentenza n. 1999/2024 del Tribunale Parte_1
di Monza, pubblicata il 15 luglio 2024 ed in riforma della stessa:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3893/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 11/10/2021;
2) condanna a corrispondere a , €17.388,40, oltre iva ed Parte_1 Controparte_1 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dal 2 febbraio 2021 al deposito del 6Cap. 38 “l'idraulico di ha eseguito lo spostamento della caldaia e la predisposizione di un CP_1 nuovo impianto gas senza poi rilasciare la dichiarazione di conformità (Di.co) per omesso pagamento di ( v. doc n. 7 a contestazione avv. Gatto)”. CP_1 pagina 15 di 16 ricorso per decreto ingiuntivo ed al tasso previsto dall'art. 1284 comma quarto c.c. da questa data fino al saldo effettivo;
3) condanna a corrispondere a €3.201, oltre Controparte_1 Parte_1
rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, come indicato in motivazione;
4) dichiara le spese di lite compensate tra le parti in misura di un terzo e condanna a Parte_1
rifondere a i restanti due terzi delle stesse che determina (detti due Controparte_1
terzi), per il giudizio di primo grado, in €3.330 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge e per l'appello in €3.250 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in causa, definitivamente a carico di per un terzo e di per due terzi;
Controparte_1 Parte_1
6) condanna a restituire a la (eventuale) differenza tra quanto incassato in CP_1 Parte_1
esecuzione del provvedimento monitorio e della sentenza di primo grado per capitale, interessi e spese e quanto accertato come dovuto in questa sede (sempre per capitale, interessi e spese), oltre gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento al saldo.
Così deciso in Milano il 2 aprile 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Anna Mantovani
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Cap. 34 “l'impianto elettrico è stato eseguito da (ex DFG sas ora Fev Controparte_7 CP_3
che lamentava di non essere stato pagato dalla;
Cap. 35 “per montare le placche b
[...] CP_1 ticino nel mese di marzo 2021 di Prima ha voluto il pagamento da ( doc n. 39) CP_7 Pt_1 negando in mancanza ogni intervento;
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